Il sistema di classificazione. Il nuovo sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A,B,C,D,E,F. La corrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata dall’art. 77. L’inquadramento del personale nelle sei categorie è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie previste dall’art. 44 che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. Nell’ambito della stessa categoria le mansioni si considerano equivalenti indipendentemente dalla posizione economica attribuita. I profili professionali inerenti a ciascuna categoria, così come descritti, hanno carattere esaustivo e descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie. I compiti e le responsabilità di ciascun profilo sono, invece, indicati a titolo esemplificativo. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e/o strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo. Nell’ipotesi in cui venissero individuati da parte degli organi di governo nazionali o regionali nuovi o diversi profili professionali per il settore non contemplati nel presente contratto, le parti si incontreranno per definire, sulla base della declaratoria di cui all’art. 44 l’inquadramento conseguente delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il sistema di classificazione. Fermo restando quanto indicato nel CCNL - allegato A – sulle aree funzionali e sulle posizioni economiche, ivi comprese le metodologie ed i requisiti richiesti per il passaggio da una posizione economica ad una superiore, al fine di pervenire ad un nuovo sistema di classificazione funzionale alla riorganizzazione del lavoro e delle professionalità nonché al raggiungimento di una maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, si rende preliminarmente necessario esaminare tutti i profili professionali d'interesse dell'Amministrazione Difesa per i quali il D.P.C.M. 26.7.1998 (concernente le dotazioni organiche del personale civile) prevede una specifica consistenza organica. Quanto precede al fine di eliminare tutti i profili obsoleti, che non trovano più rispondenza nell’organizzazione del lavoro o che vanno rivisitati alla luce della normativa vigente. L’obiettivo generale da raggiungere è quello di stabilire dei nuovi modelli organizzativi consoni ai criteri di flessibilità introdotti dal nuovo CCNL nonché di aprire nuovi spazi per una gestione delle risorse umane dell’Amministrazione Difesa che accompagni i processi di riorganizzazione in corso, facilitando lo snellimento delle strutture, l’adeguamento delle professionalità e l’utilizzo flessibile del personale. La nuova classificazione dovrà quindi, come anzidetto, essere modellata, abbandonando la rigidità e la frammentazione tipica del previgente ordinamento, attraverso la modifica e la riduzione del numero degli attuali profili professionali nonché l’individuazione di nuovi profili caratterizzati da maggior contenuto professionale nel rispetto della flessibilità. Ciò consentirà: · di poter usufruire del personale in maniera fungibile rispetto ad attività di contenuto omogeneo; · di realizzare un arricchimento ed allargamento delle mansioni delle varie attività lavorative nel rispetto della professionalità; · di attuare un superamento dei problemi del mansionismo e del relativo contenzioso; · di stimolare le motivazioni del personale attraverso lo sviluppo delle attività addestrative – formative incentrate sull’accrescimento delle competenze e delle capacità; · di valorizzare le professionalità elevate attraverso adeguate e selettive forme di accertamento del merito e della professionalità; · di ridurre sia in termini qualitativi che quantitativi le professionalità ascrivibili alla 3^ e 4^ qualifica funzionale poiché ai dipendenti inquadrati nelle stesse, come l’esperienza degli ultimi ann...
Il sistema di classificazione. 1. Il sistema di classificazione professionale degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con decorrenza 1 gennaio 2019 è articolato in tre Ruoli Funzionali omogenei, denominati rispettivamente • Ruolo Funzionale degli Agenti, degli Assistenti e dei Sovrintendenti; • Ruolo Funzionale degli Ispettori; • Ruolo Funzionale degli Ufficiali
2. Per ciascun Ruolo Funzionale sono indicati nell’allegato A, i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni appartenenti a ciascuno di esso.
Il sistema di classificazione. 1. Il sistema di classificazione professionale del "Sistema Regione" è articolato in quattro ruoli funzionali omogenei, denominati: “Primo ruolo funzionale degli Operatori ed Ausiliari”, “Secondo Ruolo funzionale dei Collaboratori ed Assistenti”, “Terzo ruolo funzionale del Segretari ed Istruttori”, “Quarto ruolo funzionale dei Direttivi e Funzionari”.
2. Ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 per il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale , è prevista un distinto sistema di classificazione, in tre ruoli funzionali, denominati: "Ruolo funzionale degli Agenti e Sovrintendenti" "Ruolo funzionale dei sottufficiali" "Ruolo Funzionale degli Ufficiali"
3. Per ciascun ruolo funzionale sono indicati negli allegati A e B i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.
4. All'interno di ciascun ruolo funzionale, fermo restando l'equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuno di esso, sono mantenute le differenze retributive secondo quanto indicato dalla tabella n.1.
Il sistema di classificazione. ART. 42 pag. pag. 29 30 NORMA GENERALE DI INQUADRAMENTO ART. 43 pag. 30 CRITERI E PROCEDURE PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA ART. 44 pag. 31 DECLARATORIE DELLE CATEGORIE - categoria A pag. 31 - categoria b pag. 31 - categoria c pag. 32 - categoria d pag. 32 - categoria e pag. 32 - categoria f ART. 45 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE ART. 46 pag. 33 pag. pag. 34 34 CUMULO DELLE MANSIONI ART. 47 pag. 34
Il sistema di classificazione. Art. 24 : Aree di inquadramento
Il sistema di classificazione. Art. 70 : Aree di inquadramento Art. 71 : Accesso dall'esterno
Il sistema di classificazione. Il sistema di classificazione è lo strumento attraverso cui si realizza l’ordinamento e l’organizzazione funzionale dei documenti dell’AOO (protocollati e non) trasformandoli in una struttura logicamente organizzata in fascicoli e garantendone quindi il reperimento.
5.1.1. Piano di classificazione o Titolario d’archivio