Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Inabilità Temporanea Totale Permanente da Infortunio o Malattia, e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, è pari al debito residuo: • consiste nel caso pagamento, per ogni mese di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data durata del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattianei termini di cui al successivo comma, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00una somma pari alla rata mensile, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, è consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al debito residuo: • nel caso precedente comma non può eccedere, per ogni mese di Infortunio, durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunioe per la durata dello stesso, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del il massimale mensile di Euro 80.000,00, 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Indennizzo. L’Indennizzo Il pagamento dell'indennizzo è effettuato all’Assicurato entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro. Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall’Assicurato, il pagamento dell‘indennizzo è subordinato alla condizione che l’Impresa l’Assicurato abbia fornito la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell’infruttuosità delle azioni di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato recupero svolte in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiavia stragiudiziale, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortuniocrediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, alla data o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto) in tutti gli altri casi. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in corso- della domanda di insinuazione al passivo, della copia della lettera circolare del Sinistro Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortuniol'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, • nel caso di Malattiaentro 15 giorni dalla ricezione, alla data il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. Sulla base della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, garanzia accordata e degli eventuali interessi moratori e spese accessorierecuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di Copertura stabilita. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione. In questo caso -fermi restando i termini costitutivi del sinistro- l’indennizzo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla conoscenza formale dell’Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato, sempre che venga fornita la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia documentazione che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a dimostri l’apposizione sul titolo di Inabilità Temporanea Totale, una formula esecutiva idonea a consentire l’immediata esecuzione nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica Paese ove risiede il Cliente; resta fermo che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”l’onere dell’esecuzione rimane in capo all’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva non si attivi ai fini dell’esecuzione del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva di cui sopra è tenuto a restituire all’Assicuratore, a semplice richiesta, gli importi ricevuti a titolo di indennizzo. Se, dopo il pagamento di un Contratto indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato si impegna a rimborsare a semplice richiesta dell’Assicuratore gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Finanziamento Flessibile rimborso. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota si sua spettanza. L'importo massimo complessivo degli indennizzi e spese che preveda l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa, stabilito nelle Condizioni GeneraliParticolari di polizza, viene fissato in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, rapporto ai premi imponibili relativi alla medesima annualità durante la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto quale è stato originariamente assicurato il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito il cui mancato pagamento ha determinato il sinistro.
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Samples: Insurance Conditions, Insurance Conditions
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 3, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo Lo Sponsor stipulerà una polizza assicurativa che l’Impresa copra il rischio di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura lesioni ai pazienti derivanti dallo studio, come richiesto dalle leggi italiane e dalle normative che regolano le sperimentazioni cliniche. In considerazione delle prestazioni e degli obblighi definiti nel presente dallo Sperimentatore, dall'Istituto e dai rispettivi amministratori, fiduciari, direttori, ufficiali, agenti o dipendenti (collettivamente, “Indennizzati”), lo Sponsor, attraverso la CRO, indennizzerà, difenderà e manleverà ciascun Indennizzato da e nei confronti di qualsiasi perdita, danno, costo o spesa (esclusi i ragionevoli onorari degli avvocati) (collettivamente “Perdite”) che potrebbero derivare da reclami o azioni legali di parti terze riguardanti lesioni fisiche subite da un paziente e danni direttamente causati o favoriti da una qualsiasi sostanza somministrata o procedura eseguita all'interno del Protocollo; posto però che:
(a) gli Indennizzati abbiano rispettato tutte le leggi e normative applicabili (compresi, senza limitazioni, l'aver ottenuto i consensi informati, le autorizzazioni del paziente, se separate dal consenso informato, e le approvazioni da parte dell'EC), il Protocollo e tutte le istruzioni fornite dallo Sponsor o dalla CRO per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia l'uso e la data somministrazione del/i Farmaco/i dello Studio;
(b) lo Sponsor venga prontamente informato per iscritto di liquidazione del relativo Indennizzotali reclami o azioni legali;
(c) gli Indennizzati cooperino pienamente nell'investigazione e nella difesa da tali reclami o azioni legali;
(d) lo Sponsor ha il diritto di difendersi da reclami o azioni legali in qualsiasi modo ritenga appropriato, saranno rimborsati dall’Impresa compreso il diritto a un avvocato di Assicurazione fino ad sua scelta; e (e) solo lo Sponsor avrà il diritto di raggiungere un massimo accordo sul reclamo, ma lo Sponsor non potrà ammettere un torto a nome degli Indennizzati senza il preventivo permesso scritto da parte degli Indennizzati stessi. Indipendentemente da quanto sopra, l'obbligo di 2 mesi indennizzo dello Sponsor non si estenderà alle Perdite derivanti da negligenza, illeciti o imperizia volontari da parte di interessiun qualsiasi Indennizzato, fermo restando che la somministrazione di una qualunque sostanza in accordo con il Protocollo non costituirà negligenza o imperizia per gli scopi di questo Contratto. Eventuali Indennizzi già corrisposti Inoltre, l'Indennizzato avrà il diritto di scegliere un proprio consulente legale indipendente e di essere da esso rappresentato, posto che l'Indennizzato stesso si assumerà i costi e le spese legati a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiotale consulenza. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa CRO declina espressamente ogni responsabilità in relazione al prodotto sperimentale, inclusa la responsabilità per qualsiasi richiesta di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” risarcimento inerente al prodotto derivante da una condizione causata effettivamente o presumibilmente dalla somministrazione di tale prodotto, a meno che precedetale responsabilità non sia causata da negligenza, condotta errata intenzionale o mancato rispetto intenzionale di questo Contratto da parte della CRO.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo 14.1 Il Titolare dell'account indennizzerà e si impegna a tenere indenne il Fornitore e/x Xxxxxx, i suoi funzionari, dipendenti e agenti da qualsiasi costo e spesa (comprese le spese legali e i costi di qualsiasi transazione) derivanti da qualsivoglia reclamo, azione, procedimento o richiesta che l’Impresa possa essere avanzata nei confronti di Assicurazione è obbligata Xxxxxx e/o del Fornitore come conseguenza di:
(a) un'azione o un'omissione illecita o negligente del Titolare dell’account; e/o
(b) una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
14.2 Xxxxxx si impegna a corrispondere all’Assicurato manlevare e tenere indenne il Titolare dell'account, i suoi dipendenti e agenti da tutti i costi e le spese (compresi i costi legali ragionevoli e i costi di qualsiasi transazione) derivanti da qualsiasi reclamo, azione, procedimento o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Titolare dell'account come conseguenza della violazione da parte di Xxxxxx di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di terzi (''reclamo DPI'').
14.3 Se viene avanzato un reclamo DPI nei confronti del Titolare dell’account, quest'ultimo dovrà:
(a) notificare a Xxxxxx per iscritto qualsiasi reclamo DPI;
(b) consentire a Xxxxxx di condurre tutte le trattative e i procedimenti e fornire a Xxxxxx un'assistenza ragionevole, a spese di Xxxxxx, per quanto riguarda il reclamo DPI; e
(c) non fare alcuna ammissione negativa in base alla Copertura per merito al reclamo DPI.
14.4 Se in qualsiasi momento viene formulata una contestazione di violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale o se vi sia un rischio ditale violazione, Xxxxxx dovrà, a sua discrezione:
(a) sostituire o modificare le Soluzioni con prodotti sostitutivi che non violino la legge, a condizione che tali prodotti sostitutivi non incidano negativamente sulle prestazioni o sulla funzionalità delle Soluzioni in questione; oppure
(b) procurare al Titolare dell'account il caso diritto di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiacontinuare a ricevere le Soluzioni, nei limiti e alle condizioni a condizione che non vi siano effetti negativi sostanziali sulle Soluzioni (compresa una riduzione dell'ambito di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata utilizzo delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedestesse).
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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto
Indennizzo. L’Indennizzo Nella massima misura consentita dalla legge, il Venditore accetta di indennizzare, tenere indenne e difendere l'Acquirente e le sue società affiliate, i loro amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e clienti ("Beneficiari dell’indennizzo") da e contro ogni perdita, responsabilità, costo, spesa, causa o azione legale, pretesa e ogni altro obbligo e procedimento, a includere senza limitazione le sentenze emesse contro e le multe o penali o i regolamenti imposti ai Beneficiari dell'indennizzo, e le parcelle legali e tutti gli altri costi relativi a dispute ("Responsabilità") derivanti da pretese per inadempimenti contrattuali, garanzie, richiami prodotto, indagini sui difetti, campagne di richiamo per assistenza, responsabilità sui prodotti, infortuni a persone (ivi compresa la morte) o danni alle cose provocati dal Venditore, i suoi dipendenti, agenti, subappaltatori o in qualche modo attribuibili alla prestazione del Venditore, a includere senza limitazione inadempimenti del contratto, inadempimenti della garanzia o responsabilità in riferimento ai prodotti; posto, tuttavia, che l’Impresa l’obbligo del Venditore di Assicurazione indennizzare l’Acquirente non è obbligata applicabile alle responsabilità unicamente derivanti da negligenza dell’Acquirente. Entro un periodo di tempo ragionevole da quando viene a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura conoscenza di effettive o potenziali Responsabilità, l’Acquirente ne darà comunicazione al Venditore. Il Venditore, a scelta dell’Acquirente e a spese proprie, si assumerà la difesa a fronte di tali Responsabilità effettive o potenziali attraverso legali approvati dall’Acquirente. Posto, tuttavia, che il Venditore otterrà l’autorizzazione dell’Acquirente prima che sia effettuata una composizione delle Responsabilità effettive o potenziali se i termini di tale composizione possano avere un effetto sostanzialmente avverso per il caso l’Acquirente, compresi eventuali termini che ammettano l’esistenza di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio un difetto nelle Merci o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente mancata esecuzione da Infortunio o Malattia parte dell’Acquirente dei suoi obblighi, in pieno e fedelmente. In alternativa, l’Acquirente ha facoltà di scegliere di intraprendere la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto difesa per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso tali Responsabilità nella misura in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliesse vengono fatte valere contro se medesimo, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessae il Venditore rimborserà all’Acquirente mensilmente tutte le spese, le prestazioni parcelle dei legali e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli gli altri casi di modifica della durata costi, comprese le spese conseguenti a giudizi, multe, penali o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecomposizione da lui sostenute.
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Indennizzo. L’Indennizzo 18.1 La Società deve tenere indenni ciascuno e tutti gli amministratori, dirigenti, precedenti amministratori e precedenti dirigenti, nonché ogni soggetto che l’Impresa abbia ricoperto – su richiesta della Società – la carica di Assicurazione è obbligata amministratore o dirigente di altra società in cui tale soggetto abbia una partecipazione o nei cui confronti tale soggetto vanti un credito, che siano o siano stati parti o coinvolti in procedimenti minacciati, pendenti o conclusi, cause civili, penali, amministrative, arbitrali o investigative (ciascuna, un “Procedimento”), ovvero in impugnazioni di tali Procedimenti o in indagini e investigazioni che possano condurre a corrispondere all’Assicurato tali Procedimenti, in base alla Copertura relazione ad ogni responsabilità, danno, esborso giustificato e documentato (ivi inclusi onorari legali ragionevolmente sostenuti), effetto finanziario di pronunce giudiziarie, multe, penali (ivi incluse accise, tasse analoghe e danni punitivi) e importi versati in via transattiva da tali soggetti in relazione ai Procedimenti. Resta fermo ogni ulteriore diritto cui i soggetti indennizzati abbiano diritto e, pertanto, tale diritto di indennizzo non sarà considerato quale rimedio esclusivo.
18.2 L’indennizzo ai sensi del presente Articolo 18 continuerà a trovare applicazione ad ogni soggetto che abbia cessato di ricoprire la carica in forza della quale tale soggetto avrebbe originariamente avuto diritto all’indennizzo ai sensi dell’Articolo 18.1 in relazione alle e in conseguenza delle attività svolte da tale soggetto. Nessuna modifica, emendamento od eliminazione del presente Articolo 18 dovrà avere l’effetto di limitare o negare alcuno di tali diritti in relazione alle azioni o ai Procedimenti originatisi prima di ogni tale modifica, emendamento o eliminazione.
18.3 Fermo quanto previsto all’Articolo 18.1, non verrà corrisposto alcun indennizzo in relazione a procedimenti, questioni o materie relativamente ai quali tale soggetto sia ritenuto responsabile per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio dolo o Malattia, colpa grave nello svolgimento dei propri doveri nei limiti e alle condizioni confronti della Società.
18.4 Il diritto all’indennizzo di cui alla al presente CoperturaArticolo 18 includerà, altresì, il diritto ad essere pagati o rimborsati dalla Società per tutte le spese documentate ragionevolmente sostenute da ogni soggetto avente diritto all’indennizzo al sensi del presente Articolo 18 che è pari stato, o è minacciato di essere, convenuto in un Procedimento prima della conclusione finale del Procedimento stesso e senza alcuna finale determinazione in merito al debito residuo: • nel caso diritto all’indennizzo di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalitale soggetto; fermo restando, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeogni caso, la Variazione che tale soggetto dovrà impegnarsi a rimborsare tutti gli importi così ricevuti qualora venga accertato in maniera definitiva che tale soggetto non ha diritto all’indennizzo ai sensi del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedepresente Articolo 18.
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Samples: Statuto
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 3, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Samples: Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa Il Sottoscrittore difenderà, manleverà e terrà indenni Gate Network, Amazon, ciascuna delle sue Affiliate, e i suoi e loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, successori e cessionari (complessivamente qui di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso seguito denominati “Parti Indennizzate”), da qualunque accusa o pretesa di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiaparti terze, nei limiti nonché perdite, danni, pagamenti, costi, spese e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori qualunque altra responsabilità (inclusi onorari e spese accessorielegali ragionevoli) derivanti da o relativi a (a) qualunque atto o omissione del Sottoscrittore o del suo Personale, inclusi atti o omissioni colposi, dolo o responsabilità oggettiva del Sottoscrittore o del suo Personale, (b) un inadempimento del presente Contratto da parte del Sottoscrittore o del suo Personale, incluso rispetto a qualunque dichiarazione, garanzia, pattuizione, accordo con il Sottoscrittore contenuti nel presente Contratto, o (c) lesioni personali o fisiche (inclusa la morte) o danni alla proprietà causati da atti o omissioni del Sottoscrittore o del suo Personale in relazione al Programma di Xxxxxx (qui di seguito singolarmente denominati “Pretesa”). Il dovere di difesa del Sottoscrittore è indipendente dal suo dovere di indennizzo. Gli interessi relativi obblighi del Sottoscrittore previsti dal presente Articolo 6.1 sono indipendenti da tutti gli altri suoi obblighi ai sensi del presente Contratto. Il Sottoscrittore si farà assistere da un legale che ragionevolmente incontri la fiducia di Amazon per difendere ciascuna Xxxxxxx, e Amazon collaborerà ragionevolmente (a spese del Sottoscrittore) con il Sottoscrittore nella difesa da tali Pretese. Il Sottoscrittore non acconsentirà al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia deposito di sentenze né stipulerà alcun accordo transattivo in relazione ad una Pretesa senza il preventivo consenso per iscritto di Amazon, il quale non potrà essere irragionevolmente negato. Qualora in qualsiasi momento Amazon ragionevolmente ritenga che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia una Pretesa possa influire negativamente su una Parte Indennizzata, senza limitazione alcuna agli obblighi di indennizzo del Sottoscrittore, Amazon potrà provvedere alla difesa dalla Pretesa, e la data di liquidazione del relativo Indennizzoin tal caso Amazon e il suo legale procederanno con diligenza e in buona fede in tale difesa. Il Sottoscrittore non stipulerà alcun accordo transattivo in relazione ad una Pretesa senza il preventivo consenso per iscritto delle Parti Indennizzate, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino il quale non potrà essere irragionevolmente negato. Il Sottoscrittore assicurerà che gli accordi transattivi stipulati in relazione ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totaleuna Pretesa siano riservati, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato salvo nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso casi in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto ciò non sia consentito dalla Legge. L'obbligo di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione difesa del Piano Sottoscrittore è indipendente dal suo obbligo di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeindennizzo.
