FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso.
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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro), CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)
FATTO. Il Giudice In data ….. il Gen. B. CC ….., ….. dell’Ufficio Legale del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza Comando ….., ha formulato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri un’istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 “finalizzata ad ottenere l’ostensione degli ….. di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del 12.2.2004; letti gli atti processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell’Arma e uditi i procuratori delle parti; rileva dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato. Si chiede altresì di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento”. La suddetta istanza era motivata dall’interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in fatto ambito giudiziario e diritto quanto segueriguardava le comunicazioni di concessione di ricompense. Con ricorso ex artL’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 28 L.nIn ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell’avv. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. Per un errore nella protocollazione della pec, avendo l’avv. ….., proposto due ricorsi alla Commissione nella medesima giornata del ….., il comportamento tenuto dal Dirigente presente ricorso è stato messo all’ordine del giorno del ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa .., mentre l’altro è stato già deciso dalla Commissione il ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino La Commissione, nella seduta del , invitava l’amministrazione resistente a quello fornire chiarimenti in corso 2003-2004 ed merito alla mancata convocazione per circostanza di aver dato riscontro ad entrambe le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattualeistanze di accesso proposte dalla parte ricorrente. (Omissis) E’ pervenuta memoria il ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il dell’Amministrazione resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità dedotto di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello aver accolto entrambe le istanze di istituzione scolastica; nonché per la assenzaaccesso, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsocon due distinti provvedimenti allegati alla memoria.
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Samples: Access Request
FATTO. Il Giudice Con citazione in riassunzione (not. 5-8 novembre 1985 la XXXX (da ora breviter XXXX) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale dell'Aquila l' Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e ne chiedeva il risarcimento dei danni provocati all'industria da novantanove interruzioni della somministrazione di elettricità, verificatesi tra il 30 settembre 1982 ed il 31 luglio 1984. L'Ente si costituiva e contestava il fondamento della domanda. La causa era istruita documentalmente e con l'interrogatorio formale del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguerappresentante legale dell' Enel. Con ricorso ex artsentenza (resa in data 6 maggio 1991) il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione di metà delle spese del giudizio, compensate per la restante metà. 28 L.nLa sentenza era appellata dalla XXXX, che ne chiedeva la riforma e deduceva in via istruttoria ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante dell'ente appellato, nonché prova orale sulle vicende relative alle interruzioni di energia elettrica. 300/70 L' Enel chiedeva il rigetto del gravame e, nel caso di ammissione della prova orale, proponeva prova contraria. Con sentenza pubblicata il 4 maggio 1995 la O.S. ……Corte d'Appello dell'Aquila rigettava l'appello condannando l'appellante alle spese del grado. In particolare la Corte territoriale osservava che l' Enel si avvaleva di una clausola di esonero, per responsabilità civile da danni, in persona del suo Segretariorelazione a possibili interruzioni della fornitura, oltre che per il caso fortuito e di forza maggiore, anche per qualsiasi altra causa dovuta a particolari esigenze dell'impresa fornitrice. Tale esonero, non essendo stata data la prova di una interruzione dolosa, escludeva che l' Enel avesse un onere probatorio in merito alle cause giustificative dell'interruzione. Contro la decisione ricorre la XXXX con unico motivo di gravame; resiste l' Enel con controricorso. Il ricorrente ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoprodotto memoria.
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Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out
FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. O.S , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso.
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FATTO. Il Giudice del lavoroLa ricorrente riferisce di essere intestataria di 3 BFP: serie O, n. ***694 di Lire 5.000.000,00 emesso il 23.7.1990; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004serie P n. ***992 di Lire 100.000,00 emesso il 23.7.1990; letti gli atti e uditi serie P n. ***251 emesso il 23.7.1990. Afferma di aver presentato i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. buoni per il rimborso e, in persona tal sede, di aver appreso che la liquidazione dei titoli sarebbe avvenuta secondo i rendimenti della serie Q. Sostiene che, per quanto attiene al BFP serie P/O, e fermo restando che tale modulo non poteva essere utilizzato durante il collocamento della serie Q, risulta apposto sul retro del suo Segretariobuono un timbro P/O coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Dichiara, ha adito questo Giudice inoltre, che ai buoni della serie P/O non può applicarsi il d.m. 13.6.1986 perché la fonte ministeriale consente la modifica dei tassi soltanto con riguardo alla serie immediatamente precedente a tale fonte (cioè la serie P). Afferma che, per sentir dichiarare antisindacale quanto attiene ai due BFP serie Q/P, risulta apposto sul retro dei buoni un timbro P/Q coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Fa quindi valere il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente diritto al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino maggiore rendimento, rispetto a quello prospettato dalla resistente, derivante dai tassi stampigliati sul retro dei buoni, quantificato in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativeun importo complessivo pari a € 51.794,73. L’intermediario resistente, nonchè per rammentato che la mancata formulazionedisciplina dei BFP, nei suoi confrontiin quanto meri titoli di legittimazione, della conseguente proposta contrattualesi forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce – in primo luogo – che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall’art. (Omissis) ….. in violazione degli artt1339 c.c. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola validoNe discenderebbe, per la parte normativadunque, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la una duplice inammissibilità del ricorso in ragione ricorso, sotto il profilo dell’incompetenza per materia e di quella temporale. Nel merito, con riguardo ai BFP oggetto di controversia, a seguito dell’apposizione del timbro “Q/P” la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Afferma che il timbro “Q/P” non indica il rendimento dell’ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull’interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della inapplicabilità serie P). Secondo l’intermediario, il riferimento ai “tassi” riguarda esclusivamente il primo ventennio del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità titolo. Per quanto attiene l’ultimo decennio, ogni modulo di eventuali comportamenti sindacali BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Ad avviso dell’intermediario, nessun affidamento legittimo potrebbe dunque essere stato ingenerato in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato. Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha Chiede quindi sostenuto l'infondatezza il rigetto del ricorso.
