Common use of Giorni festivi Clause in Contracts

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a ) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali; b ) le seguenti solennità: 1) 1° gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale). 2. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi: a A) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni del 25 aprile (anniversario della Liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacalidel 2 giugno (festa della Repubblica); b B) le seguenti solennitàfestività di cui appresso: 1) Capodanno (gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembregennaio); 2) 31 dicembreEpifania del Signore (6 gennaio); 3) Venerdì SantoLunedì di Pasqua (mobile); 4) Commemorazione dei DefuntiS.S. Xxxxxx e Paolo per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); C) il giorno del Santo Patrono del luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4) della lettera B). 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali Le ore di carattere generale al riguardolavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale normale per i lavoratori non domenicaleretribuiti in misura fissa. 5. Tale trattamento è dovuto, qualora per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 30 (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) per tali prestazioni. 6. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di quattro giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Per quanto concerne le modalità per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 26 (Orario di lavoro - Riduzione dell'orario di lavoro). 7. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, le aziende provvederanno a corrispondere il trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. Eventuali discipline aziendali in atto che prevedano invece il riconoscimento di permessi retribuiti individuali a fronte della predetta ex festività, potranno formare oggetto di apposito esame a livello aziendale. Le aziende che applicano il presente contratto presteranno attenzione al tema dello spostamento del riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-coincidenza delle festività.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a a) Tutte le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni domeniche oppure i corrispondenti giorni di legge o da accordi sindacaliriposo settimanale sostitutivi; b b) le seguenti solennitàLe festività nazionali: 1) 1° gennaio — CapodannoAnniversario della Liberazione (25 aprile); 2) 6 gennaio — EpifaniaFesta del Lavoro (1° maggio); 3) 15 agosto — Assunzione2 giugno ( della legge n. 336/2000); 4c) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei Le seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzatofestività *: 1) 24 dicembreCapodanno (1° gennaio); 2) 31 dicembreEpifania (6 gennaio); 3) Venerdì SantoGiorno successivo alla Pasqua; 4) Commemorazione dei Defunti.Assunzione (15 agosto); 5) Ognissanti (1° novembre); 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) X. Xxxxxx (25 dicembre); 8) S. Stefano (26 dicembre); 9) Festa del S. Patrono del luogo ove ha sede l'azienda/ente presso la quale il lavoratore presta la sua opera. * Per i turnisti, i non avvicendati o promiscui, qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, 1 giornata di retribuzione (1/22 delle voci fisse della retribuzione mensile). La prestazione effettuata in giornata festiva ma in turno ordinario, sarà regolamentata con la sola maggiorazione del 55% d) ex festività soppresse: Agli effetti della legge 5 marzo 1977 n. 54 non sono più' considerati festivi, agli effetti civili: 1) S. Xxxxxxxx (19 marzo); 2) Ascensione; 3) Corpus Domini; 4) S. Xxxxxx e Paolo (29 giugno). In sostituzione delle 4 festività' abolite, i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti. La celebrazione della festa delle Forze Armate ,stabilita nella giornata del 4 di novembre, spostata alla prima domenica di novembre. Per questa festività' il lavoratore usufruirà' del trattamento economico previsto per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardofestività' che coincidono con la domenica. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale

Giorni festivi. (riferimento articoli 40 e 41 CCNL) 1) il primo dell'anno 2) il 6 gennaio, Epifania del Signore 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione 4) il giorno di Lunedì dopo Pasqua 5) il 1°maggio, Festa del Lavoro 6) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica 7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Xxxxx 8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti 9) il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale 10) l' 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione 11) il 25 dicembre, giorno di Natale 12) il 26 dicembre, S. Stefano 13) la Festa del Patrono del luogo Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90. Sono considerati giorni festivi: a ) Il trattamento previsto per le festività nazionali stabilite (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle vigenti disposizioni e leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le altre che eventualmente festività infrasettimanali, in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge o da accordi sindacali; b ) è dovuto solo se dette festività cadono entro le seguenti solennitàprime due settimane dalla sospensione. In base all'art. 49 del CCNL il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui agli articoli 42 e 43 CCNL. A seguito della Legge 5 marzo 1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5° nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: 1a) 1° gennaio — Capodanno 2per la festività nazionale (4 novembre) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di Pasqua 9) Lunedì novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-effetti;

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a ) festivi tutte le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali; b ) le domeniche ed i seguenti solennitàgiorni: 1) 1° gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembreprimo dell’anno; 2) 31 dicembreil 6 gennaio, Epifania del Signore; 3) Venerdì Santoil 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 4) Commemorazione dei Defunti.il giorno del lunedì dopo Pasqua; 35) il 1 ° maggio, festa del lavoro; 6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica; 7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B. V. Xxxxx; 8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti; 9) il 4 novembre, giorno dell’ Unità nazionale (*); 10) 1’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione; 11) il 25 dicembre, giorno di Natale; 12) il 26 dicembre, Santo Stefano; 13) la festa del Patrono del luogo. Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di Festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n .260 e 31 marzo 1954, n. 90. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, nel caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all’art. 41 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopraelencate, e soddisfatto con le percentuali previste nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 30. A seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 5° fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicano applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 2 giugno ed il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti; b) per le particolari disposizioni legisla - tive quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli accordi sindacali effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di carattere generale al riguardo.paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali direttamente interessate possono, altresì, convenire: 4. Il lavoratore a) che fruisce del riposo non domenicalela prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività soppresse, qualora il giorno possa essere compensata, invece che con la giornata di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivopaga ordinaria aggiuntiva, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno attraverso giornate di riposo, compensati- vo il cui godimento sarà concordato tra le stesse parti, tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di quello settimanalefestività soppresse, che nel qual caso sarà fissato entro i dieci giorni successi-corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali; b ) le seguenti solennitànazionali: 1) 1° gennaio — Capodannoanniversario della liberazione (25 aprile) 2) festa del lavoro (1° maggio) c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio) 2) Epifania (6 gennaio — Epifaniagennaio) 3) 15 agosto — AssunzioneFesta della Repubblica (2 giugno) 4) 1° novembre — OgnissantiAssunzione (15 agosto) 5) 8 dicembre — Immacolata ConcezioneOgnissanti (1° novembre) 6) 25 dicembre — NataleImmacolata Concezione (8 dicembre) 7) 26 dicembre — X. XxxxxxxSanto Natale (25 dicembre) 8) Giorno di PasquaSanto Stefano (26 dicembre) 9) Lunedì di Giorno successivo alla Pasqua 10) Festa del patrono locale 2Patrono del luogo ove ha sede l'azienda pres- so la quale il lavoratore presta la sua opera. L'orario Qualora una delle festività di lavoro viene dimezzatocui ai punti b) e c), senza recuperocoincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione di fatto. Le 00.XX. periferiche, per le festività di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica, concorderanno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - altrettante festività sostitutive. In tal caso non si darà luogo al trattamento economico pre- visto al comma precedente. Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il tratta- mento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coinci- dente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), anche a coloro che, nei seguenti gior- nicasi consentiti dalla legge, considerandosi straordinario feriale lavorino di dome- nica, godendo il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3. Per le riposo compensativo in altro giorno della set- timana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora con il giorno di riposo settimanale venga compensativo. In quelle località di cui la Festa del Patrono coincide con altra festività di cui alle lettere b) e C) le associazioni territo- riali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività, in modo da mantenere invariato il numero delle stesse. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consenti- to con l'osservanza delle norme dell'art. 20 (Riposo settima- nale); il lavoro nelle festività indicate nelle lettere b) e c), è consentito nei casi di riconosciuta necessità. Comunque l'ef- fettuazione del lavoro in tali giornate è compensato col tratta- mento economico di cui all'art. 21, lavoro straordinario, not- turno e festivo. Qualora le festività indicate nelle lettere b) e c), ricorrano nel periodo di assenza dovuta a cadere malattia o ad infortunio, compen- complessive 4 giornate lavorative. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla domenica, il lavoratore benefice- rà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. I permessi dovranno essere usufruiti entro l'anno di matura- zione. I permessi eccezionalmente non usufruiti saranno com- pensati con la retribuzione calcolata in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno quote orarie della retri- buzione mensile di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-fatto in atto al momento della scadenza.

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Samples: Accordo Per La Definizione Di Un CCNL Per Il Personale Dipendente Dalle Aziende Di Logistica

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a ) festivi tutte le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali; b ) le seguenti solennità: 1) 1° gennaio — Capodanno 2) domeniche ed i seguenti: - il primo dell’anno; - il 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) gennaio, Epifania del Signore; - il 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzatoaprile, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla anniversario della Liberazione; - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in lunedì dopo Pasqua; - il primo maggio, festa del Lavoro; - il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica - il 15 agosto, giorno festivodell’Assunzione della B.V. Xxxxx; - il primo novembre, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposoOgnissanti; - il 4 novembre, compensati- vo giorno dell’Unità Nazionale2; - l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione; - il 25 dicembre, giorno di quello settimanaleNatale; - il 26 dicembre, che sarà fissato entro i dieci X. Xxxxxxx; - la festa del Patrono del luogo3; Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in un giorno fe- stivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni successi-di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle Leggi 27.5.1949, n. 260 e 31.3.1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali ed in- frasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, mag- giorata dalla percentuale per il lavoro festivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche ed i seguenti: a a) il primo dell’anno; b) il 6 gennaio, Epifania del Signore; c) il 25 aprile, anniversario della Liberazione; d) il giorno di lunedì dopo Pasqua; e) il primo maggio, festa del Lavoro; f) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica g) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; h) il primo novembre, giorno di Ognissanti; i) il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale 3 j) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione; k) il 25 dicembre, giorno di Natale; l) il 26 dicembre, X. Xxxxxxx; m) la festa del Patrono del luogo4 Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in un gior- no festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susse- guente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949, n. 260 e 31.3.1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga com- preso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente pun- to a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali stabilite di cui al punto a) previsto dalle vigenti disposizioni e leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato di cui all’articolo 56 del presente contratto, anche se detti lavoratori sia- no sospesi dal lavoro, mentre per le altre che eventualmente festività infrasettimanali, in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge o da accordi sindacali; b ) è dovuto solo se dette festività cadono entro le seguenti solennità: 1) 1° gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3prime due settimane della sospensione. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora i lavoratori operai a tempo determinato il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-trattamento economico

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono Agli effetti della legge 22.2.1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all‟art. 27 (“Riposo settimanale”). 2. Agli effetti della legge 27.5.1949, n. 260 legge 5.3.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792 sono considerati giorni festivi: a A) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni del 25 aprile (anniversario della Liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacalidel 2 giugno (festa della Repubblica); b B) le seguenti solennitàfestività di cui appresso: 1) Capodanno (gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembregennaio); 2) 31 dicembreEpifania del Signore (6 gennaio); 3) Venerdì Santolunedì di Pasqua (mobile); 4) Commemorazione dei DefuntiSS. Xxxxxx e Paolo per il comune di Roma (giorno del S. Patrono – 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); C) Il giorno del S. Patrono del luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente fatto salvo quanto già previsto per il personale avente sede di lavoro nel Comune di Roma (punto 2 lett. B/4). 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali Le ore di carattere generale al riguardolavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo Qualora una delle suddette festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l‟importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell‟orario settimanale normale per i lavoratori non domenicaleretribuiti in misura fissa. 5. Tale trattamento è dovuto, qualora per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo settimanale venga a cadere compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall‟art. 28 (“Lavoro supplementare, straordinario, festivo, ha dirittonotturno”) per tali prestazioni. 6. In sostituzione delle soppresse festività religiose, pur godendo di cui alla legge 5.3.77 n. 54 e del giorno festivorelativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di 4 giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno fruibili anche ad un altro giorno ore. In caso d‟inizio o cessazione del rapporto di riposolavoro nel corso dell‟anno, compensati- vo o di quello settimanaleassenze non valide agli effetti del servizio prestato, che sarà fissato entro i dieci predetti giorni successi-di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Per quanto concerne le modalità per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 art. 24 (“Orario di lavoro – Riduzione dell‟orario di lavoro”).

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Giorni festivi. 1Sono considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. Sono 30 (Riposo settimanale). Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20.11.2000 n. 336, sono considerati giorni festivi: a a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali; b ) le seguenti solennitàdel: 1) 1° gennaio — Capodanno25 aprile (anniversario della liberazione); 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) novembre — Ognissantimaggio (festa del lavoro); 5b) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzatole festività di: 1) 24 dicembreCapodanno ( 1° gennaio); 2) 31 dicembreEpifania del Signore (6 gennaio); 3) Venerdì SantoLunedi di Pasqua (mobile); 4) Commemorazione dei DefuntiFondazione della Repubblica (2 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre). 3c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento (per il Comune di Roma: SS Xxxxxx e Paolo - 29 giugno). Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore il viaggiatore o piazzista che fruisce del riposo non domenicalefaccia capo ad una unità produttiva, qualora il giorno del S. Patrono sarà quello convenzionalmente stabilito. Per il trattamento delle festività di riposo settimanale venga cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge. Le norme previste dalla legge 31 marzo 1954 n. 90 per il trattamento delle festività di cui al punto b) sono estese alle festività di cui al punto c). Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali il lavoratore percepisce un trattamento a cadere carico dei relativi istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente. Nel solo caso in giorno festivocui una delle giornate festive di cui ai precedenti punti a), ha dirittob) e c) cada di domenica, pur godendo del giorno festivoai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un altro giorno 1/26° della retribuzione normale di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-fatto.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a a) tutte le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni domeniche, oppure i giorni di legge o da accordi sindacaliriposo settimanale compensativo; b b) le seguenti solennitàfestività nazionali o infrasettimanali: 1) 1° gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembreCapodanno (1º gennaio); 2) 31 dicembreEpifania (6 gennaio); 3) Venerdì SantoX. Xxxxxx; 4) Commemorazione lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) 25 aprile (anniversario Liberazione); 6) 1º maggio (festa del lavoro); 7) 2 giugno (anniversario della Repubblica); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1º novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) X. Xxxxxx (25 dicembre); 12) X. Xxxxxxx (26 dicembre); 13) festa del Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera. Fermo restando un minimo di 13 festività, qualsiasi variazione anche in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei Defunti. 3giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b), e darà luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale cui al riguardo. 4punto b) cadenti di domenica o di sabato o altre festività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. Il Uguale trattamento spetterà al lavoratore che fruisce risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificato motivo; b) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non domenicale, qualora è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro compensativo. Nel giorno di riposocoincidenza fra domenica e festività infrasettimanale, compensati- vo il lavoratore di quello settimanalecui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà fissato entro i dieci giorni successi-tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni quindi saranno compensate come straordinario festivo. In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lett. b) del trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dagli artt. 18 e 19.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a (a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 21 (Riposo settimanale); (b) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni e di legge, salve le altre eventuali sostituzioni o aggiunte che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni intervenissero per disposizioni di legge o da accordi sindacalicarattere generale; b (c) le seguenti solennitàfestività: (1) Capodanno (gennaio — Capodannogennaio); (2) Epifania (6 gennaio — Epifaniagennaio); (3) 15 agosto — AssunzionePasqua (mobile); (4) lunedì dopo Pasqua (mobile); (5) Assunzione (15 agosto); (6) Ognissanti (novembre — Ognissantinovembre); 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale (7) 26 dicembre — X. XxxxxxxImmacolata Concezione (8 dicembre); (8) Giorno di PasquaS. Natale (25 dicembre); (9) Lunedì di Pasqua 10) Festa S. Stefano (26 dicembre); (10)festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale S. Patrono della località in cui il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3lavoratore presta la sua opera. Per il Comune di Roma la festa del S. Patrono è individuata, ai sensi del DPR n. 792/85, nel giorno dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno). In quelle località in cui la festa del S. Patrono coincide con altra festività di cui alle lett. b) e c), le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività nazionali si applicano sostitutiva di quella del S. Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le particolari disposizioni legisla - tive ricorrenze festive di cui alle lett. b) e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno c) cadano in giornata di riposo settimanale venga a cadere al lavoratore spetta, in giorno festivoaggiunta al normale trattamento economico, ha dirittoun importo pari alle quote giornaliere degli elementi mensili della retribuzione. Il trattamento di festività non lavorata è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, pur godendo e quindi va detratto, nei casi d'assenza dipendente dalla volontà del giorno festivolavoratore. Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, ad infortunio, gravidanza e puerperio un altro giorno trattamento per le festività di riposocui sopra, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni la domenica od i giorni di legge o da accordi sindacaliriposo compensativi di cui all’art.12; b b) le seguenti solennitàfestività nazionali ed infrasettimanali: 1) 1° gennaio — CapodannoCapodanno (1 gennaio) 2) Epifania (6 gennaio — Epifaniagennaio) D.P.R. 28.12.1985 n.792 3) 15 agosto — AssunzioneX. Xxxxxx (mobile) 4) 1° novembre — OgnissantiLunedì dopo Pasqua (mobile) 5) 8 dicembre — Immacolata ConcezioneAnniversario Liberazione (25 aprile) 6) 25 dicembre — NataleFesta del Lavoro (1 maggio) 7) 26 dicembre — X. XxxxxxxAssunzione (15 agosto) 8) Giorno di PasquaOgnissanti (1 novembre) 9) Lunedì di PasquaImmacolata Concezione (8 dicembre) 10) X. Xxxxxx (25 dicembre) 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre) 12) Festa del patrono localePatrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Xxxxxx e Xxxxx quale giorno del Santo Patrono) o un’altra festività da concordarsi tra l’azienda e le R.S.A. o, in mancanza con le XX.XX. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono. Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall’autorità nell’elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell’elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la Festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un’altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime; c) il pomeriggio della vigilia del X. Xxxxxx (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell’orario normale giornaliero. 2. L'orario Per le festività di lavoro viene dimezzatocui al punto b), senza recuperoescluse invece le semifestività di cui al punto c), nei seguenti gior- nicadenti di sabato, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defuntidi domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. 3. Per le Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e gli accordi sindacali periodo di carattere generale assenza facoltativa seguente al riguardopuerperio, congedo matrimoniale, xxxxx e permessi per giustificati motivi. 4. Il lavoratore Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che fruisce lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non domenicale, qualora il è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro compensativo. 5. Nel giorno di riposocoincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, compensati- vo il lavoratore di quello settimanalecui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà fissato entro i dieci giorni successi-tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo. 6. In caso di prestazione d’opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dall’art.17. Le parti si danno atto che l’adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivifestivi a tutti gli effetti, oltre la domenica, i seguenti: a a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacaliil 1° giorno dell'anno; b b) le seguenti solennità:il 6 gennaio, Epifania; 1c) 1il 25 aprile, anniversario della liberazione; d) il lunedì dopo Pasqua; e) il 1 ° gennaio — Capodannomaggio, festa del lavoro; 2f) 6 gennaio — Epifaniail 2 giugno, festa della Repubblica; 3g) il 15 agosto — Assunzioneagosto, giorno dell'Assunzione; 4h) 1il 1 ° novembre — novembre, giorno dei Ognissanti; 5i) 8 dicembre — Immacolata I'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione; 6j) j) il 25 dicembre — dicembre, Natale; 7k) il 26 dicembre — dicembre, X. Xxxxxxx; 8) Giorno di Pasqua 9l) Lunedì di Pasqua 10l) Festa la festa del patrono localeS. Patrono. 2. L'orario In caso di lavoro viene dimezzatocoincidenza con la domenica di festività infrasettimanali previste dalla legge o della ricorrenza del Santo Patrono del luogo di lavoro, senza recuperosarà corrisposto al personale in aggiunta alla normale retribuzione, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defuntiun ventiseiesimo della retribuzione. 