Modalità della collaborazione. 1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzione, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest’ultima.
2. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
3. I suddetti atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati.
5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i.
6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici.
7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università deg...
Modalità della collaborazione. Le attività oggetto della collaborazione saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro che avrà come responsabili scientifici la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx per l’UPB, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e il dott. Xxxxxx Xxxxxxxx per l’IRPET. Eventuali sostituzioni dei predetti responsabili dovranno essere comunicate per iscritto. L’attività verrà svolta presso i due enti come tra loro concordato. Essi attiveranno e manterranno azioni comuni di valorizzazione e disseminazione dei risultati della collaborazione e realizzeranno attività di comunicazione a sostegno dei programmi e delle azioni attivati. Le Parti, per realizzare l’attività oggetto del presente accordo, si impegnano, nei limiti delle condizioni di riservatezza e restrizione esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso. I dati e i risultati dell’attività di ricerca appartengono ad entrambi gli Enti e potranno essere diffusi nella forma di scritti, pubblicazioni, presentazioni a seminari o convegni, secondo modalità concordate. UPB e IRPET potranno utilizzare i risultati delle ricerche oggetto della presente collaborazione nell’ambito delle rispettive attività scientifiche e istituzionali e la loro eventuale pubblicazione è condizionata a quanto stabilito nell’art. 5.
Modalità della collaborazione. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’UPB è autorizzato a utilizzare i dati e i modelli per le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e i modelli di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese sviluppati dall’ISTAT indicati nell’allegato al presente accordo, che costituisce parte integrante dello stesso. L’allegato potrà essere aggiornato previo accordo tra le Parti, secondo la procedura adottata per stipula del presente accordo e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
2. L’ISTAT supporta l’UPB nell’utilizzo dei propri modelli di previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nella simulazione di scenari alternativi, nonché di analisi di microsimulazione sugli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese.
3. L’UPB, con il supporto metodologico dell’ISTAT, sviluppa, nell’ambito dei modelli di cui al comma 1, moduli specifici in materia di finanza pubblica e altri avanzamenti di carattere metodologico.
4. L’UPB ha la disponibilità dei dati e delle analisi forniti dall’ISTAT in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salva la titolarità dei dati da parte dell’ISTAT, e, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico, può utilizzarli per la predisposizione di documenti citando la fonte ISTAT.
5. I risultati - in termini di affinamento dei modelli, di sviluppo di nuovi moduli e di acquisizione di nuovi strumenti di analisi e verifica - dell’attività svolta in attuazione del presente accordo potranno essere utilizzati da entrambe le Parti nello svolgimento della propria attività istituzionale, specificando che essi sono stati conseguiti nell’ambito della collaborazione tra l’UPB e l’ISTAT. Le Parti sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di cui al presente comma.
Modalità della collaborazione. La SNA e l’ ANAC costituiscono un comitato di coordinamento paritetico al quale parteciperanno tre componenti per Parte per l’individuazione dei docenti, la progettazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle attività di cui all’art. 1 e per l’individuazione delle ulteriori modalità di collaborazione. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
Modalità della collaborazione. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività di divulgazione scientifica e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, sono definite dalle “Linee Guida” che costituiscono parte integrante del presente Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso tra le parti, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità statutarie dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze; - attività di terza missione, comprendenti tutte le attività che assicurano il trasferimento delle conoscenze e la divulgazione della ricerca scientifica. Le Linee guida regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Modalità della collaborazione. 2.1. In esecuzione del presente accordo, le Parti favoriscono la collaborazione reciproca nelle attività di didattica e formazione, da svolgersi nelle forme indicate di seguito a mero titolo esemplificativo.
a) Attività formative destinate agli studenti.
b) Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui la Facoltà e l’Azienda partecipano.
c) Attività in co-presenza o forme alternative di didattica in aula o laboratorio nell’ambito della sede universitaria dei Corsi di Studio, nonché lo svolgimento presso le sedi dell’Azienda di tesi, progetti ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e tirocini per le/gli studenti della Facoltà.
d) Progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di master universitari e di formazione continua nel rispetto della regolamentazione vigente in materia.
e) Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della cultura scientifica.
f) Collaborazione per lo sviluppo e promozione di attività destinate ad allievi particolarmente meritevoli.
g) Ulteriori settori d’intervento individuati dal Comitato di indirizzo e controllo del Progetto FIGI di cui all’art.3.
Modalità della collaborazione. 1. Le Parti definiscono periodicamente, nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui all’art. 6, le modalità di collaborazione, per la realizzazione dei progetti di ricerca di interesse comune di cui all’art. 1, punto 2.
2. Per la realizzazione di tali progetti, le Parti potranno concordare di utilizzare - oltre alle basi statistiche di cui agli allegati A e B - i dati contenuti in altri archivi di ognuna delle Parti di volta in volta ritenuti utili alla realizzazione del progetto, nel rispetto dei limiti derivanti dalle disposizioni applicabili alle varie categorie di dati.
Modalità della collaborazione. Per il raggiungimento delle finalità comuni di cui all’articolo 1 le parti convengono di attuare il presente accordo operativo sui seguenti aspetti: Per conoscere gli attuali e futuri livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico gravanti nelle aree di interesse si rende opportuno promuovere le seguenti attività articolate come di seguito:
Modalità della collaborazione. Per le finalità di cui all'art. 1 il CNVVF: - provvede al coordinamento tecnico-generale delle proprie attività; - progetta e realizza le attività di cui all’art. 1; - supervisiona gli aspetti scientifici delle attività. Per le finalità di cui all’art 1 Roma Capitale: - provvede al coordinamento operativo delle attività; - mantiene i rapporti con le unità operative e quelli istituzionali interni; - organizza i seminari, le conferenze e tavole rotonde; - gestisce la collaborazione tecnica; - gestisce gli aspetti amministrativi delle attività; - provvede alla divulgazione dei risultati alle unità operative interne (ritorno informativo); - gestisce operativamente la comunicazione con i media; - progetta e realizza le pubblicazioni.
Modalità della collaborazione. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’Autorità mette a disposizione dell’Amministrazione della Camera, con le modalità concordate tra le parti, i dati e le informazioni riguardanti lo stato di attuazione delle opere e dei relativi lotti funzionali, comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e oggetto di deliberazione da parte del CIPE, con particolare riferimento a:
a. livello di progettazione raggiunto;
b. affidamento dei lavori, compreso il quadro economico e finanziario;
c. esecuzione dei lavori ivi inclusi il contenzioso, le eventuali varianti e la sospensione dei lavori;
x. xxxxxxxx ed indagini a carattere generale e speciale espletate.
2. I predetti dati e informazioni saranno, altresì, forniti con le modalità concordate tra le parti con riferimento agli interventi che verranno esaminati dal Parlamento nell’ambito della nuova programmazione delle opere pubbliche che verrà definita dopo il superamento della legge n. 443 del 2001 e nell’ambito delle norme che regoleranno la fase transitoria.
3. Tali dati ed informazioni, che sono trasmessi dai responsabili unici del procedimento all’Autorità, confluiscono nella sezione sullo stato di attuazione delle schede relative alle opere di cui al comma 1 anche attraverso il sistema informativo SILOS.
4. L’Amministrazione della Camera ha piena disponibilità dei dati forniti dall’Autorità ai sensi del comma 1, salva la titolarità dell’Autorità dei dati forniti, e può utilizzarli nella predisposizione di documenti e ricerche volti a supportare l’esercizio delle funzioni parlamentari, citando la fonte Autorità.