Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 27 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione calcolata sulle voci retributive di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione calcolata sulle voci retributive di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 27 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 27 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati Sono giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio il primo giorno dell'anno - Epifania il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto limitatamente al Comune di Roma - Assunzione 1° novembre il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata il giorno dell'Immacolata Concezione 25 dicembre - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - X. Xxxxxxxla ricorrenza del Patrono locale. A livello Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di cui un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al punto 2.1 DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’arti Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataXxxxxx e Xxxxx), ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove sia stato assente per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di riposo entro il termine suddettonovembre, al dipendente verrà corrisposta una giornata giorno di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)celebrazione della Festa dell'unità nazionale, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostospetterà, oltre all’indennità alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro festivo nei termini di cui al punto effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolonovembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania − il primo giorno dell'anno − il giorno dell'Epifania − il giorno di Pasqua − il giorno di lunedì dopo Pasqua − il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione − il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro − il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica − il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - limitatamente al Comune di Roma − il giorno dell'Assunzione − il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata − il giorno dell'Immacolata Concezione 25 dicembre - − il giorno di Natale − il giorno 26 dicembre − la ricorrenza del Patrono locale. Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue:
a) qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l'operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 - X. XxxxxxxParte III del presente contratto. A livello In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per la festività del Santo Patronoi Comuni diversi da Roma, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artgiugno (SS. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataXxxxxx e Xxxxx), ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove sia stato assente per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata All'operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di riposo entro il termine suddettonovembre, al dipendente verrà corrisposta una giornata giorno di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostospetterà, oltre all’indennità alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro festivo nei termini di cui al punto effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolonovembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania − il primo giorno dell'anno − il giorno dell'Epifania − il giorno di Pasqua − il giorno di lunedì dopo Pasqua − il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione − il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro − il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica − il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - limitatamente al Comune di Roma − il giorno dell'Assunzione − il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata − il giorno dell'Immacolata Concezione 25 dicembre - − il giorno di Natale − il giorno 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello − la ricorrenza del Patrono locale Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno cui sopra è disciplinato come segue: − qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la festività del Santo Patronoprestazione inerente ad un solo spettacolo; − qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà sarà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di oltre alla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)sopra, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata30%. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore chedue spettacoli sarà corrisposta, per esigenze ciascuno dei due spettacoli, la retribuzione maggiorata del 20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di serviziogiorni festivi, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui ed al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festivitàDPR 28 dicembre 1985 n. 792, al lavoratore verrà assicuratoche ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, entro Ascensione, Corpus Domini e, per i 90 giorni successivi Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se normale retribuzione per la prestazione resa nel inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per lo spettacolo - e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione. Resta inteso che la giornata del 4 novembre è da considerare normale giorno festivo sia superiore feriale a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolotutti gli effetti.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - Capodanno 1° gennaio - Capodanno Epifania 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua Anniversario della liberazione 25 aprile - Anniversario della Liberazione Lunedì di Pasqua - Festa del Lavoro 1° maggio - Festa del Lavoro della Repubblica 2 giugno - Festa Assunzione della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; Xxxxx Xxxxxxx 15 agosto - Assunzione Giorno successivo all’Assunzione 16 agosto - Ognissanti 1° novembre - Ognissanti Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione Natività di Nostro Signore 25 dicembre - Natale 26 Xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello Santo Patrono Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell’Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell’anno 31 dicembre. Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a tre ore e mezza dell’orario giornaliero. Le su elencate festività e semifestività verranno incluse nello stipendio mensile, in caso di godimento nel corso della settimana; verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. In tema delle festività abolite della legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni dettate dalla stessa, ovvero, per la le 4 ex-festività (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione), verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno disciplinate da ciascun Ente. La festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno4 novembre è spostata alla domenica successiva e sarà retribuita.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - – Capodanno 6 gennaio - – Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - – Anniversario della Liberazione 1° maggio - – Festa del Lavoro 2 giugno - – Festa della Repubblica 29 giugno - Santi – Xxxxx Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - – Assunzione 1° novembre - – Ognissanti 8 dicembre - – Immacolata Concezione 25 dicembre - – Natale 26 dicembre - – X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 22 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoversocomma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 4 dell’art. 68 63 (Retribuzione), all’art. 69 64 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’artall’art. 74 69 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 4 dell’art. 68 63 (Retribuzione), all’art. 69 64 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 22 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Aziendale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° gennaio maggio; - Capodanno 6 gennaio il giorno 2 giugno; - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue:
a) qualora in sostituzione tali giorni non vi sia prestazione di lavoro il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l'operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 presente contratto. In riferimento alla legge 5 marzo 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al D.P.R. 28 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello 1985, n. 792, all'operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, e, per la festività del Santo Patronoi comuni diversi da Roma, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artgiugno (SS. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataXxxxxx e Xxxxx), ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove sia stato assente per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove All'operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per esigenze produttive e/o organizzative non le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'operaio che sia possibile stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di normale retribuzione di cui al punto 3 dell’artgiornaliera. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso Il 4 novembre è da considerare normale giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore feriale a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 oretutti gli effetti. Per i lavoratori la città di cui alla lettera b) Roma la ricorrenza del punto 1.6 dell’art. 28 S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo20 settembre.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell'Epifania; - il giorno di Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° gennaio maggio; - Capodanno 6 gennaio il giorno 2 giugno; - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue: - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello qualora in tali giorni non vi sia prestazione di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la festività del Santo Patronoprestazione inerente ad un solo spettacolo; - qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche sarà corrisposta oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di alla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)sopra, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata30%. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore chedue spettacoli sarà corrisposta, per esigenze ciascuno dei due spettacoli, la retribuzione maggiorata del 20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di serviziogiorni festivi, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui ed al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanaleD.P.R. 28 dicembre 1985, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festivitàn. 792, al lavoratore verrà assicuratoche ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, entro Ascensione, Corpus Domini e, per i 90 giorni successivi comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se normale retribuzione per la prestazione resa nel inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per lo spettacolo - e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione. Resta inteso che la giornata del 4 novembre è da considerare normale giorno festivo sia superiore feriale a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolotutti gli effetti.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono 1. Sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua :
a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° Liberazione; 1 maggio - Festa del Lavoro dei lavoratori; 2 giugno - giu- gno – Festa della Repubblica 29 giugno Repubblica) e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da disposizioni di legge o da accordi sinda- cali;
b) le seguenti solennità: 1 gennaio - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo PatronoCapodanno; 6 gennaio - Epifania; 15 agosto - Assunzione 1° Assunzione; 1 novembre - Ognissanti Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione Concezione; 25 dicembre - Natale Natale; 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello Santo Stefano; Domenica di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività Pasqua; Lunedì di Pasqua; Festa del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugnoPatrono locale.
2.2 Al 2. L’orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti giorni, di seguito denominati semilavorativi, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente prestato oltre l’orario dimezzato: 24 dicembre; 31 dicembre; Venerdì Santo; Commemorazione dei Defunti.
3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legislative e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo.
4. Il lavoratore la che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di ripo- so settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensativo di quello settima- nale, che sarà fissato entro i dieci giorni successivi. Tale norma viene appli- cata anche nel caso in cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività il lavoratore di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artsopra abbia in quella settima- na il riposo fissato alla domenica. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata Qualora il lavoratore presti la sua opera in un giorno di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata settimanale coincidente con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanaleinfrasettima- nale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata un giorno di riposo da fruire compensativo che deve essere di rego- la fruito entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 10 giorni successivi alla festività, salvo accordo fra le parti.
5. Si ammette il recupero della stessa nella misura mezzo riposo compensativo per le giornate semilavorative di un’intera giornata cui sopra ove coincidano con il giorno di riposo infrasettimanale.