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Samples: Decision Correction
FATTO. Il Giudice sig. ….., conduttore dal 2007 di un immobile di proprietà del lavoro; sciogliendo Comune di ….., deduce di aver appreso nel 2016 di aver versato, al predetto Ente, canoni di locazione in eccesso ed a tal riguardo ha presentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo al Comune di ….. l’ostensione di numerosa documentazione - indicata per punti da 1 a 34. L' amministrazione adita con provvedimento del 14 dicembre 2016 consentiva un accesso parziale escludendo alcuni documenti ed in particolare quelli contraddistinti con i numeri 8 – 9 – 11 - 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 26 - 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34. Motivava tale parziale diniego con la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. circostanza che, in persona del suo Segretarioordine ai predetti documenti, l’istanza di accesso fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, atteggiandosi a controllo ispettivo. Avverso tale provvedimento il sig. ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale la Commissione, con ricorso del 13 gennaio 2017, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativedell’amministrazione resistente, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente la mancata ascrivibilità quale ha fornito chiarimenti in ordine allo svolgersi dei fatti puntualizzando, tra l’altro, che con sentenza …../… del 23 aprile 2015 il Tribunale di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello dichiarato risolto per inadempimento il contratto di istituzione scolastica; nonché per la assenzalocazione intercorrente con il sig. ….., in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti ribadendo altresì le argomentazioni dedotte nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoprovvedimento opposto.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. Il Giudice La sig.ra ….., sovrintendente della Polizia di Stato, destinataria di una sanzione disciplinare, aveva presentato ricorso gerarchico, avverso tale irrogazione, al Capo della Polizia - erroneamente indicato dall’amministrazione quale autorità competente. Successivamente, la sig.ra ….. – rimessa in termini - veniva resa edotta che l’autorità da adire fosse il Direttore della ….. Zona di Polizia di Frontiera al quale, pertanto, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti Dipartimento della P.S. trasmetteva gli atti del ricorso unitamente alle controdeduzioni formulate dal Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di …... La sig.ra ….. presentava quindi istanza di accesso, datata 22 dicembre 2016, rivolta all’Ufficio Polizia di Frontiera di ….., chiedendo l’ostensione delle controdeduzioni formulate dal Dirigente del predetto Ufficio e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segueallegate alla trasmissione del ricorso gerarchico. Con provvedimento del 2 gennaio 2017 l’amministrazione adita comunicava l’avvenuto rigetto dell’istanza senza alcuna esplicitazione della motivazione, ma con la specificazione che, poiché l’istanza di accesso era stata inoltrata al Direttore della ….. Zona, ai fini dell’adempimento l’Ufficio si sarebbe rimesso alle determinazioni gerarchicamente superiori. Avverso tale provvedimento la sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso del 30 gennaio 2017 affinché esaminasse il caso, ex art. 28 L.n25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni. 300/70 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la O.S. ……. , in persona medesima da atto che le controdeduzioni richieste attengono ad un procedimento disciplinare già concluso peraltro favorevolmente con archiviazione da parte del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsosuperiore gerarchico.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. La docente ……. .., in persona qualità di membro del suo SegretarioConsiglio d’Istituto resistente, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale formulato un’istanza di accesso chiedendo “il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa rilascio di copia integrale, in forma cartacea, del Registro dei verbali[...] da ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino ad oggi”. A sostegno dell’istanza lamenta, in sintesi, che l’Istituto avrebbe omesso di pubblicare le dichiarazioni dalla stessa rese a quello in corso 2003-2004 verbale. L’Amministrazione negava l’accesso rilevando che lo stesso fosse diretto ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed alla mancata convocazione per le relative trattativeavverso tale provvedimento l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, nonchè per valutata la mancata formulazionelegittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 ai sensi e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Amministrazione ha depositato nota in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenzariferisce che, in data anteriore ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, i verbali del Consiglio sono stati pubblicati e che sono accessibili sul sito istituzionale dell’Istituto, in conformità al dicembre 2000relativo Regolamento, indicando i relativi link. Nel merito rileva che le dichiarazioni di cui sarebbe stata omessa la pubblicazione “non fanno parte dei verbali in questione, e pertanto la Ricorrente:-non può dolersi del mancato accesso (cosa che non ha fatto in sede di ricorso);-non può dolersi della costituzione mancata pubblicazione (cosa che non ha fatto in sede di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condottaistanza);- non potrebbe comunque accedere, ritenendo non utilizzabiliqualora vi fosse parallelismo fra istanza e ricorso, ai fini della procedura ex art. 28 S.L.a documentazione, fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza inesistente nel senso che non risulta agli atti dell’Amministrazione (T.A.R. ….., sent. ….. del ricorso…..)”.
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FATTO. Il Giudice Con separati ricorsi al Pretore di Palermo in funzione di giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti lavoro Xx Xxxx Xxxxxxxx ed altri litisconsorti, premesso di aver lavorato tra il 1972 e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. il 1976 alle dipendenze della Società "Satris Tributaria Siciliana" sulla base di vari contratti a tempo determinato nei quali l'assunzione veniva giustificata, in persona relazione alla contrattazione collettiva per il personale dipendente della esattoria, da esigenze di lavori di carattere eccezionale, deducevano che il sistema di ripetute assunzioni mirava ad eludere le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 e che l'attività di notificazione degli atti, cui erano stati adibiti, non poteva essere considerata straordinaria ed eccezionale, ai sensi dell'art. 1, lett. C) della legge citata; chiedevano quindi al Pretore adito che, dichiarata la legittimità dell'apposizione del suo Segretariotermine a tutti i contratti, ha i rapporti venissero considerati a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione, con condanna della Società datrice di lavoro alla ricostruzione delle loro carriere e al pagamento di tutte le differenze salariali previste dalla contrattazione collettiva, nonché al pagamento della svalutazione monetaria. Costituitosi il contraddittorio tra le parti, con sentenza del 9 aprile 1979 il Pretore adito questo Giudice dichiarava che tra la Società convenuta e ciascuno degli attori era intercorso un unico rapporto a tempo indeterminato, e condannava la stessa convenuta al pagamento delle differenze di competenze, rispetto alle spettanze per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. contratto collettivo, con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello limitato però ai periodi in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione cui vi era stata effettiva prestazione di lavoro, e della differenza per indennità di anzianità. A seguito di gravame della SATRIS e di appello incidentale degli attori in primo grado il Tribunale di Palermo con sentenza del 18 aprile 1979 in riforma della sentenza impugnata rigettava le relative trattativedomande proposte contro la predetta Società. I giudici dell'appello, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli arttritenuta l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 6 e 7 della L. n. 604/1966 alle impugnative delle cessazioni di rapporto di lavoro a termine per scadenza di questo, rilevavano che i vari rapporti posti in essere tra le parti si convertivano non in un unico rapporto, ma in altrettanti contratti a tempo indeterminato. A seguito di ricorso degli attori in primo grado questa Corte con pronuncia del CCNL 25 novembre 1982 annullava la sentenza del comparto Scuola valido, Tribunale di Palermo rinviando per la parte normativa, dall'1.1.2002 un nuovo giudizio al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità Tribunale di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoTermini Imerese.
