Importo della gara e corrispettivo Clausole campione

Importo della gara e corrispettivo. L’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante, per l’espletamento del servizio di linea di cui all’art. 2, è pari a € 445.166,82 (2 anni), calcolato sulla base della percorrenza kilometrica annua pari a 117.769,00 Km/anno, indicata nel Programma di esercizio di cui all’art. 2 e sul prezzo “regionale” di 1,89 €/km oltre Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’eccedenza delle percorrenze chilometriche del Programma di esercizio di cui all’art. 2, rispetto a quelle determinate dalla Regione Lazio, costituirà fattore premiante nel punteggio per la valutazione della offerta tecnica, come previsto nel disciplinare. L’importo a base di gara comprende oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00 e l’importo della manodopera pari al 60% dell’importo messo a base di gara, ovvero € 267.100,09. Il corrispettivo a favore dell’impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, sarà assicurato: • parte dalla Regione Lazio, quale concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, che provvederà anche al suo pagamento diretto all’impresa affidataria; • parte dal comune di Grottaferrata, quale integrazione kilometrica e quota Iva (10%) complessiva. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ravvisata la possibilità di rinnovo (opzione di rinnovo) sia nell'an e nel quantum – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante – fino a un ulteriore anno il valore stimato dell’appalto, è pari ad € 667.750,23 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 400.650,14 pari al costo della manodopera. Oltre al corrispettivo, spetteranno all’impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalla pubblicità sui bus, nonché il corrispettivo, erogato direttamente dal Comune, per eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’art. 9 del capitolato. Ove l’Amministrazione regionale diminuisse l’importo del corrispettivo destinato al servizio comunale, l’Ente committente ridurrà proporzionalmente in percentuale l’ammontare dei chilometri di esercizio, come meglio descritto nella specifica clausola prevista nel precedente art. 3

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).