Indennità sostitutiva di mensa. 1. Le Aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia convenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo necessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun lavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a € 25,00 mensili.
Indennità sostitutiva di mensa. Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o l'indennità sostitutiva di questa, corrispondono a ciascun agente per tale titolo una indennità minima mensile pari all'importo dell'1,50% della somma risultate alla fine di ogni bimestre dalla media ponderale delle retribuzioni mensili minime conglobate previste per tutti i loro dipendenti.
Indennità sostitutiva di mensa. L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo. Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica. Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,50 giornaliere. Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere. Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi: - qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore; - qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore. Negli altri casi è dovuta in toto. Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso. Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore. L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute. Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.
Indennità sostitutiva di mensa. A decorrere dall'1.1.92, l'indennità sostitutiva di mensa pari a £. 1.200 come regolata dal punto 2) delle "indennità per settore autonoleggio senza autista" è estesa ai dipendenti delle imprese dei settori per i quali è stipulato il presente CCNL. A decorrere dall'1.4.93, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al comma precedente è elevata a complessive £. 2.500. A decorrere dall'1.4.93, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto
Indennità sostitutiva di mensa. Le parti, riconosciuta la validità sociale dell’istituzione della mensa e tenuto peraltro conto che, al momento mancano quelle infrastrutture necessarie per tale istituzione, convengono che a favore degli operai venga erogata una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 50,50 mensili a decorrere dal 01/07/2008 e euro 53,58 mensili a decorrere dal 1/12/2008 ……Omissis
Indennità sostitutiva di mensa. A decorrere dal 1º gennaio 1992, l'indennità sostitutiva di mensa pari a lire 1.200 come regolata al punto 2) delle "indennità per il settore autonoleggio senza autista" è estesa ai dipendenti delle imprese dei settori per i quali è stipulato il presente c.c.n.l. A decorrere dal 1º aprile 1993, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al comma precedente è elevata a complessive lire 2.500. A decorrere dal 1º aprile 1993, l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 2) delle "indennità per il settore autonoleggio senza autista" è elevata a complessive lire 3.500 per il solo settore autonoleggio senza autista, fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore esistenti in sede aziendale.
Indennità sostitutiva di mensa. A decorrere dal 30 aprile 2003 l'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 41 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 è soppressa.
Indennità sostitutiva di mensa. L'indennità di mensa da erogarsi con le stesse modalità e condizioni previste dalla pre- vigente contrattazione integrativa sono fissate in: • € 0,48 dal 1° febbraio 2007 • € 0,54 dal 1° settembre 2007 Tale indennità viene corrisposta per ogni ora effettivamente lavorata nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario.
Indennità sostitutiva di mensa. Operai La misura dell'indennità sostitutiva di mensa giornaliera viene fissata in € 6,00 a decorrere dal 1º novembre 2006 e in € 6,80 a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Indennità sostitutiva di mensa. Con decorrenza dal 1° maggio 2003 l'indennità sostitutiva di mensa di cui all'arti- colo 41 del C.C.N.L. 3 luglio 1996 è soppressa. Dalla stessa data viene istituita l’indennitàdi cui al successivo capoverso.