Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo: • nel pagamentocaso di Infortunio, per ogni mese alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di durata Malattia, alla data della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’Indennizzo sarà pagato nei termini limiti del massimale di cui al successivo commaEuro 80.000,00 per Assicurato, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentocome previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo Il pagamento dell'indennizzo è effettuato all’Assicurato entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro. Nel caso in cui le procedure siano state seguite dall’Assicurato, il pagamento dell‘indennizzo è subordinato alla condizione che l’Impresa l’Assicurato abbia fornito la documentazione a riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi eventualmente conseguiti, dell’infruttuosità delle azioni di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato recupero svolte in base alla Copertura per il via stragiudiziale, nel caso di Inabilità Temporanea Totale crediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o notifica dell'atto di precetto) in tutti gli altri casi. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in corso- della domanda di insinuazione al passivo, della copia della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. Sulla base della garanzia accordata e nei limiti e alle condizioni degli eventuali recuperi si determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, Copertura stabilita. La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una somma pari alla rata mensilecontestazione. In questo caso -fermi restando i termini costitutivi del sinistro- l’indennizzo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla conoscenza formale dell’Assicuratore del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato, comprensiva sempre che venga fornita la documentazione che dimostri l’apposizione sul titolo di capitale ed interessi, secondo una formula esecutiva idonea a consentire l’immediata esecuzione nel Paese ove risiede il piano di ammortamento definito dal Contratto di FinanziamentoCliente; resta fermo che l’onere dell’esecuzione rimane in capo all’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva non si attivi ai fini dell’esecuzione del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva di cui sopra è tenuto a restituire all’Assicuratore, a semplice richiesta, gli importi ricevuti a titolo di indennizzo. Se, dopo il pagamento di un Contratto indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato si impegna a rimborsare a semplice richiesta dell’Assicuratore gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Finanziamento Flessibile rimborso. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota si sua spettanza. L'importo massimo complessivo degli indennizzi e spese che preveda l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa, stabilito nelle Condizioni GeneraliParticolari di polizza, viene fissato in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, rapporto ai premi imponibili relativi alla medesima annualità durante la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto quale è stato originariamente assicurato il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito il cui mancato pagamento ha determinato il sinistro.

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Samples: Insurance Conditions, Insurance Conditions

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 3, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: › in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; › in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; › in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; › ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato Nei casi in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo commavenga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di una somma pari grado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla rata mensiledata dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, comprensiva ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiosottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.

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Samples: Insurance Policy

Indennizzo. L’Indennizzo A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che l’Impresa scelga l’opzione “Pranzi & Cene”, selezioni come Periodo di Assicurazione è obbligata Copertura tutti i giorni compresi fra il 10 ed il 17 agosto e che disponga di 20 coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose. Assumiamo inoltre che l’Assicurato si aspetti di realizzare un fatturato medio per singolo Pasto assicurato pari a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura 30 euro per ognuno dei 20 coperti durante il caso Periodo di Inabilità Temporanea Totale Copertura, e nei limiti e alle condizioni che scelga di cui alla presente Polizzaassicurare il massimo assicurabile, consiste nel pagamentoovvero il 70% dei ricavi. Ipotizzando, per semplicità, che la polizza non preveda alcuna Franchigia, per ogni mese Sinistro l’Assicurato sopporterà una Perdita unitaria pari al prodotto fra il numero di durata del Sinistro e nei termini coperti privi di cui al successivo comma, qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose ed il fatturato medio atteso da ciascuno di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentoquesti coperti. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto cui, durante il Periodo di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni GeneraliCopertura, si verifichino Sinistri in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeoccasione di due pranzi e una cena, la Variazione del Piano ovvero in tre Pasti assicurati, l’Indennizzo unitario sarà pari a 20*30*70%=420 euro e l’Indennizzo sarà pari a 20*30*70%*3=1.260 euro, come riportato nella tabella esemplificativa di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessaseguito. La Compagnia riconosce in favore dell’Assicurato l’Indennizzo, le prestazioni e la durata ovvero una quota delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, Perdite unitarie al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiodella Franchigia. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa Perdita unitaria sarà calcolata dalla Compagnia a partire dalle informazioni fornite dall’Assicurato in fase di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Artquotazione, ovvero dal numero di coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose dei quali l’Assicurato dispone e dal fatturato medio atteso dallo stesso per ciascuno di questi coperti e per ciascun Pasto assicurato. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” In fase di quotazione, l’Assicurato può scegliere di assicurare una quota della Perdita unitaria, che precede.costituirà l’Indennizzo unitario, trattenendo la quota restante del rischio (per ulteriori dettagli si veda l’art. 2.7 – Criteri di determinazione del valore assicurato). 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agosto 2022 16 (pranzi e cene) 20 30 euro 600 euro 70% 420 euro 3 1.260 euro

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Samples: Assicurazione Parametrica Per Ristorazione

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 4, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato ovvero al capitale residuo del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato ovvero il capitale residuo del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato Nei casi in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo commavenga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di una somma pari alla rata mensilegrado superiore al 65% (Tabelle INAIL), comprensiva entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di capitale ed interessidiagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeindipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Variazione Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano periodo di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi : al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di modifica della durata o di rinegoziazione ammortamento del Finanziamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di ammortamento dello stesso, anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso debito residuo del premioFinanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.