6. Il lavoratore che deve recarsi in missione non può essere chiamato ad ini- ziare il viaggio in giorno festivo se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia durata del viaggio stesso non è pari o inferiore a 3 oresuperiore al suo orario normale giornaliero di lavoro. Per i lavoratori In tale ipotesi verrà concesso un giorno compensativo della festività non goduta, in sostituzione del pagamento delle ore di cui alla lettera b) viaggio. Le ore di viaggio eccedenti l’orario nor- male giornaliero saranno compensate con la retribuzione ordinaria, ai sensi del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolocomma 10 dell’art.13.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx Pietro e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. XxxxxxxS. Stefano. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania − il primo giorno dell'anno − il giorno dell'Epifania − il giorno di Pasqua − il giorno di lunedì dopo Pasqua − il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione − il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro − il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica − il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - limitatamente al Comune di Roma − il giorno dell'Assunzione − il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata − il giorno dell'Immacolata Concezione 25 dicembre - − il giorno di Natale − il giorno 26 dicembre − la ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segue: - X. Xxxxxxx. A livello qualora in tali giorni non vi sia prestazione di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la festività del Santo Patronoprestazione inerente ad un solo spettacolo; - qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà sarà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di oltre alle retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)sopra, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata30%. In caso di mancata fruizione due spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la stessa verrà liquidata con il compenso retribuzione maggiorata del 20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54 contenente disposizioni in materia di giorni festivi ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792 al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Corpus Domini e, per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1i Comuni diversi da Roma, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 29 giugno (RetribuzioneSS Xxxxxx e Paolo), all’art. 69 (Aumenti periodici e nella prima domenica di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore chenovembre, giorno di celebrazione delle Feste dell’Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per lo spettacolo – e, in una delle festività caso di cui al punto 2.1 coincidente doppio spettacolo la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli – con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità esclusione di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3qualsiasi maggiorazione.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Employment Agreement
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1° gennaio - Capodanno il primo dell’anno - il 6 gennaio gennaio, Epifania del Signore - Epifania il 25 aprile, Anniversario della Liberazione - il giorno di lunedì dopo Pasqua 25 aprile - il 1° maggio, festa del lavoro - il 2 giugno, Anniversario della Liberazione fondazione della Repubblica - il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx - il 1° maggio novembre, giorno di Ognissanti - il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale - l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione - il 25 dicembre, giorno di Natale - il 26 dicembre, S. Stefano - la Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx Patrono del luogo Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e Paolo31 marzo 1954, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patronon. 90 e, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una pertanto, nella ricorrenza delle festività feste nazionali ed infrasettimanali di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi presente articolo, anche se cadono di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLdomenica, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro verrà usato ai lavoratori il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.seguente trattamento:
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative se non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato della percentuale per il secondo con lavoro festivo. Il trattamento per le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 24 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 22. A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 5°, nonché a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 dell’artnovembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. 76 Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (Indennità per lavoro domenicale o festivoS. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Paolo), il 100% o il 50% del valore di lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
2.7 Le aziendea) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività soppresse possa essere compensata, nella programmazione dei recuperi anziché con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui ai precedenti punti 2.2godimento sarà tra le stesse parti concordato, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le tenendo conto delle esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.aziendali;
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLche sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, qualora nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornataretribuzione giornaliera normalmente dovuta.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi: festivi tutte le domeniche e i seguenti:
(1) 1° gennaio - Capodanno dell'anno
(2) 6 gennaio - (Epifania del Signore)
(3) 25 aprile (anniversario della Liberazione)
(4) lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione Pasqua
(5) 1° maggio - Festa (festa del Lavoro Lavoro)
(6) 2 giugno - Festa (anniversario della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; fondazione della Repubblica)
(7) 15 agosto - (Assunzione della B.V. Xxxxx)
(8) 1° novembre - Ognissanti (Ognissanti)
(9) 4 novembre (Unità Nazionale) (*)
(10) 8 dicembre - (Immacolata Concezione Concezione)
(11) 25 dicembre - Natale (Natale)
(12) 26 dicembre - (X. Xxxxxxx)
(13) S. Patrono del luogo (**) (*) La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5.3.77 n. 54. A livello (**) Per il comune di contrattazione aziendale può essere individuato Roma la festa del S. Patrono è il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx). Quando la festa del S. Patrono del luogo cade di domenica o in un diverso giorno dell’anno per la festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività del Santo Patrononazionali e infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.49 n. 260 e 31.3.54 n. 90 e pertanto, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una nella ricorrenza delle festività nazionali e infrasettimanali di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi presente articolo anche se cadono di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLdomenica, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
(Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative se non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
(b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata dalla percentuale per il secondo con lavoro festivo. Il trattamento per le modalità festività nazionali di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi a), previsto dalle leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2.2all'art. 58 del presente contratto, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festivitàanche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, al lavoratore verrà assicuratomentre per le festività infrasettimanali, entro i 90 giorni successivi alla festivitàin caso di sospensione dal lavoro, il recupero trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime 2 settimane della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 oresospensione. Per i lavoratori operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall'art. 63 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione perle ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 60. A seguito della legge 5.3.77 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del DPR 28.12.85 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla lettera 1a domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.54 n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) del punto 1.6 dell’artper le 4 festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. 28 del presente CCNLXxxxxx e Xxxxx), nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecnichelavorative a tutti gli effetti, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostosarà corrisposta, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo)alla retribuzione normalmente dovuta, il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le aziendeparti individuali direttamente interessate possono altresì convenire: a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, nella programmazione dei recuperi invece che con la giornata di cui ai precedenti punti 2.2stipendio o di paga ordinaria aggiuntiva, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale attraverso giornate di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni reseriposo, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - Capodanno 1° gennaio - Capodanno Epifania 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 25 aprile - Lunedì dopo Pasqua --- - Festa del lavoro 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa Assunzione della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; Xxxxx Xxxxxxx 15 agosto - Assunzione Giorno successivo all’Assunzione 16 agosto - Ognissanti 1° novembre - Ognissanti Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione Natività di Nostro Signore 25 dicembre - Natale 26 Xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre - X. XxxxxxxSanto Patrono --- Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell'Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell'anno 31 dicembre. A livello Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a tre ore e mezza dell’orario giornaliero con riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro fissato da ciascun Ente con contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno di 2° livello. Le suelencate festività verranno incluse nello stipendio mensile, in caso di godimento nel corso della settimana; verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. In tema delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni dettate dalla stessa, ovvero, per la le 4 ex-festività, (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione), verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno disciplinate da ciascun Ente. Le festività del Santo Patrono2 giugno e 4 novembre, in sostituzione del 29 giugnospostate alla domenica successiva, saranno retribuite.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto Le festività che dovranno essere retribuite sono considerati giorni festiviquelle appresso indicate: Festività Nazionali
1° gennaio ) 25 Aprile - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario Ricorrenza della Liberazione 1° maggio Liberazione
2) 1 Maggio - Festa del Lavoro dei Lavoratori
3) Il 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno Festività Infrasettimanali
1) Il primo giorno dell'anno
2) Il 6 Gennaio - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; Epifania
3) Il giorno di Lunedì dopo Pasqua
4) Il 15 agosto Agosto - Assunzione 1° novembre Festa dell'Assunzione
5) Il 1 Novembre - Ognissanti 8 dicembre Ognissanti
6) L'8 Dicembre - Immacolata Concezione Concezione
7) Il 25 dicembre Dicembre - Natale Natale
8) Il 26 dicembre Dicembre - X. XxxxxxxSanto Stefano
9) La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro Le ore di lavoro prestate nelle festività dovranno essere compensate come lavoro ordinario festivo con la maggiorazione del 50%. A livello Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per lavoro nei giorni sopra indicati. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività del Santo Patrono, ricorra in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in una delle festività conseguenza di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi provvedimenti disciplinari o di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo assenza ingiustificata e comunque derivante da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, ogni altra causa imputabile al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavoratastesso. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno coincidenza di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di infrasettimanali sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per la festività civile la cui al punto 2.1 coincidente celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'art. 1, II comma, della legge 5 Marzo 1977, n. 54, (4 Novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidano con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3domenica.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL Del 18/12/2018
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche ed i seguenti: 1° gennaio - Capodanno − il primo dell’anno − il 6 gennaio - gennaio, Epifania del Signore − il 25 aprile, Anniversario della Liberazione − il giorno di lunedì dopo Pasqua 25 aprile - − il 1° maggio, festa del lavoro − il 2 giugno, Anniversario della Liberazione fondazione della Repubblica − il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx − il 1° maggio - novembre, giorno di Ognissanti − il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale − l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione − il 25 dicembre, giorno di Natale − il 26 dicembre, X. Xxxxxxx − la Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx Patrono del luogo Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e Paolo31 marzo 1954, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patronon. 90 e, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una pertanto, nella ricorrenza delle festività feste nazionali ed infrasettimanali di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi presente articolo, anche se cadono di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLdomenica, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro verrà usato ai lavoratori il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.seguente trattamento:
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative se non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato della percentuale per il secondo con lavoro festivo. Il trattamento per le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 30 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 28. A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 5°, nonché a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 dell’artnovembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. 76 Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (Indennità per lavoro domenicale o festivoX. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), il 100% o il 50% del valore di lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
2.7 Le aziendea) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività soppresse possa essere compensata, nella programmazione dei recuperi anziché con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui ai precedenti punti 2.2godimento sarà tra le stesse parti concordato, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le tenendo conto delle esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.aziendali;
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLche sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, qualora nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornataretribuzione giornaliera normalmente dovuta.
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Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio il primo giorno dell'anno - Epifania il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto limitatamente al Comune di Roma - Assunzione 1° novembre il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata il giorno dell’Immacolata Concezione 25 dicembre - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - X. XxxxxxxLa ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). A livello Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno cui sopra e disciplinato come segue: - qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la festività del Santo Patronoprestazione inerente ad un solo spettacolo; - qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà sarà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di oltre alle retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)sopra, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata30%. In caso di mancata fruizione due spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la stessa verrà liquidata con il compenso retribuzione maggiorata del 20%. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54 contenente disposizioni in materia di giorni festivi ed al D.P.R. 23.12.1985, n. 792 al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Corpus Domini e, per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1i Comuni diversi da Roma, lettera a) dell’artdel 29 giugno (SS. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (RetribuzioneXxxxxx e Xxxxx), all’art. 69 (Aumenti periodici e nella prima domenica di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore chenovembre, giorno di celebrazione delle Feste dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per lo spettacolo - e, in una delle festività caso di cui al punto 2.1 coincidente doppio spettacolo la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli - con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità esclusione di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3qualsiasi maggiorazione.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto Oltre a tutte le domeniche sono considerati giorni festivi: festivi i seguenti giorni:
1) il primo dell’anno
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua
5) il 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - maggio, festa del lavoro
6) il 2 giugno, Anniversario della Liberazione fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx
8) il 1° maggio - novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale*
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
11) il 24 dicembre, vigilia di Natale (1/2 giornata pomeridiana)
12) il 25 dicembre, giorno di Natale
13) il 26 dicembre, Santo Stefano
14) la Festa del Lavoro Patrono del luogo Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti operai siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in sostituzione caso dì sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all'art. 49 del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. XxxxxxxCCNL il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'art. 20 del CPL. A livello seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, con disposizioni in materia di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 50, nonché a seguito dei D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore 4 novembre la cui prestazione giornaliera ricada in una delle celebrazione è stata spostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L. 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artnazionali coincidenti con la domenica. 28 del presente CCNLPertanto, competono quanto previsto al punto il 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed novembre è una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività lavoratasoppresse (X. Xxxxxxxx, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorniAscensione, Corpus Domini, SS. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddettiXxxxxx e Xxxxx), al lavoratore verrà lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoversooltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’artpaga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianitàLe parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
a) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere che la prestazione giornaliera in una delle di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività di cui al punto 2.1soppresse, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una possa essere compensata, invece che con la giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanaleriposo, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddettofestività soppresse, al dipendente verrà nel qual caso sarà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicuratosoltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta. Il Ministro, entro i 90 giorni successivi alla festivitàa chiarimento della normativa contrattuale e legislativa In materia di festività soppresse, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLlegge 5.3.1977 n. 54, nel computo della precisa che la prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la lavorativa svolta in dette ex festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato regolarmente pagata in altra giornataaggiunta alla normale retribuzione.
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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - Capodanno 1° gennaio - Capodanno Epifania 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 25 aprile - Lunedì di Pasqua --------- - Festa del Lavoro 1° maggio - Festa del Lavoro della Repubblica 2 giugno - Festa Assunzione della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; Xxxxx Xxxxxxx 15 agosto - Assunzione Giorno successivo all’Assunzione 16 agosto - Ognissanti 1° novembre - Ognissanti Immacolata Concezione 8 dicembre - Immacolata Concezione Natività di Nostro Signore 25 dicembre - Natale 26 Xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello Santo Patrono ------------- Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell’assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell’anno 31 dicembre. Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a tre ore e mezza dell’orario giornaliero con riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro fissato da ciascun Ente con contrattazione integrativa di 2° livello. Le su elencate festività e semi festività verranno incluse nello stipendio mensile, in caso di godimento nel corso della settimana verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. In tema delle festività abolite della legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizione dettate dalla stessa, ovvero, per la le 4 ex-festività (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione), verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno disciplinate da ciascun Ente. La festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno4 novembre è spostata alla domenica successiva e sarà retribuita.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli I. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicivili e di seguito elencati: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - (Anniversario della Liberazione Liberazione);
a) Area Operativa e Area di Base
1° maggio - Festa . Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx lavoratore ad altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 30 km dalla sede di lavoro di provenienza nell’ambito dei Comuni di Milano, Roma e PaoloNapoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso rispettivamente non inferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxxcaso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di missione.
3. A livello Il lavoratore, di contrattazione aziendale età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna, può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patronotrasferito solo in casi di carattere eccezionale, in sostituzione del 29 giugnoadeguatamente motivati da parte aziendale.
2.2 Al 4. Nel caso di lavoratori portatori di handicap o di genitori o familiari che assistano un disabile, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 40, comma 1, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
5. Qualora il lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività richieda alla Società di riesaminare le ragioni oggettive di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi comma 1, potrà anche designare un componente della RSU o un rappresentante sindacale di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 una organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, competono quanto previsto per farsi assistere nell’incontro con il responsabile della funzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal responsabile della funzione delle risorse umane (oggi Responsabile Regionale Risorse Umane).
6. L’incontro, di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere comma che precede, dovrà tenersi entro 30 5 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta di comunicazione del provvedimento.
7. In caso di trasferimento il lavoratore formulata entro ha diritto: - al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco nonché all’indennità di missione per il predetto termine di 30 giornitempo trascorso in viaggio nelle misure indicate nell’art. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione 39 del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità presente CCNL;
8. I rimborsi e le indennità di cui al precedente capoverso, una giornata comma sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.
