Indicatori di anomalia Clausole campione

Indicatori di anomalia. Gli attuali indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenuti nel D.M. 25 settembre 2015 e nel provvedimento UIF 23 aprile 2018. Sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub- indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Tra gli indicatori di anomalia vi sono: – indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (es. il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche); – indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni (es. offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato); – indicatori specifici per settore di attività, tra cui il settore appalti e contratti pubblici. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per “soggetto cui è riferita l'operazione” si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto, di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie. Nell’allegato 1 al presente regolamento sono richiamati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali indicatori di anomalia maggiormente rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta dalla ASST Valle Olona. E' compito degli Uffici dell’ASST, dei loro Responsabili e del Gestore valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di anomal...
Indicatori di anomalia fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.
Indicatori di anomalia. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (D.M. 25 settembre 2015) . Con Provvedimento n 23/04/2018 la UIF ha individuato con apposite istruzioni i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette (Allegato 2 al presente regolamento). È compito degli Uffici aziendali e dei loro Responsabili, del Gestore e degli altri soggetti individuati valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge di cui all’allegato 2, ulteriori indicatori aziendali di anomalia.
Indicatori di anomalia. 1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
Indicatori di anomalia. 1. Al fine di agevolare la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia.
Indicatori di anomalia. 1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori specifici per categoria di soggetti di cui al precedente art. 2.
Indicatori di anomalia. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) gli indicatori di anomalia, diretti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a garantire in tal modo il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questione. L'elencazione di tali indicatori non è esaustiva, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospetto. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Il Gestore deve quindi effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto sia degli indicatori di anomalia previsti, sia di tutte le altre informazioni disponibili. I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:  incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;  assenza di giustificazione economica;  inusualità;  illogicità;  elevata complessità;  significativo ammontare. Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia maggiormente pertinenti alle attività dell'Azienda.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: