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Fallimento dell’Affidatario Clausole campione

Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Affidante si avvale delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
Fallimento dell’Affidatario. 1. In caso di fallimento dell’Affidatario la Provincia si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, in quanto compatibile.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’Affidatario, l’Amministrazione si avvale delle prescrizioni di cui all’Art.110 del D.Lgs. n.50/16 ed altre richiamate norme applicabili.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell'Affidatario l’ASPAL si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D. Lgs. 50/2016. Qualora l'Affidatario sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un’impresa mandante, trova applicazione l'art. 48, c. 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Affidatario, il Museo procederà ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016. Qualora l’Affidatario sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento di uno dei componenti verrà ap- plicato l’art. 48 del D.lgs. 50/2016. L’art. 110 del D.lgs. 50/2016 verrà applicato dal Museo in ogni altro caso ivi espressamente previsto.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’Affidatario si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. 1. In caso di fallimento dell’affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti. 2. Ai sensi dell’art. 110 comma 6 del Codice dei Contratti, restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Fallimento dell’Affidatario. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di affidamento o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la disciplina speciale prevista dall’art.48, commi 17 e 18 e dall’art.110 del Codice dei contratti.