Indennità sostitutiva di mensa Clausole campione

Indennità sostitutiva di mensa. 1. Le Aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia convenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo necessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun lavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a € 25,00 mensili.
Indennità sostitutiva di mensa. Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o l'indennità sostitutiva di questa, corrispondono a ciascun agente per tale titolo una indennità minima mensile pari all'importo dell'1,50% della somma risultate alla fine di ogni bimestre dalla media ponderale delle retribuzioni mensili minime conglobate previste per tutti i loro dipendenti.
Indennità sostitutiva di mensa. L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo. Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica. Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,50 giornaliere. Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere. Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi: - qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore; - qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore. Negli altri casi è dovuta in toto. Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso. Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore. L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute. Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.
Indennità sostitutiva di mensa. Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica dell’istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli Operai sia corrisposta una indennità sostitutiva comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia, di cui agli Artt.5 e 18 del CCNL 01.07.2014. Con l’Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro del 28.11.2014, che oggi cessa la sua validità, le Parti stabilirono l’accantonamento dell’indennità sostitutiva di mensa presso la Cassa Edile; i soddisfacenti ed apprezzati risultati raggiunti convincono le Parti a sperimentare, per la vigenza del presente Contratto, una innovativa modalità della sua corresponsione, e pertanto concordano che, a far data dal 01.03.2017, agli Operai aventi diritto, essa sarà erogata tramite la consegna di appositi e nominativi “buoni pasto elettronici” dal valore nominale di € 3,00 giornalieri corrispondenti ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di € 2,46 al giorno, pari ad € 0,3075 orarie di lavoro ordinario. Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’Art.51 del DPR 22.12.1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12.12.2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore. L’importo dell’indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:
Indennità sostitutiva di mensa. L'indennità di mensa da erogarsi con le stesse modalità e condizioni previste dalla pre- vigente contrattazione integrativa sono fissate in: • € 0,48 dal 1° febbraio 2007 • € 0,54 dal 1° settembre 2007 Tale indennità viene corrisposta per ogni ora effettivamente lavorata nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario.
Indennità sostitutiva di mensa. L’indennità sostitutiva di mensa per tutti i lavoratori, operi ed impiegarti,verrà erogata a far tempo dal 1.10.2006 nella seguente misura: Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minino di 4 ore lavorative. L’indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengono rimborsate le spese per il vitto. Sull’ importo dell’indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, prevista dall’art. 19 del C.C.N.L. 11 Giugno 2004 per gli operai.
Indennità sostitutiva di mensa. A decorrere dall'1.1.92, l'indennità sostitutiva di mensa pari a £. 1.200 come regolata dal punto 2) delle "indennità per settore autonoleggio senza autista" è estesa ai dipendenti delle imprese dei settori per i quali è stipulato il presente CCNL. A decorrere dall'1.4.93, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al comma precedente è elevata a complessive £. 2.500. A decorrere dall'1.4.93, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto
Indennità sostitutiva di mensa. ART. 23 (Indennità maneggio denaro) ART. 24 (Indennità domenicale)
Indennità sostitutiva di mensa. Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia convenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo necessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun lavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a euro 25,00 mensili.
Indennità sostitutiva di mensa. A decorrere dal 1º gennaio 1992, l'indennità sostitutiva di mensa pari a lire 1.200 come regolata al punto 2) delle "indennità per il settore autonoleggio senza autista" è estesa ai dipendenti delle imprese dei settori per i quali è stipulato il presente c.c.n.l. A decorrere dal 1º aprile 1993, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al comma precedente è elevata a complessive lire 2.500. A decorrere dal 1º aprile 1993, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 2) delle "indennità per il settore autonoleggio senza autista" è elevata a complessive lire 3.500 per il solo settore autonoleggio senza autista, fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore esistenti in sede aziendale.