3. Per In sostituzione delle quattro festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx), sono concessi n. 4 giorni di permesso, che potranno essere fruiti, compatibilmente con le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali esigenze di carattere generale al riguardoservizio. 4. Il Per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 54/1977, sarà corrisposto un ventiseiesimo della retribuzione. 5. I permessi di cui al 3 comma, richiesti e non fruiti per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore che fruisce del riposo non domenicaleentro l'anno di maturazione, qualora dovranno essere goduti, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici, entro il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-30 settembre dell'anno successivo.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni la domenica od i giorni di legge o da accordi sindacaliriposo compensativi di cui all'art.10 della Parte comune del presente CCNL; b b) le seguenti solennitàfestività nazionali ed infrasettimanali: 1) 1° gennaio — CapodannoCapodanno (1 gennaio) 2) Epifania (6 gennaio — Epifaniagennaio) 3) 15 agosto — AssunzioneLunedì dopo Pasqua (mobile) 4) 1° novembre — OgnissantiAnniversario Liberazione (25 aprile) 5) 8 dicembre — Immacolata ConcezioneFesta del Lavoro (1 maggio) 6) 25 dicembre — NataleFesta della Repubblica (2 giugno) 7) 26 dicembre — X. XxxxxxxAssunzione (15 agosto) 8) Giorno di PasquaOgnissanti (1 novembre) 9) Lunedì di PasquaImmacolata Concezione (8 dicembre) 10) X. Xxxxxx (25 dicembre) 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre) 12) Festa del patrono localePatrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Xxxxxx e Xxxxx quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le RSU/RSA in sostituzione di quella del SantoPatrono. Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la Festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime; c) il pomeriggio della vigilia del X. Xxxxxx (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capo- danno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero. 2. L'orario Per le festività di lavoro viene dimezzatocui al punto b), senza recuperoescluse invece le semifestività di cui al punto c), nei seguenti gior- nicadenti di sabato, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defuntidi domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. 3. Per le Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e gli accordi sindacali periodo di carattere generale assenza facoltativa seguente al riguardopuerperio, congedo matrimoniale, ferie e per- messi per giustificati motivi. 4. Il lavoratore Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che fruisce lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non domenicale, qualora il è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro compensativo. 5. Nel giorno di riposocoincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, compensati- vo il lavoratore di quello settimanalecui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà fissato entro i dieci tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo. 6. In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dall’art.12. 7. A seguito dell’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni successi-festivi disposta dall’Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 20 euro Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche ed i seguenti: a a) il primo dell’anno; b) il 6 gennaio, Epifania del Signore; c) il 25 aprile, anniversario della Liberazione; d) il giorno di lunedì dopo Pasqua; e) il primo maggio, festa del Lavoro; f) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica g) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; h) il primo novembre, giorno di Ognissanti; i) il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale 3 j) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione; k) il 25 dicembre, giorno di Natale; l) il 26 dicembre, X. Xxxxxxx; m) la festa del Patrono del luogo 4 Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in un gior- no festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susse- guente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949, n. 260 e 31.3.1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga com- preso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente pun- to a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata dalla percentuale per il lavoro festivo. Il trattamento per le festività nazionali stabilite di cui al punto a) previsto dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni leggi sopracitate è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato di legge o da accordi sindacali; b ) le seguenti solennità: 1) 1° gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa cui all’articolo 56 del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzatopresente contratto, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembre; 2) 31 dicembre; 3) Venerdì Santo; 4) Commemorazione dei Defunti. 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-anche se detti lavoratori sia-