9. Le indennità indicate nella tabella di cui al comma 7 sono computate sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici 56 e non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR. - ad una indennità di anzianità) prima sistemazione, secondo le misure di seguito riportate: Distanza Indennità > 30 e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato £ a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 50 Km 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) mensilità > 50 e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL £ a 100 Km 8 mensilità > 100 e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore £ a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.150 Km 12 mensilità
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
a) il primo dell’anno;
b) il 6 gennaio - gennaio, Epifania del Signore;
c) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
d) il giorno di lunedì dopo Pasqua Pasqua;
e) il primo maggio, festa del Lavoro;
f) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica
g) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx;
h) il primo novembre, giorno di Ognissanti;
i) il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale 3
j) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
k) il 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolodicembre, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale giorno di Natale;
l) il 26 dicembre - dicembre, X. Xxxxxxx;
m) la festa del Patrono del luogo4 Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in un gior- no festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susse- guente. A livello Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrononazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una n. 260 e 31.3.1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga com- preso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente pun- to a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi a) previsto dalle leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 cui all’articolo 56 del presente CCNLcontratto, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità anche se detti lavoratori sia- no sospesi dal lavoro, mentre per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della le festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrispostainfrasettimanali, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanalesospensione dal lavoro, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata trattamento di riposo da fruire legge è dovuto solo se dette festività cadono entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno le prime due settimane della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 oresospensione. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), operai a tempo determinato il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.trattamento economico
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche e i seguenti: - il 1° gennaio dell’Anno - Capodanno 6 gennaio il 25 aprile, anniversario della Liberazione - Epifania il giorno di lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione il 1° maggio - Festa maggio, festa del Lavoro - il 2 giugno - Festa giugno, anniversario della fondazione della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.M. Xxxxx - il 1° novembre, giorni di Ognissanti - il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale - l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione - il 25 dicembre, giorno di Natale - il 26 dicembre, X. Xxxxxxx - la festa del Patrono del comune sede dell’azienda - Epifania Per il trattamento da praticarsi ai giardinieri fissi operai agricoli nei giorni di festività nazionali e Paoloinfrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, e 31 marzo 1954, n.90. Il trattamento previsto per le festività nazionali dalle leggi sopra citate, è dovuto ai giardinieri a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in sostituzione caso di sospensione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxxlavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all’art 11 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art 8. A livello seguito della legge 1977, n. 54, con disposizioni in materia di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno giorni festivi, fermo restando per la gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore soppresse sarà il seguente: - per le festività nazionali ( 4 novembre) la cui prestazione giornaliera ricada in una delle celebrazione è stata spostata, rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90, per il caso di festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artnazionali coincidenti con la domenica. 28 del presente CCNLPertanto il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti. - Per le quattro festività soppresse, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavoratalavorative a tutto gli effetti, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà sarà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoversooltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’artpaga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere Le parti direttamente interessate possono altresì convenire: - che la prestazione giornaliera in una delle di lavoro svolta nelle predette 4giornate di festività di cui al punto 2.1soppresse, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una possa essere compensata, invece che con la giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanaleriposo, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata cui godimento sarà tra le parti concordano, tenendo conto delle esigenze aziendali - che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della presentazione lavorativa nelle giornate di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddettofestività soppresse, al dipendente verrà nel caso sarà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se soltanto la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articologiornaliera normalmente dovuta.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° 10 gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 11 ° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° 10 novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno dell'anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artdell'art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’artdell'art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità all'indennità di cui al precedente capoversocomma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione), all’art) e all'art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artdell'art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’artdell'art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra un'altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore dell'ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione), all’art) e all'art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al AI lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’artdell'art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera un'intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’artdell'art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale l'eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità all'indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’artdell'art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’artdell'art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata. Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt. 42 (Permessi) e 43 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenze stesse.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi: :
a) tutte le domeniche e i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale;
b) le festività nazionali del:
1) 25 aprile;
2) 1° gennaio - maggio;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio - Epifania gennaio);
3) lunedì dopo Pasqua successivo alla Pasqua;
4) Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx (15 agosto);
5) Ognissanti (1 novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) X. Xxxxxx (25 aprile - Anniversario dicembre);
8) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
d) il giorno del Santo Patrono della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica località dove ha sede il luogo di lavoro (per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma, 29 giugno - Santi SS. Xxxxxx x Xxxxx). Nelle vigilie delle festività del Capodanno e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxxsaranno lasciate libere ai lavoratori le ore pomeridiane. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per Qualora la festività del Santo PatronoPatrono coincida con altra festività (esclusa la domenica) sarà concordato, fra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, un giorno sostitutivo. Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate o nel caso di coincidenza di tali festività con il sabato - o con l'equivalente giornata di riposo - non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento dell'impiegato, intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stessa. Nel caso di prestazione di lavoro, spetterà all'impiegato il pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione di festivo, calcolata quest'ultima sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità. Nel caso in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi ai punti b), c) e d) cada di orario previsti al punto 1.6 dell’artdomenica, il trattamento economico è quello previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 28 E' data facoltà alle parti di concordare il luogo del presente CCNLtrattamento economico suddetto, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 sostitutivo. Restano salve le consuetudini aziendali di miglior favore. Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario festivo previsto per gli operai. In tal caso saranno concordati giorni dalla data della sostitutivi per le festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità sopra stabilite di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’arti predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore chePer l'impiegato turnista, per esigenze il quale è ammesso a norma di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per legge il lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni resedomenica, il riposo stesso deve essere spostato fissato in altra giornataun altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi: :
1) il primo giorno dell' anno; 2) il 6 gennaio. Epifania del Signore ; 3) il 25 aprile; Anniversario della Liberazione; 4) il giorno di lunedi dopo Pasqua ; 5) il 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - maggio. festa del lavoro ; 6) il 2 Giugno. Anniversario della Liberazione fondazione della Repubblica -spostato alla domenica successiva ai sensi della legge 5 marzo 1977 n° 54-; 7) il 15 agosto, giorno dell' Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx; 8) il 1° maggio - Festa Novembre; 9) il giorno di Ognissanti ; 10) il 4 Novembre. giorno dell' Unità nazionale (spostato alla domenica successiva ai sensi della legge 5 marzo 1977 n. 54); 10) l' 8 dicembre, giorno dell' Immacolata Concezione ; 11) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12) il 26 dicembre, S, Xxxxxxx ;13) la festa del Lavoro Patrono del luogo Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Giugno, e 4 Novembre) è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base al vigente C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate, è soddisfatto con la percentuale prevista dall'articolo stesso quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'art.18. In base alle norme contrattuali e di Legge, fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per le due festività nazionali (2 Giugno e 4 Novembre), la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di Giugno e di Novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge per il caso di festività coincidenti con la domenica. Pertanto il 2 Giugno ed il 4 Novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse, (5. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e PaoloXxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. c) In alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, compatibilmente con le esigenze aziendali e dove tra datore di lavoro e lavoratore si raggiunga un accordo in tal senso, le due festività nazionali la cui celebrazione è stata spostata alla domenica e le quattro festività religiose soppresse, potranno essere godute, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxxtutto od in parte, quale periodo aggiuntivo di ferie. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle Limitatamente alle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLb), competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, resta inteso che esse vanno pagate in aggiunta all’indennità alla normale retribuzione o in alternativa, godute quali giornate di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNLferie solo ed in quanto in dette giornate vi sia stata effettiva prestazione lavorativa.