Common use of Esecuzione delle prestazioni Clause in Contracts

Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.

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Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficacell concessionario ha l’obbligo di installare e gestire dei distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo, nonchè collocare e gestire gli appositi raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione tutto utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità ed assumendosi a dare avvio all’esecuzione della prestazione. L’esecutore è tenuto a seguire proprio carico tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contrattorelative spese. Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni previste nella Scheda A nei tempi e modalità concordati preventivamente con l’Amministrazione ed ad eseguire a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto di avvio dell’esecuzione del contratto tutte le norme in contraddittorio con l’esecutoremateria di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattoA tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri presso gli Enti competenti necessari per l’installazione dei distributori. Durante gli interventi il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensioneconcessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti. Successivamente il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature, distinte per sito e tipologia, indicando le ragioni caratteristiche e l’imputabilità potenza assorbita. L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove sono collocati i distributori. Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante. L’ERSU garantirà la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici con oneri a proprio carico e la fornitura di energia elettrica e acqua potabile necessarie per il funzionamento delle medesimeapparecchiature computate all’interno del canone di concessione. E’ ammessa Nel periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori garantendo per l’intera durata contrattuale il rifornimento dei prodotti, la sospensione pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara. Il concessionario si impegna: _ a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla chiamata a propria cura e spese; _ sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della prestazionescadenza del prodotto, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto); _ per ogni apparecchiatura ad inviare con frequenza mensile la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati. Nei casi di avverse condizioni climatichedifformità dei prodotti il concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione a propria cura e spese, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea fatto salvo il rimborso delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione spese sostenute nell’esecuzione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni casosuddetti controlli, e salvo il pagamento della relativa penale non ché il risarcimento di eventuali danni. Ai fini del monitoraggio dell’attività, il concessionario si impegna a comunicare il magazzino di riferimento dei prodotti e a trasmettere con cadenza bimestrale e su supporto informatico il resoconto /report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto dovrà indicare per l’esecuzione delle prestazioni.ciascun distributore:

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Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile Responsabile del procedimento Procedimento autorizza il direttore Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere pro- cedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio contraddit- torio con l’esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore Direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazionipre- stazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore Direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria necessa- ria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere vale- re l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino superi- no sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente pre- sente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun al- cun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.

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Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione dell'esecuzione a dare avvio all’esecuzione all'esecuzione della prestazione; trattandosi di prestazioni da espletare un tempo molto limitato la stazione appaltante potrà consegnare le prestazioni anche in pendenza della firma del contratto e la ditta appaltatrice non potrà opporre qualsiasi eccezione. L’esecutore L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l’esecutore l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutorel'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzioneesecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione l'esecuzione delle prestazioni.

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Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione dell'esecuzione a dare avvio all’esecuzione all'esecuzione della prestazione. L’esecutore L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l’esecutore l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore della esecuzione direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutorel'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzioneesecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione l'esecuzione delle prestazioni. Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

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Esecuzione delle prestazioni. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni ll concessionario ha l’obbligo di installare e le direttive fornite dalla stazione appaltante gestire dei distributori automatici e semiautomatici per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà l’erogazione di procedere alla risoluzione del contrattobevande calde e fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo. Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni previste nelle planimetrie allegate nei tempi e modalità concordati preventivamente con l’Amministrazione ed ad eseguire a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto di avvio dell’esecuzione del contratto tutte le norme in contraddittorio con l’esecutoremateria di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contrattoA tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri presso gli Enti competenti necessari per l’installazione dei distributori. Durante gli interventi il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensioneconcessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti. Successivamente il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature, distinte per sito e tipologia, indicando le ragioni caratteristiche e l’imputabilità potenza assorbita. L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove sono collocati i distributori. Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante. Il Comune garantirà la predisposizione degli attacchi elettrici e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle medesimeapparecchiature. E’ ammessa Nel periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori garantendo per l’intera durata contrattuale il rifornimento dei prodotti, la sospensione pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara. Il concessionario si impegna: ▪ a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla chiamata a propria cura e spese ▪ sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della prestazionescadenza del prodotto, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto). Nei casi di avverse condizioni climatichedifformità dei prodotti il concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione a propria cura e spese, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea fatto salvo il rimborso delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione spese sostenute nell’esecuzione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni casosuddetti controlli, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioniil pagamento della relativa penale ché il risarcimento di eventuali danni.

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