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a a) tutte le domeniche e i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo; b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacali; b ) le seguenti solennitàdel: 1) 1° gennaio — Capodanno25 aprile; 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) novembre — Ognissantimaggio; 5c) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei le seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzatofestività infrasettimanali: 1) 24 dicembreCapodanno (1° gennaio); 2) 31 dicembreEpifania (6 gennaio); 3) Venerdì Santolunedì successivo alla Pasqua; 4) Commemorazione Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx (15 agosto); 5) Ognissanti (1° novembre); 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) X. Xxxxxx (25 dicembre); 8) X. Xxxxxxx (26 dicembre); d) il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di lavoro (per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma, 29 giugno - SS. Xxxxxx x Xxxxx). Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita (esclusa la domenica) sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei Defunti. 3datori di lavoro e dei lavoratori, un giorno sostitutivo. Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate, non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse. Nel caso che una delle festività di cui ai punti b), c) e d), coincida con la domenica oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che, per i casi previsti dalle leggi, prestino la loro opera di domenica verrà corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. In caso invece di coincidenza di una di dette festività con il sabato - o con l'equivalente giornata di riposo) - il relativo trattamento economico si intende compreso nella retribuzione globale di fatto mensile. Nel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività, spetterà al lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo. Per le festività nazionali cadenti in periodo di sospensione del lavoro si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali fa riferimento alle norme di carattere generale al riguardolegge in materia. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-

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Giorni festivi. 1. Sono Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n.370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale). 2. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n.260, della legge 5 marzo 1977, n.54 e del d.p.r. 28 dicembre 1985, n.792, sono considerati giorni festivi: a A) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni del 25 aprile (anniversario della Liberazione) e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da di- sposizioni di legge o da accordi sindacalidel 1° maggio (festa del lavoro ); b B) le seguenti solennitàfestività di cui appresso: 1) Capodanno (gennaio — Capodanno 2) 6 gennaio — Epifania 3) 15 agosto — Assunzione 4) 1° novembre — Ognissanti 5) 8 dicembre — Immacolata Concezione 6) 25 dicembre — Natale 7) 26 dicembre — X. Xxxxxxx 8) Giorno di Pasqua 9) Lunedì di Pasqua 10) Festa del patrono locale 2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti gior- ni, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente pre- stato oltre l'orario dimezzato: 1) 24 dicembregennaio); 2) 31 dicembreEpifania del Signore (6 gennaio); 3) Venerdì SantoLunedì di Pasqua (mobile); 4) Commemorazione dei DefuntiSS Xxxxxx e Paolo per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione ( 8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); C) Il giorno del Santo Patrono del luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4) della lettera B). 3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legisla - tive e gli accordi sindacali Le ore di carattere generale al riguardolavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. 4. Il lavoratore che fruisce del riposo Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale normale per i lavoratori non domenicaleretribuiti in misura fissa. 5. Tale trattamento è dovuto, qualora per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo settimanale venga a cadere compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 30 (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) per tali prestazioni. 6. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di quattro giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Per quanto concerne le modalità per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 26 (Orario di lavoro - riduzione dell'orario di lavoro). 7. Per quanto riguarda le due festività del 2 giugno e del 4 novembre, la cui celebrazione ha dirittoluogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, pur godendo del giorno festivole aziende provvederanno a corrispondere il trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. Eventuali discipline aziendali in atto che prevedano invece il riconoscimento di permessi retribuiti individuali a fronte delle due predette ex festività, ad un altro giorno potranno formare oggetto di riposo, compensati- vo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successi-apposito esame a livello aziendale.

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