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Samples: Sentenza
FATTO. Il Giudice La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del lavoroParlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. L’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, ha de- legato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di media- zione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, prescrivendo, tra altro, al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria (comma 2; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguecomma 3, lett. c). La delega è stata esercitata con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 l’atto introduttivo della con- troversia all’odierna trattazione la O.S. ……. ricorrente Unione Nazionale delle Camere Ci- vili (UNCC) di Parma, associazione non riconosciuta, costituita tra associazioni di avvocati civilisti, ha interposto azione impugnatoria avverso alcune disposi- zioni del decreto18 ottobre 2010, n. 180, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che, in persona forza della previ- sione di cui all’art. 16 del suo Segretariocitato d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè regolamentato la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mancata formulazionemediazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattualenonché l’approvazione delle indennità spettanti ai suddetti organismi. Parte ri- corrente deduce avverso l’atto gravato tre censure. Con la prima doglianza (Omissis) ….. in violazione il- legittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 6 5 e 7 17 del CCNL del comparto Scuola validod. lgs. 28/2010 in relazione agli artt. 24, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione 76 e 77 della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000Costituzione) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ricorrente so- stiene che il legislatore delegato è incorso in eccesso di delega laddove ha affidato ad essi la rappresentanza in- trodotto l’obbligatorietà della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza mediazione e l’improcedibilità del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso.giudizio interpo-
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Samples: Giurisprudenza Amministrativa
FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo La signora ….., docente inserita in graduatoria per le classi di concorso A030/A029/AJ56/AJ55/A053/A059, a seguito della presa visione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze pubblicata in data ….., ha presentato un’istanza di accesso all’ USP di ….. Chiedeva in particolare di accedere alla domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali GPS per il biennio …../….. e …../….. ed alla documentazione comprovante il possesso dei titoli di servizio e dei titoli artistici dichiarati, relative al docente ….., collocato in posizione immediatamente superiore alla propria. L’istanza rimaneva priva di riscontro. La signora ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., presentava nuova istanza in data indirizzandola tanto all’USP di ….. che alla Scuola ….. “…..-…..”di ….. Ad essa è seguito un invito da parte dell’USP di ….. a versare l’importo necessario alla notifica dell’istanza al controinteressato. Successivamente, pur in assenza di opposizione, l’USP di ….. emetteva provvedimento nel quale dichiarava che “non si comprende l’interesse legittimo, concreto, attuale sotteso alla istanza di accesso, e che la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguelegittimi”. La invitava tuttavia a rivolgersi all’ Istituto “… ”. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 pec del ….. la O.S. signora ….., per il tramite del proprio legale, presentava formale istanza di accesso agli atti all’Istituto …. .. che nuovamente attivava la procedura di notifica al docente , avvisandolo della facoltà di presentare eventuale motivata opposizione all’accesso richiesta nonché precisando che, ritenendo sussistente la legittimazione della docente ….. ad accedere ai documenti richiesti, in persona assenza di opposizione l’accesso sarebbe stato esercitato in data ….. Successivamente l’Istituto inviava alla richiedente provvedimento di rigetto dell’istanza, con contestuale annullamento dell’appuntamento già indicato ai fini dell’esercizio dell’accesso, sulla base dell’avvenuta presentazione di opposizione da parte del suo Segretarioterzo controinteressato. Avverso tale provvedimento la signora ….., per il tramite dell’avv. ….., adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria del docente ….. il quale, per il tramite del proprio legale, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenzaavanzato opposizione all’accesso eccependo, in data anteriore al dicembre 2000sostanza, la non fondatezza del diritto della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsorichiedente.
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Samples: Access Request
FATTO. Il Giudice La corte d'appello di Bari ha rigettato, per quanto in questa sede rileva, l'appello principale di C.S. avverso la sentenza con la quale, su ricorso della moglie Xx.Xx., il tribunale della stessa città, dichiarando la cessazione degli effetti civili del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza matrimonio da essi contratto nell'anno (OMISSIS), aveva stabilito a beneficio della moglie un assegno divorzile di Euro 350,00 mensili e, contestualmente, trasferito, sempre alla moglie, i diritti del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva marito pari a 1/2 della proprietà di un appartamento in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. comunione, in persona oggetto di accordo sottoscritto dai coniugi il (OMISSIS) nell'ambito del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè giudizio anteriormente promosso per la mancata formulazionemodifica delle condizioni di separazione. La corte d'appello ha ritenuto che tale accordo avesse integrato l'assunzione di un obbligo a contrarre da attuare attraverso il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. e che lo stesso fosse da considerare nullo nei limiti della pattuizione che, nei suoi confrontiquale condizione del trasferimento, aveva posto la rinuncia preventiva della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 Co. al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola futuro assegno divorzile. Ha poi dedotto ritenuto di non poter pronunciare la mancanza del requisito dell'attualità nullità dell'intero accordo, previo sindacato della condotta, ritenendo volontà delle parti di non utilizzabilivolerlo mantenere parzialmente, ai fini della procedura ex artsensi dell'art. 28 S.L.1419 c.c., fatti risalenti comma 1, non essendovi stata, dinanzi al tribunale, una sollecitazione in tal senso, giacché lo stesso C., con la domanda proposta nel tempocausa riunita, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolasticiaveva manifestato l'intento di ritenere valida la pattuizione relativa al trasferimento immobiliare. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fattoAvverso la sentenza d'appello, depositata il 12-6-2013 e notificata il 28-6-2013, C. ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoproposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, illustrati da memoria. La Co. ha replicato con controricorso.
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Samples: Divorce Settlement Agreement
FATTO. Il Giudice ….., essendo pendente giudizio di separazione personale davanti al Tribunale di ….. nei confronti dell’ex coniuge ….., presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso volta ad accertare il patrimonio di quest’ultimo al fine di tutelare il proprio diritto e quello del lavoro; sciogliendo figlio ….., prevalentemente collocato presso la riserva formulata all'udienza casa familiare insieme alla madre, nell’ambito del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori giudizio indicato. L’Amministrazione resistente negava l’accesso rilevando che l’accesso alle banche dati delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguepubbliche amministrazioni, compreso l’archivio dei rapporti finanziari è possibile solo previa autorizzazione dell’A.G., nel caso di specie mancante. Con ricorso ex artL’….. la ….. proponeva nuova istanza di accesso sul presupposto dell’intervenuto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del ….. che, al punto 15, comma 7, consente l’accesso alla documentazione richiesta. 28 L.nIl ….. l’Amministrazione resistente rilevava che il suindicato provvedimento nel dare attuazione all’art. 300/70 24 della l. n. 241 del 1990 non introduceva alcuna novità di talché veniva ribadito il precedente diniego all’accesso richiesto. Il ….. la O.S. ……ricorrente presentava una nuova istanza relativa alle certificazioni dei redditi presentate dal sig. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento riguardo agli anni 1998-1999 sino a quello ultimi cinque anni; rapporti di qualsiasi genere e specie di cui all’art. 7, comma 6, del DPR 29/9/1973, N. 605, comunque riconducibili e/o intestati al sig. ….., anche in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativequalità di delegato e/o delegante, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) nell’arco temporale dal ….. in violazione degli arttad oggi. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola validoIl ….. l’Agenzia delle entrate comunicava che, per la parte normativarelativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi ….. anni aveva inoltrato l’istanza di accesso alla competente Direzione di ….. tenuto conto del domicilio fiscale del ….. alla quale era rimesso il giudizio di ammissibilità della stessa. Con riferimento alla richiesta relativa all’accesso agli archivi dei rapporti finanziari l’Amministrazione, dall'1.1.2002 al 31.1.22005alla luce della sentenza del CdS n. 21 del 2020, chiedeva all’istante di trasmettere gli elementi a supporto del carattere di strumentalità e necessità della documentazione richiesta e l’inefficacia delle altre modalità poste in essere per ottenere le informazioni richieste, compresa la decisione del giudice investito del giudizio di separazione in merito alla stessa richiesta proposta nel corso del processo. Si è costituito il Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Agenzia delle Entrate che ribadiva che allo stato attuale, come già enunciato nell’ultima comunicazione, la Direzione regionale riteneva non sufficientemente motivata e supportata da idonea documentazione l’esigenza di accesso della sig.ra ….. ed emetteva un atto endo- processuale non conclusivo dell’esame dell’istanza tuttora in corso, ossia una richiesta di integrazione documentale, cui l’istante non forniva alcun elemento specifico atto a dimostrare la sussistenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta con l’accesso difensivo e l’interesse da tutelare. La Commissione nella seduta del ….. osservava che la ricorrente avrebbe dovuto produrre alla Commissione prova dell’avvenuto deposito della ricevuta di accettazione della pec e documentazione idonea a dimostrare l’acquisizione dell’indirizzo pec del controinteressato tramite registri pubblici. La Commissione riteneva altresì necessario conoscere se fosse stato dato accesso alla documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di ….. e se fosse stato dato riscontro alla richiesta di integrazione da parte della Direzione Regionale del ….., rimanendo interrotti i termini di legge. La ricorrente forniva la documentazione richiesta dalla Commissione, comunicava che era stato dato accesso da parte della Direzione provinciale di ….. e che aveva comprovato l’interesse difensivo, non occorrendo ulteriore specificazione. Anche l’Amministrazione resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso produceva memoria, in ragione cui evidenziava l’avvenuto riscontro dell’istanza di accesso da parte della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 Direzione provinciale di ….. e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza integrazione documentale da parte della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoricorrente.
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FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 pervenuto a questa Commissione il 31 gennaio 2017 ….., sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la O.S. seconda casa di reclusione di ….. (ubicata a …. , in persona del suo Segretario..), ha adito questo Giudice impugnato il diniego di accesso che gli era stato opposto dal Provveditore regionale per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa la ….. con il 12 gennaio 2017 in riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativeal sèguito che l’Amministrazione penitenziaria stessa aveva dato ad una segnalazione disciplinare che, nonchè per la mancata formulazioneil 16 settembre dell’anno precedente, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) il ….. aveva redatto nei confronti di ….., assistente della Polizia penitenziaria anch’egli in violazione degli arttservizio presso la suddetta casa di reclusione. 6 In particolare l’odierno ricorrente ha postulato che all’epoca la condotta a cui si riferiva la predetta segnalazione disciplinare aveva leso e 7 screditato la figura professionale del CCNL del comparto Scuola validoricorrente stesso; e che a quest’ultimo era derivato ulteriore discredito dall’asserita circostanza che il ….. si era vantato, tra i colleghi di lavoro, per la parte normativapropria impunità relativamente alla condotta oggetto di quella medesima segnalazione. Nessuna memoria difensiva è pervenuta dall’Amministrazione penitenziaria. Nondimeno nel provvedimento impugnato risultava manifestato l’avviso secondo cui l’accesso agli atti non possa tradursi in un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di una data P.A., dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito veniva altresì esclusa una “… utilità del documento nella concreta protezione della situazione giuridicamente rilevante …” dedotta dall’odierno ricorrente e veniva, infine, sottolineata la necessaria dimostrazione di “… un nesso … tra il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsodocumentazione [da lui] richiesta …”.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. Il Giudice signor ........................ – avendo svolto, in qualità di geometra, attività professionale su incarico ed in favore della …………….. & ……………. s.n.c., con riferimento al Piano di ristrutturazione del lavoro; sciogliendo fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato ………….), sito in (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92 – con istanza di accesso del 28.01.2010, indirizzata al Comitato interministeriale per la riserva formulata all'udienza programmazione economica (C.I.P.E.), chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti amministrativi, tra i quali, in particolare, figuravano quelli relativi al procedimento amministrativo sfociato nella sottoscrizione del 12.2.2004; letti gli atti e uditi contratto di programma tra il Ministero delle Attività produttive ed il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.ar.l., con particolare riferimento al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato …………), sito in …………. (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92. A sostegno della sua istanza di accesso l’odierno ricorrente deduceva il suo interesse ad acquisire la conoscenza necessaria per poter valutare la proponibilità di un’azione legale nei confronti della ……………… & …………….. S.n.c., che è una delle società realizzatrici interessate dal Contratto di programma stipulato dal ministero delle Attività Produttive con il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l., al fine di far valere in giudizio il suo diritto alle spettanze per l’attività professionale svolta in favore della …………. & S.n.c. L’Amministrazione, avendo acquisito le osservazioni del Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l, individuato quale controinteressato, con nota del 4.3.2010, respingeva l’istanza di accesso sul rilievo dell’estraneità dell’interesse soggiacente all’istanza di accesso all’azione amministrativo cui i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguedocumenti richiesti erano riconducibili. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 del 1.4.2010, il signor ........................ adiva la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice Commissione per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio l’accesso ai documenti amministrativi per ottenere l’ostensione della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsodocumentazione richiesta.
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Samples: Access Request
FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa La Sig.ra ….. con riferimento ha presentato all'Agenzia del Demanio un’istanza di accesso alla corrispondenza e/o agli anni 1998-1999 sino atti aggiuntivi o modificativi dalla data del 6.7.2005 aventi ad oggetto l’atto di transazione e permuta del 06.7.2005 - rep. …../….. A sostegno dell’istanza ha dedotto il proprio interesse a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattualeverificare l'eventuale modifica delle condizioni e dei patti contenuti nell'atto di transazione e permuta rep. (Omissis) n. …../….. in violazione degli arttquanto proprietaria di beni immobili ricadenti nel compendio oggetto dell'atto, ed avendo interesse ad una eventuale contestazione di nuove e/o diverse pattuizioni, ove pregiudizievoli per la sua posizione. 6 L'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale ….. rilevava in prima battuta l’inesistenza di atti novativi o modificativi, intervenuti tra le medesime parti e con le medesime formalità, dell'atto di "transazione e permuta" ed, a seguito di tale risposta, l’istante precisava di non aver circoscritto la richiesta d'accesso ad atti aventi “le medesime formalità” dell’atto transazione e permuta, avendo più ampiamente domandato accesso a qualsivoglia ulteriore atto (rispetto alla transazione) eventualmente posto in essere ed in possesso dell’Agenzia. Riscontrando la nota di precisazione l’Agenzia deduceva, questa volta, che l'istanza era generica ed afferente ad intere categorie di documenti, il che avrebbe comportato lo svolgimento di una non consentita attività di indagine ed elaborazione. A seguito della reiterazione dell’istanza di accesso, dove la ricorrente rilevava che non era necessaria alcuna elaborazione di dati e “dettagliava" l'istanza di accesso - ritenuta generica dall’Agenzia - indicando specificamente una serie di atti e documenti e manifestando, altresì, la propria disponibilità a recarsi presso gli uffici dell’Amministrazione, al fine di ricercare e reperire la documentazione di interesse, l'Agenzia, con nota del 14.07.2017 negava l’accesso, con una diversa motivazione consistente nella mancanza di prova della titolarità di cespiti ricompresi nel compendio oggetto della transazione in questione e nella genericità del manifestato interesse economico di investimento sui suoi immobili o, comunque, su quelli ricompresi nel predetto compendio. A seguito dell’ulteriore diniego la Sig.ra ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Agenzia del Demanio ha fatto pervenire una nota in cui rileva che, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia in data 11.08.2017, la Sig.ra ….. ha integrato ulteriormente la propria istanza di accesso, come richiesto dall’Amministrazione, fornendo la prova di essere titolare di specifici beni immobili ricadenti nell'oggetto della transazione e precisando di avere interesse a compiere investimenti con riguardo a taluni altri cespiti appartenenti a terzi e facenti parte del compendio oggetto dell'atto di transazione e permuta. In ragione di quanto sopra, nel trasmettere l’integrazione prodotta dall’istante, che tuttavia non risulta leggibile, l’Agenzia dichiara di aver parzialmente accolto la istanza di accesso specificando che con l'atto di transazione e permuta del 2005, ancora in corso di esecuzione tra le parti senza che sia intervenuto alcun accordo novativo o modificativo del medesimo, sono stati definiti gli assetti proprietari delle aree demaniali ricadenti nel Comune di ….. In parziale accoglimento rimetteva, in allegato, il documento denominato "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" indicato nell'atto di permuta con la lettera D, e rigettava, invece, la istanza di accesso con riguardo agli ulteriori allegati all'atto, indicati con le lettere da A) a V/5), nonché i documenti richiesti con le lettere 2,3,5,6,8 sul presupposto che non ravvisava alcun collegamento tra i medesimi e l'interesse all'accesso rappresentato nell'istanza. In merito alle richieste di cui alle lettere 4 e 7 l’Agenzia evidenziava che non erano presenti agli atti d'ufficio tipologie di documenti di cui alle lettere sopra indicate. La Commissione, nella seduta del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fattosettembre 2017, ha quindi sostenuto l'infondatezza invitato l’Amministrazione a trasmettere una copia leggibile dell’ultima integrazione dell’istanza di accesso e la ricorrente ad indicare specificamente gli atti per i quali permane un interesse all’accesso ed alla decisione del ricorso., a seguito della nota dell’Agenzia di parziale accoglimento della sua istanza. Le parti hanno fornito i documenti e i chiarimenti richiesti
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. Il Giudice Con atto notificato in data 11 febbraio 2005 e depositato il successivo 24 febbraio il ricorrente, preposto alla società gestrice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza bar "Lo Scaletto" nei pressi del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. porto di Savona, premette di essere stato sanzionato, in persona del suo Segretariodata 14 gennaio 2005, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativedalla Polizia Municipale di Savona, nonchè per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola validoquale coobbligato solidale, per la parte normativaviolazione dell'art. 51, dall'1.1.2002 V comma, della legge n. 3/2003, al 31.1.22005pagamento di euro 420,00 per avere omesso di "far rispettare la norma di cui sopra", relativa al divieto di fumare in tutti i locali privati aperti al pubblico. Si è costituito il resistente Il suddetto art. 51 ha stabilito un generale divieto di fumare in tutti i locali chiusi, salvo che ha insistito per sentir rigettare il ricorsosi tratti di locali "privati non aperti ad utenti o al pubblico", ovvero "riservati ai fumatori e come tali contrassegnati", prevedendo un apparato sanzionatorio. In via preliminare ha eccepito attuazione del settimo comma dello stesso art. 51 è stato adottato, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per definire "le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la inammissibilità del ricorso relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni"; tale accordo prevede l'obbligo dei conduttori dei predetti locali, o loro delegati, ad operare una generale vigilanza ed a segnalare la trasgressione ai soggetti pubblici indicati nello stesso accordo. In particolare, sono enucleati obblighi "positivi" di ammonimento (a non fumare) e di segnalazione a pubblico ufficiale, oltre che obblighi strumentali (ad esempio, iscrizione dei nomi dei responsabili sul cartello contenente il divieto di fumare) in ragione capo a soggetti privati (i conduttori di locali privati aperti al pubblico) che esercitano una libertà costituzionalmente tutelata (la libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della inapplicabilità del CCNL richiamato Costituzione). L'illegittimità di tali obblighi, ed in particolare di quelli prescritti dai punti nn. 4, 2.5 e 3 dell'Accordo impugnato, diviene ancora più manifesta e conclamata nell'interpretazione che degli stessi viene fornita dalla circolare emanata dal Ministero della Salute in data anteriore all'1.1.2002 e per 17 dicembre 2004, pure oggetto di gravame, la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore quale stabilisce che il richiamo al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, ai fini della procedura ex art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsotrasgressore deve essere "formale".
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Samples: Sentenza
FATTO. Il Giudice ricorrente riferisce che, in data 13.5.2019, si è rivolto ad una filiale dell’intermediario convenuto(presso la quale era già “correntista fidelizzato”) per ottenere un finanziamento di euro 60.000,00 destinato ad integrare l’acquisto di un immobile di villeggiatura ed a ristrutturare tale immobile ed altro di sua proprietà, dove abitava con la sua famiglia; in data 11.6.2019, l’Ufficio Centrale Mutui della banca convenuta comunicava a mezzo mail la presa in carico della pratica (doc. n. 1) e, il giorno seguente (12.6.2019) richiedeva a mezzo mail l’invio di documenti (doc. n. 2); tre giorni dopo (15.6.2019), la convenuta trasmetteva via mail la conferma che la documentazione richiesta era stata consegnata all’Agenzia di riferimento il giorno precedente (doc. n. 3) e il 20.6.2019 comunicava via mail di avere provveduto alla trasmissione presso l’Agenzia, in data 18.6.2019, di copia dei preventivi di ristrutturazione (doc. n. 4); il 28.6.2019 l’Ufficio Centrale Mutui della banca comunicava di avere attivato la richiesta di perizia per la pratica del lavoromutuo (doc. n. 5) e richiedeva via mail al cliente l’inoltro della copia della tessera sanitaria/Codice Fiscale (doc. n. 6), che veniva trasmessa alla banca lo stesso giorno, anche se già consegnata in data 14.6.2019 presso l’Agenzia (doc. n. 7). Il ricorrente aggiunge di aver inviato alla banca a mezzo mail, in data 5.7.2019, copia del contratto preliminare di vendita dell’immobile di villeggiatura, come da richiesta del 4.7.2019 (doc. n. 8) e, in data 9.7.2019, un preventivo per lavori all’immobile; sciogliendo in quello stesso giorno l’Ufficio Centrale Mutui della banca comunicava via mail di avere ricevuto tutta la riserva formulata all'udienza documentazione necessaria per l’erogazione del 12.2.2004mutuo (doc. n. 10); letti soltanto alla fine del mese di luglio 2019 veniva informalmente messo al corrente, tramite comunicazione telefonica, dalla Direzione dell’Agenzia, dell’esito negativo della pratica di mutuo; in tale circostanza, richiedeva esplicitamente il documento ufficiale di xxxxxxx con la relativa motivazione, richiesta reiterata più volte sia telefonicamente (anche tramite sms) che fisicamente, onde poter valutare altre soluzioni di accesso al credito; e soprattutto, soltanto in data 4.10.2019, la banca trasmetteva le motivazioni circa il parere negativo alla concessione del finanziamento (doc. n. 14), allegando il documento di xxxxxxx, “senza alcuna motivazione”, datato 6.9.2019 (doc. n. 11). Ciò premesso in fatto, il ricorrente contesta “non già la motivazione del provvedimento di diniego del mutuo (atteso che la Banca ha senza ombra di dubbio la libertà di decidere se erogare o meno il finanziamento alla luce dell’istruttoria svolta)” ma “l’assurda tempistica e l’avvio dell’intera procedura”; infatti, soltanto il 4.10.2019 (e cioè dopo 5 mesi dalla sottoscrizione della richiesta di mutuo; oppure dopo 4 mesi dal 11.6.2019, data in cui la banca ha comunicato xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx la richiesta di mutuo), la Banca ha comunicato l’esito negativo della istruttoria e quindi – soltanto su esplicita richiesta del cliente – ha comunicato le ragioni del diniego del finanziamento. L’istante sostiene, in particolare, che non ha, di fatto, potuto indirizzare la sua richiesta di mutuo ad altro Istituto Bancario, in attesa del completamento dell’istruttoria avviata dalla convenuta, al fine di non rischiare di avviare una doppia richiesta: situazione che avrebbe potuto avere come conseguenza una possibile segnalazione alle banche dati di riferimento; precisa altresì che la banca aveva anche inviato un perito per la valutazione del cespite da ipotecare, dopo avere acquisito tutta la documentazione; circostanza che ha alimentato concrete aspettative di concessione del mutuo, tanto che erano già stati presi impegni con diversi fornitori ed operatori del settore edile per iniziare i lavori necessari a ristrutturare i due immobili. Il ricorrente afferma, infine, che le motivazioni poste a sostegno della mancata concessione (l’operazione di finanziamento richiesto sarebbe stato “non in linea con le policy interne di merito creditizio e di prevenzione del rischio”) potevano essere considerate già durante gli atti incontri preliminari e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto segueavrebbero dovuto immediatamente interrompere il proseguimento della pratica (cfr. Con ricorso ex art. 28 L.n120-septies Tub). 