Invalidità permanente da malattia. In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all’art.4.1., qualora: a) sia trascorso il periodo di Carenza di cui all’art. 7; b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 8; c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguenti: - sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale; - qualora non possa essere stabilito, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica, che i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvede, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia; - per il calcolo del grado di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche - Allegato 1); - calcolando per ogni singola Malattia la percentuale di Invalidità Permanente. La percentuale di Invalidità Permanente viene valutata per la singola Malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi Attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa. L’Indennizzo previsto per l’Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” né, per lo stesso Xxxxxxxx, con quelle relative alle garanzie “Grave Malattia” e “Grande Intervento Chirurgico”.
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Samples: Assicurazione
Invalidità permanente da malattia. La Copertura Assicurativa prevede il pagamento di un Indennizzo, fino alla con- correnza della somma assicurata, in caso di Invalidità Permanente conseguente a Malattia che comporti un’invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 25% (percento) e che si manifesti successivamente alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione. E’ considerata Invalidità Permanente da Malattia la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile delle capacità generica allo svolgimento di una qual- siasi attività lavorativa. L’Indennizzo verrà corrisposto in base alla tabella riportata all’Art. 20 Liquida- zione delle Indennità. Tra le principali coperture presenti nella Sezione 1 è da segnalare quella con- templata all’Art. 21 - Malattie Neoplastiche e Art. 22 - Malattie progressiva- mente invalidanti. Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento della liquidazione dell’Indennizzo, si illustrano, di seguito, alcune esemplificazioni numeriche in me- rito all’applicazione delle Franchigie previste dalla Polizza e/o alla determinazione degli importi dovuti in relazione alle diverse Coperture Assicurative.
i Esempio 1 In caso di Xxxxxxxx che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 20% (percento), non si darà luogo ad alcun Indennizzo, in quanto la percentuale di Invalidità Permanente da Malattia dell’Assicuratoaccertata rientra nella Franchigia contrattual- mente prevista (Franchigia iniziale del 24% (percento)).
i Esempio 2 In caso di Xxxxxxxx che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 60% (percento), la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all’art.4.1., qualora:
a) sia trascorso il periodo di Carenza di cui all’art. 7;
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 8;
c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguentiverrà così determinato: - sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia all’Invalidità Permanente accertata del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale; - qualora non possa essere stabilito, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica, che i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvede, entro i successivi 60 60% (sessantapercento) giorni, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia; - per il calcolo del grado di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche - Allegato 1); - calcolando per ogni singola Malattia la percentuale di Invalidità Permanente. La percentuale di Invalidità Permanente viene valutata per la singola Malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad corrisponde nello sche- ma una qualsiasi Attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa. L’Indennizzo previsto per l’Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” néliquidare pari al 70% (percento) che, calcolata sulla somma assicurata, per lo stesso Xxxxxxxxesempio, con quelle relative alle garanzie “Grave Malattia” e “Grande Intervento Chirurgico”pari a € 100.000,00 darà luogo ad un inden- nizzo di € 70.000,00 (100.000,00 x 70%).
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Invalidità permanente da malattia. In caso Se la malattia, diagnosticata nel periodo di validità dell’assicurazione, ha come conseguenza un Invalidità Permanente da Malattia dell’Assicuratoe questa si manifesta non oltre un anno dalla cessazione del contratto, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le condizioni di cui all’art.4.1., qualora:
a) sia trascorso il periodo seguito riportate: La percentuale di Carenza invalidità permanente viene accertata con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di cui all’art. 7;
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 8;
c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguenti: - sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale; - qualora non possa essere stabilito, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica, che i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvede, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia; - per il calcolo del grado di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche - Allegato 1); - calcolando per ogni singola Malattia e/o integrazioni intervenute fino al 31/12/1999. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di Invalidità Permanente. La percentuale di Invalidità Permanente viene valutata per la singola Malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una all’esercizio di un qualsiasi Attività lavorativalavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista . Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la supervalutazione delle perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di Invalidità Permanente specifica invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in proporzione alla definitiva perdita funzionalità di detti organi o arti. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente; - . La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L’accertamento avviene tramite visita medico-legale che viene effettuata tra il sesto ed il diciottesimo mese decorrenti dalla data di denuncia della malattia. L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica. In ogni caso l’Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 Codice Civile). Le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di mancinismo le percentuali loro aggravamento, sia in caso di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa. L’Indennizzo previsto per l’Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile loro concorrenza con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” né, per lo stesso Xxxxxxxx, con quelle relative alle garanzie “Grave Malattia” e “Grande Intervento Chirurgico”nuove malattie.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona
Invalidità permanente da malattia. RIENTRO SANITARIO (ANCHE DALL’ESTERO) Se a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO le condizioni dell’ASSICURATO, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia, o alla sua residenza in Italia, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente, e scelto tra uno dei seguenti: - aereo sanitario (limitatamente ai paesi europei); di 40 O G G E T T O D E L C O N T R A T T O O G G E T T O D E L C O N T R A T T O - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA e le spese relative restano a carico della SOCIETA’, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. Se l’ASSICURATO è rientrato a spese della SOCIETA’, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA ha diritto di richiedergli, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, etc. non utilizzato. • RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI (ANCHE DALL’ESTERO) In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell’Assicuratorientro sanitario dell’ASSICURATO in base alle condizioni previste nella PRESTAZIONE “rientro sanitario”, se le persone in viaggio con l’ASSICURATO, purché anch’esse assicurate, non sono in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvede a fornire loro un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, per rientrare alla propria residenza in Italia. La STRUTTURA ORGANIZZATIVA avrà la facoltà di cui all’art.4.1., qualora:
a) sia trascorso il periodo richiedere gli eventuali biglietti di Carenza di cui all’art. 7;
b) il Sinistro viaggio non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 8;
c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni utilizzati per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionalerientro. La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e SOCIETÀ tiene a proprio carico i criteri seguenti: - sulla base della documentazione ricevuta costi con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale; - qualora non possa essere stabilito, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica, che i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvede, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici limiti di propria fiducia; - per il calcolo del grado INDENNIZZO indicati nell’art. 6 “Ci sono limiti di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche - Allegato 1); - calcolando per ogni singola Malattia la percentuale di Invalidità Permanente. La percentuale di Invalidità Permanente viene valutata per la singola Malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi Attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa. L’Indennizzo previsto per l’Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” né, per lo stesso Xxxxxxxx, con quelle relative alle garanzie “Grave Malattia” e “Grande Intervento Chirurgicocopertura?”.
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