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Samples: Contratto Esercenti Adesione
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa 1. Rispondiamo del risarcimento di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato danni, indipendentemente dal motivo giuridico, solo - se noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari abbiamo agito dolosamente o per colpa grave; - se noi o i soggetti di cui sopra abbiamo agito con negligenza lieve, secondo le premesse citate al paragrafo 2; - er l'adempimento, nella misura convenuta, delle garanzie eventualmente concesse; le garanzie (vedere VIII 2) necessitano della forma scritta e devono essere esplicitamente designate come tali; - in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente lesioni alla vita, al corpo e alla salute - in casi concernenti altre responsabilità legali vincolanti (x.xx. Legge sulla responsabilità da Infortunio o Malattiaprodotto, Xxxxx sulla responsabilità ecologica ecc.)
2. In caso di negligenza lieve rispondiamo del risarcimento danni – tranne nei limiti casi secondo par. 1 e alle condizioni indipendentemente dal motivo giuridico – solo in caso di violazione degli oneri essenziali del contratto. Quali oneri essenziali del contratto si intendono gli obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto può fare regolare affidamento il partner contrattuale. Il nostro obbligo di adempiere ineccepibilmente ai nostri obblighi contrattuali non costituisce un onere contrattuale essenziale nel senso di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel sopra. In caso di Infortunioinadempienza per negligenza lieve di oneri contrattuali essenziali la nostra responsabilità di risarcimento di danni è limitata, riguardo al suo importo, al risarcimento del prevedibile danno tipico. Prima della stipula del contratto il cliente è tenuto a informarci circa rischi particolari, danni atipici o un insolito ammontare degli eventuali danni. È esclusa una responsabilità per danni conseguenti più estesi, risultati economici insoddisfacenti, danni indiretti o danni per rivendicazioni di terzi.
3. Se l’oggetto del contratto di compravendita è una cosa definita solo in riferimento alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortuniosuo gruppo merceologico, • nel caso di Malattiala nostra responsabilità è definita, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattiaanche in tal caso, così come calcolato dalla Contraente esclusivamente in base alle condizioni regole di cui sopra. È esclusa una responsabilità di risarcimento di danni indipendente da una colpa.
4. Le succitate disposizioni in materia di responsabilità si applicano anche ai diritti legali del Contratto di Finanziamento cliente al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e rimborso delle spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che infruttuose nonché per la durataresponsabilità personale di dipendenti, all’originario piano di ammortamento dello stessooperai, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecollaboratori, rappresentanti e ausiliari.
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Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, è consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari al debito residuo: • nel caso alla rata mensile, comprensiva di Infortuniocapitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunioe per la durata dello stesso, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del il massimale mensile di Euro 80.000,00, 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Assicurazione
Indennizzo. L’Indennizzo Fatte salve le leggi italiane applicabili:
A. con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il Fornitore si impegna fin d ora a, e conviene di indennizzare e tenere l Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, indenni e manlevati da ogni pretesa, passività, danno, costo o spesa (ivi inclusi ragionevoli spese di assistenza e consulenza legale) incorsi in relazione a:
(i) qualsiasi pretesa (ivi inclusi cause, procedimenti amministrativi, azioni regolamentari e altri procedimenti volti ad ottenere il risarcimento per lesioni personali o morte, danni a cose o perdite di natura economica) comunque connesse alle, o derivanti dalle, dichiarazioni del Fornitore o dall adempimento alle obbligazioni di cui al presente Ordine di Acquisto, ivi incluse le azioni basate sull'inadempimento o asserito inadempimento delle garanzie rilasciate dal Fornitore (indipendentemente dal fatto che l’Impresa i prodotti o i servizi del Fornitore siano stati incorporati ai prodotti dell Acquirente e/o rivenduti dall Acquirente) o di Assicurazione è obbligata una qualsiasi delle presenti Condizioni;
(ii) pretese relative alla violazione delle leggi, ordinanze, regolamenti o autorizzazioni o provvedimenti da parte di autorità pubbliche;
(iii) pretese relative ad atti od omissioni del Fornitore o di suoi dipendenti, agenti o subappaltatori nella fornitura, consegna e (ove opportuno) installazione di Parti;
