Common use of Incompatibilità Clause in Contracts

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

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Samples: Selection Call for Research Fellowships, Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities, Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities

Incompatibilità. L'assegno 1. Le borse di ricerca non può essere conferito al personale studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento lavoro in aspettativa senza assegni per il dipendente la durata di fruizione della borsa di studio. 2. La contestuale fruizione della borsa di studio è incompatibile con: a) borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca; b) borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni; c) borsa di studio per la frequenza di master; d) assegno di ricerca; e) contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99; f) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per le borse di soggiorno all’estero previste dalla vigente normativa in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse materia; g) lo svolgimento di attività libero professionali in assenza di apposita autorizzazione da quelle parte del Responsabile scientifico; h) la titolarità di rapporti di convenzione con la P.A. ovvero con la legale rappresentanza o l’appartenenza a organi deliberanti di società legate alla P.A. da suddetti rapporti. 3. L’accettazione delle borse di studio di cui al quinto comma del presente articolobando di concorso comporta la rinunzia totale alle fattispecie sopra descritte alle lettere a, b, c, d e, f ed h, nè è ammessa la possibilità di sospensione o congelamento delle stesse. 4. Non possono partecipare alla selezione coloro Il vincitore della borsa di studio che abbiano un rapporto si trovi nella condizione di parentela o iscritto a corso di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsaborsa o Scuola di Specializzazione di area non medica senza borsa o Master senza borsa dovrà, nel limite massimo all’atto dell’accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della durata legale Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano Master attestante il parere favorevole espresso dall’Organo deliberante in grado di svolgere l'attività merito allo svolgimento dell’attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell’iscritto e valutabile ai fini del bando, a causa conseguimento del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 titolo. 5. Non possono essere titolari Il vincitore della borsa di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Universitàstudio che svolga attività libero professionale, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazionedovrà, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologieall’atto dell’accettazione, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)presentare apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile Scientifico, dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti fermo restando che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale detta attività professionale non interferisca con dovrà pregiudicare il proficuo andamento dell'attività carattere continuativo della borsa di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Strutturastudio, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti successivo art. 10, comma 1, né compromettere il regolare svolgimento dell’attività di cui all'articolo 24ricerca o arrecare, intercorsi anche con atenei diversiin altro modo, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"danno all’amministrazione universitaria.

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Samples: Grant Agreement, Borsa Di Studio Post Lauream, Grant Agreement

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il 4° grado compreso o coloro che abbiano hanno un rapporto di parentela unione civile tra persone dello stesso sesso (così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76), o coloro che siano in stato di affinità fino al IV grado compreso convivenza di fatto (così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76), con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

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Samples: Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities, Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities, Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities

Incompatibilità. L'assegno 1. La borsa di ricerca non può essere conferito al personale studio è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento lavoro in aspettativa senza assegni per il dipendente la durata di fruizione della borsa di studio. 2. La contestuale fruizione della borsa di studio è incompatibile con: a) borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca; b) borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni; c) borsa di studio per la frequenza di master; d) assegno di ricerca; e) contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99; f) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per le borse di soggiorno all’estero previste dalla vigente normativa in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle materia. 3. L’accettazione delle borse di studio di cui al quinto comma del presente articolobando di concorso comporta la rinunzia totale alle fattispecie sopra descritte, nè è ammessa la possibilità di sospensione o congelamento delle stesse. 4. Non possono partecipare alla selezione coloro Il vincitore della borsa di studio che abbiano un rapporto si trovi nella condizione di parentela o iscritto a corso di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsaborsa o Scuola di Specializzazione di area non medica senza borsa o Master senza borsa dovrà, nel limite massimo all’atto dell’accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della durata legale Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano Master attestante il parere favorevole espresso dall’Organo deliberante in grado di svolgere l'attività merito allo svolgimento dell’attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell’iscritto e valutabile ai fini del bando, a causa conseguimento del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"titolo.

