Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso.

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FATTO. Il Giudice signor ........................ – avendo svolto, in qualità di geometra, attività professionale su incarico ed in favore della …………….. & ……………. s.n.c., con riferimento al Piano di ristrutturazione del lavoro; sciogliendo fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato ………….), sito in (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92 – con istanza di accesso del 28.01.2010, indirizzata al Comitato interministeriale per la riserva formulata all'udienza programmazione economica (C.I.P.E.), chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti amministrativi, tra i quali, in particolare, figuravano quelli relativi al procedimento amministrativo sfociato nella sottoscrizione del 12.2.2004; letti gli atti e uditi contratto di programma tra il Ministero delle Attività produttive ed il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.ar.l., con particolare riferimento al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato …………), sito in …………. (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92. A sostegno della sua istanza di accesso l’odierno ricorrente deduceva il suo interesse ad acquisire la conoscenza necessaria per poter valutare la proponibilità di un’azione legale nei confronti della ……………… & …………….. S.n.c., che è una delle società realizzatrici interessate dal Contratto di programma stipulato dal ministero delle Attività Produttive con il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l., al fine di far valere in giudizio il suo diritto alle spettanze per l’attività professionale svolta in favore della …………. & S.n.c. L’Amministrazione, avendo acquisito le osservazioni del Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l, individuato quale controinteressato, con nota del 4.3.2010, respingeva l’istanza di accesso sul rilievo dell’estraneità dell’interesse soggiacente all’istanza di accesso all’azione amministrativo cui i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguedocumenti richiesti erano riconducibili. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 del 1.4.2010, il signor ........................ adiva la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice Commissione per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio l’accesso ai documenti amministrativi per ottenere l’ostensione della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsodocumentazione richiesta.

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FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. O.S , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso.

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Samples: Contratto Di Formazione E Lavoro

FATTO. Il Giudice Con citazione in riassunzione (not. 5-8 novembre 1985 la XXXX (da ora breviter XXXX) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale dell'Aquila l' Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e ne chiedeva il risarcimento dei danni provocati all'industria da novantanove interruzioni della somministrazione di elettricità, verificatesi tra il 30 settembre 1982 ed il 31 luglio 1984. L'Ente si costituiva e contestava il fondamento della domanda. La causa era istruita documentalmente e con l'interrogatorio formale del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguerappresentante legale dell' Enel. Con ricorso ex artsentenza (resa in data 6 maggio 1991) il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione di metà delle spese del giudizio, compensate per la restante metà. 28 L.nLa sentenza era appellata dalla XXXX, che ne chiedeva la riforma e deduceva in via istruttoria ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante dell'ente appellato, nonché prova orale sulle vicende relative alle interruzioni di energia elettrica. 300/70 L' Enel chiedeva il rigetto del gravame e, nel caso di ammissione della prova orale, proponeva prova contraria. Con sentenza pubblicata il 4 maggio 1995 la O.S. ……Corte d'Appello dell'Aquila rigettava l'appello condannando l'appellante alle spese del grado. In particolare la Corte territoriale osservava che l' Enel si avvaleva di una clausola di esonero, per responsabilità civile da danni, in persona del suo Segretariorelazione a possibili interruzioni della fornitura, oltre che per il caso fortuito e di forza maggiore, anche per qualsiasi altra causa dovuta a particolari esigenze dell'impresa fornitrice. Tale esonero, non essendo stata data la prova di una interruzione dolosa, escludeva che l' Enel avesse un onere probatorio in merito alle cause giustificative dell'interruzione. Contro la decisione ricorre la XXXX con unico motivo di gravame; resiste l' Enel con controricorso. Il ricorrente ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoprodotto memoria.

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Samples: www.diritto.it

FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa La Sig.ra ….. con riferimento ha presentato all'Agenzia del Demanio un’istanza di accesso alla corrispondenza e/o agli anni 1998-1999 sino atti aggiuntivi o modificativi dalla data del 6.7.2005 aventi ad oggetto l’atto di transazione e permuta del 06.7.2005 - rep. …../….. A sostegno dell’istanza ha dedotto il proprio interesse a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattualeverificare l'eventuale modifica delle condizioni e dei patti contenuti nell'atto di transazione e permuta rep. (Omissis) n. …../….. in violazione degli arttquanto proprietaria di beni immobili ricadenti nel compendio oggetto dell'atto, ed avendo interesse ad una eventuale contestazione di nuove e/o diverse pattuizioni, ove pregiudizievoli per la sua posizione. 6 L'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale ….. rilevava in prima battuta l’inesistenza di atti novativi o modificativi, intervenuti tra le medesime parti e con le medesime formalità, dell'atto di "transazione e permuta" ed, a seguito di tale risposta, l’istante precisava di non aver circoscritto la richiesta d'accesso ad atti aventi “le medesime formalità” dell’atto transazione e permuta, avendo più ampiamente domandato accesso a qualsivoglia ulteriore atto (rispetto alla transazione) eventualmente posto in essere ed in possesso dell’Agenzia. Riscontrando la nota di precisazione l’Agenzia deduceva, questa volta, che l'istanza era generica ed afferente ad intere categorie di documenti, il che avrebbe comportato lo svolgimento di una non consentita attività di indagine ed elaborazione. A seguito della reiterazione dell’istanza di accesso, dove la ricorrente rilevava che non era necessaria alcuna elaborazione di dati e “dettagliava" l'istanza di accesso - ritenuta generica dall’Agenzia - indicando specificamente una serie di atti e documenti e manifestando, altresì, la propria disponibilità a recarsi presso gli uffici dell’Amministrazione, al fine di ricercare e reperire la documentazione di interesse, l'Agenzia, con nota del 14.07.2017 negava l’accesso, con una diversa motivazione consistente nella mancanza di prova della titolarità di cespiti ricompresi nel compendio oggetto della transazione in questione e nella genericità del manifestato interesse economico di investimento sui suoi immobili o, comunque, su quelli ricompresi nel predetto compendio. A seguito dell’ulteriore diniego la Sig.ra ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Agenzia del Demanio ha fatto pervenire una nota in cui rileva che, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia in data 11.08.2017, la Sig.ra ….. ha integrato ulteriormente la propria istanza di accesso, come richiesto dall’Amministrazione, fornendo la prova di essere titolare di specifici beni immobili ricadenti nell'oggetto della transazione e precisando di avere interesse a compiere investimenti con riguardo a taluni altri cespiti appartenenti a terzi e facenti parte del compendio oggetto dell'atto di transazione e permuta. In ragione di quanto sopra, nel trasmettere l’integrazione prodotta dall’istante, che tuttavia non risulta leggibile, l’Agenzia dichiara di aver parzialmente accolto la istanza di accesso specificando che con l'atto di transazione e permuta del 2005, ancora in corso di esecuzione tra le parti senza che sia intervenuto alcun accordo novativo o modificativo del medesimo, sono stati definiti gli assetti proprietari delle aree demaniali ricadenti nel Comune di ….. In parziale accoglimento rimetteva, in allegato, il documento denominato "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" indicato nell'atto di permuta con la lettera D, e rigettava, invece, la istanza di accesso con riguardo agli ulteriori allegati all'atto, indicati con le lettere da A) a V/5), nonché i documenti richiesti con le lettere 2,3,5,6,8 sul presupposto che non ravvisava alcun collegamento tra i medesimi e l'interesse all'accesso rappresentato nell'istanza. In merito alle richieste di cui alle lettere 4 e 7 l’Agenzia evidenziava che non erano presenti agli atti d'ufficio tipologie di documenti di cui alle lettere sopra indicate. La Commissione, nella seduta del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fattosettembre 2017, ha quindi sostenuto l'infondatezza invitato l’Amministrazione a trasmettere una copia leggibile dell’ultima integrazione dell’istanza di accesso e la ricorrente ad indicare specificamente gli atti per i quali permane un interesse all’accesso ed alla decisione del ricorso., a seguito della nota dell’Agenzia di parziale accoglimento della sua istanza. Le parti hanno fornito i documenti e i chiarimenti richiesti

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FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguesig. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente partecipato al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè concorso pubblico per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola validocopertura di un posto da Dirigente a tempo indeterminato di II fascia, per la parte normativadirezione dell'area sistemi informatici ….., dall'1.1.2002 al 31.1.22005dell'Università ….. . Si è costituito Non essendo stato ammesso alla prova orale il resistente che ricorrente ha insistito per sentir rigettare il ricorsopresentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo l’ostensione dei documenti relativi alla procedura, ivi compresi gli elaborati degli altri concorrenti e le griglie di valutazione della commissione e i verbali giornalieri relativi a tutte le prove scritte. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenzaL'amministrazione adita, in data anteriore 23 gennaio 2017, inviava solo alcuni dei documenti richiesti omettendo in particolare l’invio della seconda prova dell’istante e le griglie di valutazione della Commissione. Rilevando tale carenza l’istante inviava una richiesta di integrazione, datata 23 dicembre 2016, chiedendo “gli elaborati della seconda prova scritta al dicembre 2000fine di poterla comparare con la propria del sottoscritto e le domande della prova orale oltre ai documenti recanti la valutazione dell'intero concorso pubblico dei singoli candidati”. L’amministrazione adita rispondeva dichiarando di consentire l’accesso alla seconda prova scritta dei candidati ammessi all’orale, nonché copia dei verbali concernenti la prova orale. Comunicava altresì che non fosse possibile rilasciare copia della costituzione di RSU all'interno seconda prova scritta dell’istante in quanto la commissione non aveva proceduto alla correzione della scuola seconda prova dei candidati che non avevano superato la prima prova scritta, come risultante dal verbale inviato all’istante. Ha poi dedotto Avverso tale accesso parziale il sig. ….. ha adito la mancanza Commissione, con ricorso del requisito dell'attualità della condotta24 gennaio 2017, ritenendo non utilizzabiliaffinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, ai fini sensi e per gli effetti dell’art. 25 della procedura ex art. 28 S.L.legge n. 241/1990, fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoassumesse le conseguenti determinazioni.

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FATTO. Il Giudice Con atto notificato in data 11 febbraio 2005 e depositato il successivo 24 febbraio il ricorrente, preposto alla società gestrice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza bar "Lo Scaletto" nei pressi del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. porto di Savona, premette di essere stato sanzionato, in persona del suo Segretariodata 14 gennaio 2005, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativedalla Polizia Municipale di Savona, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola validoquale coobbligato solidale, per la parte normativaviolazione dell'art. 51, dall'1.1.2002 V comma, della legge n. 3/2003, al 31.1.22005pagamento di euro 420,00 per avere omesso di "far rispettare la norma di cui sopra", relativa al divieto di fumare in tutti i locali privati aperti al pubblico. Si è costituito il resistente Il suddetto art. 51 ha stabilito un generale divieto di fumare in tutti i locali chiusi, salvo che ha insistito per sentir rigettare il ricorsosi tratti di locali "privati non aperti ad utenti o al pubblico", ovvero "riservati ai fumatori e come tali contrassegnati", prevedendo un apparato sanzionatorio. In via preliminare ha eccepito attuazione del settimo comma dello stesso art. 51 è stato adottato, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per definire "le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la inammissibilità del ricorso relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni"; tale accordo prevede l'obbligo dei conduttori dei predetti locali, o loro delegati, ad operare una generale vigilanza ed a segnalare la trasgressione ai soggetti pubblici indicati nello stesso accordo. In particolare, sono enucleati obblighi "positivi" di ammonimento (a non fumare) e di segnalazione a pubblico ufficiale, oltre che obblighi strumentali (ad esempio, iscrizione dei nomi dei responsabili sul cartello contenente il divieto di fumare) in ragione capo a soggetti privati (i conduttori di locali privati aperti al pubblico) che esercitano una libertà costituzionalmente tutelata (la libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della inapplicabilità del CCNL richiamato Costituzione). L'illegittimità di tali obblighi, ed in particolare di quelli prescritti dai punti nn. 4, 2.5 e 3 dell'Accordo impugnato, diviene ancora più manifesta e conclamata nell'interpretazione che degli stessi viene fornita dalla circolare emanata dal Ministero della Salute in data anteriore all'1.1.2002 e per 17 dicembre 2004, pure oggetto di gravame, la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore quale stabilisce che il richiamo al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsotrasgressore deve essere "formale".

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FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 pervenuto a questa Commissione il 31 gennaio 2017 ….., sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la O.S. seconda casa di reclusione di .. (ubicata a . , in persona del suo Segretario..), ha adito questo Giudice impugnato il diniego di accesso che gli era stato opposto dal Provveditore regionale per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa la ….. con il 12 gennaio 2017 in riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativeal sèguito che l’Amministrazione penitenziaria stessa aveva dato ad una segnalazione disciplinare che, nonchè per la mancata formulazioneil 16 settembre dell’anno precedente, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) il ….. aveva redatto nei confronti di ….., assistente della Polizia penitenziaria anch’egli in violazione degli arttservizio presso la suddetta casa di reclusione. 6 In particolare l’odierno ricorrente ha postulato che all’epoca la condotta a cui si riferiva la predetta segnalazione disciplinare aveva leso e 7 screditato la figura professionale del CCNL del comparto Scuola validoricorrente stesso; e che a quest’ultimo era derivato ulteriore discredito dall’asserita circostanza che il ….. si era vantato, tra i colleghi di lavoro, per la parte normativapropria impunità relativamente alla condotta oggetto di quella medesima segnalazione. Nessuna memoria difensiva è pervenuta dall’Amministrazione penitenziaria. Nondimeno nel provvedimento impugnato risultava manifestato l’avviso secondo cui l’accesso agli atti non possa tradursi in un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di una data P.A., dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito veniva altresì esclusa una “… utilità del documento nella concreta protezione della situazione giuridicamente rilevante …” dedotta dall’odierno ricorrente e veniva, infine, sottolineata la necessaria dimostrazione di “… un nesso … tra il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsodocumentazione [da lui] richiesta …”.

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FATTO. Il Giudice sig. ….., conduttore dal 2007 di un immobile di proprietà del lavoro; sciogliendo Comune di ….., deduce di aver appreso nel 2016 di aver versato, al predetto Ente, canoni di locazione in eccesso ed a tal riguardo ha presentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo al Comune di ….. l’ostensione di numerosa documentazione - indicata per punti da 1 a 34. L' amministrazione adita con provvedimento del 14 dicembre 2016 consentiva un accesso parziale escludendo alcuni documenti ed in particolare quelli contraddistinti con i numeri 8 – 9 – 11 - 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 26 - 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34. Motivava tale parziale diniego con la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. circostanza che, in persona del suo Segretarioordine ai predetti documenti, l’istanza di accesso fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, atteggiandosi a controllo ispettivo. Avverso tale provvedimento il sig. ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale la Commissione, con ricorso del 13 gennaio 2017, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativedell’amministrazione resistente, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente la mancata ascrivibilità quale ha fornito chiarimenti in ordine allo svolgersi dei fatti puntualizzando, tra l’altro, che con sentenza …../… del 23 aprile 2015 il Tribunale di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello dichiarato risolto per inadempimento il contratto di istituzione scolastica; nonché per la assenzalocazione intercorrente con il sig. ….., in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti ribadendo altresì le argomentazioni dedotte nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoprovvedimento opposto.

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FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. La docente …. .., in persona qualità di membro del suo SegretarioConsiglio d’Istituto resistente, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale formulato un’istanza di accesso chiedendo “il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa rilascio di copia integrale, in forma cartacea, del Registro dei verbali[...] da ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino ad oggi”. A sostegno dell’istanza lamenta, in sintesi, che l’Istituto avrebbe omesso di pubblicare le dichiarazioni dalla stessa rese a quello in corso 2003-2004 verbale. L’Amministrazione negava l’accesso rilevando che lo stesso fosse diretto ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed alla mancata convocazione per le relative trattativeavverso tale provvedimento l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, nonchè per valutata la mancata formulazionelegittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 ai sensi e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Amministrazione ha depositato nota in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenzariferisce che, in data anteriore ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, i verbali del Consiglio sono stati pubblicati e che sono accessibili sul sito istituzionale dell’Istituto, in conformità al dicembre 2000relativo Regolamento, indicando i relativi link. Nel merito rileva che le dichiarazioni di cui sarebbe stata omessa la pubblicazione “non fanno parte dei verbali in questione, e pertanto la Ricorrente:-non può dolersi del mancato accesso (cosa che non ha fatto in sede di ricorso);-non può dolersi della costituzione mancata pubblicazione (cosa che non ha fatto in sede di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condottaistanza);- non potrebbe comunque accedere, ritenendo non utilizzabiliqualora vi fosse parallelismo fra istanza e ricorso, ai fini della procedura ex art. 28 S.L.a documentazione, fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza inesistente nel senso che non risulta agli atti dell’Amministrazione (T.A.R. ….., sent. ….. del ricorso…..)”.

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FATTO. Il Giudice La corte d'appello di Bari ha rigettato, per quanto in questa sede rileva, l'appello principale di C.S. avverso la sentenza con la quale, su ricorso della moglie Xx.Xx., il tribunale della stessa città, dichiarando la cessazione degli effetti civili del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza matrimonio da essi contratto nell'anno (OMISSIS), aveva stabilito a beneficio della moglie un assegno divorzile di Euro 350,00 mensili e, contestualmente, trasferito, sempre alla moglie, i diritti del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva marito pari a 1/2 della proprietà di un appartamento in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. comunione, in persona oggetto di accordo sottoscritto dai coniugi il (OMISSIS) nell'ambito del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè giudizio anteriormente promosso per la mancata formulazionemodifica delle condizioni di separazione. La corte d'appello ha ritenuto che tale accordo avesse integrato l'assunzione di un obbligo a contrarre da attuare attraverso il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. e che lo stesso fosse da considerare nullo nei limiti della pattuizione che, nei suoi confrontiquale condizione del trasferimento, aveva posto la rinuncia preventiva della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 Co. al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola futuro assegno divorzile. Ha poi dedotto ritenuto di non poter pronunciare la mancanza del requisito dell'attualità nullità dell'intero accordo, previo sindacato della condotta, ritenendo volontà delle parti di non utilizzabilivolerlo mantenere parzialmente, ai fini della procedura ex artsensi dell'art. 28 S.L.1419 c.c., fatti risalenti comma 1, non essendovi stata, dinanzi al tribunale, una sollecitazione in tal senso, giacché lo stesso C., con la domanda proposta nel tempocausa riunita, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolasticiaveva manifestato l'intento di ritenere valida la pattuizione relativa al trasferimento immobiliare. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fattoAvverso la sentenza d'appello, depositata il 12-6-2013 e notificata il 28-6-2013, C. ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoproposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, illustrati da memoria. La Co. ha replicato con controricorso.

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