ENTI BILATERALI. Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. sulla base dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrasi a livello nazionale per esaminare la possibilità e le opportunità di costituire appositi Fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti bilaterali. Inoltre, con la contrattazione di secondo livello, possono essere istituiti specifici Fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale. Tali Fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 4.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ENTI BILATERALI. Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. ., sulla base dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrasi incontrarsi a livello nazionale per esaminare la le possibilità e le opportunità di costituire appositi Fondi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti bilaterali. Inoltre, con la contrattazione di secondo 2º livello, possono essere istituiti specifici Fondi fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale. Tali Fondi fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 4dall'articolo 4 Parte prima.
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ENTI BILATERALI. Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. CCNL sulla base dell'accordo dell'Accordo interconfederale 3 agosto-3 agosto -3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrasi incontrarsi a livello nazionale per esaminare la possibilità p ossibilità e le opportunità di costituire appositi Fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti bilaterali. Inoltre, con la contrattazione di secondo livello, 2° livello possono essere istituiti specifici Fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali regi onali previsti dal suddetto accordo interconfederale. Tali Fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 4.
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Samples: Collective Bargaining Agreement