Common use of INADEMPIENZE E PENALITA’ Clause in Contracts

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo Qualora il risarcimento dell’eventuale maggior dannogestore non adempia a tutti gli obblighi, l’ASST si riservao violi comunque le disposizioni del presente capitolato, di applicare l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penalipenali : - Ritardi nella presa €. 2.000,00= per ciascun giorno di sospensione del servizio o di mancato preavviso in carico caso di sciopero; €. 1.000,00= per ogni episodio in cui l’aggiudicatario non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro; €. 800,00= per ciascun giorno in cui si verifichi il mancato rispetto degli standard di personale; €. 160,00= per la mancata sostituzione, entro due ore dall’inizio del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni del personale assente per qualsiasi motivo. Si considera a carico del concessionario il pagamento di servizioqualsiasi somma che a titolo di sanzione amministrativa venga comminata dagli organi di controllo competenti. Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Societàprevisti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale fino per ogni evento e per ogni inadempimento, da un minimo di euro 200,00 a €. un massimo di euro 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza rispetto alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro dieci giorni dalla contestazione stessa. L’Amministrazione comunale procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura del mese nel quale è stato assunto il provvedimento da parte del Responsabile di Settore. L'applicazione della penalità non preventivamente concordate con pregiudica il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita diritto del deposito cauzionale Comune e diritto degli utenti al risarcimento dei danni subiti nonché il diritto dell’Amministrazione comunale di ogni eventuale procedere alla risoluzione in danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannodi eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, l’ASST si riserva, di applicare le darà luogo alle seguenti penalisanzioni: - Ritardi nella presa in carico del servizioper il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, mancato rispetto degli orari dei turni di serviziopurchè non sia considerata grave inadempimento, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontareconformità rilevata.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, il risarcimento dell’eventuale maggior dannoComune Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa appaltatrice il rimborso dei danni subiti, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico che saranno quantificati dal Responsabile dell’Area Tecnica del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltanteComune. Nel caso di incameramento totale non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all’art. 27, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o parziale per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di non esecuzione della cauzioneprestazione di cui all’art. 28, l’appaltatore dovrà per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. • Se a seguito di ispezione del Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti; • In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro. Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono; Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal precedente controllo se ha avuto buon esito. Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, il Comune si tiene la piena facoltà di provvedere alla ricostituzione della stessa risoluzione del contratto, nel suo originario ammontarecaso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione. Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria E

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la SA si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP. Ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 11 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo. Nell’arco del quadrimestre potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto ai valori soglia indicati all’Art. 11 sia per quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e concerne la presa in carico delle richieste che per quanto concerne i tempi di ripristino in caso di malfunzionamenti. Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, l’ASST si riservaquesta potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa la SA potrà risolvere il contratto in carico del serviziodanno dell’Appaltatore, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con fatto salvo il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale dell’eventuale maggiore danno. Le Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, qualora né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro un termine 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di quindici giorni personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla ricezione sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della comunicazione penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale pagamento della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontaremedesima penale.

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Samples: www.provincia.brescia.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoOve si verifichino inadempienze dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ASST saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. Le penalità minime che la Stazione Appaltante si riserva, riserva di applicare sono le seguenti seguenti: Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare ulteriori penali: - Ritardi nella presa , in carico relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del servizio10% del corrispettivo mensile. Si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata A/R ovvero via Posta Elettronica Certificata. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’ Impresa Appaltatrice. Alla contestazione dell’inadempienza l’Impresa Appaltatrice ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il provvedimento che commina la penalità viene adottato dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali con propria Determinazione Dirigenziale, mancato rispetto degli orari dei turni previo parere della Commissione Mensa se ritenuto opportuno. Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di serviziopagamento delle fatture emesse dall’impresa. Altresì, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienzeritardo dell’Impresa nella realizzazione delle varianti migliorative proposte in sede di gara per colpe ad essa imputabili, decorso inutilmente l’ulteriore termine eventualmente concesso dall’Ente, è facoltà dell’Ufficio comunale competente operare delle detrazioni sulle fatture pasti mensili fino alla concorrenza del relativo costo presumibile dichiarato in sede di gara dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00stessa Ditta. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate Il Comune comunica con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00lettera raccomandata A/R ovvero via Posta Elettronica Certificata le penalità. L’applicazione delle penalità di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontarele violazioni contrattuali.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. OrtopediaPediatria, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Ritardi nell’intervento in reperibilità: fino a ulteriori 10 minuti € 500,00, oltre 10 minuti € 1.500,00 In caso di contestazioni per ritardo, dal terzo ritardo gli importi si intendono raddoppiati. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. OrtopediaPediatria, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione E’ facoltà dell’ASST Valtellina e Alto Lario, a seguito dell’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere il contratto per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