300/70 la O.S. ……. Insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al presente procedimento, il ricorrente si rivolge all’Arbitro al quale chiede di accogliere le proprie richieste: a) di risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 5.000,00 o di quell’altro importo ritenuto più giusto e congruo per l’afflizione e l’offesa morale patita dall’istante soprattutto in persona funzione del mancato rispetto, cui è stato costretto, degli accordi (seppur verbali) intercorsi con i fornitori e le dite nel frattempo interpellate per avviare i lavori di ristrutturazione degli immobili de quo, tenendo conto in particolare del delicato ruolo lavorativo ricoperto dal ricorrente (Ispettore della Polizia di Stato) e dal valore del suo Segretarioimpegno e della sua parola; b) di risarcimento in via equitativa del danno emergente, per la perdita economica che il patrimonio (immobiliare – per la mancata rivalutazione dell’immobile da ristrutturare sito in Casalnuovo di Napoli (NA) del creditore ha adito questo Giudice subito per sentir dichiarare antisindacale colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione che sarebbe dovuta essere erogata dall’Istituto di Credito o quantomeno per le lungaggini subite dal ricorrente a fronte di un’istruttoria che sarebbe dovuta essere definita in tempi brevissimi se fossero stati adottati i protocolli e le policies interne dell’istituto stesso; c) di voler censurare formalmente la condotta dell’intermediario convenuto per la tempistica adottata per l’istruttoria della pratica e per tutte le ragioni sopra esposte; d) di voler censurare la condotta dell’intermediario convenuto per la mancanza di trasparenza e di linearità nel rapporto con la clientela e la mancata osservazione dei protocolli di trasparenza; e) di voler censurare la condotta dell’intermediario convenuto per aver carpito la fiducia di un cliente di lungo corso nonostante la sua impeccabile correttezza mostrata negli anni ed il suo irreprensibile e non contestabile “profilo creditizio”; f) di voler censurare la condotta dell’intermediario convenuto per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 120- septies, lett. a) e all’art. 120-septiesdecies, punto 2, per il comportamento tenuto dal Dirigente ……dall’intermediario convenuto in chiara violazione dell’art. relativamente al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998120-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattativeundecies, nonchè per la mancata formulazionepunto 5, nei suoi confrontiTub. Costituitosi ritualmente, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola valido, per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.1.22005. Si è costituito il l’intermediario resistente che ha insistito per sentir chiede all’Arbitro di rigettare il ricorsoricorso per l’infondatezza delle argomentazioni del ricorrente, tenuto altresì conto dell’avvenuto rimborso delle spese di perizia disposto a favore dell’istante. In via preliminare ha eccepito particolare, la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenza, in data anteriore al dicembre 2000, della costituzione di RSU all'interno della scuola . Ha poi dedotto la mancanza del requisito dell'attualità della condotta, ritenendo non utilizzabili, convenuta evidenzia le seguenti circostanze rilevanti ai fini della procedura controversia in esame: 1) il cliente si è rivolto alla Banca per finanziare un’operazione di acquisto e ristrutturazione dell’importo complessivo di euro 160.000,00, formalizzando in data 6.6.2019 la richiesta di mutuo (Allegato 1); 2) il 17.7.2019 l’Organo Deliberante della Banca, nell’esercizio del suo potere discrezionale, non ha tuttavia aderito alla domanda, tenuto conto di diversi fattori, tra i quali l’apporto di mezzi propri, ritenuto non congruo, il fatto che il mutuo fosse destinato a finanziare una compravendita immobiliare tra parenti/affini e la circostanza che la garanzia ipotecaria offerta alla Banca sarebbe stata concessa a valere su un immobile di cui il ricorrente non era unico proprietario; 3) la concessione di un finanziamento rientra nel potere discrezionale della Banca, che lo esercita in base alle proprie politiche di merito creditizio e di assunzione del rischio, e che, dunque, non sussiste in capo all’Intermediario un obbligo generale di far credito (ex multis ABF, n. 4052/2020, n. 22324/2019, n. 7911/2016, n. 6128/2015, oltre a Collegio di Coordinamento, n. 6182/13); 4) il cliente è stato reso edotto del contenuto della delibera, come confermato dal suo difensore in ricorso. La banca precisa che, in occasione dei contatti intercorsi alla fine del mese di luglio 2019, il cliente – allo scopo di rendere l’operazione maggiormente sostenibile – “ha condiviso con il Responsabile della Filiale di ripresentarsi agli Organi Deliberanti modificando l’impostazione della domanda di mutuo, riducendone l’importo da € 60.000,00 ad € 50.000,00”; ma purtroppo, nonostante la variazione apportata alla proposta di credito, gli Uffici competenti della Banca hanno confermato il parere negativo precedentemente assunto; la lettera di mancata concessione del credito (Allegato 2) è stata prodotta in occasione del reclamo presentato dal Ricorrente in uno ai motivi sottesi al rigetto. L’intermediario eccepisce, quindi, che: a) le pretese risarcitorie avanzate non appaiono meritevoli di accoglimento, perché il diritto al risarcimento del danno è configurabile laddove tra le parti siano intercorse delle trattative, le stesse siano giunte ad un punto tale da far insorgere nel ricorrente un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e siano poi state interrotte senza un giustificato motivo (così, Cass., n. 7768/2007); b) nel caso di specie, non può affermarsi che si sia ingenerato alcun legittimo affidamento sulla conclusione del contratto di mutuo: il cliente, infatti, come da lui stesso confermato, già a luglio era a conoscenza del rigetto espresso dall’Organo Deliberante e proprio in virtù di ciò si è concordato di ridurre l’importo del mutuo; c) per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la pretesa avanzata non risulta meritevole di accoglimento, stante l’assenza di prova circa il nocumento asseritamene subito e considerato altresì che l’ABF, in linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU., 11.11.2008, n. 26972), reputa risarcibile, oltre ai casi previsti dalla legge ordinaria, solo in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile, risolvendosi in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione; c) quanto alla richiesta di risarcimento del danno emergente, non essendo stata dimostrata ai sensi dell’art. 2697 c.c. la consistenza del danno lamentato e la perdita economica subita, anch’essa va respinta considerato peraltro che, in ottica puramente conciliativa, sono state rimborsate al cliente le spese sostenute per la redazione della perizia, pari ad euro 280,00, mediante assegno circolare (Allegato 3). Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni, ove afferma che: a) la comunicazione ufficiale del diniego del mutuo/finanziamento è giunta a destinazione soltanto in data 4.10.2019, mentre le trattative preliminari avvenute prima della formalizzazione della richiesta di finanziamento (11.6.2019) sono iniziate il 13.5.2019; b) il diniego del finanziamento è stato comunicato nel mese di luglio da un soggetto non meglio identificato, che assumeva di contattarlo dalla banca – ma solo in via ufficiosa – e nello stesso mese è stata proposta una rimodulazione e non una novazione della richiesta, il che non indicava necessariamente un rigetto totale della sua domanda iniziale; c) non ha mai richiesto alla banca un finanziamento di euro 160.000,00, ma unicamente il diverso importo, documentato, di euro 60.000,00; d) a fronte di tale richiesta, l’istante aveva tra giacenze, piano di accumulo e conto corrente di risparmio cointestato con la moglie un importo complessivo di mezzi propri superiore ad euro 20.000,00, oltre che l’accredito mensile del proprio stipendio di ispettore di polizia; e) se i motivi del diniego erano così strutturati ed insuperabili da rientrare nella “policies” dello stesso Istituto di Credito e noti sin dalle fasi preliminari della richiesta di finanziamento, “perché la Banca ha perseverato nel suo atteggiamento incoraggiante nei confronti del malcapitato cliente?”; f) tale condotta, ricostruita dalla stessa resistente, non poteva che ingenerare ulteriori aspettative e quindi il convincimento di un “legittimo affidamento”. Il ricorrente richiama, infine, l’art. 1337 c.c. e la disciplina relativa al credito immobiliare ai consumatori contenuta nel Testo unico bancario (art. 28 S.L., fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici120-septies; art. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso120-undecies; art. 120 septiesdecies).
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il Giudice del lavoro; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2004; letti gli atti e uditi i procuratori delle parti; rileva in fatto e diritto quanto seguesig. Con ricorso ex art. 28 L.n. 300/70 la O.S. ……. , in persona del suo Segretario, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente ……. relativamente partecipato al mancato avvio della contrattazione integrativa ….. con riferimento agli anni 1998-1999 sino a quello in corso 2003-2004 ed alla mancata convocazione per le relative trattative, nonchè concorso pubblico per la mancata formulazione, nei suoi confronti, della conseguente proposta contrattuale. (Omissis) ….. in violazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del comparto Scuola validocopertura di un posto da Dirigente a tempo indeterminato di II fascia, per la parte normativadirezione dell'area sistemi informatici ….., dall'1.1.2002 al 31.1.22005dell'Università ….. . Si è costituito Non essendo stato ammesso alla prova orale il resistente che ricorrente ha insistito per sentir rigettare il ricorsopresentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo l’ostensione dei documenti relativi alla procedura, ivi compresi gli elaborati degli altri concorrenti e le griglie di valutazione della commissione e i verbali giornalieri relativi a tutte le prove scritte. In via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso in ragione della inapplicabilità del CCNL richiamato in data anteriore all'1.1.2002 e per la mancata ascrivibilità di eventuali comportamenti sindacali in capo ai dirigenti scolastici in data anteriore a quella in cui (1.9.2000) la legge attuativa dell'autonomia scolastica ha affidato ad essi la rappresentanza della parte pubblica nella contrattazione a livello di istituzione scolastica; nonché per la assenzaL'amministrazione adita, in data anteriore 23 gennaio 2017, inviava solo alcuni dei documenti richiesti omettendo in particolare l’invio della seconda prova dell’istante e le griglie di valutazione della Commissione. Rilevando tale carenza l’istante inviava una richiesta di integrazione, datata 23 dicembre 2016, chiedendo “gli elaborati della seconda prova scritta al dicembre 2000fine di poterla comparare con la propria del sottoscritto e le domande della prova orale oltre ai documenti recanti la valutazione dell'intero concorso pubblico dei singoli candidati”. L’amministrazione adita rispondeva dichiarando di consentire l’accesso alla seconda prova scritta dei candidati ammessi all’orale, nonché copia dei verbali concernenti la prova orale. Comunicava altresì che non fosse possibile rilasciare copia della costituzione di RSU all'interno seconda prova scritta dell’istante in quanto la commissione non aveva proceduto alla correzione della scuola seconda prova dei candidati che non avevano superato la prima prova scritta, come risultante dal verbale inviato all’istante. Ha poi dedotto Avverso tale accesso parziale il sig. ….. ha adito la mancanza Commissione, con ricorso del requisito dell'attualità della condotta24 gennaio 2017, ritenendo non utilizzabiliaffinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, ai fini sensi e per gli effetti dell’art. 25 della procedura ex art. 28 S.L.legge n. 241/1990, fatti risalenti nel tempo, quali i comportamenti relativi ai pregressi anni scolastici. (Omissis) Alla luce di tali circostanze di fatto, ha quindi sostenuto l'infondatezza del ricorsoassumesse le conseguenti determinazioni.
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Samples: Accesso Agli Atti