Common use of INADEMPIENZE E PENALITA’ Clause in Contracts

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l’inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata, saranno contestati per l’esecuzione iscritto all’appaltatore all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l’appaltatore, a sua volta, dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, sempre mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l’obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine, qualora dette deduzioni a giudizio dell’Ente non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, Unioncamere del Veneto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione di una penale forfetaria di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni servizio ha l’obbligo non svolto secondo le indicazioni impartite dall’Ente. L’applicazione delle penali sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione definitiva di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stessocui all’art. Il mancato rispetto delle condizioni8 del presente capitolato, che dovrà essere reintegrata nel termine di cui al presente capitolatomedesimo articolo, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità senza necessità di risoluzione del contratto, messa in mora né di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontratoaccertamento giudiziale. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni E’ fatto salvo il diritto dell’appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore azione per il risarcimento di danni maggioridanno.

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Samples: www.unioncamereveneto.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi L’Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e di rispettare tutte le disposizioni della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 applicare sanzioni pecuniarie in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva verificata violazione di quanto riscontratotali norme. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesimadel soggetto aggiudicatario, che dovranno le quali devono pervenire entro 10 giorni dal ricevimento 5 gg lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Azienda USL si verifichino due successive segnalazioni riserva la facoltà di inadempienzaapplicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato: 10% del valore del singolo ordine quando l’aggiudicatario non esegue la consegna entro i termini e secondo le modalità stabilite; non effettua o effettua con susseguenti applicazioni di penalitàritardo, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Dittasostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento (10% sul valore dei prodotti non sostituiti); Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o PEC. L’Azienda USL, inoltre, in caso di persistenza ritardi nella consegna, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per l’esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura. Gli importi, per inadempienze e irregolaritàcontrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, è fatta D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell’Azienda USL dalla cauzione definitiva. Rimane salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore altra azione per il tendente al risarcimento di danni maggioridel maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

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Samples: Patto Di Integrita'

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il C.I.S.S.A.C.A. procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio servizio, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione ha l’obbligo facoltà di uniformarsi risolvere il contratto “ipso facto” e “de jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, C.I.S.S.A.C.A. si riserva comunque la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste. In caso di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 negligenze o inadempienze (cinquecento/00riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) per ogni giornata l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di mancata effettuazione penale, la riduzione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - compenso globale mensile da un minimo di € 250,00 ad del 5% a un massimo di € 1.500,00 in del 15% della somma prevista. La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita a uno o a più motivi. Nel caso di altre inadempienze contrattuali gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da altri, a carico dell’aggiudicatario stesso, fatto salvo, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di ogni caso, quanto riscontrato. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggioriprevisto nel presente articolo.

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Samples: www.cissaca.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, Nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di cui al presente capitolatoCapitolato sono previste le seguenti sanzioni e penalità in funzione delle specifiche inadempienze o anomale prestazioni: Nel caso in cui si rilevi per la quinta volta l’inosservanza, anche non consecutiva, di uno dei punti sopra esposti, nell’ambito di una annualità, si raddoppia la penalità/sanzione sopra prevista. La risoluzione del contratto potrà essere decisa dall'Amministrazione Aggiudicatrice dopo 10 (dieci) giorni non effettuazione o l’incompleta consecutivi di mancata (riscontrata e denunciata) esecuzione del servizio consentono all’Amministrazionenel corso di una stessa annualità, oltre alla possibilità di risoluzione del contrattoovvero, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante parziale esecuzione dello stesso, per responsabilità imputabile esclusivamente alla Ditta, dopo ed indipendentemente dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione. Nel caso di ritardo di oltre 10 giorni nell’avvio dei servizi a seguito di consegna degli stessi, per l’eventuale risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 35. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l’Amministrazione aggiudicatrice potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell’impresa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale contestazione ed esame delle eventuali diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax. Qualora la Ditta non faccia pervenire all’Amministrazione Aggiudicatrice le proprie controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienzacomunicazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice, con susseguenti applicazioni di penalitàquest’ultima potrà procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto a spese e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggioricarico della ditta inadempiente.

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Samples: portale.comune.giugliano.na.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per l’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte inadempienza dell’appaltatore secondo le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di volta in volta concordati; - esecuzione di interventi adulticidi in orario non idoneo rispetto all’obiettivo di disinfestazione; - per il mancato o incompleto trattamento delle tombinature stradali; - per utilizzo di prodotto non concordato, ovvero per utilizzo del prodotto concordato con modalità difformi dalle indicazioni riportate in etichetta; - mancata reperibilità del numero di pronto intervento; - mancato o non conforme utilizzo di attrezzature e mezzi. - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, la il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazioneottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, oltre alla possibilità di risoluzione del contrattol’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare addebitando le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggioriall'operatore economico inadempiente.

