GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI Clausole campione

GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. La gestione dei centri di raccolta Comunali dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa vigente in materia. La piena funzionalità dei centri di raccolta comunali dovrà essere raggiunta entro 6 mesi dalla data di attivazione del servizio. E’ compreso e compensato con il corrispettivo d’appalto del presente capitolato la gestione dei centri di raccolta comunali da parte dell’Appaltatore, in modo da poter disporre di aree attrezzate idonee a potersi configurare come centro servizi. Gli oneri a carico dell’Appaltatore per la gestione, sono i seguenti: - Il deposito dei cassoni scarrabili e/o cassonetti e contenitori da posizionarsi negli appositi spazi predisposti nei centri di raccolta comunali; sono a carico dell’appaltatore l’acquisto e/o il nolo di specifici contenitori di ridotta capacità per altri tipi di rifiuti solidi o liquidi da concordare con la stazione appaltante. - Il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, dei cassoni ogni qualvolta si renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti in materia; - La pulizia giornaliera del piazzale dei centri di raccolta comunali da effettuarsi con mezzi meccanici e /o manuali, compresa la disinfezione con appositi prodotti; - L’acquisto e il deposito per i successivi utilizzi di idonei contenitori per le diverse categorie di rifiuto ammesse nei centri di raccolta comunali, sia raccolte dall’Appaltatore che conferite nei centri di raccolta comunali da parte dell’utenza. Nei centri di raccolta comunali potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche, commerciali e di servizio iscritte regolarmente al ruolo del comune di Vibo Valentia; le utenze sopraccitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali. Verranno pertanto ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali oli esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non superiori a 1,00 mc., lampade al neon, prodotti del “fai da te” ed altri similari. Nei centri di raccolta comunali l’Appaltatore dovrà pertanto prevedere (con oneri di approvvigionamento a suo completo ed esclusivo carico) la localizzazione di idonei contenitori per il raggruppamento anche di queste tipologie di rifiuti. Nei centri di raccolta comunali verranno altresì accettati i rifiuti deri...
GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. ART. 32.2
GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. All’Appaltatore è affidata la completa gestione di due centri di raccolta comunali previa consegna degli stessi per tutto il periodo dell’appalto. Le operazioni di gestione devono avvenire secondo il D.Lgs. 152/2006 e xx.xx., la normativa specifica sui CRC, gli ordini di servizio via via impartiti e le seguenti regole:
GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. Il servizio consiste nella gestione del centro di raccolta comunale, secondo il disposto normativo di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., utilizzando proprio personale adeguatamente formato ai sensi di legge, garantendone l’apertura e la sorveglianza secondo l’orario indicato nelle schede tecniche. La tipologia dei rifiuti e delle utenze ammesse a conferire nei singoli centri di raccolta gestiti è individuata nei regolamenti comunali di accesso ai centri e nelle deliberazioni comunali di assimilazione dei rifiuti: la appaltatore deve verificare la correttezza dei conferimenti da parte degli utenti ed effettuare tutte le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, segnalando al direttore di esecuzione eventuali situazioni che comportino la non conformità del centro medesimo alle prescrizioni del sopra richiamato decreto. Gli addetti devono altresì tenere e compilare le specifiche schede 1A e 1B per la contabilità dei rifiuti, di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., nonché i registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, copia in formato elettronico delle schede dovrà essere trasmessa al direttore di esecuzione in occasione della fatturazione mensile dei servizi. Per i centri di raccolta registrati nel portale del centro di coordinamento R.A.E.E., il prelievo ed il trasporto delle tipologie di rifiuti R.A.E.E. è effettuata tramite i sistemi collettivi, fatti salvi dimostrati impedimenti logistici all’accesso all’impianto. L’appaltatore deve richiedere a ConSer V.C.O. la prenotazione dei ritiri ai sistemi collettivi e garantire assistenza agli stessi per le attività di ritiro. Nel rispetto delle frequenze di legge, o ogni qualvolta se ne evidenziasse la necessità, l’appaltatore provvederà allo svuotamento dei contenitori ed al trasporto del rifiuto al C.T.R. di ConSer V.C.O. di competenza. Rimangono in capo a ConSer V.C.O. le opere di manutenzione straordinaria, allacciamenti, consumi e quant’altro necessario all’ordinario funzionamento dei centri di raccolta, nonché la sorveglianza dei centri negli orari diversi da quelli di apertura, onde evitare l’abbandono abusivo. Qualora si verificasse l’abbandono di rifiuti al di fuori della recinzione dei centri, l’appaltatore provvederà alla sola rimozione dei rifiuti che possono essere trasportati e collocati all’interno del centro di raccolta. Nel caso la quantità di rifiuti abbandonati fosse tale da non poter essere rimossa, o si trattasse di tipologie di rifiuto non conferibili nel centr...

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: