INSEGNANTE PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA Clausole campione

INSEGNANTE PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA per quanto attiene i MEDIATORI
INSEGNANTE PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA. Ciascun progetto deve garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell’attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario/a, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 15 (quindici) ore settimanali. Infatti, la conoscenza dell’italiano rappresenta una condizione imprescindibile per entrare in relazione con il contesto sociale e rappresenta un requisito di base per l’iscrizione ai corsi di formazione o per entrare nel mondo del lavoro. Nei casi in cui l’offerta esterna di corsi di lingua risulti inadeguata in termini di continuità o per la carenza di livelli diversi di corsi, il progetto di accoglienza è tenuto a attrezzarsi con corsi al proprio interno. In tal caso dovrà necessariamente prevedere classi non superiori alle 15 persone, l’adeguamento dell’insegnamento ai livelli delle beneficiarie e dei beneficiari e una verifica dell’apprendimento. In questo caso, i progetti devono dotarsi di personale in possesso dell’abilitazione all’insegnamento dell’italiano L2. Il numero e l’organizzazione del personale varia in rapporto alla dimensione del progetto territoriale, alle caratteristiche delle persone accolte, alla tipologia delle strutture di accoglienza e alla loro dislocazione: per tali specifiche si rimanda all'art. 5 del presente Capitolato. ● personale amministrativo; ● personale ausiliario (portieri, custodi, operatori notturni, addetti alla cucina e alle pulizie, ecc.). L’Ente attuatore dovrà inoltre: ● garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguata al ruolo ricoperto all’interno del progetto. ● prevedere l'organizzazione del lavoro di tutto il personale impiegato, impartendo modalità specifiche per ogni ruolo ricoperto; ● prevedere strumenti idonei alla gestione dell'equipe, come attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica e supervisione. Nell’offerta tecnica dovrà essere illustrato un piano per la formazione continua e l’aggiornamento professionale dell’equipe multidisciplinare sulle tematiche strettamente correlate alle specificità dei singoli progetti di accoglienza, attraverso la presentazione di un programma di formazione dettagliato (si intendono escluse le attività formative obbligatorie previste dagli Albi professionali). Nell’offerta tecnica dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione attestante l’indicazione del numero degli operatori/operatrici e ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).