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Samples: Finanziamento Protetto Business

Indennizzo. L’Indennizzo L'indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo il l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in cui l’Assicurato sottoscriva un relazione al Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni Mutuo e per la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano stesso massimale mensile di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia euro 2.000,00 con il massimo di: - a) 12 rate per le prestazioni che sinistro e per la duratadurata della polizza se l’Assicurato è dipendente con rapporto continuativo di lavoro a tempo indeterminato da almeno 1 anno ; - b) 12 rate per sinistro e 24 rate per la durata della polizza se con rapporto continuativo di lavoro da più di 2 anni ; - Se il sinistro accade nel primo anno di durata della polizza l'indennizzo sarà corrisposto al 50% dell'importo liquidabile. In caso di Sinistro, all’originario piano il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di ammortamento dello stessocarenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , al netto il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeMutuo dovuto dall’Assicurato.

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Samples: Insurance Contract

Indennizzo. L’Indennizzo Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari: a) alla rata in scadenza, se mensile; b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale; c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 Indennità Mensili per ogni Sinistro e di 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con la Banca. Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un Istituto di Cura, subisca, prima che l’Impresa siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di Assicurazione è obbligata un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a corrispondere all’Assicurato causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia Assoluta. La presente Copertura Assicurativa non potrà in base alla alcun caso cumularsi con quella della Copertura per il caso di Assicurativa C) Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentodovuta a Infortunio o Malattia. Nel caso in cui si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato sottoscriva un abbia optato per la prosecuzione del Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generaliassicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeprimo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso Indennità determinate in vigenza del premioFinanziamento e verrà accreditata sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative.

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Samples: Assicurazione Dei Rischi Di Morte Dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero Dovuti a Infortunio O Malattia

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il In caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni sinistro, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › nel periodo di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese preammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di disoccupazione, trascorsi 60 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.000 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di disoccupazione, comprensiva trascorsi 60 giorni di capitale ed interessifranchigia e con il limite massimo di € 2.000 per singola rata mensile. La Compagnia, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente/Assicurato a seguito di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in vigore cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Prestito erogato o al debito residuo del Prestito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiosottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa riproporzionata moltiplicando la rata del Prestito in scadenza durante il periodo di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeinabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del prestito erogato o del debito residuo in caso di Prestito in essere.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato Nei casi in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo commavenga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di una somma pari grado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla rata mensiledata dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, comprensiva ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiosottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa riproporzionata moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” estinzione parziale del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamentodello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stessodel Finanziamento. I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di Carenza). Per ogni sinistro, al netto il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di eventuali estinzioni parziali Franchigia pari a 5 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per le quali sia intervenuto il rimborso del premioogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che l’Impresa di Assicurazione è obbligata ad effettuare è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 24 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il In caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni inabilità totale temporanea dell’Assicurato, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › nel periodo di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese preammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilemensile e per singolo Assicurato; › nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, comprensiva e con il limite massimo di capitale ed interessi€ 2.500 per singola rata mensile e per singolo Assicurato. La Compagnia, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiosottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeinabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.

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Samples: Insurance Policy

Indennizzo. L’Indennizzo Alla perdita indennizzabile così ottenuta saranno applicati: a) la Percentuale di Copertura, indicata nell’articolo 2.1 delle Condizioni Particolari di polizza, b) il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente, stabilito all’articolo 3.2 delle Condizioni Particolari di polizza. Fermo restando che l’Impresa tutti i termini e le condizioni di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura polizza siano stati rispettati e che sia stata fornita tutta la documentazione necessaria all’istruzione della pratica di sinistro e sia stato conferito un valido mandato per il recupero del credito, l’Assicuratore procederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del sinistro. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. In presenza di una Contestazione del credito, il pagamento dell’indennizzo viene sospeso e l’Assicuratore procederà al pagamento dell’eventuale indennizzo entro 30 (trenta) giorni del riconoscimento del credito assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato dalla risoluzione della Contestazione in senso favorevole all’Assicurato. Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni all’Assicuratore per la quota di Inabilità Temporanea Totale sua spettanza. Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato s’impegna a rimborsare gli importi incassati indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso. L’importo massimo di indennizzi e nei limiti e alle condizioni spese che l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni periodo assicurativo è fissato nella misura del Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentostabilito all’art. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle 3.1 delle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeParticolari.

