ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione. 2. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori. 3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Qualora cause Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione. I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di forza maggioreAppalto. Nel modulo d’ordine, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei inoltre, verrà indicato se i lavori, d’ufficio rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o su segnalazione dell’Appaltatorecomunicazione di posta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P.. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori disponendone urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensionegaranzia del pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.
2. Fuori dei casi previsti dal precedente commaPer gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, ai sensi dell’artn. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia ( escavatore, autogru, etc.) entro il tempo indicato . 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare Qualora la sospensione Direzione dei lavori per ritenesse necessario un periodo di tempo cheaumento delle maestranze, in una sola volta, relazione alla complessità o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lungaalla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contrattoalcuna riserva, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni casoanche di carattere economico, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavorieventuali aggravi da ciò derivanti.
3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
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Samples: Accordo Quadro
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1) Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. Qualora cause I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione. I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di forza maggioreAppalto. Nel modulo d’ordine, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei inoltre, verrà indicato se i lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione.
2. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, ai sensi dell’art. 158 rientrano nell’ambito di nomina del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista coordinatore per l’esecuzione dei lavori stessi ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e mai per più coordinamento contestualizzato. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o comunicazione di sei mesi complessiviposta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P.. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Nel caso la sospensione per ragioni Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di pubblico interesse o necessità avesse durata più lungacui all’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se la comunichi alla Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento appaltante, prima della firma del contratto, l’Appaltatore ha diritto il numero dedicato al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia del pronto intervento nei termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavorialle condizioni riportate qui di seguito.
32) Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia ( escavatore, autogru, etc.) entro il tempo indicato . In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, Qualora la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione Direzione dei lavori previsti nell’Ordine ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di Lavoro volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza che alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoroderivanti.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento E Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Demolizione
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1Il Concessionario si impegna ad eseguire, con oneri a definitivo proprio carico, i lavori di adattamento eventualmente indicati nell’offerta tecnico-progettuale richiamata sopra all’art. Qualora cause n. 3. A tal fine il Concessionario presenterà all’Agenzia per l’approvazione, entro 120 giorni dalla data di forza maggiorestipula della presente convenzione, avverse condizioni climatiche un progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato, conforme al progetto di massima presentato in sede di gara. I lavori di adattamento dovranno essere eseguiti da impresa qualificata ex art. 84 del D.lgs. 50/2016 e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavoris.m.i. e completati entro i termini riportati nella comunicazione, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatoreda parte dell’Agenzia, dell’approvazione del progetto esecutivo, comunque entro e non oltre i due anni precedenti la Stazione Appaltante potrà ordinare scadenza della concessione stessa. Sono a carico del Concessionario gli oneri e gli adempimenti necessari per ottenere dalle autorità competenti le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant’altro occorrente per la sospensione esecuzione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni e per lo svolgimento dell’attività di cui sopra all’art. 3. Resta inteso che ne hanno determinato la sospensione.
2committente dei lavori di cui trattasi e di tutti gli altri lavori eventualmente autorizzati è solo il Concessionario. Fuori Rimane pertanto a carico esclusivo di questo ultimo l’adempimento, ove previsto, anche di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili e più in generale in materia di sicurezza e salute dei casi lavoratori. Eventuali ulteriori lavori di miglioramento strutturale, tecnologico ed impiantistico non inizialmente previsti dal precedente comma, ai sensi dell’artprogetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all’art. 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà n. 3) dovranno tassativamente essere autorizzati per ragioni iscritto dall’Agenzia. In questo caso al fine di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per garantire un adeguato periodo di tempo che, in ammortamento dei nuovi investimenti potrà essere prevista una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto eventuale prosecuzione della durata complessiva prevista della concessione comunque fino al periodo massimo di 20 anni previsto dal bando. Nessun rimborso è infatti previsto a carico dell’Agenzia al termine della concessione per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessiviqualunque investimento effettuato dal concessionario. Nel caso La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento risoluzione del contratto senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento e l’applicazione di una penale corrispondente all’intero importo della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavorifidejussione.
3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
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Samples: Concessione Pluriennale
ESECUZIONE DEI LAVORI. 1Il Concessionario si impegna ad eseguire, con oneri a definitivo proprio carico, i lavori di adattamento eventualmente indicati nell’offerta tecnico-progettuale richiamata sopra all’art. Qualora cause n. 3. A tal fine il Concessionario presenterà all’Agenzia per l’approvazione, entro 120 giorni dalla data di forza maggiorestipula della presente convenzione, avverse condizioni climatiche un progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato, conforme al progetto di massima presentato in sede di gara. I lavori di adattamento dovranno essere eseguiti da impresa qualificata ex art. 84 del D.lgs. 50/2016 e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavoris.m.i. e completati entro i termini riportati nella comunicazione, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatoreda parte dell’Agenzia, dell’approvazione del progetto esecutivo. Sono a carico del Concessionario gli oneri e gli adempimenti necessari per ottenere dalle autorità competenti le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant’altro occorrente per la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione esecuzione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni e per lo svolgimento dell’attività di cui sopra all’art. 3. Resta inteso che ne hanno determinato la sospensione.
2committente dei lavori di cui trattasi e di tutti gli altri lavori eventualmente autorizzati è solo il Concessionario. Fuori Rimane pertanto a carico esclusivo di questo ultimo l’adempimento, ove previsto, anche di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili e più in generale in materia di sicurezza e salute dei casi lavoratori. Eventuali ulteriori lavori di miglioramento strutturale, tecnologico ed impiantistico non inizialmente previsti dal precedente comma, ai sensi dell’artprogetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all’art. 158 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà n. 3) dovranno tassativamente essere autorizzati per ragioni iscritto dall’Agenzia. In questo caso al fine di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per garantire un adeguato periodo di tempo che, in ammortamento dei nuovi investimenti potrà essere prevista una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto eventuale prosecuzione della durata complessiva prevista della concessione comunque fino al periodo massimo di 20 anni previsto dal bando. Nessun rimborso è infatti previsto a carico dell’Agenzia al termine della concessione per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessiviqualunque investimento effettuato dal concessionario. Nel caso La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento risoluzione del contratto senza oneri. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento e l’applicazione di una penale corrispondente all’intero importo della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavorifidejussione.
3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti nell’Ordine di Lavoro senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato nell’Ordine di Lavoro.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Concessione Pluriennale