GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o deposito presso tesoreria del complessivo importo di € , pari a n. 3 mensilità di affitto. Detta cauzione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria del complessivo importo di € Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia dell'osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegna al locatore, in sede di stipula del presente atto, cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o deposito presso tesoreria del complessivo importo di € , pari a n. 3 mensilità di locazione. Detta cauzione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali conte- xxxx nel presente Contratto, il Conduttore consegnerà al Lo- catore, in sede di stipula del presente Atto, Fidejussione Bancaria del complessivo importo di €. , pari a due mensilità del canone di cui 1 a titolo di canone anti- cipato e l'altra a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, semprechè siano state rispettate tutte le obbligazioni assun- te con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si xxxxxxx nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale, e non potrà essere mai imputa- ta in conto canoni. La somma depositata non potrà essere au- mentata o diminuita proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituita in casi di suo uti- lizzo.
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto - concessione, il Concessionario consegna al Concedente, cauzione / fidejussione
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia dell’osservanza di tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto, incluso il pagamento del canone e delle spese accessorie, il Conduttore consegnerà a Pro Brixia, in sede di stipula del presente contratto, fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata da un primario Istituto di Credito o Assicurativo, con validità pari a 6 anni, per il puntuale pagamento del canone di locazione e per l'adempimento di ogni altra obbligazione derivante dal presente contratto, del complessivo importo di € 100.000. La fideiussione dovrà essere rinnovata alla prima scadenza contrattuale, con una durata pari al periodo residuo, fino al tetto massimo indicato nell'art. 1 u.c. del presente contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del locatore. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, purché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. In tutti i casi in cui Pro Brixia provveda a comunicare al Conduttore di avere escusso, in tutto o in parte, la garanzia da questo prestata, il Conduttore sarà tenuto a reintegrare l'originario ammontare della garanzia. Tale reintegro dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Nel caso in cui il Conduttore non provveda a reintegrare la garanzia bancaria, è facoltà di Pro Brixia risolvere il contratto di locazione in corso. La garanzia ha la durata del contratto di locazione e si intende estinta solo con la formale restituzione della stessa da parte di Pro Brixia, rimanendo non valida ogni altra disposizione in merito.
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Ai fini della stipula del presente contratto il conduttore ha trasmesso le seguenti polizze n° del della
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Comune di Agugliano (AN) Prot. n. 0002308 del 05-08-2022 arrivo Cat.1 cl.2 Ai fini della stipula del presente contratto il conduttore ha trasmesso le seguenti polizze n° del della
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Il Conduttore consegna contestualmente alla stipula del presente contratto una polizza fideiussoria di primaria Compagnia di Assicurazione oppure fideiussione emessa da primaria Banca del valore di € 11.200 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi posti a carico del Conduttore, valida per l’intera durata della locazione. La garanzia dovrà essere rinnovata in caso di rinnovo del rapporto oltre la prima scadenza, e dovrà essere restituita al Conduttore dopo il rilascio dell’immobile locato ed a seguito di apposito verbale di riconsegna. Il pagamento da parte dell’istituto di credito o della compagnia di assicurazione deve avvenire a prima richiesta del locatore senza preventiva necessità di escussione dell’inquilino, rinunciata preventivamente qualunque eccezione da parte del fideiussore. Detta fideiussione verrà restituita al termine della locazione, sempre che siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l’uso normale. Il Conduttore consegna apposita polizza a garanzia dei danni all’immobile e una polizza RCT/O a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (intendendosi per terzi anche il Comune, gli utenti e loro familiari ed accompagnatori, i prestatori di lavoro), ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche il Comune, che potessero in qualche modo derivare dalla conduzione dell’immobile e dall’esercizio dell’attività cui il complesso è vincolato.
GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Il conduttore, a garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, consegna al locatore il deposito cauzionale, a mezzo , del complessivo importo di € , pari a due mensilità. Il locatore è autorizzato a rivalersi a prima domanda sul deposito cauzionale in caso di danni riscontrati nei locali e di ogni suo eventuale credito, fatto salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. Le spese di fideiussione sono a carico del conduttore. Detta cauzione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per uso normale della cosa. Il conduttore, a copertura di eventuali danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio sarà tenuto alla stipulazione di una polizza assicurativa con un massimale pari all’importo contrattuale maggiorato dell’Iva e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale; La polizza, infine, deve assicurare la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel corso dell’esecuzione dell’attività con un massimale, pari a € 500.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.