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Samples: Borsa Di Studio Post Lauream, Borsa Di Studio Post Lauream, Borsa Di Studio Post Lauream

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

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Samples: Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities, Selection Call to Grant Temporary Research Fellowship, Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities

Incompatibilità. L'assegno di ricerca 1. Al personale docente non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma è consentito impartire lezioni private ad alunni del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382proprio istituto. 2. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di lavoro autonomofunzionamento della scuola lo richiedano, purché lo svolgimento il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Strutturalezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Responsabile della ricerca consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del programmapreside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di ricerca nel caso esame svoltisi in cui manchi la suddetta autorizzazionecontravvenzione a tale divieto. 6. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di conflitto impartire lezioni private. 7. L'ufficio di interessi con le attività del Politecnico docente, di Milano. L'assegno direttore didattico, di ricerca preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altri assegni e con borse altro rapporto di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di ricerca degli stessi titolari diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati quiescenza eventualmente spettante ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo delle disposizioni in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso"vigore. 10. L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni Il personale di cui al presente articolo titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e dei contratti professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di cui all'articolo 24privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, intercorsi anche con atenei diversitranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto10, non può si applica nei casi si società cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"via definitiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL – Contratto Nazionale Scuola 2006/2009, Codice Disciplinare

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente1. Ai sensi del punto 6 dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’articolo 4, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 227, della Legge 240/201030 dicembre 1991 n. 412, per un numero è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo il medico che: a) sia titolare di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Dottorato Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale n. 1 e norme transitorie n. 1 e n. 2. b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni strutture convenzionate con il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca SSN ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale 502 e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo successive modificazioni e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere integrazioni; c) eserciti attività che possano determinare una situazione di configurino conflitto di interessi con le il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il SSN; e) svolga attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta; f) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale in cui esercita attività a ciclo di scelta o attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali; g) fruisca del Politecnico trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di Milanoprevidenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; h) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento di attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale; i) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 8- quinquies del D.Lgs. L'assegno 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; j) sia iscritto al corso di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali formazione specifica in medicina generale o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottoratospecializzazione di cui al X.Xxx. 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; k) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. 2. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33 in soprannumero e senza diritto alla borsatema di limitazione di massimale, fermo restando il superamento non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle prove aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi. 3. L’incarico di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati medico di cure primarie è incompatibile con qualsiasi altro rapporto convenzionale ai sensi del presente articolo, compresi Accordo. L’incarico per l’emergenza sanitaria territoriale è incompatibile con tutti gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei altri rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni convenzionali di cui al presente articolo e dei contratti Accordo. 4. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all'articolo 24all’articolo 17, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di deve essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso. 5. Il medico deve comunicare all’Azienda presso cui al comma 1 del presente articoloopera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con il medesimo soggettoparticolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità. 6. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, non può in ogni caso superare i dodici annicome previsto dall’articolo 21, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"comma 3.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente1. Ai sensi del punto 6 dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, in regime pubblico n. 833 e privatisticodell’articolo 4, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 227, della Legge 240/201030 dicembre 1991, per un numero n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che: a) sia titolare di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Dottorato Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni strutture convenzionate con il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca SSN ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 382. Il 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attività, ovvero sia titolare dell'assegno può svolgere o compartecipe di quote di imprese o società, anche di fatto, che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; d) svolga attività professionale di medico di medicina generale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2; e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all’articolo 21 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all’articolo 22; f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, purché retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN che non adottino le clausole economiche del presente Accordo, che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e che si configuri un conflitto di interessi; g) svolga funzioni fiscali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale; h) fruisca del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni dell’attività istituzionale di cui al presente articolo Accordo e dei contratti secondo modalità definite a livello regionale; j) sia titolare di cui all'articolo 24un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o telematici, nonché con gli enti corsi di specializzazione di cui al comma 1 del presente articoloX.Xxx. 17 agosto 1999, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi n. 368 e successive modifiche ed integrazioni; l) fruisca di salute secondo la trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente". Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di previdenza generale dell’ENPAM e degli altri enti previdenziali, ove previsto, o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) di cui all’articolo 54.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

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Samples: Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities, Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities

Incompatibilità. L'assegno L’Esecutore dichiara di ricerca non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge (in particolare art. 2 c. 3 DPR 487/1994), ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. Con la sottoscrizione del presente atto l’Esecutore dichiara di non avere annotazioni iscritte nel casellario presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in corso di validità. Ai sensi dell’art. 90 c. 8 D. Lgs 163/2006 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può essere conferito al personale dipendentepartecipare un soggetto controllato, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinatocontrollante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. L'assegno Le situazioni di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I controllo e di II fascia collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazionecodice civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni I divieti di cui al presente articolo comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematiciai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Quanto sopra fatto salvo quanto previsto al c. 8-bis del medesimo art. 90. L’Esecutore si impegna a dare idonea informazione a tali soggetti. All’affidatario dell’incarico di direzione lavori sarà precluso, dal momento dell’aggiudicazione dei lavori e fino al collaudo degli stessi, accettare nuovi incarichi professionali dall’Appaltatore. Il componente l’ufficio Direzione lavori, una volta conosciuta l’identità dell’Appaltatore, qualora abbia in essere rapporti professionali con gli enti l’Appaltatore, ne deve segnalare l’esistenza all’Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di cui al comma 1 detti rapporti sull’incarico affidato. Qualora l’Amministrazione ritenga che tali rapporti con l’Appaltatore non siano compatibili con l’attività di Direzione lavori, e l’Esecutore non voglia rinunciare a tale rapporto con l’Appaltatore, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto; in tal caso non sarà dovuto alcun risarcimento danni per la risoluzione del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"contratto stesso.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori

Incompatibilità. L'assegno 1. Gli assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinatoné di collaborazione all’attività di ricerca. 2. L'assegno Gli assegni di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano sono incompatibili con l’iscrizione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'esteroall’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza a master universitari. 3. Gli assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non ricerca non possono partecipare alla selezione essere conferiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità affinità, fino al IV quarto grado compreso con: ● compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di I e di II fascia attivazione del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● contratto, ovvero con il Rettore; ● , il Direttore Generale; ● Generale o un componente del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione dell’Ateneo. 4. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad Gli assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e cumulati con borse di studio se non o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare integrare, con soggiorni all'estero l'attività all’estero, l’attività di ricerca degli stessi titolari dell’assegnista. 5. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di assegni supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell’assegno. 6. Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l’assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa: - sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, ; - non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato pregiudichi lo svolgimento dell’attività di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata ; - non comporti un conflitto di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati interessi con i titolari degli assegni la specifica attività di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"ricerca svolta dall’assegnista.

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Samples: Bando Di Concorso Per Assegno Di Ricerca

Incompatibilità. L'assegno Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs n.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei avere concluso contratti di lavoro autonomosubordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, purché lo svolgimento nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Ente che negli ultimi tre anni di tale attività servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti. Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. L’operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara anche di essere a conoscenza dell’art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che si riporta: “Gli affidatari di incarichi di progettazione non interferisca con il proficuo andamento dell'attività possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Strutturalavori pubblici, sentito il Responsabile della ricerca nonché degli eventuali subappalti o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta autorizzazioneattività di progettazione. Il titolare dell'assegno Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può svolgere attività che possano determinare una situazione partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di conflitto incarichi di interessi progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con le attività riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Politecnico di Milanocodice civile. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni I divieti di cui al presente articolo comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematiciai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"altri operatori.

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Samples: Accordo Quadro

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i 1. I contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non Regolamento non possono partecipare alla selezione essere conferiti a coloro che abbiano un rapporto grado di parentela o di affinità fino al IV quarto grado compreso con: ● o con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● riferimento dell’attività didattica, ovvero con il Rettore; ● , il Direttore Generale; ● Generale o un componente del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione dell’Ateneo. 2. Non Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di cui all’art. 13 del DPR n. 382/1980 e s.m.i. 3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono partecipare alla selezione essere conferiti a coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni siano cessati volontariamente dal servizio con diritto alla pensione anticipata di ricerca anzianità che abbiano avuto rap- porti di lavoro o impiego con l’Università nei cinque anni precedenti quello della cessazione dal ser- vizio e il termine di scadenza del bando, ai sensi dell'art 22dell’art. 25 della Legge n. 724/1994. 4. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della Legge 240/2010n. 210/1998, per un numero previo parere del Responsabile dell’attività formativa e/o di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 ricerca. 5. Non possono I professori e i ricercatori di altre Università devono allegare alla domanda di partecipazione alla se- lezione il nulla-osta dell’Università di appartenenza o copia della richiesta di nulla osta. L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla concessione del predetto nulla osta. 6. Qualora l’incaricato sia dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., compresi quelli in posizione di aspettativa o distacco, il contratto può essere titolari stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di assegni appartenenza, ad eccezione dei ti- tolari di ricerca i dipendenti rapporto di ruolo delle Universitàlavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, delle istituzioni ed enti pubblici in applicazione di ricerca e sperimentazionequanto previsto dalla vigente normativa in materia. 7. Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno professore a contratto può svolgere altre attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività le stesse non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di comportino un conflitto di interessi con le la specifica attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca didattica svolta in ambito universitario e non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"arrechino pregiudizio all’Ateneo.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Degli Affidamenti E Dei Contratti Di Insegnamento

