Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente Clausole campione

Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente. La struttura patrimoniale e finanziaria dell’Emittente è riassunta nella tabella che segue. (in migliaia di Euro) Aggregato Consolidato 2004 2005 IFRS IFRS Crediti commerciali 2.436 740 Rimanenze e lavori in xxxxx 0.000 0.000 Debiti verso fornitori (3.093) (755) Capitale circolante operativo 3.083 2.018 Attività materiali 11.197 11.240 Attività immateriali 342 3.739 Altre attività non correnti 96 52 Totale attività non correnti 11.635 15.031 Fondo TFR (805) (758) Altre voci (nette) (2.406) (2.774) Capitale investito netto 11.507 13.517 Patrimonio netto 3.982 6.086 Finanziamenti passivi non correnti 4.078 8.690 Finanziamenti passivi correnti 5.009 1.533 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.561) (2.792) Indebitamento finanziario netto 7.526 7.431 Totale fonti di finanziamento 11.507 13.517 Riguardo le politiche e gli obiettivi di finanziamento e di tesoreria, si precisa che la particolarità del settore in cui il Gruppo Pierrel opera fa sì che vi sia la necessità di ricorrere a particolari forme di finanziamento unicamente per far fronte a operazioni straordinarie (in tal senso si segnalano il mutuo chirografario e il mutuo fondiario accesi con Banca delle Marche S.p.A. e meglio descritti alla Sezione I, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.7). La gestione della liquidità avviene solitamente attraverso appositi fondi liquidità. La liquidità è principalmente detenuta da Pharmapart in quanto le particolari condizioni contrattuali legate alla sua attività di Contract Research permettono alla stessa di ottenere anticipi da parte dei propri clienti. Il Gruppo Pierrel non fa abitualmente ricorso a strumenti finanziari a scopo di copertura da rischi di variazione tassi di interesse e cambi. L’unico strumento in essere è costituito da un contrat- to Cap collegato al mutuo chirografario acceso con Banca delle Marche S.p.A. per le cui caratteristiche si rimanda alla Sezione I, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.7. Il Gruppo Pierrel non fa ricorso a strumenti di indebitamento a tasso fisso. Per maggiori informazioni si veda la Sezione I, Capitolo IX, Paragrafo 9.1.5.
Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente. Si rimanda a quanto già evidenziato nel precedente Paragrafo 10.1.
Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente. I debiti finanziari del Gruppo Fiat al 30 settembre 2005 ammontano a 25.465 milioni di Euro (32.191 milioni di Euro al 31 dicembre 2004), di cui 9.660 milioni di Euro (10.174 milioni di Euro al 31 dicembre 2004) relativi a debiti per anticipazioni su cessioni di crediti (cartolarizzazioni e operazioni di factoring che non rispettano i requisiti previsti dai Principi Contabili Internazionali IFRS per lo storno dal bilancio di tali attività). I restanti debiti finanziari pari a 15.805 milioni di Euro (22.017 milioni di Euro al 31 dicembre 2004) si riferiscono a obbligazioni per 7.908 milioni di Euro (9.326 milioni di Euro al 31 dicembre 2004), prestiti bancari per 5.289 milioni di Euro (10.450 milioni di Euro al 31 dicembre 2004), debiti per attività bancaria della Banca Unione di Credito per 1.236 milioni di Euro (1.326 milioni di Euro al 31 dicembre 2004) e altri debiti per 1.372 milioni di Euro (915 milioni di Euro al 31 dicembre 2004). Il profilo di scadenza delle obbligazioni, che, al netto delle valutazioni a “fair value” e dell’adeguamento all’”amortized cost”, ammontano a circa 7,4 miliardi di Euro nominali (8,8 miliardi di Euro al 31 dicembre 2004), è rappresentato nel seguente prospetto: (in miliardi di Euro) 4° trimestre 2005 2006 2007 Oltre Obbligazioni 0,3 2,3 0,3 4,5 Il Gruppo Fiat intende rimborsare a scadenza le obbligazioni emesse utilizzando le risorse liquide di volta in volta disponibili.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.