Incedibilità dei crediti. Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria. La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice. La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica. L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Incedibilità dei crediti. Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivanti dai contratti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Xxxxxxxxx S.p.A. si intendono fin d’ora consentiti.
Incedibilità dei crediti. Per la cessione dei crediti si fa rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 117 Codice Appalti. L’Azienda si riserva la facoltà di rifiutare la cessione ai sensi dell’art. 117 Codice Appalti.
Incedibilità dei crediti. 23.1 I crediti derivanti dai contratti stipulati con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (nel presente articolo denominati “Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Incedibilità dei crediti. Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggi, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.
Incedibilità dei crediti. Incedibilità dei crediti Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione verso terzi.
Incedibilità dei crediti. Per la cessione dei crediti si fa rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 117 del Codice dei Contratti. L’Azienda si riserva la facoltà di rifiutare la cessione ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Contratti.
Incedibilità dei crediti. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con l’A.P.A.T. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta dell’A.P.A.T.. Qualunque cessione di credito deve preventivamente essere comunicata all’A.P.A.T.. Qualunque cessione di credito che non sia stata comunicata all’A.P.A.T. e da questa riconosciuta è inefficace nei confronti della stessa.
Incedibilità dei crediti. I crediti derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. – Società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della cessione, la Società del Gruppo FS Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, la Società del Gruppo FS Italiane cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato
Incedibilità dei crediti. 1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Capitolato si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto.