IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara; b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario; c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto; e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore; f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali; g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare; i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:
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Samples: Capitolato Speciale Di Concessione
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso 1. L’intero contratto di reiterato inadempimento appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivicodice civile:
a) qualora fosse accertata la non veridicità nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte del contenuto Concessionario nell’esecuzione delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di garaprestazioni affidate;
b) nel caso di insolvenza o sospensione unilaterale dell’attività turistico ricettiva, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatte salve cause di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionarioforza maggiore;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione cessione di tutto o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico parte del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacontratto;
d) nel caso in cui di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti 10% (dieci per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattocento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità del Concessionario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Concessionario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
o) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti inadempienze:
a. reiterate violazioni delle norme di P.S. che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al controllo;
b. reiterate violazione delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria;
c. morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive;
d. sospensione ed interruzione nell’esecuzione delle forniture (acqua, gas, luce) come conseguenza della morosità del concessionario;
e. decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto;
f. decadenza dell’autorizzazione ad esercitare l’attività turistico ricettiva;
g. mancato avvio dell’attività affidate non dipendente da ricettiva nei termini previsti all’7, fatte salve cause di forza maggiore;
f) h. utilizzo dei locali e delle aree per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto e non attinenti alla destinazione turistico ricettiva del complesso.
i. limitatamente ai mappali nn. 336, 333, 506, 507, 508. 509. 510, 547, 290, 269, 270, in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitariesentenza sfavorevole nel ricorso pendente al Consiglio di Stato con cui viene contestata la legittimità dell’Ordinanza n. 3 del 06/06/2016, accertate dagli organi come meglio specificato all’ART. 1: in tal caso il concessionario si impegna a liberare le suddette aree, senza nulla pretendere dall’Amministrazione comunale ed alle ulteriori condizioni riportate all’ART. 6, mantenendo le attività sull’area rimanente oggetto di controllo ufficiali;concessione.
g) qualora 3. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Concessionario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per riserva ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
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IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1553 del Codice civile per il caso di reiterato inadempimento inadempienti delle obbligazioni contrattuali e ferme restando le cause di risoluzione previste dall’art. 108 del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatiD. lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà costituiscono motivo di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:inadempimento:---------------------------
a) qualora fosse accertata la non veridicità i caso previsti dall’art. 26, punto 2, lett. a) e b) e punto 8 nonché dall’art, 27 punto 4 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di garacapitolato speciale;
b) nel caso qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal capitolato in tema di insolvenza o sicurezza, regolarità e qualità del servizio;------------------
c) impiego di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri personale non in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;requisiti previsti;-------------------
d) nel caso in cui mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio, di norme imperative di legge o regolamentari, con particolare riferimento a quelle concernenti il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattotrasporto scolastico;
e) nel caso qualora il prestatore di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause servizio infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di forza maggiore;vigilanza e controllo dell’amministrazione;-----------------------------
f) avvenuta escussione della garanzia, in caso tutto o in parte, qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;15 giorni;--
g) qualora si verifichi l’utilizzo perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di derrate alimentari che possano essere dannose idoneità morale, tecnica e finanziaria per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; lo svolgimento dell’attività oggetto del capitolato speciale;
h) qualora si verifichino casi cessione o sub appalto, oltre i limiti di grave intossicazione alimentarelegge, anche temporaneo, ad altra impresa;
i) inosservanza delle norme apertura di legge relative al personale dipendente una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;--
l) messa in liquidazione, concordato preventivo, stati di moratoria e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata conseguenti atti di sequestro o fatto che renda impossibile pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione della ditta aggiudicataria.--------------------------------------------- Nei predetti casi, la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto risoluzione si verificherà di diritto qualora l’amministrazione comunale comunichi alla ditta appaltatrice, mediante posta elettronica certificata o con effetto immediato raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. L’amministrazione comunale si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a seguito titolo di comunicazione dell’Amministrazione Comunalerisarcimento dei danni subiti, con l’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto alla rifusione dell’eventuale maggiore danno. In conseguenza alla risoluzione del contratto, l’amministrazione comunale avrà facoltà di affidare l’appalto a terzi in forma di lettera raccomandata a.rdanno dell’impresa e fatta salva l’applicazione delle penali. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto Nei casi predetti è escluso qualsiasi indennizzo a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:favore della ditta appaltatrice.-------------------
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IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Nel caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatiinadempienze gravi, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termineovvero ripetute, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la Committente avrà la facoltà di considerare risolto risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di diritto il contratto legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannosalva l'applicazione delle penali prescritte. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione ognuna delle ipotesi sopra previste l'A.C. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della apertura di una procedura concorsuale a carico dell’I.A. e, in caso di garaA.T.I., anche per una sola associata;
b) nel messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’I.A. e, in caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di A.T.I., anche per una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionariosola associata;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannatiabbandono dell’appalto, con sentenza passata in giudicato, salvo che per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaforza maggiore;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattomotivi di pubblico interesse;
e) nel caso impiego di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate personale non dipendente da cause di forza maggioredall’I.A.;
f) in caso utilizzo ripetuto di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, derrate/alimenti in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale capitolato e dagli allegati; hdalle specifiche tecniche relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
g) qualora si verifichino casi di grave infezione, intossicazione alimentare, dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa;
ih) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
i) interruzione non motivata del servizio;
j) subappalto del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) ulteriore inadempienze dell’I.A. dopo la comminazione di n. 5 penalità per ogni altra inadempienza qui non contemplata gravi inadempienze per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico;
m) nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, il numero giornaliero dei pasti prodotti presso il Centro cottura dell’Impresa dovesse superare la capacità massima produttiva giornaliera del Centro stesso.
n) Nell’ipotesi di mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 2 della L.R. 15/08, meglio specificati al medesimo art. 82;
o) Nel caso in cui il legale rappresentante o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto uno dei dirigenti dell’I.A. (anche in caso di diritto con effetto immediato impresa associata)siano rinviati a seguito giudizio per favoreggiamento nell’ambito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma procedimenti relativi a reati di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:criminalità organizzata.
