Common use of Inadempimento Clause in Contracts

Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera. 2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumen- ti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente. 3. Prima di vendere gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di rice- vimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.

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Samples: Contract for the Provision of Investment Services and Custody and Administration of Financial Instruments, Contract for the Provision of Investment Services and Custody and Administration of Financial Instruments

Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le delle presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera. 2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente precedente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumen- ti strumenti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente. 3. Prima di vendere gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di rice- vimento ricevimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.

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Samples: Contract for the Provision of Investment Services and Custody and Administration of Financial Instruments

Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario, il Cliente che non adempie pun- tualmente ed interamente alle obbligazioni Responsabile del Procedimento contesta l’inadempienza, con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, in caso di cui agli artt. 8 inadempimento da parte del soggetto privato, le pubbliche amministrazioni revocano gli impegni assunti per l’acquisizione di opere realizzate dallo stesso e 18 del- le presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data provvedono alla quantificazione dei costi sostenuti per gli interventi realizzati nel suo interesse, al fine della richiesta di spedizione della letterareintegrazione. 2. Poste ItalianeLe risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate con determinazione unanime della Conferenza di Programma, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 qualora non comportino una modifica sostanziale del codice civile, sugli strumen- ti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Clientecontenuto dell’Accordo. 3. Prima Resta comunque impregiudicato l’esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell’inadempiente, nonché l’esercizio delle eventuali pretese risarcitorie. 4. Il provvedimento di vendere gli strumenti finanziaricontestazione di cui al primo periodo, Poste Italiane avverte è trasmesso senza indugio alla Conferenza di ciò il Cliente programma. 5. Con esclusivo riferimento alla garanzia di cui al precedente art. 8 comma 4, essa potrà essere incamerata dal Comune di Morciano, nella misura delle eventuali quote residue rispetto all’importo garantito, qualora Rinnovamento Ghigi o suoi aventi causa non si adoperi a fornire i chiarimenti e tutta la documentazione tecnico/amministrativa necessaria per l’approvazione della Variante al PUA richiamata all’art. 3 comma 4 punto b.6, previa messa in mora con lettera raccomandata A/Rpreavviso non inferiore a 6 mesi. L’escussione della polizza potrà in ogni caso avvenire nel caso in cui, accordandogli un ulteriore termine per fatti non imputabili al Comune di 10 (dieci) giorni per adempiereMorciano di Romagna, decorrenti tra cui la sopravvenuta carenza d’interesse, inerzia od atteggiamento dilatorio del medesimo soggetto attuatore privato, non si pervenga all’approvazione della Variante al PUA entro 24 mesi dalla data di rice- vimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuosottoscrizione del presente Atto integrativo.

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Samples: Accordo Di Programma

Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera. 2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione ri- costituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente precedente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumen- ti depositatistrumenti depo- sitati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente. 3. Prima di vendere realizzare gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di rice- vimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.rice-

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Samples: Contract for the Provision of Investment Services and Custody and Administration of Financial Instruments

Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le delle presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera. 2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente precedente comma 1, può valersi dei diritti che gli le spettano ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 e 27613, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumen- ti strumenti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente. 3. Prima di vendere realizzare gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di rice- vimento ricevimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo. Gli strumenti finanziari non oggetto di realizzo rimangono in Deposito alle stesse condizioni.

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Inadempimento. 1. Poste Italiane provvede a diffidare il Cliente che non adempie pun- tualmente ed interamente alle obbligazioni di cui agli artt. 8 e 18 del- le presenti Condizioni Generali o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera. 2. Poste Italiane, se il Cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione ri- costituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al prece- dente precedente comma 1, può valersi dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del codice civile, sugli strumen- ti depositatistrumenti depo- sitati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del Cliente. 3. Prima di vendere realizzare gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il Cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di rice- vimento dell’avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare sul conto di regolamento l’eventuale controvalore residuo.

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