Funzionalità opzionali Clausole campione

Funzionalità opzionali. Sarà valutata la presenza nel sistema proposto delle seguenti funzionalità di gestione documentale: a. Fruizione del sistema sia in modalità client/server (per le postazioni con più elevato carico di lavoro) che web (SSL) con le medesime funzionalità; b. Accesso utente attraverso sistemi di “Autenticazione Forte”; c. Gestione del “Desktop” o area di lavoro personalizzabile per ogni utente; d. Possibilità di organizzare un’area “preferiti” nella quale siano presenti collegamenti a documenti che dovranno essere consultati frequentemente; e. Creazione di supporti (CD-ROM o DVD) autoconsultanti (con possibilità di ricerca e visualizzazione) contenenti gruppi di documenti; f. Funzionalità di importazione ed esportazione batch di file strutturati; g. Funzionalità per l’archiviazione batch delle e-mail; h. Possibilità di definire e salvare modelli di ricerca prestabiliti per le ricerche più frequenti associabili ad ogni singolo utente; i. Ricerca mediante dizionario o Thesaurus delle parole presenti in archivio;
Funzionalità opzionali. Sono ulteriori funzionalità che è possibile ottenere ad un costo aggiuntivo: ● IBM Marketing Cloud Duplicate Message Send Questo servizio offre le seguenti funzionalità agli abbonati di IBM Marketing Cloud Essentials, IBM Marketing Cloud B2B Essentials, IBM Marketing Cloud Standard, IBM Marketing Cloud B2B Standard, IBM Marketing Cloud Enterprise e IBM Marketing Cloud B2B Enterprise. Duplicate Message Send consente ad un Cliente di IBM Marketing Cloud di ricevere le copie esatte di messaggi personalizzati inviati ai propri clienti per scopi normativi, di conformità, verifica o altri scopi di tracciabilità. Duplicate Message Send al momento si applica solo alla posta elettronica. Questa offerta è disponibile come abbonamento e fornisce l'invio illimitato di messaggi duplicati. ● IBM Marketing Cloud Additional Scoring Questo servizio offre le seguenti funzionalità agli abbonati di IBM Marketing Cloud Standard, IBM Marketing Cloud B2B Standard, IBM Marketing Cloud Essentials e IBM Marketing Cloud B2B Essentials. Additional Scoring offre la possibilità di aggiungere modelli di misurazione aggiuntivi oltre a quelli inclusi nel pacchetto di IBM Marketing Cloud del Cliente. Ulteriori modelli di misurazione possono essere richiesti in base alle esigenze tramite il team addetto al provisioning IBM Marketing Cloud. Ulteriori modelli possono essere implementati in numeri specifici in base all'uso più efficace della funzionalità di misurazione e in base alle esigenze del Cliente. ● IBM Marketing Cloud Additional Programs Questo servizio offre le seguenti funzionalità agli abbonati di IBM Marketing Cloud Standard, IBM Marketing Cloud B2B Standard, IBM Marketing Cloud Essentials e IBM Marketing Cloud B2B Essentials. Additional Programs offre la possibilità di aggiungere ulteriori programmi attivi oltre a quelli inclusi nel pacchetto di IBM Marketing Cloud del Cliente. Ulteriori programmi attivi possono essere richiesti in base alle esigenze tramite il team addetto al provisioning IBM Marketing Cloud. Ulteriori programmi possono essere implementati in numeri specifici in base all'uso efficace della funzionalità dei programmi e in base alle esigenze del Cliente. ● IBM Marketing Cloud Additional IP Address Questo è il canone annuale per un indirizzo IP aggiuntivo. ● IBM Marketing Cloud Citrix Integration Questo servizio fornisce la funzionalità del prodotto IBM Marketing Cloud da utilizzare con un'istanza dei prodotti Citrix GoToWebinar, GoToMeeting o GoToTraining. Questa ...
Funzionalità opzionali. 2.1 IBM Security Intelligence on Cloud 1K EPS Upgrade 2.2 IBM Security Intelligence on Cloud 1K EPS Temporary Upgrade 2.3 IBM Security Intelligence on Cloud Data Capacity Upgrade – 48 TB Condizioni di utilizzo IBM – Commitment al Livello di Servizio
Funzionalità opzionali. 2.1 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Qualification 2.2 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Evaluation 2.3 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Classification 2.4 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Development 2.5 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Risk Management 2.6 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud - Solo Lettura
Funzionalità opzionali. Gli endpoint applicativi aggiungono la possibilità di integrare ulteriori applicazioni e scegliere tra centinaia di applicazioni cloud e in sede. Gli Endpoint Applicativi Illimitati includono l'autorizzazione per integrare le applicazioni senza un limite di soglia. Se i clienti, che utilizzano i servizi IBM SaaS, ad eccezione della parte On Demand (definita nel presente documento), intendono collegarsi a più di due endpoint applicativi in produzione, possono ottenere: ● IBM WebSphere Cast Iron Live Standard Edition Application Endpoints ● IBM WebSphere Cast Iron Live Enterprise Edition Application Endpoints ● IBM WebSphere Cast Iron Live Standard Edition Unrestricted Application Endpoints ● IBM WebSphere Cast Iron Live Enterprise Edition Unrestricted Application Endpoints
Funzionalità opzionali. 1.2.1 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Read Only 1.2.2 IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud for Non-Production Environment
Funzionalità opzionali 

Related to Funzionalità opzionali

  • SANZIONI INTERNAZIONALI Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!

  • Servizi Opzionali I servizi descritti di seguito sono servizi opzionali che prevedono costi supplementari. Sono forniti se indicati separatamente nella Lista dei servizi del formulario d’ordine.