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Samples: Capitolato d'Onere
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. Il Concedente ha la facoltà di considerare risolto revocare la concessione in qualunque tempo, senza alcun genere di diritto corrispettivo verso il contratto e di ritenere definitivamente la cauzioneconcessionario, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:
a) qualora fosse accertata la 1. frode o negligenza grave nell’esercizio dei servizi ed obblighi del presente capitolato;
2. interruzione dei servizi di cui all’art. 2 del presente atto senza giusta causa;
3. cessione totale o parziale dei servizi di cui alla concessione nelle ipotesi non veridicità previste all’art. 8 del contenuto presente atto;
4. mancata assegnazione del personale idoneo allo svolgimento delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso attività di cui al precedente art. 9;
5. omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della procedura prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, art. 12 del presente atto;
6. omessa stipula del contratto di assicurazione di cui all’art. 7;
7. omesso deposito della relazione annuale sulle attività programmate di cui all’art. 15 del presente atto;
8. omessa esecuzione delle attività individuate nella relazione di cui all’art. 15 del presente atto;
9. non ottemperanza dei doveri di cui all’articolo 17;
10. omesso rispetto dei parametri dichiarati in sede di proposta progettuale per l’intera durata della concessione, con l’ovvia eccezione di modifiche migliorative ai requisiti dichiarati in sede di gara;
b) nel , lungo il corso del rapporto contrattuale. In caso di insolvenza o risoluzione del rapporto l’ente concedente si rivarrà sulla somma fidejussoria depositata e si riserva di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal deposito concessionario. Quest’ultimo, in ogni caso, deve corrispondere all’ente concedente un importo pari alle spese sostenute per l’espletamento di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato successivo procedimento di assegnazione della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel concessione. Nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate risoluzione anticipata del rapporto, all’ex concessionario subentrerà il 2° in graduatoria e se questo non dipendente da cause firmerà la convenzione oppure cesserà la gestione anticipatamente, subentrerà il 3°, e così di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarieseguito. Resta chiarito e inteso che alla conclusione della concessione, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose o al termine anticipato per la salute umanaqualunque causa esso avvenga, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative non sarà dovuta al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) concessionario alcuna indennità per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:perdita dell’avviamento.
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Samples: Concessione in Gestione
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento Il mancato rispetto, da parte del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi concessionario e/o modificativi che si protragga oltre il terminedel concedente, non inferiore comunque di quanto pattuito o delle disposizioni degli organi di vigilanza, o l’inosservanza di norme contenute in leggi o regolamenti, darà facoltà alla parte adempiente di inviare una diffida ad adempiere all’altra parte, a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con mezzo di lettera raccomandata a.ra./.p.e.c. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimentoentro il termine essenziale ed inderogabile di gg 15 dal ricevimento di tale comunicazione, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, concessionario e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti il concedente dovranno fornire le opportune spiegazioni e se del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannocaso prendere i provvedimenti necessari. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto Trascorso tale periodo senza che nulla sia avvenuto potrà essere dichiarato risolto intrapresa l’azione di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche risoluzione della concessione, con conseguente obbligo della parte inadempiente di liquidare tutti i danni subiti alla parte adempiente. Per quanto attiene ad inadempimenti del concessionario, l’intero contratto è risolvibile ai sensi e per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità gli effetti dell’articolo 1456 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) Codice Civile: - nel caso di insolvenza frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - nel caso di sospensione unilaterale dell’attività durante i periodi di apertura del comprensorio per un periodo superiore a 3 giorni anche non consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore o diverse disposizioni impartite dal Direttore di grave dissesto economico e finanziario Esercizio dell’impianto; - nel caso di cessione di tutto o parte del Concessionario risultante dall’avvio contratto (laddove non espressamente consentito); - nel caso di una procedura concorsuale applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale; - nel caso di irreperibilità del concessionario o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero del suo rappresentante; - nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionila mancata prestazione, il quale entri ritardo o la negligenza del concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili; - mancata tempestiva comunicazione da parte del concessionario verso l’ente concedente di eventi che possano comportare in possesso dei beni astratto, o venga incaricato comportino in concreto, la perdita della gestione degli affari capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del Concessionario;
c) nel caso D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; - perdita, in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore capo al concessionario, della capacità generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, a stipulare con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoanche temporanea, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la fede pubblica o il patrimonioPubblica Amministrazione; - ripetuta violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula fiscale e retributiva da parte del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari concessionario che possano essere dannose per la salute umana, in determinino una grave irregolarità; - grave violazione delle norme previste in tema di sicurezza del lavoro; - grave violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Capitolato speciale concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; - nei confronti del concessionario per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - qualora l'appalto/concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs nr.050/2016 e dagli allegatis.m.i.; h) - qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; - qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il presente contratto si verifichino casi risolverà, inoltre, al verificarsi anche di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza una sola delle seguenti inadempienze: - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge relative pubblica sicurezza che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al personale dipendente controllo; - reiterate e gravi violazioni delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria; - morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive; - sospensione ed interruzione delle forniture (acqua, gas, luce, ecc…) come conseguenza della morosità del concessionario; - decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto; - utilizzo dei locali e delle strutture per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto ovvero in assenza della prevista autorizzazione dell’ente concedente. - anche una sola giornata di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 120 giorni durante l’esercizio invernale; - anche una sola giornata di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 30 giorni durante l’esercizio estivo; - il mancato raggiungimento del valore minimo inderogabile pari a 50.000,00 euro per acquisti specifici a titolo di ricambi entro il 30/11/2019; - la mancata applicazione conclusione dei contratti collettivi;
j) lavori di estrazione con contestuale riutilizzo del calore prodotto dagli armadi elettrici di potenza in cabina di comando presso la stazione motrice entro il 30/11/2019. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al concessionario per iscritto come dianzi riportato. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’ente concedente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del concessionario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ente concedente si riserva ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal concessionario il rimborso di eventuali spese riscontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
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Samples: Concessione Di Gestione
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatialle obbligazioni contrattuali, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. costituiscono motivo per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i Codice Civile, le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità apertura di una procedura concorsuale e fallimentare a carico del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di garagestore;
b) nel caso non sia rispettata l’obbligazione del rispetto del protocollo di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionariolegalità;
c) nel caso in cui taluno casi di intossicazione alimentare accertati dalle autorità sanitarie dovuti ad imperizia del gestore o dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiasuoi fornitori;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattoinosservanza delle norme igienico sanitarie nelle cucine e/o presso uno o più refettori;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo utilizzo ripetuto di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale contratto dagli allegati e dagli allegati; dall’offerta tecnica relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
f) interruzione non motivata del servizio;
g) subappalto dei servizi non previsti dal presente capitolato;
h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentarecessione del contratto a terzi;
i) mancata realizzazione o difformità nella realizzazione del progetto/i gestionale/i indicato/i in fase di offerta;
j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
k) inadempimenti agli obblighi di servizio, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di 3 volte, che l’A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
l) destinazione dei locali affidati al gestore ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
m) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e dipendente, per la mancata applicazione deicontratti collettivi, per ritardi reiterati dei contratti collettivipagamento delle retribuzioni al personale dipendente;
jn) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere previste in sede di offerta;
o) mancata fornitura e installazione delle attrezzature offerte in sede di gara. In caso di risoluzione del contratto l’A.C. può:
a) far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
b) affidare il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai sensi dell’artcorrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta aggiudicataria. 1453 La risoluzione produrrà propri effetti nel momento del Codice Civilericevimento da parte del gestore della relativa comunicazione inviata dall'A.C. Al gestore inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'A.C. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nelle ipotesi sopra indicate il II relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti del gestore, senza pregiudizio del diritto dell'A.C. sui beni di quest’ultimo. Nel caso di minore spesa, nulla competerà al gestore inadempiente. L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto sarà risolto qualora accerti la disponibilità di diritto con effetto immediato nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunalequelle praticate dall’affidatario, nel caso in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalitàcui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il Concessionario sarà tenuto recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite
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Samples: Capitolato Speciale Per Servizi Di Mensa Scolastica E Fornitura Di Pasti
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Nel caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche gravi inadempienze contrattuali di quanto previsto nel presente Capitolato, il Comune è tenuto a uno solo degli contestare per iscritto le inadempienze stesse assegnando un congruo termine di 15 giorni per la rimozione delle medesime (diffida ad adempiere), entro il quale la concessionaria dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi normativi e/o modificativi contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera con posta elettronica certificata. Trascorso tale termine, qualora la concessionaria non abbia provveduto a sanarle, e trattandosi di inadempienze gravi che pregiudicano la funzionalità dell’attività stessa (come ad esempio l’arbitraria e ingiustificata interruzione del servizio, o gravi violazioni contrattuali che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori o in caso di non ottemperanza da parte del soggetto gestore al complesso degli impegni assunti che si protragga protrae oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà termine perentorio assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. dalla stazione appaltante all’appaltatore per porre fine all’inadempimento), l’A.C. ha la facoltà il contratto si intende risolto (art.1454 codice civile). Costituiscono motivo di considerare risolto risoluzione di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzionedel contratto, ove essa non sia stata ancora restituitaai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i le seguenti motivifattispecie:
a) qualora fosse accertata la non veridicità sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) nel caso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di insolvenza sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di grave dissesto economico lavoro e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio violazioni alle norme in materia di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionariocontributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso in cui taluno il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituisce altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento ad insindacabile giudizio del Concessionario siano condannatiServizio Politiche Educative, con sentenza passata in giudicatoconseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. e relativo diritto al risarcimento del danno, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;verificarsi anche di uno dei seguenti casi:
da) Cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casini cui la partecipazione Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
b) In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico della concessionaria;
c) Inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessionedisciplina contenuta nel presente Capitolato;
d) Xxxxxxx nell’inizio della gestione del servizio, nonché richiesti per la stipula del contrattosecondo quanto disposto dal presente Capitolato;
e) nel caso Mancata attuazione del progetto educazione alimentare e rilevazione soddisfazione utente come dichiarato in sede di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggioregara;