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi: - tutte le domeniche o i giorni prestabiliti con il lavoratore per il riposo settimanale; - Capodanno (1° gennaio - Capodanno 6 gennaio gennaio); - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile del Signore (6 gennaio); - Anniversario il giorno successivo alla Domenica di Pasqua; - Ricorrenza della Liberazione (25 aprile); - Festa dei Lavoratori (1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno maggio); - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono(2 giugno); 15 agosto - Assunzione 1° novembre della Beata Xxxxxxx Xxxxx (15 agosto); - Ognissanti 8 dicembre Tutti i Santi (1 novembre); - Immacolata Concezione 25 dicembre della Beata Xxxxxxx Xxxxx (8 dicembre); - Natale 26 dicembre del Signore (25 dicembre); - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per Xxxxxxx (26 dicembre); - la festività solennità del Santo PatronoPatrono del luogo in cui il dipendente lavora. Qualora la ricorrenza del S. Patrono cada sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore sede sindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavora- tori che prestino servizio nell’ambito di Roma Capitale per i quali vale la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. Qualora la ricorrenza del presente CCNLS. Patrono venga a coincidere con il lunedì dopo la Domenica di Pasqua, competono quanto previsto ai lavoratori inte- ressati, viene concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo. I lavoratori che, per ragioni inerenti al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da godere fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 trenta giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative infrasettimanale non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrispostafruita, in aggiunta all’indennità giornata stabilita dall’Amministrazione, senti- to l’interessato. In occasione di cui al precedente capoverso, una giornata coincidenza di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artall’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale30, il lavoratore la- voratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddettoun ulteriore giorno di riposo, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) in accordo con l’interessato e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratoredi servizio.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: - il primo giorno dell'anno; - il giorno dell9Epifania; - il giorno di Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° gennaio maggio; - Capodanno 6 gennaio il giorno 2 giugno; - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma; - il giorno dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di Natale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue:
a) qualora in sostituzione tali giorni non vi sia prestazione di lavoro il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l'operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxxpresente contratto. A livello In riferimento alla legge 5/3/1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno giorni festivi, ed al D.P.R. 28/12/1985 n. 792, all'operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per la festività del Santo Patronoi comuni diversi da Roma, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’artgiugno (SS. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataXxxxxx e Xxxxx), ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove sia stato assente per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata All'operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di riposo entro il termine suddettonovembre, al dipendente verrà corrisposta una giornata giorno di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)celebrazione della Festa dell'unità nazionale, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostospetterà, oltre all’indennità alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro festivo nei termini di cui al punto effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'operaio che sia stato assente in tale giorno per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 dell’artnovembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% - Nota a verbale - Per la cittàdi Roma la ricorrenza del valore di una S.Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo20 settembre.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania − il primo giorno dell'anno − il giorno dell'Epifania − il giorno di Pasqua − il giorno di lunedì dopo Pasqua − il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione − il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro − il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica − il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - limitatamente al Comune di Roma − il giorno dell'Assunzione − il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata − il giorno dell'Immacolata Concezione 25 dicembre - − il giorno di Natale − il giorno 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per − la festività ricorrenza del Santo Patrono, in sostituzione Patrono del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 luogo ove ha sede l’azienda (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore ricorrenza che, per esigenze il comune di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività Roma coincide con il 29 giugno). Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui al punto 2.1sopra è disciplinato come segue:
a) qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, competono quanto previsto al punto 4 dell’artil trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l'operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) 63 - Parte III del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavoratacontratto. In caso riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1i Comuni diversi da Roma, lettera a) dell’artdel 29 giugno (SS. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNLXxxxxx e Xxxxx), ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al ovvero sia stato assente per riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove All'operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per esigenze produttive e/o organizzative non le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia possibile stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di normale retribuzione di cui al punto 3 dell’artgiornaliera. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso Il 4 novembre è da considerare normale giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore feriale a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 oretutti gli effetti. Per i lavoratori la città di cui alla lettera b) Roma la ricorrenza del punto 1.6 dell’art. 28 S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo20 settembre.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Employment Agreement
Giorni festivi. 2.1 Agli I. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati: - 25 aprile (Anniversario della Liberazione); - 1° maggio (festa del presente contratto sono considerati giorni festivi: lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); - 1° gennaio (Capodanno); - Capodanno 6 gennaio (Epifania); - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile Pasqua; - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto (festa dell’Assunzione); - Assunzione 1° novembre (Ognissanti); - Ognissanti 8 dicembre (Immacolata Concezione); - Immacolata Concezione 25 dicembre (Natale); - Natale 26 dicembre - (X. Xxxxxxx). A livello Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.
II. Il personale ha diritto ad un giorno di contrattazione aziendale riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere individuato un diverso fissato in altro giorno dell’anno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugnoil riposo.
2.2 Al lavoratore la III. Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui prestazione giornaliera ricada in una delle ai commi I e II spetta il trattamento economico di cui all’art. 74.
IV. I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente comma III.
V. Qualora le festività di cui al punto 2.1 comma I coincidano con la domenica ovvero, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLi soli lavoratori turnisti, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di in altro giorno della settimana fissato come riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddettisettimanale, al lavoratore verrà corrispostaspetta, in aggiunta all’indennità oltre alla normale retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile. Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per il personale turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al personale medesimo l’erogazione del trattamento economico di cui al precedente capoversopresente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del fermi restando quelli diversi previsti dal presente CCNL.
2.3 Al lavoratore cheVI. In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, per esigenze di servizion. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, venga chiamato n. 792, a svolgere la prestazione giornaliera compensazione ed in una luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artpermesso retribuito all'anno. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno contoTali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzativeorganizzative e produttive, delle eventuali richieste avanzate nell’anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, l’Azienda provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratorelavoratore nell’anno medesimo.
2.8 Per VII. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il personale diritto di cui alle lettere a)fruire, b) a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e c) del punto 1.6 dell’artdell’ 8 marzo 1989, n. 101.
VIII. 28 del presente CCNLIn relazione al comma che precede, qualora le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato domenica o in altra giornataaltri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
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Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio il primo giorno dell'anno - Epifania il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo di Pasqua - il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione 11 giorno 1° maggio - Festa del Lavoro il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto limitatamente al comune di Roma - Assunzione 1° novembre il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata il giorno dell’Immacolata Concezione 25 dicembre - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - X. Xxxxxxxla ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma, coincide con il 29 giugno). A livello Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno lavoro eseguite, calcolata con la modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 58 parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l’impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di cui un giorno il periodo di xxxxx spettategli. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al punto 2.1 D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’arti Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataXxxxxx e Xxxxx), ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove sia stato assente per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata All’impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di riposo entro il termine suddettonovembre, al dipendente verrà corrisposta una giornata giorno di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)celebrazione della Festa dell'unita nazionale, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostospetterà, oltre all’indennità alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro festivo nei termini di cui al punto effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolonovembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati a riposo compensativo;
b) le seguenti festività nazionali: 1° - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno
c) le seguenti festività infrasettimanali: - 1 gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania Domenica di Pasqua - lunedì dopo di Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° 13 ottobre (patrono della città) - 1 novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. XxxxxxxIn considerazione del fatto che la particolare attività dell'Azienda non consente la sospensione del lavoro nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, in deroga alle vigenti disposizioni, il lavoro prestato in dette giornate dai dipendenti del ruolo giochi, oltre a quanto già previsto dall'Art. A livello 11, sarà compensato con un prolungamento del periodo di contrattazione aziendale può essere individuato ferie corrispondente al numero di festività lavorate e con la maggiorazione prevista dall'Art. 10 per le ore di servizio effettivamente prestate. Al restante personale, che presta la propria opera nelle suddette festività, è dovuto oltre a quanto già previsto dall'Art. 11, la normale retribuzione giornaliera e la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni previste dall'Art. 10. Per quanto riguarda le cinque giornate festive abolite, i dipendenti del reparto giochi hanno diritto ad avere un diverso giorno dell’anno prolungamento delle ferie di cinque giorni oltre a quanto già previsto dall'Art. 11 nonché alla maggiorazione prevista all'Art. 10 per la festività lavorata limitatamente alla ex festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 novembre coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto domenica; i restanti dipendenti hanno diritto ad avere un prolungamento delle ferie di 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostogiorni, oltre all’indennità a quanto già previsto dall'art. 10 e alla retribuzione prevista per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività coincidente con la domenica, a fronte della festività spostata alla prima domenica di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornatanovembre (festa delle forze armate e celebrazione della vittoria).
