Il sistema di classificazione Clausole campione

Il sistema di classificazione. Il nuovo sistema di classificazione del personale si fonda sulla dichiarata finalità di superare le “attuali rigidità per porsi al passo con i processi di cambiamento in corso nell’ambito degli enti e con l’evoluzione dei modelli organizzativi e contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza/efficacia dell’azione amministrativa e di qualità dei servizi” (art. 13, comma 1, del Ccnl 16 febbraio 1999), prevede l’inquadramento del personale in tre aree professionali, caratterizzate da crescenti livelli di competenza e responsabilità, in luogo delle preesistenti nove qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 285/1988, e, infine, presenta caratteristiche tali da offrire ampie possibilità di realizzazione – anche in proiezione futura – di un ordinamento professionale costantemente e dinamicamente adeguato all’innovazione e al cambiamento. Ciascuna area professionale prevista dal citato Ccnl 16 febbraio 1999 ricomprende specifici profili professionali caratterizzati da compiti e funzioni inerenti ai diversi gradi di responsabilità e contenuto, collocati su diverse posizioni economiche. Elementi fondamentali e propedeutici al nuovo sistema di classificazione del personale sono: l’individuazione dei nuovi profili professionali e la ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti in ciascuna area; la determinazione del fabbisogno di personale nelle singole aree professionali, che assecondi il processo di riorganizzazione in atto, secondo il nuovo modello basato sul lavoro per processi. Il sistema di classificazione del personale destinatario del Ccnl 16 febbraio 1999 segue il seguente schema: aree professionali denominate A, B, C, per il personale già inquadrato, per gli effetti del D.P.R. n.282/1988, nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX; “area dei professionisti”, per i legali, gli attuari, gli ingegneri, gli architetti, i tecnici specialisti, gli informatici, già destinatari delle apposite sezioni del Ccnl per il quadriennio 1994-1997, relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali collegate del comparto enti pubblici non economici; “area medica”, per il personale medico – già destinatario del Ccnl 1994-1997 – cui è stato riconosciuto con delibera consiliare n.699 del 13 maggio 1997 lo status di “dirigenza medica”. In attesa della definizione dell’apposita sessione contrattuale prevista dall’articolo 33 del Ccnl 16 febbraio 1999, per i professionisti ed i medici, restano confermati tutti gli istituti riferiti al sis...
Il sistema di classificazione. Il nuovo sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A,B,C,D,E,F. La corrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata dall’art. 77. L’inquadramento del personale nelle sei categorie è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie previste dall’art. 44 che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. Nell’ambito della stessa categoria le mansioni si considerano equivalenti indipendentemente dalla posizione economica attribuita. I profili professionali inerenti a ciascuna categoria, così come descritti, hanno carattere esaustivo e descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie. I compiti e le responsabilità di ciascun profilo sono, invece, indicati a titolo esemplificativo. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e/o strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo. Nell’ipotesi in cui venissero individuati da parte degli organi di governo nazionali o regionali nuovi o diversi profili professionali per il settore non contemplati nel presente contratto, le parti si incontreranno per definire, sulla base della declaratoria di cui all’art. 44 l’inquadramento conseguente delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il sistema di classificazione. ART. 42 pag. pag. 29 30 NORMA GENERALE DI INQUADRAMENTO ART. 43 pag. 30 CRITERI E PROCEDURE PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA ART. 44 pag. 31 DECLARATORIE DELLE CATEGORIE - categoria A pag. 31 - categoria b pag. 31 - categoria c pag. 32 - categoria d pag. 32 - categoria e pag. 32 - categoria f ART. 45 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE ART. 46 pag. 33 pag. pag. 34 34 CUMULO DELLE MANSIONI ART. 47 pag. 34
Il sistema di classificazione. Il sistema di classificazione è lo strumento attraverso cui si realizza l’ordinamento e l’organizzazione funzionale dei documenti dell’AOO (protocollati e non) trasformandoli in una struttura logicamente organizzata in fascicoli e garantendone quindi il reperimento. Il titolario d’archivio (allegato 12) è uno schema generale di voci, articolate in modo gerarchico, di riferimento per l’archiviazione, la conservazione e l’individuazione dei documenti. Esso si suddivide in categorie, le quali a loro volta si suddividono in classi ed eventualmente sottoclassi. In ogni classe o sottoclasse si colloca un numero variabile di fascicoli, in relazione agli affari e ai procedimenti amministrativi trattati. Il titolario svolge essenzialmente due funzioni: da un lato esso consente di collegare tra loro i documenti attinenti ad un determinato affare di competenza dell’Ente, aggregandoli materialmente in un fascicolo (creazione dei fascicoli); dall’altro consente di mantenere il legame tra fascicoli omogenei (archiviazione dei fascicoli). Il titolario vigente, entrato in vigore dal 1 gennaio 2001 e riportato nell’Allegato 12 del presente Manuale, prevede 24 categorie così suddivise: Categoria 1 – norme generali Categorie 2–6 – autofunzionamento Categoria 7 – organismi non settoriali Categorie 8-9 – funzioni Categorie 10-21 – materie Categorie 22-23 – funzione anagrafica Categoria 24 – aziende speciali
Il sistema di classificazione. Art. 24 : Aree di inquadramento
Il sistema di classificazione. Art. 70 : Aree di inquadramento Art. 71 : Accesso dall'esterno
Il sistema di classificazione. 1. Il sistema di classificazione professionale degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con decorrenza 1 gennaio 2019 è articolato in tre Ruoli Funzionali omogenei, denominati rispettivamente • Ruolo Funzionale degli Agenti, degli Assistenti e dei Sovrintendenti; • Ruolo Funzionale degli Ispettori; • Ruolo Funzionale degli Ufficiali
Il sistema di classificazione. 1. Il sistema di classificazione professionale del "Sistema Regione" è articolato in quattro ruoli funzionali omogenei, denominati: “Primo ruolo funzionale degli Operatori ed Ausiliari”, “Secondo Ruolo funzionale dei Collaboratori ed Assistenti”, “Terzo ruolo funzionale del Segretari ed Istruttori”, “Quarto ruolo funzionale dei Direttivi e Funzionari”.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.