f) in caso Impiego di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficialipersonale non dipendente dalla Ditta salvo autorizzazioni dell’Amministrazione;
g) qualora si verifichi l’utilizzo Un episodio accertato di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione o tossifezione alimentare;
ih) inosservanza Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
i) Interruzione non motivata di servizio;
j) Applicazione di 3 penali per ogni altra una stessa delle violazioni previste dal presente articolo;
k) Ulteriore inadempienza qui della concessionaria dopo la combinazione di numero 6 penalità complessive;
l) Assenza del Responsabile Coordinatore del Servizio;
m) Mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste;
n) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro cottura ritenute di particolare gravità, ivi incluso il mancato rispetto di quanto previsto per la produzione di pasti biologici;
o) Violazione del divieto di utilizzazione di prodotti contenenti O.G.M.;
p) violazioni dell’obbligo previsto dall’art. 13 (mancata sostituzione di personale ritenuto non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione idoneo). L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’artcon semplice comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A/R, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti, senza che la concessionaria possa reclamare indennizzi di sorta. 1453 La risoluzione del Codice Civilecontratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Nelle ipotesi sopra indicate Alla concessionaria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell’Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento da parte della concessionaria. Con la risoluzione del contratto sarà risolto sorgerà, per il Comune di Monterotondo, il diritto con effetto immediato di affidare a seguito terzi la prestazione (dando priorità ad eventuale società che ha partecipato alla gara per l’affidamento del presente servizio in base alla relativa graduatoria), o la parte rimanente di comunicazione dell’Amministrazione Comunaleessa, in forma danno della concessionaria inadempiente. Alla concessionaria inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di lettera raccomandata a.rminori spese, nulla sarà corrisposto alla concessionaria inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. La concessione si intenderà in ogni caso revocata nel caso di fallimento della concessionaria e nelle ipotesi di sottoposizione della stessa alle altre procedure concorsuali derivanti da insolvenza. E’ data espressa facoltà al Comune di procedere a verifiche delle attività e degli atti contabili e amministrativi della concessionaria al fine di verificare il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto. La cauzione definitiva copre gli oneri che l’Amministrazione comunale è chiamata a sostenere a causa del mancato o PEC e senza altra formalitàinesatto adempimento della concessionaria. Il Concessionario sarà tenuto La cauzione è prestata a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimentigaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, oltre al delle penali, dell’eventuale risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto della concessionaria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ferme restando le penalità indicate, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della ditta fornitrice inadempienze gravi, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta fornitrice; - in caso di cessione dell’attività ad altri; - in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; - qualora si verificassero casi di intossicazione alimentare gravi accertati dalle autorità sanitarie; - per interruzione non motivata del servizio; - per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che l’A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal capitolato e degli allegati relativi alle caratteristiche merceologiche; - per inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del centro di cottura. In caso di reiterato inadempimento risoluzione del Concessionario anche contratto il Comune potrà decidere di far proseguire il servizio alle stesse condizioni per il periodo di tempo necessario a uno solo degli obblighi assunti con procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta fornitrice. E’ sempre comunque fatto salvo il presente contratto ed i suoi allegatidiritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l’Amministrazione Comunale su eventuali crediti della ditta fornitrice, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la sulla cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/senza bisogno di diffide o formalità di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:alcun genere.
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Samples: Affidamento Appalto Servizi
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. 2, e al comma 4, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali.
4. La parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di reiterato inadempimento risoluzione del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed Contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Pari e non compromette i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giornidiritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che verrà assegnato non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà spese della Parte che esercita il diritto di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannorisoluzione. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. questo caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:risoluzione.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’A.C. a seguito di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti ripetute infrazioni di accertata gravità da parte della D.A. può unilateralmente rescindere il contratto con il presente contratto ed effetto immediato, comunicando alla D.A. i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con motivi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimentoA/R. Le parti convengono che, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche a quanto genericamente previsto dal Codice Civile per i casi di inadempienza alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione contrattuale per inadempienza le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio apertura di una procedura concorsuale a carico della D.A.
b) messa in liquidazione o dal deposito in altri casi di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato cessazione dell’attività della gestione degli affari del Concessionario;D.A.
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;abbandono dell’appalto
d) nel per motivi di pubblico interesse e/o in caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali
e) nel caso impiego di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause personale privo di forza maggiore;qualunque rapporto contrattuale con la D.A.
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi sanitarie nella conduzione del proprio Centro di controllo ufficiali;Produzione
g) qualora si verifichi l’utilizzo utilizzo ripetuto di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale contratto e dagli allegati; allegati relative alle caratteristiche merceologiche
h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;tossinfezione alimentare dovuti ad accertata imperizia della ditta D.A.
i) inosservanza interruzione non motivata del servizio.
j) sub appalto totale o parziale del servizio tranne i casi previsti dal presente capitolato
k) cessione del contratto a terzi
l) violazione ripetuta delle norme di legge relative al personale dipendente sicurezza e mancata applicazione dei contratti collettivi;prevenzione
jm) ulteriore inadempienza della D.A. dopo la comminazione di n. 3 penalità per ogni lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno.
n) superamento della capacità massima produttiva giornaliera nel Centro di produzione La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’A.C. il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra inadempienza qui ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’A.C. L’esecuzione in danno non contemplata esclude eventuali responsabilità civili o penali della D.A. per il fatto che renda impossibile ha determinato la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:risoluzione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento 1. L’intero contratto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivicodice civile:
a) qualora fosse accertata la non veridicità nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte del contenuto Concessionario nell’esecuzione delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di garaprestazioni affidate;
b) nel caso di insolvenza o sospensione unilaterale dell’attività turistico ricettiva, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatte salve cause di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionarioforza maggiore;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione cessione di tutto o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico parte del Concessionario siano condannaticontratto, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiafatto salvo quanto previsto all’Articolo. 17;
d) nel caso in cui di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti 10% (dieci per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattocento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità del Concessionario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario verso la il Concedente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Concessionario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti del Concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
o) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Il presente contratto potrà risolversi, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti inadempienze:
a. reiterate violazioni delle norme di P.S. che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al controllo;
b. reiterate violazione delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria;
c. morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive;
d. sospensione ed interruzione nell’esecuzione delle forniture (acqua, gas, luce) come conseguenza della morosità del Concessionario;
e. decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto;
f. decadenza dell’autorizzazione ad esercitare l’attività turistico ricettiva;
g. mancato avvio dell’attività affidate non dipendente da ricettiva nei termini previsti all’art. 4, fatte salve cause di forza maggiore;
f) h. utilizzo dei locali e delle aree per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto e non attinenti alla destinazione turistico ricettiva del complesso.
i. limitatamente ai mappali nn. 336, 333, 506, 507, 508. 509. 510, 547, 290, 269, 270, in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitariesentenza sfavorevole nel ricorso pendente al Consiglio di Stato con cui viene contestata la legittimità dell’Ordinanza n. 3 del 06/06/2016, accertate dagli organi come meglio specificato all’Articolo. 3: in tal caso il Concessionario si impegna a liberare le suddette aree e rimettendole in pristino allo stato naturale, senza nulla pretendere dall’Amministrazione comunale ed alle ulteriori condizioni riportate all’Articolo. 5, mantenendo le attività sull’area rimanente oggetto di controllo ufficiali;concessione.
g) qualora 3. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Concessionario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per riserva ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
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Samples: Concessione in Gestione Di Un’area Ad Uso Campeggio
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. 2, e al comma 4, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali
4. La parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di reiterato inadempimento risoluzione del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed Contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Pari e non compromette i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giornidiritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che verrà assegnato non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà spese della Parte che esercita il diritto di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannorisoluzione. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. questo caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:risoluzione.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con Le Parti convengono espressamente che il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare deve intendersi risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del Codice Civilecorrispettivo decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. Nelle ipotesi sopra indicate 8. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r dichiara alla Federazione che intende avvalersi della presente clausola. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale. Fatte salve le disposizioni di cui al presente contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali. La Parte che intende risolvere il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all’altra Parte, a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di mezzo PEC o lettera raccomandata a.ra/r. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei danni. In caso di risoluzione del presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti alla Federazione a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, l’IZSVe comunicherà alla Federazione i risultati generati fino alla data di risoluzione.
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IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Nel caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatiinadempienze gravi, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termineovvero ripetute, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la Stazione appaltante avrà la facoltà di considerare risolto risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'O.E.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di diritto il contratto e di ritenere definitivamente legge che la cauzionerisoluzione comporta, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva ivi compresa la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto affidare l'appalto a terzi in danno dell'O.E.A. e salva l'applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio ipotesi: ◊ apertura di una procedura concorsuale o dal deposito a carico dell’O.E.A.; ◊ messa in liquidazione o, in altri casi di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo cessione dell’attività dell’O.E.A.; ◊ impiego di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate personale non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegatidell’O.E.A; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) ◊ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) ; ◊ interruzione non motivata del servizio; ◊ subappalto del servizio tranne che per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione i servizi accessori indicati nell’offerta; ◊ cessione del contratto a terzi; ◊ violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; ◊ inadempienze reiterate dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che l’A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali; Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1453 1456 del Codice CivileCivile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. Nelle In ognuna delle ipotesi sopra indicate previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite né i beni forniti non conformi al capitolato, fermo restando il contratto sarà risolto di suo diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei maggiori danni. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 108 del d. Lgs. 50/2016.
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IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso La Stazione Appaltante si riserva di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha richiedere la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria delle clausole contrattuali disciplinate Capitolato Speciale di Gara e qualora si verificassero fatti che rendano impossibile la prosecuzione del Concessionariocontratto stesso. In ogni caso Si applicano le disposizioni del capo XIV° del Titolo II° del Libro Quarto del Codice Civile. Le parti convengono espressamente che il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i risolversi ex art. 1456 c.c. mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera A.R., qualora ricorrano le seguenti motivifattispecie:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 1. mancata osservanza delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di garanorme sul subappalto previste al successivo art. 46;
b) nel 2. in caso di insolvenza o di grave dissesto economico mancata attivazione del Servizio nei termini e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero le modalità previste nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionariopresente capitolato;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo 3. applicazione di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, n. 3 penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure una sola delle violazioni previste dalla normativa antimafiadal già richiamato art. 38;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del 4. utilizzo di derrate alimentari non previste dal contratto;
e5. 1 (uno) nel caso episodio accertato di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione o tossinfezione alimentare;
i) 6. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j7. gravi danni prodotti ai locali, ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Ente;
8. assenza non giustificata superiore a 2 (due) giorni solari del Coordinatore del Servizio (salvo comprovate cause di forza maggiore);
9. grave negligenza o frode dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
10. cessione dell’Azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’Impresa aggiudicataria;
11. sospensione o interruzione del Servizio per ogni altra inadempienza qui motivi non contemplata dipendenti da cause di forza maggiore;
12. in caso di eventuali provvedimenti dell’Autorità amministrativa con i quali verrà pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione o fatto che renda impossibile la prosecuzione l’annullamento delle autorizzazioni di legge già rilasciate all’Impresa aggiudicataria.
13. motivi d’interesse pubblico avvalendosi della facoltà prevista all’art. 1671 del contratto c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite e dei mancati guadagni;
14. in caso di esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000.
15. nel caso in cui venga meno anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;
16. nel caso in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale e/o le autorizzazioni necessarie all’espletamento del Servizio oggetto dell’appalto;
17. nei casi previsti dall’art. 108, del D. Lgs. n. 50/2016;
18. in caso di adesione al sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile26, della Legge 488/1999 e successive modificazioni;
19. ogni altra fattispecie eventualmente prevista nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunaledell’Ente, in forma di lettera raccomandata a.rraccomandata. In caso di risoluzione anticipata per colpa della Ditta aggiudicataria, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di scioglimento o PEC di liquidazione della Ditta aggiudicataria, la S.A., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Impresa subentrata. In caso di fallimento della Ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della S.A. di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni. In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, gli eredi saranno tenuti all’adempimento degli oneri contrattuali del de cujus in via fra loro solidale. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, la S.A. provvederà ad aggiudicare il Servizio utilizzando, ove possibile, la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare all’Impresa inadempiente. SI PRECISA CHE, il Contratto per la fornitura del Servizio oggetto del presente appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento, anche prima della sua naturale scadenza e senza altra formalitàche la Ditta aggiudicataria possa richiedere indennizzi di sorta, nel caso in cui venga attivato il Contratto relativo al medesimo servizio dalla Stazione Unica Appaltante Regionale SUA RB. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimentiNell’eventualità si verificassero mutamenti radicali nell’attività della Sede Ospedaliera interessata alla fornitura del Servizio di cui trattasi, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:indipendenti dalla volontà della S.A., l’A.O.R. di Potenza potrà procedere alla risoluzione del contratto, previo avviso di almeno 30 giorni.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento 1. Il mancato rispetto, da parte del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il terminedel Concedente, non inferiore comunque di quanto pattuito o delle disposizioni degli organi di vigilanza, o l’inosservanza di norme contenute in leggi o regolamenti, darà facoltà alla parte adempiente di inviare una diffida ad adempiere all’altra parte, a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con mezzo di lettera raccomandata a.ra./.p.e.c. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimentoentro il termine essenziale ed inderogabile di gg 15 dal ricevimento di tale comunicazione, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, Concessionario e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti il Concedente dovranno fornire le opportune spiegazioni e se del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannocaso prendere i provvedimenti necessari.
2. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto Trascorso tale periodo senza che nulla sia avvenuto potrà essere dichiarato risolto intrapresa l’azione di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche risoluzione della concessione, con conseguente obbligo della parte inadempiente di liquidare tutti i danni subiti alla parte adempiente.
3. Per quanto attiene ad inadempimenti del concessionario, l’intero contratto è risolvibile ai sensi e per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità gli effetti dell’articolo 1456 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) Codice Civile: - nel caso di insolvenza frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - nel caso di sospensione unilaterale dell’attività durante i periodi di apertura del comprensorio per un periodo superiore a 3 giorni anche non consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (laddove non espressamente consentito); - nel caso di grave dissesto economico e finanziario applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale; - nel caso di irreperibilità del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale concessionario o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero del suo rappresentante; - nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionila mancata prestazione, il quale entri ritardo o la negligenza del concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili; - mancata tempestiva comunicazione da parte del concessionario verso l’ente concedente di eventi che possano comportare in possesso dei beni astratto, o venga incaricato comportino in concreto, la perdita della gestione degli affari capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del Concessionario;
c) nel caso D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; - perdita, in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore capo al concessionario, della capacità generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, a stipulare con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoanche temporanea, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - ripetuta violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del concessionario che determinino una grave irregolarità; - grave violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro; - grave violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; - nei confronti del concessionario per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - qualora l'appalto/concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.; - qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; - qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la fede stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti inadempienze: - reiterate e gravi violazioni delle norme di pubblica sicurezza che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al controllo; - reiterate e gravi violazioni delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria; - morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive; - sospensione ed interruzione delle forniture (acqua, gas, luce, ecc…) come conseguenza della morosità del concessionario; - decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il patrimonioRegistro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto; - utilizzo dei locali e delle strutture per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto ovvero in assenza della prevista autorizzazione dell’ente concedente. - Qualora si superino le 10 giornate di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 100 giorni durante l’esercizio invernale, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da fatte salve cause di forza maggiore;maggiore come l’assenza di neve al suolo.
f) in 5. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al concessionario per iscritto come dianzi riportato.
6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’ente concedente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del concessionario di qualsivoglia natura.