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Samples: www.savignano.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte Qualora le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, controdeduzioni di cui al presente capitolatoall’articolo precedente presentate dall’affidatario non fossero ritenute soddisfacenti, l’Istituzione si riserva la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazionefacoltà di applicare, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo nei confronti dell’aggiudicatario una penale di € 250,00 ad un massimo in tutti i casi di ritardo nello svolgimento corretto del servizio o comunque in tutti i casi di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, Qualora il ritardo o l’inadempienza dovesse continuare per più di una giornata lavorativa il Committente applicherà nei confronti dell’aggiudicatario, una ulteriore penale di € 1.500,00 500,00. L’importo della penale, la cui applicazione sarà comunicata dal Committente all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto, verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi spettante all’aggiudicatario. Nel caso che l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, il Committente avrà piena facoltà, nei giorni di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva sospensione, di quanto riscontrato. È fatta far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazioneogni altra ragione o azione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienzaverificassero da parte dell’aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con susseguenti applicazioni di penalitàl’incameramento della cauzione e, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolaritàove ciò non bastasse, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di danni maggiorirecedere dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 10, per comprovata inadempienza, anche solo parziale, delle clausole contrattuali da parte dell’aggiudicatario, ovvero per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

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Samples: servizi.comune.fe.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata Ove si verifichino inadempienze della ditta nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dell’Ipab, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite fino ad un massimo del 20% (venti per l’esecuzione cento) del servizio ha l’obbligo corrispettivo mensile. Nel caso di uniformarsi e inadempienze gravi, ovvero ripetute (quali in particolare l’interruzione del servizio, la verificata irregolarità della tenuta del personale dipendente sotto il profilo retributivo e/o contributivo) l’appaltante avrà facoltà di rispettare risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla ditta, con tutte le disposizioni conseguenze di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno della ditta e salva l’applicazione (penali comprese) delle condizioni, disposizioni di cui al comma precedente. In ognuna delle ipotesi sopra previste l’Ipab non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento dei maggiori danni. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolatoarticolo, l’Ipab potrà rivalersi sulla cauzione, previa diffida. Per tutte le situazioni non previste nel presente Capitolato ma ad esso attinenti, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora ditta si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, impegna concordemente con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad l’Ipab a trovare una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiorisoluzione bonaria.

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Samples: www.casadiriposodebenedictis.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio servizio, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione ha l’obbligo facoltà di uniformarsi risolvere il contratto “ipso facto” e “de jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, C.I.S.S.A.C.A. si riserva comunque la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardiquesti ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in se richieste. In caso di altre negligenze o inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva (riguardanti per es. assenze saltuarie di quanto riscontrato. È fatta salva operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni, e successivamente il Consorzio adotterà la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire decisione definitiva entro 10 15 giorni dal ricevimento della contestazionenota dell’Impresa. Qualora Nel caso in cui entro il suddetto termine di dieci giorni non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si verifichino due successive segnalazioni disporrà, a titolo di inadempienzapenale, con susseguenti applicazioni la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% della somma prevista. La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita a uno o a più motivi. Gli importi addebitati a titolo di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione penale o per il risarcimento di danni maggiorie spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità pena la risoluzione del contratto. Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da altri, a carico dell’aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo.

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Samples: www.cissaca.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, oltre a quelle previste da altri articoli del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, le seguenti penali per le inadempienze valutabili e applicabili dalla stessa in modo discrezionale: • Le inadempienze ritenute lievi dall’Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della penalità di € 50,00. In caso di recidiva potrà essere applicata una penale doppia oppure l’adozione di più severe misure a giudizio dell’Amministrazione. • Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di grave inadempienza comportante la risoluzione del contratto, il Comune si riserva di disporre l’applicazione applicare delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad 100,00 a un massimo di € 1.500,00 in caso 250,00 a seconda della gravità dell’omissione. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Qualora venga accertato il precario stato di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. È fatta salva pulizia degli edifici derivante da scarso livello delle pulizie, l’Ente ha la facoltà dell’Amministrazione di recuperare richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere rese dall’impresa entro le eventuali maggiori 24 ore decorrenti dalla richiesta. Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun compenso in quanto fornite per sopperire a negligenze nell’espletamento del servizio di pulizia. Il Comune si riserva altresì di far eseguire ad altri soggetti il mancato o incompleto o trascurato servizio, addebitando le relative spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivoall’appaltatore. Le Rifusione spese, pagamento danno e penalità saranno applicate in sede di liquidazione verranno applicati mediante ritenute sulla/e rata/e del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggioricanone d’appalto da corrispondere.

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Samples: www.comune.avellino.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione L’Azienda USL, a tutela della qualità del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 applicare sanzioni pecuniarie in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva verificata violazione di quanto riscontratotali norme. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesimadel soggetto aggiudicatario, che dovranno le quali devono pervenire entro 10 giorni dal ricevimento 5 gg lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Azienda USL si verifichino due successive segnalazioni riserva la facoltà di inadempienzaapplicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato: - 10% del valore del singolo ordine quando l’aggiudicatario non esegue la consegna entro i termini e secondo le modalità stabilite; - 10% sul valore dei prodotti non sostituiti nel caso in cui non venga effettuata o effettuata con susseguenti applicazioni di penalitàritardo, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC. L’Azienda USL, inoltre, in caso di persistenza ritardi nella consegna, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per l’esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura. Gli importi, per inadempienze e irregolaritàcontrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, è fatta D.P.R. 633/72. Rimane salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore altra azione per il tendente al risarcimento di danni maggioridel maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

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Samples: Patto Di Integrita'

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata per l’esecuzione In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, l’aggiudicatario del servizio ha l’obbligo sarà tenuto ad eliminare l’inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, fatta dall’Azienda. Qualora si verificassero inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali, a seguito di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, la non effettuazione omissioni o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi, per irregolarità nell’espletamento responsabilità dell’aggiudicatario del servizio, per mancata effettuazione l’Azienda si riserva la facoltà di un percorso giornaliero o per richiedere al predetto il risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi. Per ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato infrazione ed omissione la ditta fornitrice sarà passibile di pulizia ed igiene del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - penalità pecuniaria variabile, a seconda della gravità, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 2.500,00, da determinarsi a cura dell’Azienda, previa contestazione scritta dell’addebito. In particolare la predetta penalità è prevista per i casi di mancato rispetto dell'orario di servizio, di insoddisfazione nell’espletamento dello stesso, di abbandono arbitrario del servizio e per qualsiasi altra inosservanza alle norme del presente capitolato. In caso di sciopero del personale addetto al servizio proclamato dalle XX.XX., l’Azienda opererà, sulla somma mensile dovuta per il pagamento delle fatture del servizio, le trattenute per l’importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. L’azienda provvederà, inoltre, all’addebito all’aggiudicatario di tutte le spese direttamente sostenute per l’effettuazione, con proprio personale, della sostituzione del servizio non effettuato. L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva inadempimento ripetuto anche per sole due volte, di quanto riscontratorisolvere il contratto previa diffida ad adempiere ex art. È 1454 c.c., provvedendo all’immediato incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla Ditta, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesima, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verifichino due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore successiva azione per il risarcimento di danni maggioridanni. .

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Samples: www.asllanusei.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. La Ditta incaricata Il Comune, ove si verifichino inadempienze da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi prescritti nel presente capitolato e nel contratto, formalmente contestate dal Responsabile del procedimento e riguardanti i tempi o le modalità di esecuzione dei servizi forniti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto aggiudicatario riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per l’esecuzione mille e l’1 per mille dell’ammontare contrattuale annuo (al netto dell’IVA e del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stessoC.P.A.) tenuto conto dell’entità delle conseguenze legate all’inadempimento riscontrato. Il mancato rispetto Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle condizioni, penali di cui al presente capitolato, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio consentono all’Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardiprecedente periodo verranno contestati al soggetto aggiudicatario, per irregolarità nell’espletamento iscritto, dal Responsabile del servizioprocedimento. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero o per in ogni constatazione da parte dell’Amministrazione comunale dello stato di pulizia ed igiene caso, le proprie deduzioni al Responsabile del mezzo non soddisfacente; - € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; - da un minimo di € 250,00 ad un procedimento nel termine massimo di € 1.500,00 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in relazione alla gravità dell’inadempienza cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’aggiudicatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed all’eventuale recidiva di quanto riscontratoanche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Le penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante alla DittaResta inteso, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta medesimainoltre, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento la richiesta e/o il pagamento della contestazione. Qualora penale non esonera, in alcun caso, l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui si verifichino due successive segnalazioni è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta; in caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggioripagamento della medesima penale.

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Samples: www.regione.sardegna.it