Incompatibilità. L'assegno di ricerca 1. Al personale docente non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma è consentito impartire lezioni private ad alunni del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382proprio istituto. 2. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di lavoro autonomofunzionamento della scuola lo richiedano, purché lo svolgimento il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Strutturalezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Responsabile della ricerca consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del programmapreside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di ricerca nel caso esame svoltisi in cui manchi la suddetta autorizzazionecontravvenzione a tale divieto. 6. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di conflitto impartire lezioni private. 7. L'ufficio di interessi con le attività del Politecnico docente, di Milano. L'assegno direttore didattico, di ricerca preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altri assegni e con borse altro rapporto di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di ricerca degli stessi titolari diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati quiescenza eventualmente spettante ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo delle disposizioni in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso"vigore. 10. L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni Il personale di cui al presente articolo titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e dei contratti professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di cui all'articolo 24privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, intercorsi anche con atenei diversitranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto10, non si applica nei casi si società cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. 1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di per sonale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all’autorità competente a disporre il trasferimento d’ufficio. In mancanza di convalida, e in ogni caso superare i dodici anniin mancanza della presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi nel termine di salute secondo la normativa vigente"10 giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

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Samples: Codice Disciplinare Del Personale Docente

Incompatibilità. L'assegno Alla selezione non possono partecipare: - i Responsabili delle attività didattiche professionalizzanti dei Corsi di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno studio per gli incarichi nel medesimo corso di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica studio; - I professori o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente ricercatori in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle università italiane; - Gli iscritti al Corso di Studio cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro afferisce l’attività didattica per la quale ci si candida; - Coloro che abbiano un rapporto grado di parentela o di affinità fino al IV quarto grado compreso con: ● con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore; ● , il Direttore Generale; ● Generale o un componente del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione dell’Ateneo (Ai sensi dell’art. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni 18 co. 1 lettera c) della L. 240/2010); - Gli iscritti a corsi di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della dottorato. Maturata la frequenza prevista dalla durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare corso il limite è abrogato; - Coloro che abbiano riportato, negli ultimi due anni rispetto alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 scadenza del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale; - Coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali o per altri giustificati gravi motivi, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'artdell’art. 74, quarto comma, 14 co. 7 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale insegnamento e tutorato. Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. I candidati dovranno inoltre essere consapevoli: - che la somma delle attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno didattiche attribuite per l’anno accademico non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno 240 ore e che per gli assegnisti di ricerca il tetto massimo per l’attività didattica è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"80 ore.

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Samples: Recruitment Notice

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con Le borse di studio se non con sono incompatibili con: a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare integrare, con soggiorni all'estero l'attività all’estero, l’attività di ricerca degli stessi titolari del borsista; b) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all’estero; c) assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi ; d) rapporti di dottoratolavoro subordinato, anche fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in soprannumero aspettativa senza assegni. 2 I titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico e senza diritto a condizione che: a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l’esercizio della ricerca di cui alla borsa; b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal borsista; c) non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alle attività svolte. 3 Le borse non possono essere conferite a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22fino al quarto grado compreso, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con un professore appartenente al dipartimento ovvero con il dottorato rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo. 4 In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca o di mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del regolamento interno per il conferimento di borse di studio post- lauream e per attività di ricerca e dal bando di concorso, con provvedimento adeguatamente motivato del dirigente dell’area ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6sistema bibliotecario e documentale, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240sentito il responsabile scientifico, è prorogata dichiarata la decadenza della fruizione della borsa. 5 Il titolare della borsa che intenda rinunciare, è tenuto a darne comunicazione al responsabile scientifico e al dirigente dell’Area Ricerca, sistema bibliotecario e documentale, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni fruizione della borsa fino alla data di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"decadenza.

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Samples: Borsa Di Studio Post Lauream

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; il Rettore; il Direttore Generale; un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

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Samples: Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships for Research Activities

Incompatibilità. L'assegno 1. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento e attività didattiche integrative previa comunicazione al dipartimento o alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che a giudizio del responsabile della ricerca, l’attività non comporti un conflitto d’interessi con lo svolgimento del programma di ricerca, e non rechi pregiudizio all'Ateneo, nei limiti di 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale. L’assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinatoè cumulabile con altri assegni di ricerca. L'assegno L’assegno di ricerca non può è conferibile al personale di ruolo delle università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dei soggetti nominati all’art. 22 comma 1 della legge 240/2010. 2. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero l’attività di ricerca dei titolari dall’assegno. 3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferito conferiti a coloro che partecipano abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 4. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'esteroall’estero, master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 pubbliche. 5. Non possono essere titolari L'inosservanza delle norme del regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici per la collaborazione ad attività di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma del bando di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con ed esclude il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse beneficiario da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, non può ... essere superiore a quattro anni dichiarata dal rettore, ad esclusione previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"attività prestata.

