Common use of INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA Clause in Contracts

INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende: ■ per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; ■ per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicu- rato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qua- lora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti: ■ durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat- tuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; ■ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti duran- te il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: ■ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ■ indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di respon- sabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; ■ le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal nume- ro e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

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Samples: Assicurazione Assistenza Prestazioni

INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Polizzapolizza, per insorgenza del sinistro si intende: per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicu- ratol’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qua- lora qualora in Polizza polizza siano presenti le rispettive rispet- tive garanzie, che siano insortiinsorti : durante il periodo di validità della Polizzapolizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat- tualiextracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrativeammini- strative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizzapolizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti duran- te durante il periodo di validità della Polizza polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizzapolizza, entro 12 24 (dodiciventiquattro) mesi dalla cessazione della Polizza polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di respon- sabilità responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal nume- ro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

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Samples: Polizza Tutela Legale Antonio Pastore Ed. 1/10

INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende: per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicu- ratol’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qua- lora qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti: durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat- tualiextracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti duran- te durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: ■ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di respon- sabilità responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal nume- ro e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA. Ai fini della presente Polizzapolizza, per insorgenza del sinistro si intende: per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicu- ratol'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qua- lora qualora in Polizza polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insortiinsorti : durante il periodo di validità della Polizzapolizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat- tualiextracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizzapolizza, per le controversie contrattuali. La • la garanzia si estende ai sinistri che siano insorti duran- te durante il periodo di validità della Polizza polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizzapolizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza polizza stessa. La • la garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di respon- sabilità responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal nume- ro e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

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Samples: Assicurazione Tutela Legale Professionisti