  • Requisiti funzionali Il Fornitore, nell‟ambito del servizio “IaaS - Virtual Machine” dovrà garantire la disponibilità per l‟Amministrazione almeno delle seguenti funzionalità base / strumenti a supporto: ▪ acquisto di risorse virtuali base “pre-configurate” in termini di CPU, RAM e Storage prefissati. Le Virtual Machine dovranno essere disponibili in diversi “tagli” (Small, Medium, Large ed X-Large) dettagliati nel seguito e differenziati sulla base della quantità di risorse prefissate associate; ▪ upgrade verso tagli di VM di capacità superiore (scale-up) o downgrade verso tagli di capacità inferiore (scale-down), in un qualsiasi momento a seconda delle diverse esigenze dell‟Amministrazione in coerenza con eventuali vincoli tecnologici. Il meccanismo di scale-up (ed analogamente dello scale-down) in corso di fornitura deve prevedere che il cambio di configurazione debba essere reso operativo entro il 15° giorno solare dal giorno della richiesta di cambio da parte dell‟Amministrazione, salvo diversi accordi con l‟Amministrazione; ▪ selezione, previo controllo di coerenza con le risorse acquisite di uno specifico template da installare sulle VM, tra le seguenti tipologie rese disponibili all‟Amministrazione: o sistemi operativi di tipo Microsoft, Linux/GNU Variants o F/OSS, per configurare lo IaaS base. Il Fornitore dovrà prevedere, nei limiti di quanto previsto dai contratti di licenza dei singoli produttori, la possibilità per l‟Amministrazione di utilizzare sistemi operativi Open Source (ad es. Ubuntu, Debian, CentOS, openSuse, Fedora …), utilizzare sistemi operativi con proprie Licenze (Bring Your Own License) oppure la possibilità di fornire la Licenza all‟Amministrazione, per la quale è prevista la specifica quotazione economica; o solution stack di proprietà dell‟Amministrazione devono poter essere installati sulla VM da parte dell‟Amministrazione senza oneri aggiuntivi nel rispetto delle capacità elaborative predefinite per le singole fasce di VM. o template originati/prodotti da una singola Amministrazione (ad es. originati dalla virtualizzazione dei propri server e utilizzati quindi per caricare tali server virtualizzati). Il Fornitore deve infatti prevedere funzionalità di upload in appositi slot di template di macchine virtuali, predisposte in formati basati su standard (ad es. Open Virtualization Format) dalle Amministrazioni anche eventualmente utilizzando il supporto dei servizi di Cloud Enabling descritti nel successivo paragrafo §1.6. I template creati dalle Amministrazioni dovranno essere disponibili in fase di creazione di nuove VM; o template originati/prodotti da AgID/Consip (es. per sistemi cross-PA) e messi a disposizione in comune tra più Amministrazioni. Il Fornitore deve infatti prevedere appositi slot resi disponibili unicamente ad AgID/Consip per garantire l‟upload dei template. AgID/Consip potranno poi definire quali Amministrazioni da quel momento potranno selezionare tali template in fase di configurazione delle VM. Qualsiasi licenza software eventualmente richiesta dal template selezionato sarà a carico dell‟Amministrazione che selezionerà il template; ▪ workflow di gestione e configurazione delle altre risorse base comprese nell‟acquisto e nell‟attivazione delle VM (es. Virtual Network, V-Firewall, V- Load Balancer); ▪ possibilità di connettere/scollegare in autonomia le VM dalla rete pubblica (internet) e/o dalla rete SPC; ▪ possibilità di attivare e disattivare la VM in autonomia; ▪ possibilità di effettuare operazioni schedulate (singole o ricorrenti), tra cui ad esempio accendere-spegnere forzatamente-arrestare VM; ▪ backup quotidiano delle VM nella loro interezza al fine di proteggere le stesse da eventi avversi. La soluzione dovrà permettere il ripristino delle VM, su richiesta della singola Amministrazione. Il Fornitore dovrà inoltre garantire una retention dei backup pari ad almeno 90 giorni solari.

  • Funzioni 1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Introduzione Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In molte scuole, residenze sociali, ospedali e piscine pubbliche, il modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, ma è diventato una modalità di fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (IEE). L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx−xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee−guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di loro proprietà e ridurne i costi di mantenimento. Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Italia, soffermandosi poi sulle nuove opzioni contrattuali: i Contratti di Prestazione Energetica (EPC) e il Finanziamento Tramite Terzi (FTT). Il Terzo Capitolo descrive le due modalità più diffuse dei Contratti prestazionali: Il Contratto a Cessione Globale Limitata e il Contratto a Risparmio Condiviso. Il Quarto Capitolo affronta le problematiche legate alla esternalizzazione dei servizi (teoria dell’Agenzia) e alle modalità per trasformare i rischi correlati in opportunità per le Amministrazioni pubbliche. Il Quinto Capitolo delinea gli aspetti giuridici e amministrativi legati all’inquadramento contrattuale con le ESCO, il superamento dei vincoli dettati dal “patto di stabilità” e gli aspetti correlati al finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica. Il Sesto Capitolo descrive in dettaglio lo svolgimento di una “Procedura Ristretta” per l’aggiudicazione di un Contratto di Prestazione Energetica descrivendone puntualmente le fasi, le attività basilari e i tempi necessari.

  • Alimentazione 1) commercio all'ingrosso di generi alimentari; 2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; 3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni; 4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie; 5) importatori e torrefattori di caffè; 6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni); 7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; 8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; 9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; 10) rivendite di pollame e selvaggina; 11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; 12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati; 13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli; 14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; 15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; 16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi); 17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

  • Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.