RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI Clausole campione

RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. 1. Dalla data d’inizio dei lavori i sedimi sono in carico al Titolare dell’autorizzazione e vi rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la certificazione di Collaudo. 2. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell’ambito del cantiere, tra la data di consegna e quella di ripresa in carico da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al Titolare dell’autorizzazione. 3. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Titolare dell’autorizzazione restando perciò il Comune di Monza totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi. 4. Il Titolare dell’autorizzazione, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà far verificare con prove di laboratorio le opere di ripristino e le relative spese saranno a suo carico. 5. Nel caso di lavori di scavo per la posa di nuove canalizzazioni, il Titolare dell’autorizzazione dovrà fornire, a lavori ultimati, gli elaborati con l’indicazione quotata dell’ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d’ufficio. 6. Salvo diversi accordi fra l’Amministrazione Comunale ed il Titolare dell’autorizzazione, quest’ultimo sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune di Monza fosse costretto a sostenere a causa della concessione in oggetto.
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. 1. L’Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di in2ortunio o danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di manchevolezza – trascuratezza nella esecuzione del presente contratto. 2. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 3. Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili.
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. IRPET si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assumere ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente contratto. Sono a carico di IRPET tutti gli oneri previsti nel presente contratto. IRPET si impegna a mantenere indenne l’AUR in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati. Sono a carico di IRPET tutte le spese, gli oneri ed i rischi connessi all'espletamento dell'incarico.
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. La ditta affidataria assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del perso- nale dalla stessa utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni affidatele, nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale. L’impresa affidataria è tenuta altresì: - ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, derivanti dalle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrat- tuali in materia di lavoro; - ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data del presente contratto, ancorché sca- duti e sino alla loro sostituzione, indipendentemente dalla appartenenza alle associazioni stipu- lanti i contratti in questione. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In caso di inadempienze contributive o retributive da parte dell’affidatario del servizio troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente ai servizi oggetto del presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare alle persone impiegate o essere cagionati a terzi da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto l’affidatario dovrà dimostrare di essere in possesso di idonee polizze infortuni e responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente appalto. All’aggiudicatario saranno affidati l’immobile e le strutture esterne del complesso denominato “ Campeggio Silana” come risultano dalle piante, planimetrie e certificazioni allegate al presente bando che ne attestano la consistenza, l’ubicazione e le rispettive destinazioni d’uso. L’espletamento del servizio richiesto dovrà svolgersi come di seguito descritto:
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI. 13.CONTENUTO E REQUISITI DEI DOCUMENTI 13.1 Il Cliente è direttamente e personalmente responsabile in sede penale, civile, disciplinare e di qualsiasi altro genere della natura e del contenuto dei documenti trasmessi a Postel, essendo direttamente e personalmente impegnato ad evitare che i documenti da lui inviati siano in contrasto con leggi, regolamenti o altre disposizioni normative di qualunque genere. 13.2 Il Cliente si impegna espressamente a tenere indenne Postel da qualsiasi conseguenza pregiudizievole di qualunque natura derivante dai documenti da lui inviati ed a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare da pretese di terzi, procedimenti sanzionatori della pubblica amministrazione, azioni giudiziali o stragiudiziali, penali o risarcimenti pagati da Postel. 13.3 Inoltre, i documenti dovranno contenere tutti gli elementi essenziali indicati nel Contratto, nonché nelle previsioni normative e regolamentari in tema di conservazione digitale di documenti e di imposta sul valore aggiunto. Postel potrà, laddove a suo giudizio i documenti trasmessi non siano conformi alla normativa, anche regolamentare e disciplinare vigente, sospendere unilateralmente l’esecuzione del servizio richiesto con il solo obbligo di darne sollecita comunicazione al Cliente. Quanto precede non implica, comunque, alcuna responsabilità di Xxxxxx riguardo al contenuto dei documenti trasmessi dal Cliente, né sulla correttezza delle informazioni e dei dati in essi contenuti.

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  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.