Gestione dei lavori Clausole campione

Gestione dei lavori. Per ciò che riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna sino al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto.
Gestione dei lavori. L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l’arco delle 24 ore dei giorni feriali che festivi, al fine di garantire l’intervento urgente in caso di emergenza. L’impresa è tenuta a fornire all’atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile). L’impresa dovrà confermare la localizzazione del proprio centro operativo per il Pronto Intervento situato entro 20 Km (calcolati sulla base delle percorrenze stradali) dal Comune di Cinisello Balsamo. Detto centro operativo dovrà essere dotato di un magazzino coperto per lo stoccaggio di materiali, mezzi e attrezzature di superficie non inferiore a 450 mq. La Direzione Lavori procederà alla contabilizzazione d’ufficio a misura e/o in economia con l’applicazione dei prezzi di contratto. • dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 17,00: nessuna maggiorazione dei prezzi di contratto; • dal lunedì al sabato dalle 17,00 alle 8,00 del giorno successivo: maggiorazione del 10% dei prezzi di contratto; • domenica e festivi, tutto il giorno: maggiorazione del 20% dei prezzi di contratto.
Gestione dei lavori. Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento OO.PP e dal Capitolato generale. Verifiche e prove in xxxxx xʹxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Durante il corso dei lavori, lʹAmministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto. Le verifiche potranno consistere nellʹaccertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
Gestione dei lavori. Per quanto r iguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà r i ferimento alle disposizioni dettate al r iguardo dal R. D. 25 - 5 - 1895 , n. 350 e dal Capitolato generale appro vato con D. P. R. 16 - 7 - 1962 , n. 1063 . L' Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla Legge 20 - 3 - 1865 , n. 2248 , Allegato F; dal R. D. 00 - 0 - 0000 , x. 000 ; dalla Legge 11 - 2 - 1994 , n. 109 come modificata ed integrata dalla Legge 2 - 6 - 1995 , n. 216 e dalla Legge 18 novembre 0000 , x. 000 " Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994 , n. 109 , e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici" ( Merloni- ter)
Gestione dei lavori. Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal D.lgs. 50/2016, dai relativi decreti correttivi e dal capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, vigente all'atto dell'appalto.
Gestione dei lavori. L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l’arco delle 24 (ventiquattro) ore dei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire l’intervento urgente in caso di emergenza. L’Impresa è tenuta a fornire all’atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile). La Direzione dei Lavori procederà alla contabilizzazione d’ufficio a misura e/o in economia con l’applicazione dei prezzi di contratto.
Gestione dei lavori. Le prestazioni in appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte e in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e Capitolato Tecnico, da leggi e regolamenti in materia. L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l’arco delle 24 ore dei giorni feriali che festivi, come segue: La Polizia Locale, nell’espletamento dei servizi di polizia stradale nel rilevamento o segnalazione d’anomalie degli impianti semaforici, provvede al presidio dell’impianto con un proprio agente e all’immediata richiesta d’intervento alla ditta di manutenzione via fax, alla segnalazione via e-mail al personale preposto alla Direzione dei lavori e al servizio GEMA del comune di Cinisello Balsamo, Settore Lavori Pubblici. La ditta, a fine intervento, dovrà redigere una relazione, sottoscritta dal tecnico installatore preposto alla manutenzione e provvedere alla consegna all’ufficio di Direzione Lavori o in alternativa al centralino della Polizia Locale nei giorni o ore di chiusura dell’ufficio tecnico. La D.L. prima della liquidazione verifica che i materiali o le parti sostituite siano conformi alle caratteristiche tecniche delle forniture e alle modalità d’esecuzione dei lavori. Gli interventi potranno essere dei seguenti tipi: Interventi di somma urgenza (immediati): quando l’intervento dovrà essere iniziato entro il termine di 2 ore dall’ordinativo effettuato tramite fax, e portato a termine nel minor tempo possibile, questo tipo di intervento sarà richiesto esclusivamente per situazioni di assoluta urgenza dovuta a motivi di incolumità pubblica o necessità operative particolari e potrà essere limitato, qualora sia tecnicamente impossibile all’Appaltatore eseguire l’intervento compiutamente, alla messa in sicurezza della situazione oggetto della richiesta di intervento. L’intervento dovrà comunque essere completato nel minor tempo possibile.
Gestione dei lavori. Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento di attuazione della legge quadro approvato

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: