Atti esecutivi Clausole campione

Atti esecutivi. 1. Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo quadro e della normativa vigente. 2. Nell’ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati: a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; b) le modalità di esecuzione e la durata delle attività; c) l’ammontare di eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti; d) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati; e) il personale coinvolto; f) l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti; g) l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa; h) le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; i) i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi. 3. Gli atti esecutivi vengono stipulati dai responsabili delle Parti e/o delle rispettive strutture o dai loro delegati secondo le vigenti disposizioni in materia di deleghe di ciascuna delle Parti.
Atti esecutivi. 1. Le Parti disciplinano attraverso specifici Atti esecutivi le attività, le modalità, le risorse umane e strumentali per l'attuazione degli obiettivi di cui articolo 2 del presente Protocollo. 2. Le Parti promuovono la partecipazione di altre Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e/o Centri di Competenza del Dipartimento come individuati dal DPCM del 14 settembre 2012, alle attività previste dai singoli Atti esecutivi tramite successivi Atti di adesione. 3. L’Atto di adesione, di cui al comma 2, al singolo Atto esecutivo disciplina le risorse aggiuntive con cui il soggetto aderente contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, le modalità operative ed i risultati delle attività svolte in collaborazione.
Atti esecutivi. Le attività oggetto del presente Accordo troveranno esecuzione attraverso la stipula di successivi Atti che verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti. Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
Atti esecutivi. Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dal referente per il Museo, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e per la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, il Presidente del Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, Xxxxxxxx Xxxxxx. Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con la Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale”, dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali. Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico- organizzativo per garantirne l’esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all’interno del Museo.
Atti esecutivi. Le attività autorizzate con il presente Accordo sono così di seguito individuate : • Attività didattica a cura del MArRC per la formazione degli Allievi della Scuola Carabinieri di Reggio Calabria– Sezione Addestramento. L’attività andrà preventivamente concordata e programmata tra il referente del MArRC ed il responsabile dell’attività didattica della Scuola Allievi • Autorizzazione all’ingresso gratuito per gli Allievi Carabinieri partecipanti alle attività formative e per i loro accompagnatori/tutor in occasione degli incontri didattici in considerazione della finalità educativa ed istituzionale sottesa
Atti esecutivi. Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi. Nell’ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati: • Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte; • Le modalità di esecuzione e la durata delle attività; • L’ammontare di eventuali costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le parti; • Gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali, comunitari) provenienti da soggetti terzi; • Il personale coinvolto; • L’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti; • Le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; • I responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi. Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle parti.
Atti esecutivi. Fatte salve eventuali disposizioni di applicazione necessaria, nel caso in cui i pagamenti ai sensi delle Obbligazioni siano scaduti e esigibili e sia stata esperita la procedura per la Dichiarazione di Default ai sensi del precedente Articolo 16 (Casi di risoluzione), il Trustee potrà, a sua discrezione e senza ulteriori notifiche, avviare azioni esecutive nei confronti dell’Emittente e/o del Garante nonché qualsiasi altra azione o procedimento ritenga opportuno al fine di ottenere l’adempimento secondo i termini e le condizioni del Trust Agreement (come di seguito definito) e delle Obbligazioni, posto che il Trustee non sarà tenuto ad avviare tali procedimenti e intraprendere tali azioni a meno che (a) non abbia ricevuto richiesta in tal senso dagli Obbligazionisti a seguito di una delibera dell’assemblea degli Obbligazionisti, e (b) abbia ricevuto apposito indennizzo. Tuttavia, salve eventuali disposizioni di applicazione necessaria, gli Obbligazionisti, come categoria, non potranno agire o intraprendere azioni esecutive direttamente nei confronti dell’Emittente o del Garante, salvo il caso in cui il Trustee, pur essendo tenuto ad agire, non si sia attivato per un periodo prolungato e continuato di tempo. Il contratto di Trust (“Trust Agreement”) contiene alcune disposizioni relative ad obblighi di indennizzo nei confronti del Trustee e limitazioni alla responsabilità dello stesso. Il Trustee può avere in corso o avviare rapporti commerciali o effettuare operazioni con l’Emittente, il Garante o altre società del gruppo Xxxxxx Brothers.
Atti esecutivi. Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Atti esecutivi. Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati: • le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; • le modalità di esecuzione e la durata delle attività; • l’ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti; • gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi; • il personale coinvolto; • il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti; • le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; • i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi. Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

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  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Doveri dell'apprendista L’apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

  • Servizi aggiuntivi Unitamente al Servizio App Mobile e SDK e/o al Servizio Applicativi Saas, il Cliente potrà richiedere i servizi aggiuntivi disciplinati nei paragrafi che seguono.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).