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Samples: Assegno Di Ricerca

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare accedere alla selezione coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o abbiano subito una condanna penale che, in base alla norma vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto con una pubblica amministrazione. Non può partecipare chi si trova in relazione di coniugio, parentela o di affinità fino al IV quarto grado compreso con: ● incluso con un professore appartenente al Dipartimento di I Scienze Matematiche e di II fascia del Dipartimento che ha emanato Informatiche Scienze Fisiche e Scienze della Terra, con il presente bando; ● Responsabile Scientifico ovvero con il Rettore; ● Rettore o il Direttore Generale; ● un generale né con alcun componente del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione dell’Università degli Studi di Messina, in conformità a quanto disposto dall’art. Non 18, comma 1 lett. b) e c) della legge 30/12/2010 o che versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Inoltre gli incarichi esterni non possono partecipare essere conferiti: a) a soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla selezione coloro pensione anticipata di anzianità e che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni abbiano avuto con l’Università degli Studi di ricerca Messina rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione, ai sensi dell'art 22, dell’art. 25 della Legge 240/201023 dicembre 1994, n. 724; b) a soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’Ateneo che, collocati in quiescenza per un numero aver maturato il diritto alla pensione di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsavecchiaia, abbiano svolto, nel limite massimo della durata legale del relativo corsocorso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, ai sensi dell’art. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 65, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma9, del D.P.R. 11 decreto legge 6 luglio 19802012, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo95, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca convertito con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010Legge 7 agosto 2012, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 135; d) in tutti gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".altri casi previsti dalla legge;

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Samples: Incarico Di Prestazione D’opera Professionale

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendenteFermo restando quanto previsto dall’All. X xxx x.X.X. x. 00/0000 e dall’art. 20, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti partcommi 9-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 2211, della Legge 240/2010d.G.R. Lombardia del 20/12/2013 n. X/1118, per un numero l’operatore economico affidatario, l’organismo, il personale direttivo, il referente Coordinatore Tecnico e il personale incaricato di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato eseguire le operazioni di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente ispezione: - non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado svolgere nel contempo la funzione di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma responsabile dell'esercizio e della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo manutenzione sugli impianti termici oggetto delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottoratoispezioni, anche in soprannumero qualità di solo prestatore d'opera; - non possono essere né il progettista, fabbricante, fornitore, consulente, installatore o manutentore delle caldaie e senza diritto alla borsadegli apparecchi oggetto di ispezione, fermo restando il superamento mandatario di uno di questi soggetti; - non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli impianti termici oggetto di ispezione; - non possono essere fornitori o venditori di energia, né mandatari di uno di questi soggetti, per impianti termici situati nel territorio di Cinisello Balsamo; - s’impegnano a non effettuare in alcun modo nel corso delle prove operazioni d’ispezione opera di ammissione. L'art. 22promozione di eventuali ulteriori servizi e/o forniture di qualsivoglia tipologia propri o di terzi; - s’impegnano a non svolgere l’attività di fabbricante/ manutentore/ installatore/ progettista/ consulente/ certificatore energetico degli impianti termici oggetto di ispezione, terzo commané di tecnico abilitato per la valutazione dell’efficienza globale media stagionale relativamente agli impianti assegnati per l’ispezione, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi nel periodo di vigenza del presente articoloincarico e sino a due anni successivi alla campagna d’ispezione; - s’impegnano a non effettuare ispezioni relativamente ad impianti e/o loro parti per i quali, compresi gli eventuali rinnovinei due anni precedenti alla campagna d’ispezione, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato hanno svolto l’attività di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematicifabbricante/ manutentore/ installatore/ progettista/ consulente/ certificatore energetico, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa tecnico abilitato per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"valutazione dell’efficienza globale media stagionale.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Ispezioni

