Common use of Gestione degli ordini Clause in Contracts

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in vol- ta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile che l’aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile o gli interessi per conto del Cliente richiedano in modo da assicurarne la trattazione rapida, corretta ed efficiente rispetto agli ordini impartiti da altri Clienti e agli interessi di proce- dere diversamente.negoziazione; a tal fine la Banca provvede a: 3. La Banca informa a) informare il Cliente circa delle eventuali difficoltà rile- vanti rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini ordini, non appena la Banca stessa venga a conoscenza di tali difficoltà; b) con riguardo agli ordini eseguiti per conto del Cliente, registrare e assegnare tali ordini; c) trattare gli ordini equivalenti dei Clienti tempestivamente ed in successione temporale, fatta salva l’ipotesi in cui tale trattamento sia reso impossibile per le caratteristiche dell’ordine e/o le condizioni di mercato oppure nel caso in cui gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente. 42. Nella prestazione Gli ordini potranno essere di regola conferiti secondo le modalità indicate (ovvero per iscritto, telefonicamente o mediante canali telematici). All'atto del servizio di ricezione e trasmis- sione ordiniricevimento degli ordini presso le proprie dipendenze, la Banca trasmette tempestivamente rilascia al Cliente un’attestazione su supporto duraturo contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, ovvero presso la sede o dipendenza della Banca, la stessa si riserva la possibilità di registrarli mediante verbali, annotazioni scritte o altri supporti durevoli equivalenti. Il cliente si dichiara informato del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio fatto che, qualora la Banca si avvalga di esecuzione tale possibilità, le relative conversazioni frontali saranno conservate per almeno 5 anni. Qualora gli ordini per con- to del Clientevengano impartiti telefonicamente, negoziazione per conto proprio la Banca li registra su supporto magnetico o al col- locamentoequivalente. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto si dichiara informato del fatto che la Banca si riserva la facoltàregistra le relative conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche e le conserva per almeno 5 anni. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite canali telematici, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, il cliente ha la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in vol- ta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per riprodurre su supporto duraturo gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile che l’aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione elementi essenziali degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.

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Samples: Banking Services Agreement

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamentocollocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti appar- tenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito impar- tito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazionecomunica- zione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamentetemporaneamente, la possibilità di acquisto/acquisto/ sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate indi- viduate di volta in vol- ta volta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati abili- tati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità qualità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione comuni- cazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta dispo- sta a com- prare comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione ese- cuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata ap- plicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione ag- gregazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile improbabile che l’aggregazione possa andare a discapito di- scapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia pro- pria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla BancaBan- ca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente propor- zionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te confor- memente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane Rima- ne fermo il divieto di compensare ordini di segno oppostoop- posto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità impos- sibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento malfunzio- namento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione trasmis- sione delle infor- mazioni informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioniin- terruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronicielettro- nici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperisciope- ri. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze conseguenze dannose che possano pos- sano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente imme- diatamente quest’ultimo dell’im- possibilità dell’impossibilità di trasmettere trasmet- tere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamentesuc- cessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva relativa esecuzione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne trattazione rapida, equa corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2nel successivo punto F.4. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere procedere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamentocollo- camento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito imparti- to dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione acquisto di determinati prodotti titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate indi- viduate di volta in vol- ta volta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civcod.civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati abilita- ti o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione comuni- cazione al Cliente - rende note al medesimo, all’atto della rice- zione ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione aggre- gazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile minimizzando il rischio che l’aggregazione ciò possa andare a discapito del medesimomedesi- mo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9di- scapito. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione esecu- zione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni opera- zioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate proporzionalmente assegna- te anche alla Banca, se conformemen- te conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare compensa- re ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo Xxxxx restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze conseguen- ze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità dell’impos- sibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamentesuccessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva relativa esecuzione.

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Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in vol- ta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile che l’aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla BancaBan- ca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente propor- zionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te confor- memente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane Rima- ne fermo il divieto di compensare ordini di segno oppostoop- posto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.