(iv) pretese derivanti dalla consegna di Parti da parte del Fornitore successivamente alla data di consegna prevista ovvero dalla mancata consegna. L obbligo di indennizzo gravante sul Fornitore ai sensi del presente Articolo troverà applicazione indipendentemente dal fatto che la pretesa derivi da illecito civile, negligenza, illecito contrattuale, garanzia, responsabilità presunta ed oggettiva o altro, ad eccezione della misura in cui ciascuna di tali responsabilità derivi esclusivamente dalla negligenza dell Acquirente. L obbligo di indennizzo gravante sul Fornitore ai sensi del presente Articolo 18 sarà regolato anche nel rispetto della Procedura QA-507 dell Acquirente. In ogni caso, in qualsiasi momento prima o dopo la scadenza della garanzia post- vendita, i clienti finali dell Acquirente e/o soggetti terzi e/o autorità italiane o estere contestino il mancato rispetto della Normativa inerente la tutela della sicurezza, della salute e dell ambiente in conseguenza di accertata difettosità e/o non conformità, il Fornitore sarà obbligato a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per tenere indenne l Acquirente nei confronti dei soggetti terzi danneggiati e/o dalle autorità competenti.
B. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il caso Fornitore concorda e si impegna fin d ora a risarcire e tenere l Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti indenni e manlevati da ogni pretesa, passività, danno, costo o spesa (ivi inclusi ragionevoli spese di Invalidità Totale Permanente da Infortunio assistenza e consulenza legale) incorsi quale conseguenza di lesioni a persone o Malattiadanni a cose cagionati direttamente o indirettamente dai prodotti a seguito di difetto intrinseco, o a seguito di difetti nel design, nei limiti materiali o nelle lavorazioni, o a seguito della violazione da parte del Fornitore di qualsiasi obbligo di legge gravante sui produttori o sui fornitori di articoli da utilizzarsi nello svolgimento dell attività lavorativa, o qualora il Fornitore o un suo agente o prestatore d opera cagioni o subisca lesioni o danni presso i locali dell Acquirente nell adempimento dell Ordine di Acquisto, o per altre perdite o ritardi, diretti o indiretti, derivanti o meno da inadempimento contrattuale o negligenza, causate dal Fornitore.
C. Qualora il Fornitore svolga attività presso i locali dell Acquirente o utilizzi i beni dell Acquirente presso i locali dello stesso o in altro luogo, il Fornitore sarà tenuto a risarcire e alle condizioni tenere indenne l Acquirente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti da ogni passività, pretesa, domanda o spesa (ivi incluse ragionevoli spese di cui alla presente Coperturaassistenza e consulenza legale) relativa a danni a cose o lesioni (inclusa la morte) subiti dall Acquirente, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortuniosuoi dipendenti o qualsiasi altro soggetto, alla data derivanti da, o relative allo svolgimento di, attività od utilizzo dei beni dell Acquirente da parte del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da InfortunioFornitore, • nel caso di Malattia, alla data ad eccezione della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso misura in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalila passività, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” pretesa o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precededomanda derivi esclusivamente dalla negligenza dell Acquirente.
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Samples: Ordine Di Acquisto
Indennizzo. L’Indennizzo Alla perdita indennizzabile così ottenuta saranno applicati:
a) la Percentuale di Copertura, indicata nell’articolo 2.1 delle Condizioni Particolari di polizza,
b) il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente, stabilito all’articolo 3.2 delle Condizioni Particolari di polizza. Fermo restando che l’Impresa tutti i termini e le condizioni di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura polizza siano stati rispettati e che sia stata fornita tutta la documentazione necessaria all’istruzione della pratica di sinistro e sia stato conferito un valido mandato per il caso recupero del credito, l’Assicuratore procederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di Invalidità Totale Permanente costituzione del sinistro. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. In presenza di una Contestazione del credito, il pagamento dell’indennizzo viene sospeso e l’Assicuratore procederà al pagamento dell’eventuale indennizzo entro 30 (trenta) giorni del riconoscimento del credito assicurato da Infortunio parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o Malattiadella sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato dalla risoluzione della Contestazione in senso favorevole all’Assicurato. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, nei limiti e alle condizioni previa manifestazione di cui alla presente Coperturavolontà, è pari surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al debito residuo: • nel credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota di Infortuniosua spettanza. Se, alla data del Sinistro dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortuniola copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, • nel caso l'Assicurato s’impegna a rimborsare gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto rimborso. L’importo massimo di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori indennizzi e spese accessorieche l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni periodo assicurativo è fissato nella misura del Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza, stabilito all’art. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle 3.1 delle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeParticolari.
