ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali ( o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti:
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Samples: Servizi Assicurativi, Insurance Policy
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione L’assicurazione di RCO comprende le malattie professionali. Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR D.P.R. del 30/6/65 n. 30 giugno 1965, n 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali ( (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - – per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amiantodell’amianto; - – per le malattie professionali conseguenti:
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Samples: Insurance Contract
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi fatti/cause commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazionenon anteriori a 24 mesi dalla data di effetto della polizza . L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 18 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali ( o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 2.000.000,00 (unmilione/00duemilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; - per le malattie professionali conseguenti:
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Samples: Insurance Policy