Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria Clausole campione

Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria. 1. I passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1. 2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all’art. 16, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3. 3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2 ; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico- pratica.
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria. All’interno di ciascuna categoria si individuano sei posizioni econo- miche che implicano, esclusivamente, una progressione economica nell’ambito della categoria di appartenenza. La progressione economica verrà disciplinata da contrattazione in- tegrativa a livello aziendale nel limite delle risorse finanziarie esi- stenti e rese disponibili, nonché sulla base dei seguenti criteri inte- grabili e definibili circa le modalità applicative, in sede decentrata: a) anzianità di servizio nella struttura; b) assenza di provvedimenti disciplinari; c) basso xxxxx di assenteismo; d) arricchimento e qualificazione professionale (partecipazio- ne a corsi professionali, di aggiornamento ecc.); e) impegno e qualità della prestazione professionale. La progressione orizzontale potrà realizzarsi con un passaggio singolo da una posizione economica alla successiva. Tra un passaggio e l’altro dovrà decorrere un periodo di tempo non inferiore ad anni tre. Si conferma che il personale assunto nella posizione economica iniziale (1) delle categorie A, B, C, ove non siano intervenuti accordi in sede locale di applicazione della progressione econo- mica che riguardino direttamente queste posizioni, decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di assunzione sarà inquadrato nella 2^ posizione economica del livello di riferimento. Il passaggio da una posizione economica all’altra, per effetto del presente articolo, determina l’assorbimento degli elementi retributivi aggiuntivi (ad es. assegni ad personam, supermini- mi, ecc.) in ragione del 50% per ogni singolo passaggio. Ove la somma da riassorbire sia inferiore al 50% dell’incre- mento economico, avverrà in un’unica soluzione all’atto del pri- mo passaggio.
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria. 1. Il comma 3 dell’art. 27 (Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente comma: 3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello vengono effettuati dall’Azienda, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 3), previa verifica dell’idoneità professionale ed eventuale selezione interna in caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili.”
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria. ABROGATO
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria. All’interno di ciascuna categoria si individuano sei posizioni economiche che implicano, esclusivamente, una progressione economica nell’ambito della categoria di appartenenza. La progressione economica verrà disciplinata da contrattazione integrativa a livello aziendale nel limite delle risorse finanziarie esistenti e rese disponibili, nonché sulla base dei seguenti criteri integrabili e definibili circa le modalità applicative, in sede decentrata: a) anzianità di servizio nella struttura b) assenza di provvedimenti disciplinari
Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria. Nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica e nell’ambito della stessa categoria vengono previsti: a) Passaggi dalla categoria B al livello economico B super e dalla categoria D al livello economico D super; b) Passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi stesso livello economico, e ruoli professionali diversi.(sanitario, tecnico e amministrativo). I passaggi di cui al punto a) vengono effettuati dall’Azienda previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1 del CCNL 20.09.2001 e del CCNL 19.04.2004. I criteri per le selezioni e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento sono definite dal Regolamento di cui all’allegato n° 2 al presente contratto collettivo integrativo: I passaggi di cui al punto B) avvengono esclusivamente a domanda del/dei dipendente/i previo bando di selezione interno.

Related to Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria

  • Criteri di valutazione Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adot- tando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamen- to. Non sono soggetti ad ammortamento: - i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”; - le opere d’arte, la cui la vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel tempo; - gli investimenti immobiliari che sono valutati al fair value, in conformità al principio contabile IAS 40. Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 40, la relativa valutazione è effettuata al valore di mercato determinato sulla base di perizie di stima indipendenti e le variazioni di fair value sono iscritte nella specifica voce di conto economico “Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali” Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la per- dita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di va- lore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.