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti L’articolo contrattuale che disciplina le festività, in vigore a far data del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario 2005, è stato riformulato allo scopo di rendere più agevole la lettura e l’applicazione della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolonorma stessa. Il comma 1 dell’articolo 21, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxxconformità alla legge 260/1949, contiene l’elencazione dei giorni festivi. A livello Nel testo contrattuale, per un mero errore materiale, era stata inserita nell’elenco in parola anche la domenica di contrattazione aziendale può essere individuato Pasqua. Per correggere tale errore che, ai fini retributivi, comportava una eccessiva compensazione, le parti stipulanti hanno sottoscritto un diverso verbale integrativo di errata corrige, con il quale il giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di Pasqua è stato soppresso dall’elenco dei giorni festivi di cui al punto 2.1 p. 1 . In virtù di tale correzione, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una la giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataPasqua è quello previsto dal p. 10 dell’articolo in esame (21 del CCNL 22.5.2003). Per il giorno di Pasqua, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddettia tutti i lavoratori, al lavoratore verrà corrispostava corrisposto, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoversoalla normale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale, indipendentemente dall’effettuazione della prestazione lavorativa. Per i dipendenti, invece, che prestano attività lavorativa nel giorno di Pasqua, dal momento che le parti hanno chiarito (verbale integrativo di errata corrige) che tale giorno non è compreso nell’elenco dei giorni considerati festivi, va corrisposto, oltre al trattamento di cui sopra, quello previsto dal CCNL per il lavoro domenicale. In materia di festività infrasettimanale, la Commissione nazionale per l’interpretazione delle norme contrattuali, ha chiarito che in caso di festività infrasettimanale lavorata, al punto 3 dell’art. 68 lavoratore compete, in aggiunta alla normale retribuzione, una ulteriore giornata di retribuzione (Retribuzione100%), all’artmaggiorata con la percentuale prevista dal CCNL per il lavoro festivo (50%). 69 Diversamente, nel caso in cui la festività infrasettimanale venga fruita e, quindi, non sia lavorata, al lavoratore non spettano ulteriori competenze rispetto a quelle normalmente percepite. Le festività nazionali e religiose soppresse dalla legge 54/1977, sono regolate dall’Accordo Nazionale Interconfederale del 27/7/1978, il quale è stato poi parzialmente modificato a seguito del ripristino, a decorrere dall’anno 1985 (Aumenti periodici D.P.R. 792/1985) della festività del 6 gennaio (Epifania)e, a decorrere dall’anno 2000 (legge n. 336/2000), della festività del 2 giugno (festa della Repubblica). Quanto sopra, ha comportato, con riferimento al CCNL Federambiente, la riduzione del numero dei giorni di anzianità) e all’artpermesso retribuito riconosciuti ai lavoratori, fermo restando il numero dei giorni riconosciuti a titolo di ferie. 72 Il vigente CCNL prevede (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore checosa che di fatto avviene già dal 2000), per esigenze di servizio, venga chiamato “a svolgere la prestazione giornaliera compensazione ed in una luogo delle festività civili e religiose soppresse …, che i giorni di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 permesso retribuito sono due oppure tre dove l’orario settimanale è ripartito su sei giorni. Ove per esigenze produttive Qualora l’azienda chieda al dipendente di prestare la propria attività nei giorni del 6 gennaio e/o organizzative non sia possibile del 2 giugno, tale prestazione sarà retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo. Infine, le parti stipulanti, con la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddettodichiarazione posta in calce all’articolo in esame, hanno soppresso, a decorrere dal 1° maggio 2003, i “tre giorni festivi supplementari” previsti al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’artp. 1 del precedente art. 68 (Retribuzione), all’art30. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore cheDi conseguenza, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui in servizio alla lettera b) data del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL30 aprile 2003, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecnichedette giornate vengono trasformate in ferie da aggiungersi al monte ore annuale spettante o in equivalente economico, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articoloprevio esame congiunto in sede aziendale.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL 22.5.2003
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi: − 1° gennaio - – Capodanno − 6 gennaio - – Epifania lunedì − Lunedì dopo Pasqua − 25 aprile - – Anniversario della Liberazione − 1° maggio - – Festa del Lavoro − 2 giugno - – Festa della Repubblica − 29 giugno - Santi – SS. Xxxxxx e PaoloXxxxx, in sostituzione del Santo Patrono; X. Xxxxxxx − 15 agosto - – Assunzione − 1° novembre - – Ognissanti − 8 dicembre - – Immacolata Concezione − 25 dicembre - – Natale − 26 dicembre - – X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore che presta la cui prestazione giornaliera ricada sua giornata lavorativa in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artall’art. 76 28 dell’allegato 2A (Indennità per lavoro domenicale Lavoro Domenicale o festivoFestivo) del presente CCNL accordo ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoversocomma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) 21 punti 1.1 lettere a, b, c, e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.1.2 lettera c dell’allegato 2A.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, servizio venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, 2.1 competono quanto previsto al punto 4 dell’artdall’art. 76 28 dell’allegato 2A (Indennità per lavoro domenicale Lavoro Domenicale o festivoFestivo) del presente CCNL accordo ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per il lavoro straordinario feriale diurno di cui al all’art. 26 punto 1, 1 lettera a) dell’art. 74 a dell’allegato 2A del presente CCNLaccordo.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove Nel caso in cui una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) 21 punti 1.1 lettere a, b, c, e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.1.2 lettera c dell’allegato 2A.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto punto
2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’artall’art. 76 28 dell’allegato 2A (Indennità per lavoro domenicale Lavoro Domenicale o festivoFestivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.32.2.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del al punto 1.6 2 dell’art. 28 del presente CCNL16 punto 2 dell’allegato 2A (Orario di Lavoro ‐ Disciplina Speciale per il Personale di Macchina e per il Personale di Bordo), nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza distretto di assegnazione (RFRRFD). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’artall’art. 76 28 dell’allegato 2A (Indennità per lavoro domenicale Lavoro Domenicale o festivoFestivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziendePer tutto i lavoratori comandati con turni in 2^, nella programmazione dei recuperi 3^ e turni non cadenzati di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’artall’art. 28 16 dell’allegato 2A del presente CCNLaccordo, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 del presente articolo coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto Le festività che dovranno essere retribuite sono considerati giorni festiviquelle appresso indicate: Festività Nazionali
1° gennaio ) 25 Aprile - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario Ricorrenza della Liberazione 1° maggio Liberazione
2) 1 Maggio - Festa del Lavoro dei Lavoratori
3) Il 2 giugno - – Festa della Repubblica 29 giugno Festività Infrasettimanali
1) Il primo giorno dell’anno
2) Il 6 Gennaio - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; Epifania
3) Il giorno di Lunedì dopo Pasqua
4) Il 15 agosto Agosto - Assunzione 1° novembre Festa dell’Assunzione
5) Il 1 Novembre - Ognissanti 8 dicembre Ognissanti
6) L’8 Dicembre - Immacolata Concezione Concezione
7) Il 25 dicembre Dicembre - Natale Natale
8) Il 26 dicembre Dicembre - X. XxxxxxxSanto Stefano
9) La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro Le ore di lavoro prestate nelle festività dovranno essere compensate come lavoro ordinario festivo con la maggiorazione del 50%. A livello Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per lavoro nei giorni sopra indicati. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività del Santo Patrono, ricorra in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in una delle festività conseguenza di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi provvedimenti disciplinari o di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo assenza ingiustificata e comunque derivante da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, ogni altra causa imputabile al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavoratastesso. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno coincidenza di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di infrasettimanali sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Per la festività civile la cui al punto 2.1 coincidente celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, II comma, della legge 5 Marzo 1977, n. 54, (4 Novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidano con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3domenica.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx Pietro e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. XxxxxxxS. Stefano. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità In- dennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta ri- chiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine ter- mine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore la- voratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici perio- dici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente pre- sente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivofe- stivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere go- dere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso com- penso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori l’anno di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLassunzione ai dipendenti spetta un pe- riodo di ferie, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecnichecon riferimento alle quantità annue sopra indi- viduate, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previstoin proporzione ai mesi da lavorare, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articoloconsiderando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli I. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati: - 25 aprile (Anniversario della Liberazione); - 1°maggio (festa del presente contratto sono considerati giorni festivi: lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); - 1° °gennaio (Capodanno); - Capodanno 6 gennaio (Epifania); - Epifania lunedì dopo Pasqua Pasqua; - 15 agosto (festa dell’Assunzione); - 1°novembre (Ognissanti); - 8 dicembre (Immacolata Concezione); - 25 aprile dicembre (Natale); - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione 26 dicembre (X. Xxxxxxx). Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. XxxxxxxPatrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.