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Samples: Nota Informativa Ramo Credito
Indennizzo. L’Indennizzo Calcoleremo il Vostro indennizzo secondo la seguente procedura:
a. dall’importo complessivo di tutti i crediti indicati nel modulo denuncia di sinistro con opzione di recu- pero crediti detrarremo, ove applicabile, quanto segue: - crediti o parti di credito, che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato non sono assicurati in base alla Copertura per al presente contratto di assicurazione, - crediti contestati, - il caso valore di Invalidità Totale Permanente tutte le garanzie reali/personali non fatte valere, - il valore di tutti i diritti derivanti da Infortunio o Malattiariserve di proprietà, nei limiti che sono state concordate contrattualmente con il Vostro cliente e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto non avete omesso ogni sforzo opportuno affinché fossero rispet- tate, e - detrarremo dall’importo così calcolato il rimborso valore dell’imposta sulla cifra d'affari (o delle corrispon- denti imposte sulle vendite) e dell’imposta sull’energia ivi contenute.
b. Calcoliamo il Vostro indennizzo moltiplicando l’importo così risultante per la quota assicurata indicata nell’articolo 3 della proposta.
c. All’indennizzo così calcolato si applicano le disposizioni sull’indennizzo massimo per cliente nonché sull’indennizzo massimo annuo del premiocontratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 4 della proposta.
d. Pagheremo il Vostro indennizzo entro 120 giorni dall’arrivo del modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti compiutamente compilato compresi i documenti e le informazioni da noi richiesti in aggiunta e necessari.
e. Qualora dei crediti o delle parti di credito non siano più contestati, provvederemo a un nuovo conteggio del Vostro indennizzo ai sensi della Sezione di cui sopra, non appena ci avrete dimostrato che, sulla base di un riconoscimento scritto o di una sentenza definitiva di un tribunale o di una corte arbitrale, è accer- tato che il cliente è obbligato al pagamento del credito o delle parti di credito. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa Vi liquideremo il Vostro indennizzo aggiuntivo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione corrispondente.
f. Qualora abbiate ricevuto un indennizzo da parte nostra, al quale non avete diritto in base al contratto di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeassicurazione, ce lo restituirete entro 30 giorni dalla conoscenza dell’insussistenza del Vostro diritto.
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Samples: Condizioni Generali Di Assicurazione
Indennizzo. L’Indennizzo 7.1 Indennizzo di Sophos. Sophos: (I) difendere, indennizzare e tenere indenne MSP da qualsiasi rivendicazione, azione, causa o procedimento di terze parti in cui si accerti che l’Impresa l'accesso, l'uso o la sublicenza di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato MSP alle Offerte in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto viola il brevetto, il marchio o il copyright di cui tali terze parti; e (II) rimborsa le spese legali ragionevoli di MSP e i costi effettivamente sostenuti e i danni infine concessi contro MSP da un tribunale di Sophos o da un regolamento competente concordato da Sophos. Se una di queste richieste o procedure di terze parti viene presentata o sembra probabile che venga presentata contro MSP, Xxxxxx, a sua esclusiva discrezione, può: (I) si riserva il diritto di MSP di continuare ad accedere, utilizzare e concedere in sublicenza L'Offerta applicabile in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto; o (II) modificare o sostituire L'Offerta applicabile per non violare la funzionalità senza una riduzione sostanziale della funzionalità. Se Sophos, a sua esclusiva discrezione, determina che nessuna delle opzioni precedenti è commercialmente ragionevole, Xxxxxx può revocare la licenza MSP e il diritto di accedere, utilizzare e subconcedere in licenza l'Offerta applicabile con preavviso a MSP e fornire o autorizzare un rimborso proporzionale delle tasse pagate per tale Offerta che (i) si riferiscono al periodo successivo alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • data di cessazione nel caso di InfortunioOfferte a termine di sottoscrizione, alla e (II) viene ammortizzato su Una linea retta di cinque anni (a partire dalla data del Sinistro di acquisto).