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Samples: Nota Informativa Ramo Credito

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato Nei casi in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo commavenga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di una somma pari alla rata mensilegrado superiore al 59% (Tabelle INAIL), comprensiva di capitale ed interessientro 2 anni dall’infortunio verificatosi durante il periodo contrattuale, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeindipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Variazione Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio che ha generato l’invalidità totale permanente. Negli altri casi La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di modifica rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della durata diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o di rinegoziazione al debito residuo del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, Finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiomomento della sottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.

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Samples: Finanziamento Protetto Business

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva all'Assicurato venga accertata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) un’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, entro 2 anni dall’infortunio o in un Contratto periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di Finanziamento Flessibile diagnosi della Malattia, CNP garantisce, fermo restando i massimali di cui all’art. 3, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari: in caso di Invalidità Permanente Totale derivante da malattia, all’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito risultante alla data della richiesta di certificazione medica che preveda nelle Condizioni Generaliattesta l’invalidità totale permanente presentata agli enti competenti; in caso di invalidità permanente totale derivante da infortunio, al doppio dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio; in vigore caso di invalidità permanente totale derivante da incidente stradale, al triplo dell’ammontare del debito residuo del Mutuo o Apertura di credito alla data dell’infortunio. Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare, la Compagnia: esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero prima della data della richiesta di certificazione medica che attesta l’invalidità totale permanente da malattia presentata agli enti competenti; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Impresa a seguito di anticipata estinzione parziale; ricalcola l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo erogato del Mutuo o Apertura di credito al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione della sottoscrizione. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui l’importo erogato del Piano Mutuo o Apertura di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiocredito supera l’importo massimo assicurabile pari a € 500.000. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa ricalcolata moltiplicando il debito residuo del Mutuo o Apertura di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecredito al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare erogato.

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Samples: Insurance Agreement

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato Nei casi in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo commavenga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di una somma pari grado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › nel periodo di preammortamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla rata mensiledata dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, comprensiva ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premiosottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeFinanziamento in essere.

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Samples: Finanziamento Protetto Business

Indennizzo. L’Indennizzo Calcoleremo il Vostro indennizzo secondo la seguente procedura: a. dall’importo complessivo di tutti i crediti indicati nel modulo denuncia di sinistro con opzione di recu- pero crediti detrarremo, ove applicabile, quanto segue: - crediti o parti di credito, che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato non sono assicurati in base alla Copertura per al presente contratto di assicurazione, - crediti contestati, - il caso valore di Inabilità Temporanea Totale tutte le garanzie reali/personali non fatte valere, - il valore di tutti i diritti derivanti da riserve di proprietà, che sono state concordate contrattualmente con il Vostro cliente e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto non avete omesso ogni sforzo opportuno affinché fossero rispet- tate, e - detrarremo dall’importo così calcolato il rimborso valore dell’imposta sulla cifra d'affari (o delle corrispon- denti imposte sulle vendite) e dell’imposta sull’energia ivi contenute. b. Calcoliamo il Vostro indennizzo moltiplicando l’importo così risultante per la quota assicurata indicata nell’articolo 3 della proposta. c. All’indennizzo così calcolato si applicano le disposizioni sull’indennizzo massimo per cliente nonché sull’indennizzo massimo annuo del premiocontratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 4 della proposta. d. Pagheremo il Vostro indennizzo entro 120 giorni dall’arrivo del modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti compiutamente compilato compresi i documenti e le informazioni da noi richiesti in aggiunta e necessari. e. Qualora dei crediti o delle parti di credito non siano più contestati, provvederemo a un nuovo conteggio del Vostro indennizzo ai sensi della Sezione di cui sopra, non appena ci avrete dimostrato che, sulla base di un riconoscimento scritto o di una sentenza definitiva di un tribunale o di una corte arbitrale, è accer- tato che il cliente è obbligato al pagamento del credito o delle parti di credito. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa Vi liquideremo il Vostro indennizzo aggiuntivo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione corrispondente. f. Qualora abbiate ricevuto un indennizzo da parte nostra, al quale non avete diritto in base al contratto di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeassicurazione, ce lo restituirete entro 30 giorni dalla conoscenza dell’insussistenza del Vostro diritto.

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Samples: Condizioni Generali Di Assicurazione

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il In caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativeinabilità totale temporanea dell’Assicurato, la Variazione Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano periodo di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata : all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di rinegoziazione diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di ammortamento dello stesso, anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso debito residuo del premioFinanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione assicurata liquidata in caso di sinistro verrà liquidata dall’Impresa calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeinabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.

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Samples: Finanziamento Protetto Business

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione