Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 3, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Sources: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Sources: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo Il pagamento dell'indennizzo è effettuato all’Assicurato entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro. Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall’Assicurato, il pagamento dell‘indennizzo è subordinato alla condizione che l’Impresa l’Assicurato abbia fornito la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell’infruttuosità delle azioni di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato recupero svolte in base alla Copertura per il via stragiudiziale, nel caso di Ricovero crediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto) in tutti gli altri casi. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in corso- della domanda di insinuazione al passivo, della copia della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. Sulla base della garanzia accordata e nei limiti e alle condizioni degli eventuali recuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro Copertura stabilita. La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una somma pari alla rata mensilecontestazione. In questo caso -fermi restando i termini costitutivi del sinistro- l’indennizzo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla conoscenza formale dell’Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato, comprensiva sempre che venga fornita la documentazione che dimostri l’apposizione sul titolo di capitale ed interessi, secondo una formula esecutiva idonea a consentire l’immediata esecuzione nel Paese ove risiede il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e Cliente; resta fermo che l’onere dell’esecuzione rimane in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”capo all’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva non si attivi ai fini dell’esecuzione del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva di cui sopra è tenuto a restituire all’Assicuratore, a semplice richiesta, gli importi ricevuti a titolo di indennizzo. Se, dopo il pagamento di un Contratto indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato si impegna a rimborsare a semplice richiesta dell’Assicuratore gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Finanziamento Flessibile rimborso. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota si sua spettanza. L'importo massimo complessivo degli indennizzi e spese che preveda l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa, stabilito nelle Condizioni GeneraliParticolari di polizza, viene fissato in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, rapporto ai premi imponibili relativi alla medesima annualità durante la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto quale è stato originariamente assicurato il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito il cui mancato pagamento ha determinato il sinistro.
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Sources: Insurance Conditions, Insurance Conditions
Indennizzo. L’Indennizzo 18.1 La Società deve tenere indenni ciascuno e tutti gli amministratori, dirigenti, precedenti amministratori e precedenti dirigenti, nonché ogni soggetto che l’Impresa abbia ricoperto – su richiesta della Società – la carica di Assicurazione è obbligata amministratore o dirigente di altra società in cui tale soggetto abbia una partecipazione o nei cui confronti tale soggetto vanti un credito, che siano o siano stati parti o coinvolti in procedimenti minacciati, pendenti o conclusi, cause civili, penali, amministrative, arbitrali o investigative (ciascuna, un “Procedimento”), ovvero in impugnazioni di tali Procedimenti o in indagini e investigazioni che possano condurre a corrispondere all’Assicurato tali Procedimenti, in base alla Copertura relazione ad ogni responsabilità, danno, esborso giustificato e documentato (ivi inclusi onorari legali ragionevolmente sostenuti), effetto finanziario di pronunce giudiziarie, multe, penali (ivi incluse accise, tasse analoghe e danni punitivi) e importi versati in via transattiva da tali soggetti in relazione ai Procedimenti. Resta fermo ogni ulteriore diritto cui i soggetti indennizzati abbiano diritto e, pertanto, tale diritto di indennizzo non sarà considerato quale rimedio esclusivo.
18.2 L’indennizzo ai sensi del presente Articolo 18 continuerà a trovare applicazione ad ogni soggetto che abbia cessato di ricoprire la carica in forza della quale tale soggetto avrebbe originariamente avuto diritto all’indennizzo ai sensi dell’Articolo 18.1 in relazione alle e in conseguenza delle attività svolte da tale soggetto. Nessuna modifica, emendamento od eliminazione del presente Articolo 18 dovrà avere l’effetto di limitare o negare alcuno di tali diritti in relazione alle azioni o ai Procedimenti originatisi prima di ogni tale modifica, emendamento o eliminazione.
18.3 Fermo quanto previsto all’Articolo 18.1, non verrà corrisposto alcun indennizzo in relazione a procedimenti, questioni o materie relativamente ai quali tale soggetto sia ritenuto responsabile per il caso di Ricovero e dolo o colpa grave nello svolgimento dei propri doveri nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo confronti della Società.
