INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE Clausole campione

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. (ARTT. 19-25) Destinatarie delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie sono le imprese del settore industriale – comprese le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi – che abbiano occupato, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, mediamente più di 15 dipendenti (inclusi gli apprendisti e i dirigenti) e le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (per l'elenco completo delle tipologie di imprese destinatarie si rinvia all'art. 20 del decreto citato). L’intervento straordinario è previsto nei seguenti casi: • riorganizzazione aziendale, che nel nuovo sistema ricomprende anche la ristrutturazione e la conversione aziendale (cfr. circolare Ministero Lavoro n.24/2015 citata); • crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1/01/2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva aziendale o di un ramo di essa; • contratto di solidarietà. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto, la concessione dell’integrazione salariale è legata indissolubilmente alla sussistenza di reali prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli occupazionali. Il trattamento straordinario d’integrazione salariale può avere le seguenti durate massime: − 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e relativamente a ciascuna unità produttiva, per i casi di riorganizzazione aziendale; − 12 mesi, anche continuativi e relativamente a ciascuna unità produttiva, per i casi di crisi aziendale; − 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e relativamente a ciascuna unità produttiva, per i casi di contratto di solidarietà (una deroga alla durata massima di 24 mesi è prevista al sussistere di determinate condizioni). Le durate sopra indicate debbono essere coordinate col principio sancito all’art. 4 del decreto legislativo in commento il quale prevede un limite complessivo di durata, tra CIGO e CIGS, di 24 mesi, salvo eccezioni. Per quanto riguarda l’aliquota di finanziamento delle prestazioni d’integrazione salariale, questa resta fissata allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore). Da ultimo, gli articoli 23 e 24 del decreto disciplinano, rispettivamente, la fase di consultazione sindacale – necessaria ai fini della presentazione della richiesta d’integrazione salariale – e la procedura di p...
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. (ART. 24)
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. (artt. 19-25) Fondi di solidarietà (artt. 26-40)
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. «Si semplifica il quadro della Cassa integrazione straordinaria, ma si restringono le durate di utilizzo così come viene introdotto un tetto massimo alle ore autorizzabili» (Il Sole 24 Ore - 10/09/2015)
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. In base allo stesso art. 24, commi 3 e 4:
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. E’ altresì consentito la sospensione del lavoratore, mediante richiesta di integrazione salariale straordinaria, ai sensi del D.Lgs.148 2015 artt. 19 e segg. per le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. Le imprese possono richiedere una integrazione salariale straordinaria nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione ddell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarieta'. il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile nei casi di sospensione o riduzione dell’attività rientrante nei casi alla lettera a) ; puo' avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi i casi definiti alla lettera b) In questi casi una nuova autorizzazione non puo' essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione; una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per i casi di cui alla lettera c). L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui al presente articolo , e' tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato,firmataria del presente CCNL le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE. (ART. 24) CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO (ART. 21, COMMA 5)

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  • Manutenzione straordinaria La manutenzione straordinaria (extra Contratto di fornitura, a pagamento) comprende gli interventi per il ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili, per esempio, a: • Uso improprio dell’apparecchiatura da parte degli utenti; • Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA o dell’Ente erogante l’energia elettrica; • Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc.. Per ogni intervento, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento “straordinario” ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L’intervento “straordinario” potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Analogamente agli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura tramite un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà avvenire entro i termini di cui al paragrafo penalità, a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini suindicati, saranno calcolate e applicate le relative penali, salvo particolari accordi fra le parti. Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà redigere una apposita nota, sottoscritta da un incaricato della SSD Tecnologie Sanitarie e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: • il numero dell’ordinativo di fornitura; • il numero dell’installazione; • il numero della richiesta; • l’ora ed il giorno della richiesta; • il numero dell’intervento; • l’ora ed il giorno di intervento; • l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). • Tipo di attività effettuata; • Causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino dell’apparecchiatura; • Elenco degli elementi sostituiti; • Firma del responsabile della SSD Tecnologie Sanitarie della ARNAS X. Xxxxxx o di suo incaricato. La documentazione idonea a comprovare la corretta ed effettiva esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, debitamente segnalato e autorizzato, dovrà essere allegata alle eventuali fatture afferenti i suddetti interventi. Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

  • Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario). 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^mensilità. 5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: - al 15% per il lavoro straordinario diurno; - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. 7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del 14.09.2000.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al netto degli oneri per la mano d’opera e quelli per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Nel giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, la Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, procede ai seguenti adempimenti: a) accerta la regolarità formale di presentazione dei plichi pervenuti, ai fini della ricevibilità (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; b) verifica la regolarità formale delle buste interne, contenute nei plichi, <<A – Documentazione>> e <<B - Offerta economica>>, (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; c) verifica se nei plichi sono presenti delle buste denominate <<Documentazione sulle situazioni di controllo>>, in tal caso accerta la regolarità formale di presentazione (sigillatura, intestazioni, etc.) ed in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; d) verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nelle buste <<A – Documentazione>> e in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; e) verifica che non vi siano concorrenti partecipanti a più di un consorzio stabile ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; verifica che i consorziati per conto dei quali il consorzio stabile ha indicato che concorre non partecipino alla gara in qualsiasi altra forma ed in caso di riscontro positivo provvede ad escludere sia il consorzio stabile sia i consorziati; f) verifica che non vi siano concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; verifica che non partecipino alla gara concorrenti in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; g) verifica per i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per quali consorziati il consorzio concorre e qualora questi ultimi partecipino in qualsiasi altra forma alla gara provvede ad escludere sia il consorzio sia i predetti consorziati; h) verifica, in caso di avvalimento, che il soggetto ausiliario non partecipi a sua volta né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio o GEIE, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, in caso di riscontro positivo di taluna delle predette situazioni provvede ad escludere sia l’ausiliaria che l’ausiliata. Quindi la Commissione, esclusi i concorrenti che trovansi in situazione di irregolarità, procede all’apertura delle buste <<B - Offerta economica>> dei concorrenti ammessi alla gara, ne verifica la regolarità formale, le sigla e registra i ribassi offerti. In pratica: a) si forma: l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi (i ribassi uguali sono collocati senza alcun ordine); b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; c) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui alla lett. b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui alla lett. b) <<taglio delle ali>>; d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia; e) si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) e cioè la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze, qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l’unico scarto per uno; g) si somma la media di cui alla lett. d) con la media di cui alla lett. f); h) il risultato della somma costituisce la soglia di anomalia. Lo stesso risultato si ottiene con la seguente operazione: si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia di cui alla lett. c), la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia. Determinata la soglia di anomalia si procede: a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui alla precedente lett. h) comprese quelle che si collocano nelle cosiddette ali estreme del dieci per cento che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui alle lett. d) e f); b. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia, in caso di parità si procede mediante sorteggio. Gli offerenti interessati devono far pervenire le giustificazioni all’interno di un plico, costituito da materiale opaco e non trasparente, il quale deve recare all’esterno l’intestazione ed indirizzo del mittente (in caso di soggetti riuniti, i nominativi di tutti gli associati e del capogruppo) e ben visibile la scritta “NON APRIRE”, con l’oggetto della gara d’appalto e la dicitura “Giustificazioni dell’offerta”. Il plico deve essere indirizzato all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto Territoriale di Oristano, Servizio Affari Generali, Ufficio Protocollo, in Xxx Xxxxxx, 00 – 09170Oristano. Tutti i lembi di chiusura del plico, compresi quelli pre- chiusi dal fabbricante, devono essere saldamente incollati e sigillati a mezzo di ceralacca e controfirmati dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto offerente, sui quali si applicherà un nastro adesivo trasparente ad ulteriore protezione. Il plico dovrà essere inviato per mezzo di raccomandata dei servizi postali o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero presentato direttamente a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì (in tal caso sarà resa l’attestazione di consegna), entro il termine innanzi stabilito. La Commissione, in seduta riservata, esamina le giustificazioni prodotte, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto, tramite i servizi postali o via fax e avvalendosi degli uffici competenti della Stazione Appaltante, le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando all’offerente un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le precisazioni in forma scritta. La Commissione riesamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Qualora l’offerta sia ancora ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione, per mezzo degli uffici competenti, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua audizione. Nel caso in cui l’offerta sia confermata anormalmente bassa, e, se ritenuta anomala, la Commissione procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa al predetto procedimento, la Commissione può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando il rispetto delle formalità di richiesta delle giustificazioni e delle eventuali successive precisazioni, come innanzi previste.

  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.