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Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne trattazione rapida, equa corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne dell’or- dine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere procedere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione esecu- zione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamentocollocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti appar- tenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito im- partito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazionecomuni- cazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamentetemporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione acquisto di determinati prodotti titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in vol- ta volta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati abili- tati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente – ferma -ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – Cliente- rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione aggre- gazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile minimizzando il rischio che l’aggregazione ciò possa andare a discapito del medesimomedesi- mo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapitodi- scapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si inte- ressi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche spe- cifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. indicato al punto G4 La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne dell’or- dine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere procedere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione esecu- zione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamentocollocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti ap- partenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamentetemporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziarifinan- ziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità mo- dalità individuate di volta in vol- ta volta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. ., a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati abili- tati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione comuni- cazione al Cliente - rende note al medesimo, all’atto della rice- zione ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta dispo- sta a com- prare comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione ese- cuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata ap- plicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione ag- gregazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile improbabile che l’aggregazione possa andare a discapito di- scapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia pro- pria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità impos- sibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento malfun- zionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione tra- smissione delle infor- mazioni informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti do- vuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento malfunziona- mento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo Xxxxx restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità dell’impossibilità di trasmettere tra- smettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamentesuc- cessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva relativa esecuzione...

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Samples: General Terms and Conditions

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamentocollocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti appar- tenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito impar- tito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazionecomunica- zione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamentetemporaneamente, la possibilità di acquisto/acquisto/ sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate indi- viduate di volta in vol- ta volta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati abili- tati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità qualità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione comuni- cazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta dispo- sta a com- prare comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione ese- cuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata ap- plicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione ag- gregazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile improbabile che l’aggregazione possa andare a discapito di- scapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia pro- pria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla BancaBan- ca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente propor- zionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te confor- memente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane Rima- ne fermo il divieto di compensare ordini di segno oppostoop- posto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità impos- sibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento malfunzio- namento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione trasmis- sione delle infor- mazioni informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioniin- terruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronicielettro- nici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperisciope- ri. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze conseguenze dannose che possano pos- sano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente imme- diatamente quest’ultimo dell’im- possibilità dell’impossibilità di trasmettere trasmet- tere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di BorsaXxxxx. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamentesuc- cessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva relativa esecuzione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino assicurano la trattazio- ne trattazione rapida, equa corretta ed efficiente degli ordini del Cliente impartiti dal Cliente, anche rispetto ad altri ordini di Clienti altri clienti della Banca e agli interessi di ne- goziazione negoziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli A tal fine, la Banca: assicura che gli ordini la Banca agisce eseguiti per servire al meglio gli interes- si conto del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in successione successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere procedere diversamente. 3. La Banca ; informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. 42. Nella prestazione del servizio Al momento di ricezione e trasmis- sione ordinicontrollare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca trasmette tempestivamente adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio strumenti finanziari o le somme di esecuzione ordini per con- to denaro del Cliente, negoziazione ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto del Cliente. 3. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2- bis del TUF. 4. La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti della Banca o con altre operazioni effettuate per conto proprio o al col- locamentodella Banca. Il L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente autorizza espressamente e assicurando che la Ban- ca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesimaassegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. 5. è facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto si dichiara edotto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in vol- ta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione l’aggregazione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile che l’aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito, anche in relazione ad un determinato ordine. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.

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Samples: Contract for the Provision of Services and Investment Activities

Gestione degli ordini. 1. La Banca applica misure che assicurino la trattazio- ne trattazione rapida, equa corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche specifi- che eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo fer- mo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4. 2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne dell’or- dine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano im- possibile impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di proce- dere procedere diversamente. 3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione esecu- zione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. 4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per con- to conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al col- locamentocollocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Ban- ca Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti ap- partenenti allo stesso Gruppo della medesima. 5. è È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impartito impar- tito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazionecomunica- zione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamentean- che temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione acquisto di determinati prodotti titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante median- te modalità individuate di volta in vol- ta volta dalla Banca. 6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati abi- litati o loro corrispondenti. 7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità qualità di controparte del Cliente – ferma -ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione comuni- cazione al Cliente – Cliente- rende note al medesimo, all’atto della rice- zione ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta dispo- sta a com- prare comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione ese- cuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata ap- plicata alcuna commissione. 8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggrega- zione aggre- gazione con l’ordine di altro Cliente, qualora sia impro- babile minimizzando il rischio che l’aggregazione ciò possa andare a discapito del medesimomedesi- mo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria stra- tegia strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito. 9. La Banca può anche aggregare operazioni per con- to proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. 10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conse- guenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’im- possibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. 11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, succes- sivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la rela- tiva esecuzione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto