GARANZIA DECESSO DA INFORTUNIO Clausole campione

GARANZIA DECESSO DA INFORTUNIO. In caso di morte del Cliente: • descrizione dettagliata dell’accaduto • certificato di morte • copia della patente di guida se il sinistro è avvenuto alla guida di veicolo • copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti • atto notorio • copia del testamento se presenti disposizioni testamentarie • documentazione medica e/o clinica relativa all’infortunio • relazione autoptica L'Assicurato o gli aventi diritto, devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico che attesti l’infortunio e devono documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Compagnia gli eventuali ulteriori certificati medici e la documentazione clinica, compreso il certificato di guarigione o documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi. L’Assicurato potrà essere sottoposto alla visita medico-legale di controllo e agli eventuali accertamenti o controlli medici su richiesta della Compagnia e dovrà fornire ogni informazione relativa all’infortunio e alle conseguenti lesioni. La valutazione dell’invalidità deve essere fatta in Italia. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio denunciato e prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, dopo aver ricevuto il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e, in caso di minorenni o soggetti incapaci, il decreto del giudice tutelare, se il sinistro è indennizzabile paga agli eredi o a chi ha diritto all’indennizzo: • l’importo già concordato con l’Assicurato oppure in mancanza • l’importo offerto all’Assicurato oppure • se l’offerta non era ancora stata fatta, l’importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta.
GARANZIA DECESSO DA INFORTUNIO. (Art. 6): il pagamento ai beneficiari designati del capitale in caso di morte per infortunio dell’Assicurato nel corso della durata della garanzia, come descritta al successivo Art. 6.3. Per la definizione di infortunio si rinvia al successivo Art. 6.5. La scelta delle Garanzie Complementari è consentita esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto e il pagamento del Premio Annuo totale, pari alla somma dei premi delle singole garanzie assicurative prescelte al momento della sottoscrizione se superiori ad una, è dovuto per l’intera durata contrattuale, ed entro i limiti di durata delle coperture stesse. Le singole componenti di premio sono determinate con le modalità descritte ai successivi Artt. 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4. Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito. Qualora la data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva. La Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni: − l’importo del Premio Versato e di quello Investito; − la data di Decorrenza del Contratto; − il numero di Polizza; relativamente ai Fondi Assicurativi Interni: − il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote; − il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario; − il giorno cui tale ultimo Valore Unitario si riferisce; relativamente alla Gestione Interna Separata − la parte di Premio Investita in tale gestione.
GARANZIA DECESSO DA INFORTUNIO. Se l’Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Credemassicurazioni liquida la somma assicurata ai beneficiari. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Credemassicurazioni ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).