INDENNITÀ DA CONVALESCENZA Clausole campione

INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura all’interno di un reparto di Terapia Intensiva.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. Non ci sono informazioni aggiuntive a quelle indicate nel Dip Base.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. (Garanzia sempre inclusa da parte del Contraente – che sostiene integralmente l’onere del pagamento del premio – in favore dell’Assicurato) La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura all’interno di un reparto di Terapia Intensiva.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. AXA corrisponde la somma di Euro 3.000,00 per assicurato e per anno assicurativo, a seguito di ricovero in terapia intensiva, causato da infezione da COVID-19 (Coronavirus). L’indennità sarà corrisposta dopo la dimissione dall’istituto di cura a seguito di trattamento di terapia intensiva, resa necessaria da infezione COVID-19. La garanzia è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa. Tabella 1: Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti Garanzia Prestazione Limite di indennizzo Scoperto e/o franchigia Diaria da ricovero (Art. 1) Diaria da ricovero €100 per ogni giorno di ricovero per un massimo 10 giorni - Indennità da convalescenza (Art. 2) Indennità da convalescenza €3.000 una tantum -
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. In aggiunta a quanto sopra previsto alla garanzia B) Indennità per Ricovero, la Società corrisponderà una indennità per Convalescenza da Infortunio, oltre a quanto previsto per la degenza durante il Ricovero, per un importo giornaliero di 15 Euro e una durata pari a quella del Ricovero purché la degenza sia stata di almeno tre giorni consecutivi, senza alcun obbligo di certificazione medica e comunque per un periodo massimo aggiuntivo di 30 giorni per Infortunio. Agli effetti del computo delle giornate di degenza, il giorno di dimissione dall’Istituto di Cura non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DiP Base.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DiP Base. Maggiori Spese e Interruzione soggiorno a seguito di Fermo o quarantena Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono esclusi dalla garanzia: - le perdite conseguenti a violazione di disposizioni normative emanate da qualsiasi Autorità fino al momento della partenza dell’Assicurato; - le perdite a seguito di rinuncia da parte dell’Assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto; - problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e qualsivoglia dotazione documentale prevista dalle norme tempo per tempo vigenti.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. Poste Assicura paga un’indennità giornaliera se l’assicurato viene ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia con almeno 2 pernottamenti e i medici prescrivono un periodo di convalescenza domiciliare. L’indennità viene pagata per il numero di giorni di convalescenza prescritti dal medico che firma le dimissioni ospedaliere, per un massimo di 30 giorni per sinistro.
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA. L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.

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  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.