18.4 Il diritto all’indennizzo di cui al precedente comma non può eccederepresente Articolo 18 includerà, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stessoaltresì, il massimale mensile diritto ad essere pagati o rimborsati dalla Società per tutte le spese documentate ragionevolmente sostenute da ogni soggetto avente diritto all’indennizzo al sensi del presente Articolo 18 che è stato, o è minacciato di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso essere, convenuto in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto Procedimento prima della conclusione finale del Procedimento stesso e senza alcuna finale determinazione in merito al diritto all’indennizzo di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalitale soggetto; fermo restando, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeogni caso, la Variazione che tale soggetto dovrà impegnarsi a rimborsare tutti gli importi così ricevuti qualora venga accertato in maniera definitiva che tale soggetto non ha diritto all’indennizzo ai sensi del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedepresente Articolo 18.
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Sources: Statuto
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 3, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Sources: Assicurazione
Indennizzo. L’Indennizzo L'indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo il l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti al Contratto di Mutuo stipulato tra l’Assicurato l'Assicurato e la Contraente alla data l’ente erogante del Sinistro Mutuo e per la durata dello stesso, il delle stesso massimale mensile di Euro euro 2.000,00 come previsto all’Artcon il massimo di: - a) 12 rate per sinistro e per la durata della polizza se l’Assicurato è dipendente con rapporto continuativo di lavoro a tempo indeterminato da almeno 1 anno ; - b) 12 rate per sinistro e 24 rate per la durata della polizza se con rapporto continuativo di lavoro da più di 2 anni ; - Se il sinistro accade nel primo anno di durata della polizza l'indennizzo sarà corrisposto al 50% dell'importo liquidabile. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Nel Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso in cui di Disoccupazione è l’Assicurato sottoscriva un , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeMutuo dovuto dall’Assicurato.
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Sources: Insurance Contract
Indennizzo. L’Indennizzo Calcoleremo il Vostro indennizzo secondo la seguente procedura:
a. dall’importo complessivo di tutti i crediti indicati nel modulo denuncia di sinistro con opzione di recu- pero crediti detrarremo, ove applicabile, quanto segue: - crediti o parti di credito, che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato non sono assicurati in base alla Copertura per al presente contratto di assicurazione, - crediti contestati, - il caso valore di Ricovero e nei limiti e alle condizioni tutte le garanzie reali/personali non fatte valere, - il valore di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti diritti derivanti da riserve di proprietà, che siano pendenti tra l’Assicurato sono state concordate contrattualmente con il Vostro cliente e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto non avete omesso ogni sforzo opportuno affinché fossero rispet- tate, e - detrarremo dall’importo così calcolato il rimborso valore dell’imposta sulla cifra d'affari (o delle corrispon- denti imposte sulle vendite) e dell’imposta sull’energia ivi contenute.
b. Calcoliamo il Vostro indennizzo moltiplicando l’importo così risultante per la quota assicurata indicata nell’articolo 3 della proposta.
c. All’indennizzo così calcolato si applicano le disposizioni sull’indennizzo massimo per cliente nonché sull’indennizzo massimo annuo del premiocontratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 4 della proposta.
d. Pagheremo il Vostro indennizzo entro 120 giorni dall’arrivo del modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti compiutamente compilato compresi i documenti e le informazioni da noi richiesti in aggiunta e necessari.
e. Qualora dei crediti o delle parti di credito non siano più contestati, provvederemo a un nuovo conteggio del Vostro indennizzo ai sensi della Sezione di cui sopra, non appena ci avrete dimostrato che, sulla base di un riconoscimento scritto o di una sentenza definitiva di un tribunale o di una corte arbitrale, è accer- tato che il cliente è obbligato al pagamento del credito o delle parti di credito. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa Vi liquideremo il Vostro indennizzo aggiuntivo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione corrispondente.
f. Qualora abbiate ricevuto un indennizzo da parte nostra, al quale non avete diritto in base al contratto di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeassicurazione, ce lo restituirete entro 30 giorni dalla conoscenza dell’insussistenza del Vostro diritto.
