Attività aggiuntive a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica
1. Le attività aggiuntive del personale A.T.A. consistono in prestazioni di lavoro, tra quelle previste dal profilo professionale d’appartenenza oltre l’orario d’obbligo ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro richiedenti maggior impegno professionale, connesse all’attuazione dell’autonomia. Tali attività consistono in:
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi e alla partecipazione, secondo le mansioni previste dal profilo di appartenenza a progetti previsti dal P.O.F;
c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (numero rientri pomeridiani);
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa dell’eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. Il Contratto Collettivo Economico Integrativo definisce annualmente le attività aggiuntive da svolgersi nell’istituto e prevedere l’accantonamento delle seguenti quote destinate:
a. al lavoro straordinario preventivamente autorizzato e non convertito in riposi compensativi;
b. al compenso della disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti che determini un’intensificazione della prestazione lavorativa. Nel CCEI annuale può essere prevista una quota percentuale della somma accantonata da riservare al personale eventualmente individuato per la sostituzione dei colleghi assenti in sedi diverse da quella di servizio (jolly);
c. all’integrazione con il Fondo d’Istituto del numero degli incarichi specifici di assistenza agli alunni disabili, nei casi in cui un insufficiente assegnazione all’Istituto di questi ultimi, determini che prestazioni lavorative uguali diano luogo a retribuzioni diverse e di conseguenza a disparità di trattamento tra i lavoratori. Dove ne ricorrano le condizioni l’incarico specifico deve essere assegnato prioritariamente al personale con contratto a tempo ind...
Attività aggiuntive. 1. Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto. Tali attività consistono in:
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. All'individuazione delle attività incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9.
Attività aggiuntive. 1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi: - al coordinamento della progettazione, dell'attuazione , della verifica e valutazione del progetto di istituto; - al supporto organizzativo al capo di istituto; - a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonchè particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione; - al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non; - all'assistenza tutoriale; - alla progettazione di interventi formativi; - alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale; - ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.
b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;
d) partecipazione ad attività realizzate sula base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.
e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e g...
Attività aggiuntive. Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell’attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL. Per gli incarichi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa il D. S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l’incarico con l’indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare. L’utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.
Attività aggiuntive. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
Attività aggiuntive. Si individuano, per l’anno scolastico 2017/2018, le seguenti attività aggiuntive, collaborazioni particolari, relative all’Area dei Servizi Generali:
Attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono assegnate prioritariamente al personale che opera nei settori di lavoro coinvolti nelle stesse attività, con criteri di equità e tenendo conto delle competenze professionali. Nel caso in cui nel settore siano presenti più di una unità di personale, l’attività viene assegnata prioritariamente al personale disponibile, con equa ripartizione fra gli interessati. Le attività aggiuntive non possono di norma essere assegnate al personale a part time.
Attività aggiuntive. Su richiesta devono inoltre essere svolte attività aggiuntive, comunque incluse nella fornitura a corpo, tra cui: ● supporto per operazioni di inventariazione massiva; ● supporto su richiesta per movimentazione dei beni presso sedi di Lepida o di altri enti nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna
Attività aggiuntive. L’accordo sulle relazioni sindacali potrebbe prevedere: a- entro il mese di ottobre, dopo aver espletata l’informazione preventiva alla RSU, la pubblicazione del piano delle attività ( comprese quelle aggiuntive per i progetti per il miglioramento dell’offerta formativa ) e l’affissione all’albo della scuola dei prospetti analitici indicanti il personale impegnato, l’elenco delle attività, gli impegni orari ,gli elenchi degli aspiranti e i nominativi dei docenti xxxxxxxx delle F.O. con l’indicazione delle rispettive aree e articolazioni d’aree di pertinenza.
Attività aggiuntive. Costituiscono attività aggiuntive r le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo. Tali attività consistono in: - elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi scolastici; - attività didattiche (es. esami – progetti – corsi di recupero – stages – ecc.) che coinvolgono unità di personale ATA; - attività non comprese nel profilo della qualifica interessata (es. impegno in altri laboratori – impegno in sede di scrutini elettronici – predisposizione di atti contabili – centro stampa – gestione programmi software ecc.).