Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate Clausole campione

Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate. 1. Quando l’informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente Articolo 4 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, la Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente, nel caso di divulgazione non intenzionale. 2. La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. 3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare e la inviano all’Euronext Growth Advisor per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso dell’Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR. 4. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 596/2014, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. 5. In tal caso, la Società notifica tale ritardo all’autorità competente1, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo una relazione conforme al modello di cui all’Allegato A contenente, tra l’altro, le motivazioni del ritardo e una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo. 6. Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate trova applicazione quanto disposto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. 7. Qualora la comunicazione di Informazion...
Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate. 7.1 Quando l’informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.1, come Informazione Privilegiata, la stessa, laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo previsti dall’articolo 8 della presente Procedura, dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente. 7.2 Gli Organi Delegati, unitamente all’Investor Relator, ove nominato, redigono pertanto una bozza di comunicato. 7.3 Il comunicato deve essere composto da: (i) codice identificativo dell’informazione, (ii) titolo, (iii) sommario, (iv) testo e (v) contatti societari. 7.4 Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica all’esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito internet dell’Emittente. 7.5 Prima della sua diffusione al pubblico, la bozza del comunicato è trasmessa: (A) al CFO della Società, se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; (B) ove ritenuto opportuno dagli Organi Delegati, al Consiglio di Amministrazione. 7.6 Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, gli Organi Delegati possono discrezionalmente valutare l’opportunità di procedere ad una consultazione preventiva con l’Autorità Competente ovvero con la società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione ove sono ammessi a quotazione gli Strumenti Finanziari. 7.7 Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, gli Organi Delegati dovranno procedere senza indugio alla loro diffusione. 7.8 Le Informazioni Privilegiate ...

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