(Obblighi della cooperativa sociale) Clausole campione

(Obblighi della cooperativa sociale). Alla convenzione sono allegati e parti integranti della medesima il progetto d’inserimento lavorativo e l’elenco del personale impegnato nella fornitura, in possesso dei prescritti requisiti professionali. Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell’elenco la Cooperativa Sociale evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991. Entro quattro mesi dall’affidamento della presente convenzione la Cooperativa s’impegna a far pervenire al Responsabile del procedimento i progetti individuali d’inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali. Ogni sei mesi la Cooperativa Sociale trasmette, nel caso si verifichino variazioni, l’aggiornamento rispetto a quanto sopra. La Cooperativa Sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza, con particolare riguardo al tipo di svantaggio delle persone inserite. Le parti s’impegnano a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi informandosi reciprocamente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Asm Terni S.p.A. promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli oneri per la sicurezza derivanti dagli adempimenti di cui ai commi precedenti, ove presenti e dovuti ammontano a € (Euro) /00 La Cooperativa Sociale s’impegna a mantenere la percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati di cui al comma 2 art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione. La Cooperativa Sociale s’impegna nell’inserimento equilibrato delle diverse tipologie di persone svantaggiate o diversamente abili, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie delle persone inserite anche in collaborazione con i servizi socio sanitari e del lavoro. La Cooperativa Sociale assicura la corretta attuazione dei progetti d’inclusione socio/lavorativa nonché altri aspetti ritenuti rilevanti ai fini della piena ed efficace realizzazione del progetto. Asm Terni S.p.A. ha facoltà di svolgere un monitoraggio dei progetti individuali attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa. La Cooperativa è tenuta a redigere e a trasmettere, se richiesta, una relazione finale o annuale (nel caso di contratti pluriennali) circa i risultati raggiunti nell’attività d’inserimento lavorativo e socio-lavorativo. G...
(Obblighi della cooperativa sociale). Alla convenzione sono allegati e parti integranti della medesima il progetto d’inserimento lavorativo e l’elenco del personale impegnato nella fornitura, in possesso dei prescritti
(Obblighi della cooperativa sociale). La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell’ esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste dallo statuto. Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L’appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole. La Cooperativa sociale aggiudicataria di obbliga a: - a garantire l’applicazione, nei confronti del personale addetto, di condizioni analoghe o migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative del settore e dai contratti integrativi locali; - garantire i versamenti contributivi corretti agli Enti previdenziali e l’iscrizione agli enti di previdenza della provincia di Forlì - Cesena per l’effettuazione degli adempimenti di competenza; - ad assicurare la continuità del servizio, rispettando i calendari e le modalità di svolgimento definiti dal Comune di Sarsina di concerto con il Dirigente scolastico; - a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo; - a garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale insegnante e ausiliario, secondo le disposizioni concertate con il Comune di Sarsina; - a provvedere annualmente alla formazione del personale impiegato nel servizio, dando comunicazione scritta al Comune di Sarsina delle iniziative assunte e degli operatori coinvolti; - ad assumere l’onere contributivo degli operatori impegnati nel servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza; trasmettere, in relazione a ciò, al Comune di Sarsina, contestualmente ad ogni fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi e/o DURC. La Cooperativa sociale aggiudicataria: - è l’unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori; - è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori in osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione e delle disposizioni impartite dal Comune di Sarsina secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo; - ha a proprio carico ogni eventuale aumen...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.