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Samples: www.aovv.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto Qualora il Comune rilevasse inadempienze relative agli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare gli artt. 1 e 3, trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker. A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare una penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata a/r. In caso di inosservanza delle norme del presente contratto potranno essere applicate, a discrezione dell’Amministrazione, penalità per importi variabili da euro 30,00.= ad euro 20.000,00.= rapportate alla gravità del disservizio prodotto. Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendente dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all’applicazione della penale nella misura massima, l’Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell’impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi all’Amministrazione stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all’eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, art. 10. Le penali vengono individuate come di applicare le seguenti penaliseguito: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienzagiorno di ritardo nella trasmissione del rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo di cui all’art. 3.a) - per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione annuale contenente il rapporto sinistri/premi di cui all’art. 3.a) - per ogni giorno di ritardo nella consegna dei reports sull’andamento della liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati - per ogni giorno di ritardo nell’invio del preavviso di cui all’art. 3.d) riferito ai termini di pagamento del premio o quello di comunicazione dei dati di regolazione Euro 30, una penale fino 00.=, con il limite massimo di €. 1.000,00 - per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto proposto in sede di gara nella consegna del capitolato e degli atti di gara, come meglio specificato all’art. 3.c) Euro 50,00.=, con il limite massimo di €. 1.500,00 - per ogni giorno di ritardo nella resa di pareri legali in caso materia assicurativa - per ogni giorno di ripetute inadempienze, dalla terza la penale ritardo nel fornire risposta ai quesiti o alle richieste di consulenza dell’Ente - per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. ogni giorno di ritardo nell’inoltro alle Compagnie delle richieste di preventivo - Gravi azioni a danno per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a denuncia di sinistro alla Compagnia competente Euro 20,00 con il limite massimo di €. 2.000,00200,00 mentre, per mancanze o disservizi più gravi, le penali verranno di volta in volta individuate ed applicate a seconda della circostanza. - Violazioni o modifiche delle procedure Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino si escludono e sono cumulabili tra loro. L’Amministrazione si riserva a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione seguito dell’erogazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina penali nell’ambito di un unico semestre di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione alla controparte e previo preavviso di giorni 15 (quindici) a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero mezzo lettera raccomandata o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontarePEC.

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Samples: servizi.comune.fe.it

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. OrtopediaU.O.C. Anestesia e Rianimazione, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Ritardi nell’intervento in reperibilità: fino a ulteriori 10 minuti € 500,00, oltre 10 minuti € 1.500,00 In caso di contestazioni per ritardo, dal terzo ritardo gli importi si intendono raddoppiati. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. OrtopediaU.O.C. Anestesia e Rianimazione, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione Xxx Xxxxxxx,00 – 23100 Sondrio – Tel: 0000000000 – fax. 0000000000 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148 E’ facoltà dell’ASST Valtellina e Alto Lario, a seguito dell’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere il contratto per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale negligenza e mancanza da parte dell'affittuario nell'adempimento degli obblighi da lui assunti e specificamente elencati nei precedenti articoli, il Sindaco, dopo un ordine dato senza effetto, sarà in pieno diritto di provvedere d'ufficio ad ogni mancanza facendo eseguire i lavori necessari a carico dell'affittuario. L'apposita Commissione Comunale eserciterà la vigilanza delle Alpi pascolive affittate. Sono stabilite, in aggiunta a quelle elencate nei precedenti articoli, le seguenti penalità:  per sconfinamento all’interno delle aree escluse dal pascolo come elencate nell’articolo 1: Euro 250,00, oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto  per ogni animale intervenuto prima o parziale dopo il periodo stabilito per l'alpeggio: Euro 250 per ogni paga ed in proporzione per il bestiame considerato multiplo o sottomultiplo di una paga  per suddivisione arbitraria della cauzionemandria, l’appaltatore dovrà provvedere pascolo vagante e per le destinazioni a scopi diversi del pascolo: Euro 250  per subaffitto clandestino: Euro 250 oltre alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto  per l'inquinamento delle acque ed abusiva derivazione: Euro 250 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto  per la mancata manutenzione dei sentieri e opere di difesa: Euro 250 oltre il risarcimento delle spese sostenute per la manutenzione  per trascurato isolamento di animali malati o per mancata denuncia di malattie infettive o per mancata presentazione dei certificati sanitari: Euro 250  per mancata pulizia dei fabbricati, ricoveri ecc. : Euro 50 oltre le spese di una eventuale pulizia straordinaria che si rendesse necessaria  per irregolare sfruttamento del pascolo: Euro 250  per mancato decespugliamento: Euro 250 oltre le spese necessarie per effettuare l'operazione  manomissione dei confini: Euro 250 oltre alle spese necessarie per ripristinare le delimitazioni

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto Xxx non attenda a tutti gli obblighi, l‘aggiudicatario è tenuto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” pagamento di una penalità variante da € 100,00 a € 2.000,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività. In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune provvede alla contestazione scritta dell'inottemperanza stessa, xxxxxxxx un termine (che l’Affidatario riconosce essere perentorio) entro il quale l’Affidatario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Ove l’Affidatario non provveda, il Comune procederà mediante intervento (diretto o a mezzo terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare l’Affidatario erogando le prestazioni dovute e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicatarivalendosi poi, per ogni inadempienzale spese sostenute, una penale fino a €sulla cauzione di cui all'art. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita 15 del deposito cauzionale e diritto presente capitolato; entro i sessanta giorni successivi al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale prelievo della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa e a consegnare al Comune, nel suddetto termine, il titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di violazione del medesimo obbligo ripetuto per un numero di tre volte nell'arco di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), il rapporto contrattuale - previa diffida di cui al precedente secondo comma ed ove l’Affidatario non ottemperi alla ricostituzione della diffida stessa nel suo originario ammontaretermine con la medesima assegnato - si intenderà risolto ipso iure. Conseguentemente il Comune assegnerà all’Affidatario un termine non inferiore ai sessanta giorni per lasciare e consegnare l'immobile libero da persone e da cose di sua proprietà e senza che nulla sia dovuto dal Comune all’Affidatario per nessun titolo né per le attività svolte, né per le opere eseguite, né per le eventuali modifiche o aggiunte spontaneamente apportate. Le suddette procedure saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

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