II. A livello Il personale ha diritto ad un giorno di contrattazione aziendale riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere individuato un diverso fissato in altro giorno dell’anno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugnoil riposo.
2.2 Al lavoratore la III. Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui prestazione giornaliera ricada in una delle ai commi I e II spetta il trattamento economico di cui all’art. 66.
IV. I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente comma III.
V. Qualora le festività di cui al punto 2.1 comma I coincidano con la domenica ovvero, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLi soli lavoratori turnisti, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di in altro giorno della settimana fissato come riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddettisettimanale, al lavoratore verrà corrispostaspetta, in aggiunta all’indennità oltre alla normale retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile. Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per il personale turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al personale medesimo l’erogazione del trattamento economico di cui al precedente capoversopresente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del fermi restando quelli diversi previsti dal presente CCNL.
2.3 Al lavoratore cheVI. In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, per esigenze di servizion. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, venga chiamato n. 792, a svolgere la prestazione giornaliera compensazione ed in una luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artpermesso retribuito all'anno. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno contoTali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzativeorganizzative e produttive, delle eventuali richieste avanzate nell’anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, l’Azienda provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratorelavoratore nell’anno medesimo.
2.8 Per VII. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il personale diritto di cui alle lettere a)fruire, b) a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e c) del punto 1.6 dell’artdell’ 8 marzo 1989, n. 101.
VIII. 28 del presente CCNLIn relazione al comma che precede, qualora le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato domenica o in altra giornataaltri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
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Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del dei presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio il primo giorno dell'anno - Epifania il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS. Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto limitatamente al Comune di Roma - Assunzione 1° novembre il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata il giorno dell’Immacolata Concezione 25 dicembre - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività ricorrenza del Santo Patrono, in sostituzione Patrono del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 luogo ove ha sede l'azienda (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore ricorrenza che, per esigenze il comune di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività Roma coincide con il 29 giugno). Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui al punto 2.1sopra e disciplinato come segue:
a) qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, competono quanto previsto al punto 4 dell’artil trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) 63 - Parte III del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavoratacontratto. In caso riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1i Comuni diversi da Roma, lettera a) dell’artdel 29 giugno (SS. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNLXxxxxx e Xxxxx), ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al ovvero sia stato assente per riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di riposo entro il termine suddettonovembre, al dipendente verrà corrisposta una giornata giorno di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostospetterà, oltre all’indennità alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro festivo nei termini effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. Nota a verbale Per la città di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% Roma la ricorrenza del valore di una S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo20 settembre.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Giorni festivi. 2.1 Agli Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivicontratto: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio il primo giorno dell’anno - Epifania il giorno dell’Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo di Pasqua - il giorno 25 aprile - Anniversario della Liberazione il giorno 1° maggio - Festa del Lavoro il giorno 2 giugno - Festa della Repubblica il giorno 29 giugno - Santi (SS Xxxxxx e Paolo), in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto limitatamente al comune di Roma - Assunzione 1° novembre il giorno dell’Assunzione - il giorno di Ognissanti 8 dicembre - Immacolata il giorno dell’Immacolata Concezione 25 dicembre - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - X. Xxxxxxxla ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma, coincide con il 29 giugno). A livello Qualora l’impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno lavoro eseguite, calcolata con la modalità e le maggiorazioni previste dall’art. 53 parte II del presente contratto. Nell’ipotesi che, per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l’impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di cui un giorno il periodo di ferie spettategli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al punto 2.1 DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’arti Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataXxxxxx e Xxxxx), ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove sia stato assente per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da fruire entro 90 giornistabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di riposo entro il termine suddettonovembre, al dipendente verrà corrisposta una giornata giorno di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)celebrazione della Festa dell'unità nazionale, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrispostospetterà, oltre all’indennità alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro festivo nei termini di cui al punto effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolonovembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Employment Agreement
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - Capodanno - 1° gennaio - Capodanno Epifania - 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione - 25 aprile - Lunedì di Pasqua - - Festa del Lavoro - 1° maggio - Festa del Lavoro della Repubblica - 2 giugno - Festa Assunzione della Repubblica 29 giugno Xxxxx Xxxxxxx - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione Giorno successivo all’Assunzione - 16 agosto - Ognissanti - 1° novembre - Ognissanti Immacolata Concezione - 8 dicembre - Immacolata Concezione Natività di Nostro Signore - 25 dicembre - Natale Santo Stefano - 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello Santo Patrono - Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell’assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell’anno 31 dicembre. Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a tre ore e mezza dell’orario giornaliero. Le suelencate festività e semifestività verranno incluse nello stipendio mensile, in caso di godimento nel corso della settimana; verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. In tema delle festività abolite della legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizione dettate dalla stessa, ovvero, per la le 4 ex-festività (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione), verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno disciplinate da ciascun Ente. La festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno4 novembre è spostata alla domenica successiva e sarà retribuita.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti (riferimento articoli 40 e 41 CCNL)
1) il primo dell'anno
2) il 6 gennaio, Epifania del presente contratto sono considerati giorni festivi: Signore
3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione
4) il giorno di Lunedì dopo Pasqua
5) il 1°maggio, Festa del Lavoro
6) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Xxxxx
8) il 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua novembre, giorno di Ognissanti
9) il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale
10) l' 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
11) il 25 aprile - Anniversario della Liberazione dicembre, giorno di Natale
12) il 26 dicembre, S. Stefano
13) la Festa del Patrono del luogo Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio - Festa del Lavoro maggio, 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in sostituzione caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all'art. 49 del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. XxxxxxxCCNL il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui agli articoli 42 e 43 CCNL. A livello seguito della Legge 5 marzo 1977 n. 54, con disposizioni in materia di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno giorni festivi e del verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5° nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore nazionale (4 novembre) la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di cui al punto 2.1 novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida nazionali coincidenti con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanaledomenica. Pertanto, il lavoratore ha diritto ad un’altra 4 novembre è giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore lavorativa a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.tutti gli effetti;
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Giorni festivi. 2.1 1. Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale).
2. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del presente contratto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua :
A) le festività del 25 aprile - Anniversario (anniversario della Liberazione Liberazione), del 1° maggio - Festa (festa del Lavoro lavoro) e del 2 giugno - Festa (festa della Repubblica 29 giugno - Santi Repubblica);
B) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) S.S. Xxxxxx e Paolo, Paolo per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
C) il giorno del Santo Patrono del luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività quella del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugnofatto salvo il punto 4) della lettera B).
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività 3. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLsopra, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorataanche se infrasettimanali, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrispostasaranno compensate, in aggiunta all’indennità alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
4. Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.
5. Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 30 (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) per tali prestazioni.
6. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui al precedente capoversoalla legge 5 marzo 1977, una giornata n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di retribuzione quattro giorni di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici permesso individuale retribuito nel corso di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorataciascun anno. In caso di mancata inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Per quanto concerne le modalità per la fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno dei permessi di cui al punto 1sopra, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con si applicano le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi disposizioni di cui ai precedenti punti 2.2commi 10, 2.3 11 e 2.5 ove si verifichi 12 dell'art. 26 (Orario di lavoro - Riduzione dell'orario di lavoro).