Incompatibilità. L'assegno 1. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento e attività didattiche integrative previa comunicazione al dipartimento o alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che a giudizio del responsabile della ricerca, l’attività non comporti un conflitto d’interessi con lo svolgimento del programma di ricerca, e non rechi pregiudizio all'Ateneo, nei limiti di 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale. L’assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinatoè cumulabile con altri assegni di ricerca. L'assegno L’assegno di ricerca non può è conferibile al personale di ruolo delle università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dei soggetti nominati all’art. 22 comma 1 della legge 240/2010. 2. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero l’attività di ricerca dei titolari dall’assegno. 3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferito conferiti a coloro che partecipano abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 4. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'esteroall’estero, master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 pubbliche. 5. Non possono essere titolari L'inosservanza delle norme del regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici per la collaborazione ad attività di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma del bando di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con ed esclude il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse beneficiario da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, non può ... essere superiore a quattro anni dichiarata dal rettore, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricercaprevia contestazione scritta, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".l'eventuale rinuncia al

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Samples: Assegno Di Ricerca

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente1. Ai sensi del punto 6 dell’articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, in regime pubblico n. 833 e privatisticodell’articolo 4, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 227, della Legge 240/201030 dicembre 1991, per un numero n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che: a) sia titolare di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Dottorato Servizio Sanitario Nazionale; b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni strutture convenzionate con il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca SSN ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 382. Il 502 e successive modificazioni e integrazioni; c) eserciti attività, ovvero sia titolare dell'assegno può svolgere o compartecipe di quote di imprese o società, anche di fatto, che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale; d) svolga attività professionale di medico di medicina generale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2; e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all’articolo 21 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all’articolo 22; f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, purché retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN che non adottino le clausole economiche del presente Accordo, che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e che si configuri un conflitto di interessi; g) svolga funzioni fiscali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale; h) fruisca del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni dell’attività istituzionale di cui al presente articolo Accordo e dei contratti secondo modalità definite a livello regionale; j) sia titolare di cui all'articolo 24un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o telematici, nonché con gli enti corsi di specializzazione di cui al comma 1 X.Xxx. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni; l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del presente articolofondo di previdenza generale dell’ENPAM e degli altri enti previdenziali, ove previsto, o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) di cui all’articolo 54. 2. La eventuale situazione di incompatibilità a carico dello specialista, del veterinario o del professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 19, deve essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso. 3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con il medesimo soggettoparticolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, non può come previsto ai sensi dell’articolo 38, comma 3 ovvero la revoca, come previsto all’articolo 38, comma 2, in ogni caso superare i dodici anniriferimento all’Allegato 6, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"comma 2, lettera d), punto VII.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 54. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

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Samples: Selection Call to Grant Temporary Research Fellowships

Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 51. Non possono essere titolari nominati arbitri: a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di assegni Tivoli; b) i membri del Consiglio Distrettuale di ricerca Disciplina; c) i membri del Consiglio Direttivo; d) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria; e) i soci, gli associati, i dipendenti di ruolo delle Universitàstudio, delle istituzioni ed enti pubblici gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per collaborazione con le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEApersone indicate sub a), dell'Agenzia spaziale italiana (ASIb), c), d); f) coloro che si trovano nelle situazioni previste dal primo comma dell’art. 815 c.p.c. 2. Gli arbitri devono essere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'artdagli altri componenti del Collegio Arbitrale e rimanere tali per tutta la durata del procedimento. 3. 74In ogni caso, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno un arbitro non può svolgere attività che possano determinare una situazione considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottoratostudio, abbia assistito, anche in soprannumero e senza diritto alla borsavia stragiudiziale, fermo restando il superamento una delle prove di ammissioneparti del procedimento, se non siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione dell’assistenza professionale, così come previsto dall’art. L'art12.3 del D.M. Giustizia, 14 febbraio 2017, n. 34. 4. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi Si richiamano quali parti integranti del presente articoloRegolamento, compresi gli eventuali rinnoviin quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 61 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014. Tale disposizione è applicabile anche ai professionisti non avvocati nominati in una procedura regolata dal presente Regolamento. 5. L’indipendenza, l’imparzialità, la terzietà dell’arbitro forma oggetto della dichiarazione prevista dal Codice Etico della Camera Arbitrale, che l’Arbitro dichiara di condividere e accettare espressamente al momento dell’incarico. 6. I magistrati onorari e i giudici di pace, durante il loro mandato, non può ... possono essere superiore a quattro anni iscritti nell’Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale e, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricercaquindi, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6ove lo divengano successivamente all’iscrizione, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente"devono cancellarsi.

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Samples: Arbitration Agreement