ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO Clausole campione

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO a. Collaudo
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO. A seguito della comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi/lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, elabora tempestivamente l’apposito certificato ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018 e lo invia al RUP. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Dalla data del verbale di ultimazione dei servizi/lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale, da effettuarsi entro 6 mesi dall’ultimazione del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di nominare una Commissione per il collaudo/ verifica di conformità o un collaudatore unico. Il certificato di collaudo/ verifica di conformità ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all’approvazione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’Appaltatore risponde per la difformità dei vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato assuma carattere definitivo.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO. Il Fornitore, quando riterrà di aver portato a termine gli Interventi dovrà dare tempestiva comunicazione al Concedente della fine dei lavori, precisando la data in cui è avvenuta. In ottemperanza con le disposizioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, per l’espletamento delle operazioni di collaudo, il Concedente provvederà a nominare un collaudatore i cui compensi collaudatore saranno versati dal Fornitore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Concedente, corredata dai relativi giustificativi, e successivamente corrisposta dal concedente al collaudatore previa presentazione di regolare fattura. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Le operazioni di collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei lavori alla progettazione, al presente Contratto e alla normativa vigente in materia. Ultimate le operazioni, il collaudatore provvederà ad emettere, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, il certificato di collaudo. Al termine dei lavori saranno consegnati da parte del Fornitore anche i seguenti documenti: schemi funzionali - manuali uso e manutenzione - certificazioni di legge.------------------------------------------------------------------------------------