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Sources: Condizioni Generali Di Assicurazione
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa 16.1 Hexagon, a proprie spese e nel rispetto dei termini del presente Contratto, indennizzerà, difenderà e manterrà indenne il Cliente da e contro qualsiasi richiesta di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso risarcimento avanzata nei confronti del Cliente da parte di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessiterzi non affiliati, secondo cui i Prodotti o parte di essi forniti ai sensi del presente Contratto e utilizzati come consentito dal presente Contratto violano un brevetto degli Stati Uniti, del Giappone, o di uno stato membro dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, o di un diritto d'autore in qualsiasi paese, a condizione che il piano Cliente fornisca a Hexagon una tempestiva comunicazione scritta di ammortamento definito dal Contratto tale reclamo, l'assistenza e le informazioni ragionevolmente richieste da Hexagon e l'autorità esclusiva di Finanziamentodifendere e risolvere tale reclamo. L’Indennizzo Nonostante quanto sopra, ▇▇▇▇▇▇▇ non sarà responsabile di cui alcuna violazione derivante da: (i) integrazione o combinazione dei Deliverable con altri materiali o prodotti non forniti da Hexagon, se la violazione sarebbe stata evitata in assenza di tale integrazione o combinazione; (ii) modifiche ai Deliverable non autorizzate da Hexagon o intraprese su richiesta o direzione del Cliente, (iii) mancato utilizzo da parte del Cliente di correzioni o miglioramenti resi disponibili da Hexagon; o (iv) utilizzo da parte del Cliente dei Deliverable in modo non conforme al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”presente Contratto. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva venga emessa un'ingiunzione definitiva contro l'uso dei Prodotti da parte del Cliente a causa di una violazione, o nel caso in cui Hexagon ritenga ragionevolmente che i Prodotti possano essere oggetto di una richiesta di risarcimento per violazione, Hexagon potrà, a sua esclusiva discrezione e a sue spese, o (i) sostituire materiali non in violazione di funzionalità sostanzialmente simili; (ii) modificare i Deliverable in violazione in modo che non siano più in violazione ma rimangano sostanzialmente simili dal punto di vista funzionale; (iii) ottenere per il Cliente, a spese di Hexagon, il diritto di continuare a utilizzare tali Deliverable; o (iv) se nessuna delle precedenti soluzioni è commercialmente fattibile, Hexagon ritirerà i Deliverable in violazione e concederà al Cliente un Contratto rimborso per i corrispettivi effettivamente pagati a Hexagon per gli stessi, meno l'eventuale ammortamento calcolato su base quinquennale a quote costanti a partire dalla consegna del Deliverable in violazione. LA PRESENTE SEZIONE 16.1 STABILISCE L'INTERA RESPONSABILITÀ DI HEXAGON E L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DEL CLIENTE IN CASO DI RECLAMI E AZIONI PER VIOLAZIONE.
16.2 Il Cliente dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne Hexagon da e contro qualsiasi reclamo o richieste di Finanziamento Flessibile risarcimento avanzate nei confronti di ▇▇▇▇▇▇▇ da parte di terzi non affiliati (i) che preveda nelle Condizioni Generalisostengono che i Materiali del Cliente o parte di essi, infrangono o violano qualsiasi diritto o legge in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativemateria di proprietà intellettuale, la Variazione privacy o protezione dei dati; (ii) derivanti dai prodotti del Piano Cliente; (iii) derivanti dall'uso dei Servizi da parte del Cliente, ad eccezione dei reclami di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia terzi per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le i quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeHexagon è responsabile ai sensi dell'Articolo 16.1.
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Sources: Professional Services
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura Lo Studio per il quale ▇▇▇▇▇ fornisce il Contributo non è ideato, promosso o gestito da ▇▇▇▇▇ e, pertanto, ▇▇▇▇▇ non è in alcun modo responsabile per la conduzione dello Studio e, salvo quanto specificamente indicato di seguito, in nessun caso ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ responsabile dell’uso, della manipolazione, della conservazione o dello smaltimento del Materiale dello Studio o dei materiali o delle attrezzature dello Studio da parte del Promotore, dello Sperimentatore Principale e/o di Ricovero qualsivoglia membro del personale dello Studio. Il Promotore sarà responsabile di tutti gli atti od omissioni ad opera dello stesso, dello Sperimentatore Principale e nei limiti del personale dello Studio nonché degli atti o delle omissioni colposi del personale dello Studio, derivanti dall’uso, dalla manipolazione, dalla conservazione o dallo smaltimento del Materiale dello Studio, dei materiali o delle attrezzature dello Studio. Il Promotore difenderà, manleverà e alle condizioni terrà indenne ▇▇▇▇▇ e le sue Affiliate, nonché i rispettivi amministratori, direttori, impiegati, appaltatori, consulenti e procuratori (ciascuno una “Parte manlevata di cui alla presente PolizzaIpsen”) da ogni perdita, consiste nel pagamentopretesa, per ogni mese risarcimento dei danni, richiesta, sentenza, accordo transattivo, responsabilità, costo e spesa (inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari e le spese legali, in misura ragionevole) derivante da qualsivoglia azione, procedura, arbitrato, causa legale o procedimento avviato da qualsivoglia autorità governativa o regolatoria o altra terza parte in relazione allo Studio, a condotta colposa o dolosa del Promotore, dello Sperimentatore Principale e/o di durata qualsivoglia membro del Sinistro personale dello Studio, a qualsivoglia inadempimento da parte del Promotore di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo previsioni di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese presente Accordo di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” Protocollo o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.a
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Sources: Emendamento N. 2
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa 18.1 L'Organizzazione manleverà e terrà indenne l'Editore, qualsiasi società affiliata all'Editore e/o i subappaltatori dell'Editore da e contro qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (incluse spese legali ragionevoli, effettive e documentate), recupero, giudizio , lodo o reclamo di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato qualsiasi tipo derivante dalla pubblicazione della Rivista o di un articolo in base alla Copertura esso o da qualsiasi violazione o presunta violazione di qualsiasi dichiarazione o garanzia dell'Organizzazione ai sensi del presente Accordo editoriale.
18.2 L'Editore manleverà e terrà indenne l'Organizzazione da e contro qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (incluse spese legali ragionevoli, effettive e documentate), recupero, giudizio, lodo o reclamo di qualsiasi tipo derivante da qualsiasi violazione o presunta violazione di qualsiasi dichiarazione o garanzia dell'Editore ai sensi del presente Accordo editoriale.
18.3 Ciascuna Parte informerà prontamente l'altra Parte per il caso iscritto di Ricovero e nei limiti e alle condizioni qualsiasi questione di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese venga a conoscenza che potrebbe dar luogo all'obbligo di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo indennizzo dell'altra Parte di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro sopra e le Parti coopereranno in buona fede in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato tale questione cercando di evitare e mitigare il suo impatto ove possibile. La Parte notificante non ammetterà alcuna responsabilità, né stipulerà alcun accordo o compromesso in relazione alla questione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte (tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato, condizionato o ritardato). Salvo diverso accordo con la Parte notificante, l'altra Parte dovrà condurre qualsiasi difesa di tale questione con un difensore di propria scelta e la Contraente alla data Parte notificante dovrà ragionevolmente cooperare con l'altra Parte in tale difesa e può unirsi a tale difesa con un difensore di propria selezione, a proprie spese. Dopo aver consultato la Parte notificante e aver debitamente preso in considerazione eventuali obiezioni che la Parte potrebbe avere, l'altra Parte può risolvere tale questione a sua esclusiva discrezione. L'Organizzazione manleverà e terrà indenne l'Editore, qualsiasi società affiliata all'Editore e/o i subappaltatori dell'Editore da e contro qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (incluse spese legali ragionevoli, effettive e documentate), recupero, giudizio, premio o reclamo di qualsiasi tipo derivante da qualsiasi violazione o presunta violazione di qualsiasi dichiarazione o garanzia dell'Organizzazione ai sensi del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedepresente Accordo editoriale.
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Sources: Accordo Editoriale
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa Fatte salve le leggi italiane applicabili:
A. con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il Fornitore si impegna fin d ora a, e conviene di Assicurazione è obbligata indennizzare e tenere l Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, indenni e manlevati da ogni pretesa, passività, danno, costo o spesa (ivi inclusi ragionevoli spese di assistenza e consulenza legale) incorsi in relazione a:
(i) qualsiasi pretesa (ivi inclusi cause, procedimenti amministrativi, azioni regolamentari e altri procedimenti volti ad ottenere il risarcimento per lesioni personali o morte, danni a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso cose o perdite di Ricovero e nei limiti e natura economica) comunque connesse alle, o derivanti dalle, dichiarazioni del Fornitore o dall adempimento alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo obbligazioni di cui al precedente comma non può eccederepresente Ordine di Acquisto, per ogni mese ivi incluse le azioni basate sull'inadempimento o asserito inadempimento delle garanzie rilasciate dal Fornitore (indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi del Fornitore siano stati incorporati ai prodotti dell Acquirente e/o rivenduti dall Acquirente) o di durata una qualsiasi delle presenti Condizioni;
(ii) pretese relative alla violazione delle leggi, ordinanze, regolamenti o autorizzazioni o provvedimenti da parte di autorità pubbliche;
(iii) pretese relative ad atti od omissioni del Sinistro Fornitore o di suoi dipendenti, agenti o subappaltatori nella fornitura, consegna e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente (ove opportuno) installazione di Parti;
(iv) pretese derivanti dalla consegna di Parti da parte del Fornitore successivamente alla data di consegna prevista ovvero dalla mancata consegna. L obbligo di indennizzo gravante sul Fornitore ai sensi del Sinistro presente Articolo troverà applicazione indipendentemente dal fatto che la pretesa derivi da illecito civile, negligenza, illecito contrattuale, garanzia, responsabilità presunta ed oggettiva o altro, ad eccezione della misura in cui ciascuna di tali responsabilità derivi esclusivamente dalla negligenza dell Acquirente. L obbligo di indennizzo gravante sul Fornitore ai sensi del presente Articolo 18 sarà regolato anche nel rispetto della Procedura QA-507 dell Acquirente. In ogni caso, in qualsiasi momento prima o dopo la scadenza della garanzia post- vendita, i clienti finali dell Acquirente e/o soggetti terzi e/o autorità italiane o estere contestino il mancato rispetto della Normativa inerente la tutela della sicurezza, della salute e per la durata dello stessodell ambiente in conseguenza di accertata difettosità e/o non conformità, il massimale mensile Fornitore sarà obbligato a tenere indenne l Acquirente nei confronti dei soggetti terzi danneggiati e/o dalle autorità competenti.
B. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il Fornitore concorda e si impegna fin d ora a risarcire e tenere l Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti indenni e manlevati da ogni pretesa, passività, danno, costo o spesa (ivi inclusi ragionevoli spese di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso assistenza e consulenza legale) incorsi quale conseguenza di lesioni a persone o danni a cose cagionati direttamente o indirettamente dai prodotti a seguito di difetto intrinseco, o a seguito di difetti nel design, nei materiali o nelle lavorazioni, o a seguito della violazione da parte del Fornitore di qualsiasi obbligo di legge gravante sui produttori o sui fornitori di articoli da utilizzarsi nello svolgimento dell attività lavorativa, o qualora il Fornitore o un suo agente o prestatore d opera cagioni o subisca lesioni o danni presso i locali dell Acquirente nell adempimento dell Ordine di Acquisto, o per altre perdite o ritardi, diretti o indiretti, derivanti o meno da inadempimento contrattuale o negligenza, causate dal Fornitore.
C. Qualora il Fornitore svolga attività presso i locali dell Acquirente o utilizzi i beni dell Acquirente presso i locali dello stesso o in altro luogo, il Fornitore sarà tenuto a risarcire e tenere indenne l Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti da ogni passività, pretesa, domanda o spesa (ivi incluse ragionevoli spese di assistenza e consulenza legale) relativa a danni a cose o lesioni (inclusa la morte) subiti dall Acquirente, suoi dipendenti o qualsiasi altro soggetto, derivanti da, o relative allo svolgimento di, attività od utilizzo dei beni dell Acquirente da parte del Fornitore, ad eccezione della misura in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalila passività, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” pretesa o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precededomanda derivi esclusivamente dalla negligenza dell Acquirente.
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Sources: Ordine Di Acquisto
Indennizzo. L’Indennizzo Lo Sponsor stipulerà una polizza assicurativa che l’Impresa copra il rischio di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero lesioni ai pazienti derivanti dallo studio, come richiesto dalle leggi italiane e dalle normative che regolano le sperimentazioni cliniche. In considerazione delle prestazioni e degli obblighi definiti nel presente dallo Sperimentatore, dall'Istituto e dai rispettivi amministratori, fiduciari, direttori, ufficiali, agenti o dipendenti (collettivamente, “Indennizzati”), lo Sponsor, attraverso la CRO, indennizzerà, difenderà e manleverà ciascun Indennizzato da e nei limiti confronti di qualsiasi perdita, danno, costo o spesa (esclusi i ragionevoli onorari degli avvocati) (collettivamente “Perdite”) che potrebbero derivare da reclami o azioni legali di parti terze riguardanti lesioni fisiche subite da un paziente e danni direttamente causati o favoriti da una qualsiasi sostanza somministrata o procedura eseguita all'interno del Protocollo; posto però che:
(a) gli Indennizzati abbiano rispettato tutte le leggi e normative applicabili (compresi, senza limitazioni, l'aver ottenuto i consensi informati, le autorizzazioni del paziente, se separate dal consenso informato, e le approvazioni da parte dell'EC), il Protocollo e tutte le istruzioni fornite dallo Sponsor o dalla CRO per l'uso e la somministrazione del/i Farmaco/i dello Studio;
(b) lo Sponsor venga prontamente informato per iscritto di tali reclami o azioni legali;
(c) gli Indennizzati cooperino pienamente nell'investigazione e nella difesa da tali reclami o azioni legali;
(d) lo Sponsor ha il diritto di difendersi da reclami o azioni legali in qualsiasi modo ritenga appropriato, compreso il diritto a un avvocato di sua scelta; e (e) solo lo Sponsor avrà il diritto di raggiungere un accordo sul reclamo, ma lo Sponsor non potrà ammettere un torto a nome degli Indennizzati senza il preventivo permesso scritto da parte degli Indennizzati stessi. Indipendentemente da quanto sopra, l'obbligo di indennizzo dello Sponsor non si estenderà alle condizioni Perdite derivanti da negligenza, illeciti o imperizia volontari da parte di cui alla presente Polizzaun qualsiasi Indennizzato, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro fermo restando che la somministrazione di una somma pari alla rata mensilequalunque sostanza in accordo con il Protocollo non costituirà negligenza o imperizia per gli scopi di questo Contratto. Inoltre, comprensiva l'Indennizzato avrà il diritto di capitale ed interessiscegliere un proprio consulente legale indipendente e di essere da esso rappresentato, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentoposto che l'Indennizzato stesso si assumerà i costi e le spese legati a tale consulenza. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per La CRO declina espressamente ogni mese di durata del Sinistro e responsabilità in relazione al prodotto sperimentale, inclusa la responsabilità per qualsiasi richiesta di risarcimento inerente al prodotto derivante da una condizione causata effettivamente o presumibilmente dalla somministrazione di tale prodotto, a tutti i Contratti meno che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stessotale responsabilità non sia causata da negligenza, il massimale mensile condotta errata intenzionale o mancato rispetto intenzionale di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un questo Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso da parte della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeCRO.
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Sources: Clinical Trial Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo Alla perdita indennizzabile così ottenuta saranno applicati:
a) la Percentuale di Copertura, indicata nell’articolo 2.1 delle Condizioni Particolari di polizza,
b) il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ per Cliente, stabilito all’articolo 3.2 delle Condizioni Particolari di polizza. Fermo restando che l’Impresa tutti i termini e le condizioni di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura polizza siano stati rispettati e che sia stata fornita tutta la documentazione necessaria all’istruzione della pratica di sinistro e sia stato conferito un valido mandato per il recupero del credito, l’Assicuratore procederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del sinistro. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. In presenza di una Contestazione del credito, il pagamento dell’indennizzo viene sospeso e l’Assicuratore procederà al pagamento dell’eventuale indennizzo entro 30 (trenta) giorni del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato dalla risoluzione della Contestazione in senso favorevole all’Assicurato. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota di Ricovero sua spettanza. Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato s’impegna a rimborsare gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso. L’importo massimo di indennizzi e nei limiti e alle condizioni spese che l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni periodo assicurativo è fissato nella misura del ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentostabilito all’art. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle 3.1 delle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeParticolari.
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Sources: Nota Informativa Ramo Credito
Indennizzo. L’Indennizzo che Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentocorrisponderà all’Assicurato, per ogni mese di durata rata in scadenza nel periodo del Sinistro di una somma pari Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, comprensiva se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di capitale ed interessi, secondo il 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo. Le rate sono definite dal piano di ammortamento definito dal Contratto rimborso in essere con la Banca. Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un Istituto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedereCura, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti subisca, prima che siano pendenti tra l’Assicurato e trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Contraente alla data del Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro e per la durata dello stessosia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il massimale mensile periodo di Euro 2.000,00 come previsto all’ArtFranchigia Assoluta. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”La presente Copertura Assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella della Copertura Assicurativa C) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato sottoscriva un abbia optato per la prosecuzione del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliassicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeprimo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso Indennità determinate in vigenza del premioFinanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stessoNella massima misura consentita dalla legge, il massimale mensile Venditore accetta di Euro 2.000,00 come previsto all’Artindennizzare, tenere indenne e difendere l'Acquirente e le sue società affiliate, i loro amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e clienti ("Beneficiari dell’indennizzo") da e contro ogni perdita, responsabilità, costo, spesa, causa o azione legale, pretesa e ogni altro obbligo e procedimento, a includere senza limitazione le sentenze emesse contro e le multe o penali o i regolamenti imposti ai Beneficiari dell'indennizzo, e le parcelle legali e tutti gli altri costi relativi a dispute ("Responsabilità") derivanti da pretese per inadempimenti contrattuali, garanzie, richiami prodotto, indagini sui difetti, campagne di richiamo per assistenza, responsabilità sui prodotti, infortuni a persone (ivi compresa la morte) o danni alle cose provocati dal Venditore, i suoi dipendenti, agenti, subappaltatori o in qualche modo attribuibili alla prestazione del Venditore, a includere senza limitazione inadempimenti del contratto, inadempimenti della garanzia o responsabilità in riferimento ai prodotti; posto, tuttavia, che l’obbligo del Venditore di indennizzare l’Acquirente non è applicabile alle responsabilità unicamente derivanti da negligenza dell’Acquirente. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”Entro un periodo di tempo ragionevole da quando viene a conoscenza di effettive o potenziali Responsabilità, l’Acquirente ne darà comunicazione al Venditore. Nel caso Il Venditore, a scelta dell’Acquirente e a spese proprie, si assumerà la difesa a fronte di tali Responsabilità effettive o potenziali attraverso legali approvati dall’Acquirente. Posto, tuttavia, che il Venditore otterrà l’autorizzazione dell’Acquirente prima che sia effettuata una composizione delle Responsabilità effettive o potenziali se i termini di tale composizione possano avere un effetto sostanzialmente avverso per l’Acquirente, compresi eventuali termini che ammettano l’esistenza di un difetto nelle Merci o la mancata esecuzione da parte dell’Acquirente dei suoi obblighi, in pieno e fedelmente. In alternativa, l’Acquirente ha facoltà di scegliere di intraprendere la difesa per tali Responsabilità nella misura in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliesse vengono fatte valere contro se medesimo, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessae il Venditore rimborserà all’Acquirente mensilmente tutte le spese, le prestazioni parcelle dei legali e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli gli altri casi di modifica della durata costi, comprese le spese conseguenti a giudizi, multe, penali o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecomposizione da lui sostenute.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso Nei casi in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaligrado superiore al 59% (Tabelle INAIL), in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeentro 2 anni dall’infortunio verificatosi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Variazione Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio che ha generato l’invalidità totale permanente. Negli altri casi La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di modifica rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della durata diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o di rinegoziazione al debito residuo del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, Finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiomomento della sottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.
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Sources: Finanziamento Protetto Business
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa 1. Rispondiamo del risarcimento di Assicurazione danni, indipendentemente dal motivo giuridico, solo - se noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari abbiamo agito dolosamente o per colpa grave; - se noi o i soggetti di cui sopra abbiamo agito con negligenza lieve, secondo le premesse citate al paragrafo 2; - er l'adempimento, nella misura convenuta, delle garanzie eventualmente concesse; le garanzie (vedere VIII 2) necessitano della forma scritta e devono essere esplicitamente designate come tali; - in caso di lesioni alla vita, al corpo e alla salute - in casi concernenti altre responsabilità legali vincolanti (▇.▇▇. Legge sulla responsabilità da prodotto, ▇▇▇▇▇ sulla responsabilità ecologica ecc.)
2. In caso di negligenza lieve rispondiamo del risarcimento danni – tranne nei casi secondo par. 1 e indipendentemente dal motivo giuridico – solo in caso di violazione degli oneri essenziali del contratto. Quali oneri essenziali del contratto si intendono gli obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto può fare regolare affidamento il partner contrattuale. Il nostro obbligo di adempiere ineccepibilmente ai nostri obblighi contrattuali non costituisce un onere contrattuale essenziale nel senso di cui sopra. In caso di inadempienza per negligenza lieve di oneri contrattuali essenziali la nostra responsabilità di risarcimento di danni è obbligata limitata, riguardo al suo importo, al risarcimento del prevedibile danno tipico. Prima della stipula del contratto il cliente è tenuto a corrispondere all’Assicurato informarci circa rischi particolari, danni atipici o un insolito ammontare degli eventuali danni. È esclusa una responsabilità per danni conseguenti più estesi, risultati economici insoddisfacenti, danni indiretti o danni per rivendicazioni di terzi.
3. Se l’oggetto del contratto di compravendita è una cosa definita solo in riferimento alla suo gruppo merceologico, la nostra responsabilità è definita, anche in tal caso, esclusivamente in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni regole di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese sopra. È esclusa una responsabilità di durata risarcimento di danni indipendente da una colpa.
4. Le succitate disposizioni in materia di responsabilità si applicano anche ai diritti legali del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui cliente al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e rimborso delle spese infruttuose nonché per la durata dello stessoresponsabilità personale di dipendenti, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalioperai, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativecollaboratori, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni rappresentanti e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeausiliari.
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Indennizzo. L’Indennizzo Il Sottoscrittore difenderà, manleverà e terrà indenni Gate Network, Amazon, ciascuna delle sue Affiliate, e i suoi e loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, successori e cessionari (complessivamente qui di seguito denominati “Parti Indennizzate”), da qualunque accusa o pretesa di parti terze, nonché perdite, danni, pagamenti, costi, spese e qualunque altra responsabilità (inclusi onorari e spese legali ragionevoli) derivanti da o relativi a (a) qualunque atto o omissione del Sottoscrittore o del suo Personale, inclusi atti o omissioni colposi, dolo o responsabilità oggettiva del Sottoscrittore o del suo Personale, (b) un inadempimento del presente Contratto da parte del Sottoscrittore o del suo Personale, incluso rispetto a qualunque dichiarazione, garanzia, pattuizione, accordo con il Sottoscrittore contenuti nel presente Contratto, o (c) lesioni personali o fisiche (inclusa la morte) o danni alla proprietà causati da atti o omissioni del Sottoscrittore o del suo Personale in relazione al Programma di ▇▇▇▇▇▇ (qui di seguito singolarmente denominati “Pretesa”). Il dovere di difesa del Sottoscrittore è indipendente dal suo dovere di indennizzo. Gli obblighi del Sottoscrittore previsti dal presente Articolo 6.1 sono indipendenti da tutti gli altri suoi obblighi ai sensi del presente Contratto. Il Sottoscrittore si farà assistere da un legale che l’Impresa ragionevolmente incontri la fiducia di Assicurazione è obbligata Amazon per difendere ciascuna ▇▇▇▇▇▇▇, e Amazon collaborerà ragionevolmente (a corrispondere all’Assicurato spese del Sottoscrittore) con il Sottoscrittore nella difesa da tali Pretese. Il Sottoscrittore non acconsentirà al deposito di sentenze né stipulerà alcun accordo transattivo in base relazione ad una Pretesa senza il preventivo consenso per iscritto di Amazon, il quale non potrà essere irragionevolmente negato. Qualora in qualsiasi momento Amazon ragionevolmente ritenga che una Pretesa possa influire negativamente su una Parte Indennizzata, senza limitazione alcuna agli obblighi di indennizzo del Sottoscrittore, Amazon potrà provvedere alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizzadifesa dalla Pretesa, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in tal caso Amazon e il suo legale procederanno con diligenza e in buona fede in tale difesa. Il Sottoscrittore non stipulerà alcun accordo transattivo in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e ad una Pretesa senza il preventivo consenso per la durata dello stessoiscritto delle Parti Indennizzate, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Artquale non potrà essere irragionevolmente negato. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso Il Sottoscrittore assicurerà che gli accordi transattivi stipulati in relazione ad una Pretesa siano riservati, salvo nei casi in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto ciò non sia consentito dalla Legge. L'obbligo di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione difesa del Piano Sottoscrittore è indipendente dal suo obbligo di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeindennizzo.
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Sources: Contratto Esercenti Adesione
Indennizzo. L’Indennizzo che Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentocorrisponderà all’Assicurato, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari rata in scadenza nel periodo dell’inabilità, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, comprensiva di capitale ed interessise trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccederese semestrale, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti Qualora la Persona Designata, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano pendenti tra l’Assicurato e trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Contraente alla data del Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro e per la durata dello stessosia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il massimale mensile periodo di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”Franchigia Assoluta. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato sottoscriva un abbia optato per la prosecuzione del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliassicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeprimo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso Indennità determinate in vigenza del premioFinanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentocorrisponderà all’Assicurato, per ogni mese di durata rata in scadenza nel periodo del Sinistro di una somma pari Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, comprensiva se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un Istituto di capitale ed interessiCura, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccederesubisca, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti prima che siano pendenti tra l’Assicurato e trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Contraente alla data del Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro e per la durata dello stessosia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il massimale mensile periodo di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”Franchigia Assoluta. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato sottoscriva un abbia optato per la prosecuzione del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliassicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeprimo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso Indennità determinate in vigenza del premioFinanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
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