Fallimento dell’Affidatario Clausole campione

Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’Affidatario, l’Affidante si avvale delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. 1. In caso di fallimento dell’affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti. 2. Ai sensi dell’art. 110 comma 6 del Codice dei Contratti, restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Fallimento dell’Affidatario. 1. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. 2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, il Committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. 3. Ai sensi dell’art. 110 del D. lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 4. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. 1. In caso di fallimento dell’Affidatario la Provincia si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, in quanto compatibile.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’Affidatario si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento dell’Affidatario, l’Amministrazione si avvale delle prescrizioni di cui all’Art.110 del D.Lgs. n.50/16 ed altre richiamate norme applicabili.
Fallimento dell’Affidatario. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di affidamento o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la disciplina speciale prevista dall’art.48, commi 17 e 18 e dall’art.110 del Codice dei contratti.
Fallimento dell’Affidatario. In caso di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Affidatario, il Museo procederà ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016. Qualora l’Affidatario sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento di uno dei componenti verrà ap- plicato l’art. 48 del D.lgs. 50/2016. L’art. 110 del D.lgs. 50/2016 verrà applicato dal Museo in ogni altro caso ivi espressamente previsto.