7. Per quanto riguarda la parziale festività del 4 novembre, la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, le aziende provvederanno a corrispondere il trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. Eventuali discipline aziendali in atto che prevedano invece il riconoscimento di permessi retribuiti individuali a fronte della predetta ex festività, potranno formare oggetto di apposito esame a livello aziendale. Le aziende che applicano il presente contratto presteranno attenzione al tema dello spostamento del riposo settimanale in coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli I. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati: - 25 aprile (Anniversario della Liberazione); - 1° maggio (festa del presente contratto sono considerati giorni festivi: lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); - 1° gennaio (Capodanno); - Capodanno 6 gennaio (Epifania); - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile Pasqua; - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto (festa dell’Assunzione); - Assunzione 1° novembre (Ognissanti); - Ognissanti 8 dicembre (Immacolata Concezione); - Immacolata Concezione 25 dicembre (Natale); - Natale 26 dicembre - (X. Xxxxxxx). A livello Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.
II. Il personale ha diritto ad un giorno di contrattazione aziendale riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere individuato un diverso fissato in altro giorno dell’anno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugnoil riposo.
2.2 Al lavoratore la III. Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui prestazione giornaliera ricada in una delle ai commi I e II spetta il trattamento economico di cui all’art. 70.
IV. I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente comma III.
V. Qualora le festività di cui al punto 2.1 comma I coincidano con la domenica ovvero, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLi soli lavoratori turnisti, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di in altro giorno della settimana fissato come riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddettisettimanale, al lavoratore verrà corrispostaspetta, in aggiunta all’indennità oltre alla normale retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile. Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per il personale turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al personale medesimo l’erogazione del trattamento economico di cui al precedente capoversopresente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del fermi restando quelli diversi previsti dal presente CCNL.
2.3 Al lavoratore cheVI. In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, per esigenze di servizion. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, venga chiamato n. 792, a svolgere la prestazione giornaliera compensazione ed in una luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artpermesso retribuito all'anno. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno contoTali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzativeorganizzative e produttive, delle eventuali richieste avanzate nell’anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, l’Azienda provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratorelavoratore nell’anno medesimo.
2.8 Per VII. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il personale diritto di cui alle lettere a)fruire, b) a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e c) del punto 1.6 dell’artdell’ 8 marzo 1989, n. 101.
VIII. 28 del presente CCNLIn relazione al comma che precede, qualora le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato domenica o in altra giornataaltri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto CCNL sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno Capodanno; 6 gennaio - Epifania Epifania; lunedì dopo Pasqua Pasqua; 25 aprile - Anniversario della Liberazione Liberazione; 1° maggio - Festa del Lavoro Lavoro; 2 giugno - Festa della Repubblica Repubblica; 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione Assunzione; 1° novembre - Ognissanti Ognis- santi; 8 dicembre - Immacolata Concezione Concezione; 25 dicembre - Natale Natale; 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 22 del presente CCNL, competono quanto quan- to previsto al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche an- che oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoversocomma, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 4 dell’art. 68 63 (Retribuzione), all’art. 69 64 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera giorna- liera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere go- dere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà ver- rà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’artall’art. 74 69 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida coin- cida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 4 dell’art. 68 63 (Retribuzione), all’art. 69 64 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività festi- vità di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità mo- dalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo festi- vo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 22 del presente CCNL, qualora qua- lora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni pre- stazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono 1. Sono considerati giorni festivi: :
a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all'art.10 della Parte comune del presente CCNL;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1° gennaio - ) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio - Epifania lunedì gennaio)
3) Lunedì dopo Pasqua (mobile)
4) Anniversario Liberazione (25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - aprile)
5) Festa del Lavoro 2 giugno - (1 maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione (15 agosto)
8) Ognissanti (1 novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) X. Xxxxxx (25 dicembre)
11) X. Xxxxxxx (26 dicembre)
12) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno - Santi SS. Xxxxxx e Paolo, in sostituzione Xxxxx quale giorno del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le RSU/RSA in sostituzione di quella del SantoPatrono. A livello Fermo restando il minimo di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in sostituzione cui la Festa del 29 giugnoS. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime;
c) il pomeriggio della vigilia del X. Xxxxxx (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capo- danno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle 2. Per le festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLb), competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione escluse invece le semifestività di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzionec), all’art. 69 (Aumenti periodici cadenti di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNLsabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.
2.3 Al 3. Uguale trattamento spetterà al lavoratore cheche in tale festività coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e per- messi per giustificati motivi.
4. Lo stesso trattamento è dovuto, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle le festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida coincidenti con la domenica o con il diverso altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana destinato al settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo settimanalecompensativo.
5. Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo comma, che normalmente lavora di domenica con le modalità di cui al precedente punto 2.3riposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
2.6 Nei casi 6. In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti punti 2.2commi, 2.3 e 2.5 ove si verifichi sarà corrisposta la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura retribuzione per le ore di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articoloprestate con le maggiorazioni previste dall’art.12.
2.7 Le aziende7. A seguito dell’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall’Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, nella programmazione dei recuperi ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 20 euro Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di cui ai precedenti punti 2.2gennaio 2011, 2.4, 2.5 incide su tutti gli istituti legali e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratorecontrattuali.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica
Giorni festivi. 2.1 Agli I. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati: - 25 aprile (Anniversario della Liberazione); - 1° maggio (festa del presente contratto sono considerati giorni festivi: lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); - 1° gennaio (Capodanno); - Capodanno 6 gennaio (Epifania); - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile Pasqua; - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto (festa dell'Assunzione); - Assunzione 1° novembre (Ognissanti); - Ognissanti 8 dicembre (Immacolata Concezione); - Immacolata Concezione 25 dicembre (Natale); - Natale 26 dicembre - (X. Xxxxxxx). A livello Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.
II. Il personale ha diritto ad un giorno di contrattazione aziendale riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere individuato un diverso fissato in altro giorno dell’anno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugnoil riposo.
2.2 Al lavoratore la III. Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui prestazione giornaliera ricada in una delle ai commi I e II spetta il trattamento economico di cui all'art. 74.
IV. I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente comma III.
V. Qualora le festività di cui al punto 2.1 comma I coincidano con la domenica ovvero, per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNLi soli lavoratori turnisti, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di in altro giorno della settimana fissato come riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddettisettimanale, al lavoratore verrà corrispostaspetta, in aggiunta all’indennità oltre alla normale retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile. Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per il personale turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al personale medesimo l'erogazione del trattamento economico di cui al precedente capoversopresente comma, una giornata di retribuzione di cui fermi restando quelli diversi previsti dal presente C.C.N.L..
VI. In relazione al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione)combinato disposto della legge 5 marzo 1977, all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) n. 54 e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore cheD.P.R. 28 dicembre 1985, per esigenze di servizion. 792, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera compensazione ed in una luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’artpermesso retribuito all'anno. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno contoTali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzativeorganizzative e produttive, delle eventuali richieste avanzate nell'anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, l'Azienda provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratorelavoratore nell'anno medesimo.
2.8 Per VII. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il personale diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell' 8 marzo 1989, n. 101.
VIII. In relazione al comma che precede, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Dichiarazione a verbale L'ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile, di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 al comma V del presente CCNLarticolo, qualora verrà corrisposto anche ai lavoratori part-time il cui rapporto di lavoro preveda prestazione lavorativa nel mese in cui si verifica la coincidenza tra la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il comma I. e la domenica ovvero, per i soli lavoratori turnisti, in altro giorno della settimana fissato come riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornatasettimanale.
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