Inventario dei beni. 1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dal XXXXXXX XXX del D.I. 129/2018..
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice Civile, secondo il principio dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc.
3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.
Inventario dei beni. 14.1 Entro il 31 dicembre 2019 il Gestore si impegna a redigere l’inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili ed immobili ad esso affidati nonché a farne la relativa stima sulla base delle metodologie predisposte dall’Autorità Nazionale, comunicando al Consiglio di Bacino Bacchiglione le relative risultanze. I costi sostenuti per la redazione della stima e di tutte le attività connesse alla stessa, troveranno copertura in tariffa.
14.2 Detto inventario potrà essere aggiornato con le medesime modalità allorché sopravvenga il ritrovamento di beni mobili od immobili dei quali non si era a conoscenza o se ne ignorava l’esistenza o, comunque, non siano stati compresi senza colpa nell’originario inventario.
14.3 I valori delle immobilizzazioni tecniche nonché dei beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario di cui al primo comma e delle eventuali integrazioni debbono essere attestati con apposita perizia, che potrà essere redatta anche successivamente all'inventario ed alle sue integrazioni ma, in ogni caso, entro mesi 6 dalla redazione degli elenchi inventariali medesimi. La valorizzazione dei beni tramite perizia dovrà uniformarsi alle disposizioni dell’Autorità nazionale preposta
14.4 Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario come sopra allegato, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e delle quali il Gestore dichiara espressamente di aver preso conoscenza, salva la facoltà di accertare nel corso della gestione l’esistenza di diritti di proprietà, altri diritti reali di godimento su beni di proprietà altrui e/o il regolare accatastamento degli immobili, il cui onere rimane a carico degli Enti proprietari.
14.5 Grava sul Gestore l’obbligo della ordinaria e straordinaria manutenzione di tutti i beni in gestione, compresi quelli già di proprietà comunale, elencati nell'inventario allegato.
14.6 Il Gestore tiene un registro degli inventari ove sono annotati tutti gli impianti e le immobilizzazioni materiali ed immateriali relative alla gestione del servizio, suddivisi tra beni in proprietà o messi a disposizione. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuove immobilizzazioni sono annotate sul registro degli inventari e vengono annotate tramite l’aggiornamento del proprio SIT.
14.7 Il Gestore si impegna ad aggiornare il SIT detenuto presso l’Ente d’Ambito almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, fatta salva la possibilità di dare accesso dinamico tramite mezzi informatici.
14.8 I beni affidati a...
Inventario dei beni. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.I. n. 44/01.
Inventario dei beni. I beni durevoli, previo positivo collaudo, sono assunti nell’inventario dell’Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.I. 44/2001.
Inventario dei beni. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti, a cura della DSGA, nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.I. n. 44/01.
Inventario dei beni. All’inizio dell’attività verrà redatto in contraddittorio un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni che costituiscono gli impianti o pertinenze degli stessi. In tale verbale devono essere ricomprese le eventuali osservazioni del gestore circa le caratteristiche dell’impianto e circa la sua efficienza. Al termine del contratto, da qualunque evento determinato, il gestore dovrà restituire al Comune gli immobili, le attrezzature e quanto altro risultante dal verbale di consegna in perfetta efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso.
Inventario dei beni. 1. Il DSGA iscrive ad inventario le categorie di beni previste all’art. 31 del D.I. 129/2018, nelle modalità dallo stesso regolate, di valore superiore a € 200,00, come da Regolamento approvato dal CdI nella seduta del 8/5/2019 con delibera n. 28.
Inventario dei beni. I beni mobili ed immobili del Consorzio sono iscritti in appositi libri di inventario annualmente aggiornati. Per ciò che concerne i consegnatari dei beni, lo scarico dei beni mobili, la ricognizione dei beni mobili, la stipula di appositi accordi di comodato d’uso gratuito per determinati beni di proprietà del Consorzio, in uso presso le Unità di Ricerca, nonché per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Manuale delle Procedure Operative.
Inventario dei beni. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 31 comma 2 del D.lgs. n. 129/2018. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal dirigente scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale, e allegato al mandato di pagamento (art. 17 c. 3 D.lgs 129/2018) Il dirigente scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare.
Inventario dei beni. 1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del decreto 44/2001.
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice Civile, secondo il principio dell’unitarietà, delle cose composte, etc.
3. Ad ogni singolo bene, è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.