7.2 Esclusioni. Xxxxxx non avrà alcun obbligo di indennizzo per qualsiasi richiesta o procedimento se: (i) MSP, su richiesta scritta di Xxxxxx, non cessa prontamente di accedere e di utilizzare L'Offerta applicabile e richiede ai Beneficiari di agire prontamente allo stesso; (ii) MSP, senza il previo consenso scritto di Xxxxxx, riconosce la validità o intraprende qualsiasi azione che ha generato l’Invalidità Totale Permanente possa compromettere la capacità di Sophos di contestare la richiesta o la procedura; (iii) l'infrazione si verifica a causa della modifica Dell'Offerta da Infortunioparte di chiunque non sia di Sophos che Di Tale accesso o di tale documentazione; O combinazione, • nel caso di Malattiafunzionamento o utilizzo Dell'Offerta con prodotti, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattiaservizi o processi aziendali non Sophos, così come calcolato dalla Contraente se la richiesta non si è verificata ma per tale combinazione, operazione o utilizzo; (iv) la richiesta viene sollevata in base alle condizioni del Contratto all'accesso, all'uso o al possesso di Finanziamento al netto di eventuali rate insoluteun paese che non è parte contraente dei trattati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (OMPI) su brevetti, degli eventuali interessi moratori marchi e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio copyright; o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio (v) i servizi MSP sono basati su contenuti o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeSu Terze parti.
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Samples: Managed Services Provider Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso Nei casi in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaligrado superiore al 59% (Tabelle INAIL), in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeentro 2 anni dall’infortunio verificatosi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Variazione Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio che ha generato l’invalidità totale permanente. Negli altri casi La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di modifica rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della durata diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o di rinegoziazione al debito residuo del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, Finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiomomento della sottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.
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Samples: Finanziamento Protetto Business
Indennizzo. L’Indennizzo L'indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaDisoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00 con il massimo di: - a) 12 rate per sinistro e per la durata della polizza se l’Assicurato è pari dipendente con rapporto continuativo di lavoro a tempo indeterminato da almeno 1 anno ; - b) 12 rate per sinistro e 24 rate per la durata della polizza se con rapporto continuativo di lavoro da più di 2 anni ; - Se il sinistro accade nel primo anno di durata della polizza l'indennizzo sarà corrisposto al debito residuo: • nel 50% dell'importo liquidabile. In caso di InfortunioSinistro, alla data del Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Si conviene che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di MalattiaDisoccupazione è l’Assicurato , alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Contraente in base alle condizioni Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo Mutuo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precededall’Assicurato.
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Samples: Insurance Contract
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.
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Samples: Insurance Agreement
Indennizzo. L’Indennizzo Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con la Banca. Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un Istituto di Cura, subisca, prima che l’Impresa siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di Assicurazione è obbligata un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a corrispondere all’Assicurato causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta. La presente Copertura Assicurativa non potrà in base alla alcun caso cumularsi con quella della Copertura per il caso di Invalidità Assicurativa C) Inabilità Temporanea Totale Permanente da dovuta a Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, è pari al debito residuo: • nel caso di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato sottoscriva un abbia optato per la prosecuzione del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliassicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeprimo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso Indennità determinate in vigenza del premioFinanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
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Indennizzo. L’Indennizzo Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un Istituto di Cura, subisca, prima che l’Impresa di Assicurazione è obbligata siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, nei limiti e alle condizioni la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di cui alla presente Coperturaun nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, è pari al debito residuo: • nel caso verrà applicato il periodo di Infortunio, alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”Franchigia Assoluta. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato sottoscriva un abbia optato per la prosecuzione del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliassicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeprimo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso Indennità determinate in vigenza del premioFinanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.
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