Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. A garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture, è facoltà della Società richiedere il rilascio di eventuali cauzioni a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattuale. La natura, l’entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate di volta in volta nella documentazione di gara attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) e 103 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore). La Società ha inoltre la facoltà di inserire nei documenti di gara la prescrizione dell’obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire. In generale per gli affidamenti inferiori a euro 40.000 (150.000 in caso di lavori), non è richiesta alcuna cauzione né provvisoria nè definitiva a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva la quale, in tal caso, sarà rilasciata nelle forme di cui all’art. 103 del Codice.

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Samples: www.emiliambiente.it

Garanzie e coperture assicurative. A garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti concernenti lavoriL’Operatore economico incaricato della progettazione, servizi e fornituredovrà essere munito, è facoltà della Società richiedere il rilascio di eventuali cauzioni a copertura del rischio una Polizza di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da inadempimento contrattualeerrori e omissioni nella redazione del progetto, che possano determinare a carico del Committente nuove spese progettuali e/o maggiori costi. La naturapolizza dovrà essere valida per tutta la durata della prestazione affidata, l’entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate fino all'emissione dell’atto di volta in volta nella documentazione Verifica di gara attenendosi alle disposizioni conformità per i servizi svolti. L’Operatore economico incaricato della progettazione si impegna altresì a stipulare la polizza di cui agli arttgaranzia definitiva ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) e 103 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La Società ha inoltre la facoltà mancata presentazione delle polizze prima della formalizzazione dell’incarico esonera il Committente dal pagamento dei compensi professionali. Il Committente può richiedere all’Operatore economico incaricato di inserire nei documenti progettare i lavori in variante, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. Sono a carico dell’Operatore economico incaricato, le spese relative al pagamento di gara la prescrizione dell’obbligo di stipulare ogni altra polizza richiesta secondo le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire. In generale per gli affidamenti inferiori a euro 40.000 (150.000 in caso di lavori), non è richiesta alcuna cauzione né provvisoria nè definitiva a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva la quale, in tal caso, sarà rilasciata nelle forme di cui all’art. 103 del Codicenormative vigenti.

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Samples: www.comune.roma.it

Garanzie e coperture assicurative. A L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti concernenti lavorifideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto di appalto che, servizi e forniturein caso di ribasso d'asta superiore al 10%, è facoltà della Società richiedere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il rilascio 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di eventuali cauzioni a copertura due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e quant'altro previsto dall'art. 103 del rischio D. Lgs. 50/2016 e cessa di mancata sottoscrizione avere effetto alla data di emissione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattualecertificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La naturacauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità previste al comma 5 dell’art. 103 sopra menzionato. Inoltre l'esecutore è obbligato ai sensi del comma 7 del D. Lgs. 50/2016 a stipulare una polizza di assicurazione nei termini, l’entità con le finalità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate ivi previste; la somma assicurata dovrà essere pari all’importo netto di volta in volta nella documentazione di gara attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 93 (Garanzie contratto; il massimale per l'assicurazione contro la partecipazione alla procedura) responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari al 5% della somma assicurata, con i minimi e 103 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore). La Società ha inoltre la facoltà di inserire nei documenti di gara la prescrizione dell’obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire. In generale per gli affidamenti inferiori a euro 40.000 (150.000 in caso di lavori), non è richiesta alcuna cauzione né provvisoria nè definitiva a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva la quale, in tal caso, sarà rilasciata nelle forme di cui all’art. 103 del Codicemassimi stabiliti dal medesimo sopracitato comma 7.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Garanzie e coperture assicurative. A garanzia dell’offerta Il Progettista incaricato dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e dell’esecuzione dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture, è facoltà della Società richiedere il rilascio sino alla data di eventuali cauzioni a copertura emissione del rischio certificato di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattualecollaudo provvisorio. La naturapolizza del progettista dovrà coprire, l’entità e oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l’Ente Appaltante dovrà sopportare per le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate varianti dovuti ad errori progettuali resesi necessarie in corso di volta in volta nella documentazione di gara attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) e 103 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)esecuzione. La Società ha inoltre mancata presentazione della polizza di garanzia esonererà l’Ente Appaltante dal pagamento della parcella professionale. Prima della consegna dei lavori la facoltà D.L. aggiudicataria del servizio regolato dal presente capitolato dovrà stipulare e mantenere in vigore, con primaria compagnia di inserire nei documenti assicurazione, una polizza di gara la prescrizione dell’obbligo assicurazione sulle responsabilità professionali contenente una clausola di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavoririnuncia di rivalsa verso i progettisti e l’appaltatore, servizi, forniture e con massimale almeno pari al valore delle prestazioni professionali da eseguire. In generale per gli affidamenti inferiori a euro 40.000 (150.000 in caso di lavori), non è richiesta alcuna cauzione né provvisoria nè definitiva a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva la quale, in tal caso, sarà rilasciata nelle forme di cui all’art. 103 oggetto del Codicepresente disciplinare.

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Samples: appweb.regione.vda.it