7. Nel caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarierisoluzione del contratto, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora l’ente concedente si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per riserva ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal concessionario il rimborso di eventuali spese riscontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
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Samples: Concessione Di Gestione
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Codice Civile per i casi di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatidelle obbligazioni contrattuali, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. costituiscono motivo per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno del Concessionarioper inadempimento, ai sensi dell’art. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i 1456 Codice Civile le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della apertura di una procedura di garaconcorsuale a carico dell’I.A.;
b) nel caso messa in liquidazione o altri casi di insolvenza o cessione di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionarioattività dell’I.A.;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo mancata osservanza del divieto di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannatisubappalto ed impiego di personale non dipendente dell’I.A., con sentenza passata l’eccezione di quanto dichiarato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiasede di offerta;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficialisanitarie nella conduzione del servizio;
ge) qualora si verifichi l’utilizzo utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale contratto e dagli allegati; hallegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
f) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentarealimentare attribuibili alla qualità della fornitura;
ig) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
jh) interruzione non motivata del servizio;
i) applicazioni di 5 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico;
l) errata somministrazione di diete speciali o grave danno per ogni l’utenza;
m) destinazione dei locali affidati all’IA ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
n) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’A.C.;
o) abituale negligenza nell'esecuzione della fornitura qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio di refezione scolastica comunale. E’ comunque facoltà dell’A.C. dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione qualsiasi formalità all’infuori della semplice notizia del contratto ai sensi dell’artprovvedimento amministrativo comunicata con le modalità indicate in fase di richiesta di partecipazione alla gara (art. 1453 46 del Codice Civilepresente capitolato). Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’A.C. di comunicazione dell’Amministrazione Comunalevolersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In La Stazione Appaltante, nel caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatiinadempienze gravi ovvero ripetute, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termineprevia notificazione scritta all’O.E.A., non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha avrà la facoltà di considerare risolto risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di diritto il contratto e di ritenere definitivamente legge che la cauzionerisoluzione comporta, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva ivi compresa la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto affidare l’appalto a terzi in danno dell’O.E.A. e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della apertura di una procedura di garaconcorsuale a carico dell’O.E.A.;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso messa in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionarioliquidazione dell’O.E.A.;
c) nel caso cessione ad altri, in cui taluno tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o diritti e degli obblighi inerenti il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacontratto stipulato;
d) nel caso in cui impiego di personale non dipendente dell’O.E.A. fatta eccezione per il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessionepersonale interinale, nonché richiesti per la stipula del contrattoo rilevazione della non regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
g) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
h) casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.;
i) interruzione non motivata del servizio;
j) subappalto del servizio tranne che per ogni altra inadempienza qui i servizi accessori indicati nell’offerta;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) inadempienze reiterate dell’O.E.A. dopo la comminazione di n° 10 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno che la Stazione Appaltante giudicherà non contemplata più sanzionabili tramite penali;
m) reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;
n) reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto in sede di offerta;
o) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
p) reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
q) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta.
r) Mancata fornitura o fatto che renda impossibile messa in atto di proposte migliorative presentate in sede di offerta In ognuna delle ipotesi sopra previste, la prosecuzione Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto ai l’OEA si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 1453 140 del Codice CivileD.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto sarà risolto per sopravvenuti motivi di diritto pubblico interesse con effetto immediato a seguito preavviso di comunicazione dell’Amministrazione Comunalealmeno 15 (quindici) giorni, in forma di da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ OEA sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’Appaltatore; - di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimentiDalla data di comunicazione del recesso, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Onere
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatidelle obbligazioni contrattuali, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. costituiscono motivo per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno del Concessionarioper inadempimento, ai sensi dell’art. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i 1456 C.C. le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della apertura di una procedura di garafallimentare a carico dell’I.A.;
b) nel caso messa in liquidazione o altri casi di insolvenza o cessione di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionarioattività dell’I.A.;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo mancata osservanza del divieto di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannatisubappalto ed impiego di personale non dipendente dell’I.A., con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafial’eccezione di cui all’art. 27;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula grave o ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del contrattocentro di cottura;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
f) preparazione di prodotti alimentari in tempi o con modalità in grave violazione di quanto stabilito dal capitolato e relativi allegati; ;
g) casi di intossicazione alimentare: qualora si verifichi tale circostanza, la S.A. si riserva la facoltà di sospendere unilateralmente il servizio, senza l’avvio del contraddittorio e di ricorrere ad altra Ditta per comunque garantire il servizio. Tale sospensione potrà avere la durata necessaria (indicativamente 60 giorni) a stabilire le cause e le responsabilità”. Ciò indipendentemente dall’accertamento della responsabilità nei confronti dell’I.A. Ove, da tale accertamento, l’I.A. risulti sollevata da ogni responsabilità, per il periodo di sospensione la S.A. riconoscerà all’I.A:, a titolo di ristoro, una somma pari al 10 % (dieci per cento) del prezzo del pasto in corso alla data della intossicazione, riferito ai pasti forniti nel periodo interessato dalla procedura sospensiva. Nel caso risulti invece accertata la responsabilità dell’I.A. il contratto si risolverà di diritto (punto f) precedente), senza riconoscimento di alcuna somma a ristoro e verrà richiesto il risarcimento dei maggiori costi sopportati dalla S. A.
h) qualora si verifichino casi impiego di grave intossicazione alimentare;
i) personale non dipendente dell’I.A. o inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
i) interruzione non motivata del servizio;
j) avvio di procedure, pur non espressamente concluse, relative all’applicazione di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato ad anno solare, corrisponda complessivamente al 10% (dieci per ogni altra inadempienza qui non contemplata cento) dell’importo annuo contrattuale;
k) Xxxxxxx intervengano le circostanze ostative previste dalla legislazione c.d. “antimafia” o fatto che renda impossibile venga comunque a decadere la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione .
l) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione ed in particolare il venire meno delle condizioni igienico-sanitarie richieste per possedere l’autorizzazione sanitaria o equivalente nei centri di cottura e nei magazzini; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, della dichiarazione della S.A in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la S.A intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. È comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:con ricevuta di ritorno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno per inadempimento di una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del Concessionariocontratto, ai sensi dell’art. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per 1456 del Codice Civile – “Clausola risolutiva espressa”, i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto casi: - constatazione della falsità delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio rese in sede d’offerta - apertura di una procedura concorsuale fallimentare o dal deposito assimilata a carico della ditta appaltatrice; - messa in liquidazione o altri casi di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimentocessione dell’attività della ditta appaltatrice; - sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi, la liquidazionecorrelata all’espletamento del servizio di ristorazione scolastica; - interruzione del servizio, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause salvo causa di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) - inosservanza delle norme di legge relative e/o mancata applicazione dei contratti collettivi al personale dipendente e ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze ad esso spettanti; - inosservanza grave e reiterata delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio; - gravi violazioni nell’utilizzo di derrate alimentari non conformi alle norme di legge e di contratto, relativamente alle condizioni igieniche e/o alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazione e tossinfezione alimentare, la cui causa sia con certezza imputabile alla ditta appaltatrice; - grave inosservanza delle disposizioni relative alla consistenza quali-quantitativa dell’organico; - gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale; - contestazione di 3 violazioni gravi, nello stesso anno scolastico, cioè quelle che sono sanzionate con la penale di € 2.500,00 o superiore (art. 72); - pluralità di violazioni e/o reiterazione delle altre infrazioni, nello stesso anno scolastico. - mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) osservanza del divieto di sub-appalto, tranne che per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’arti casi indicati nell’art. 1453 del Codice Civile15. Nelle In tutte le ipotesi sopra indicate indicate, il contratto sarà risolto si risolverà di diritto diritto, con effetto immediato immediato, a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, Comunale in forma di lettera raccomandata a.rraccomandata. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimentiIn tal caso la ditta appaltatrice incorrerà nella perdita della cauzione, oltre al che resterà incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:di danno ulteriore.
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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Del Servizio Di Ristorazione Collettiva
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di reiterato inadempimento Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausole risolutive del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza fattispecie: fallimento o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio apertura di una procedura concorsuale o dal deposito prevista dalla Legge fallimentare a carico dell'Impresa; cessione dell'attività ad altri con conseguente mutamento del rapporto; mancata osservanza del divieto di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo subappalto non autorizzato ed impiego di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contratto;
e) nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate personale non dipendente da cause di forza maggiore;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegatidell'Impresa (salvo deroghe previste); h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui , dopo la terza contestazione; gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà della Committente; non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni della Committente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; interruzione non motivata del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate servizio; L’Azienda potrà rescindere in qualsiasi momento il contratto sarà risolto d’appalto, dando un preavviso di diritto almeno 30 gg. con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.rA.R., restando a carico dell’Impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Committente a questo riguardo. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:Camici monouso Guanti lattice varie misure monouso Guanti sterili varie misure monouso
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Samples: Service Agreement
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Costituiscono ipotesi di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione risoluzione del contratto in danno quanto genericamente previsto dall’art. 1553 del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche Codice Civile per i seguenti motivicasi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, ferme restando le cause di risoluzione previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento:
a1) qualora fosse accertata la il prestatore del servizio non veridicità ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolo in tema di sicurezza, regolarità e qualità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di garaservizio;
b2) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
3) mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio, di norme imperative di legge o regolamentari, con particolare riferimento a quelle concernenti il trasporto scolastico;
4) qualora il prestatore di servizio infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’amministrazione;
5) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto a ricostituirla nel caso termine di insolvenza 15 giorni;
6) perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente capitolato;
7) cessione o sub appalto, oltre i limiti di grave dissesto economico e finanziario legge, anche temporaneo del Concessionario risultante dall’avvio presente appalto ad altra impresa;
8) apertura di una procedura concorsuale di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
9) messa in liquidazione, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o dal deposito pignoramento o altri casi di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimentocessione di attività o cessazione della ditta aggiudicataria. Nei suddetti casi, la liquidazionerisoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunale comunichi alla ditta appaltatrice, la composizione amichevolemediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. L’Amministrazione comunale si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannatidanni subiti, con sentenza passata in giudicatol’incameramento della garanzia definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o fatto salvo il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione diritto alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula rifusione dell’eventuale maggiore danno subito. In conseguenza alla risoluzione del contratto;
e) nel caso , l’amministrazione comunale avrà facoltà di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte. Nell’ipotesi di forza maggiore;
f) in caso decadenza dell’affidamento e di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato è escluso qualsiasi indennizzo a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:favore della ditta appaltatrice.
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IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. INPDAP ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: ▪ In caso di reiterato inadempimento ripetuti inadempimenti dell’Impresa non dovuti a cause imputabili all’Istituto o a forza maggiore, risultanti dall’attestazione del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegaticompetente ufficio della Direzione Centrale Sistemi Informativi, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il terminel’Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente incamerando la cauzione, ove essa oltre che procedere alla richiesta del danno; ▪ per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l’Impresa e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria; ▪ per giusta causa che si intende, a titolo meramente esemplificativo e non sia stata ancora restituita, e/esaustivo: ▪ il deposito contro l’Impresa di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di applicare una penale equivalente, nonché altra legge applicabile in materia di procedere nei confronti del Concessionario per procedure concorsuali; ▪ il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre fatto che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; ▪ ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l’Istituto può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:
1. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all’art. 135 X.Xxx 163/2006;
d) nel 2. in caso di mancata sostituzione del personale certificato come dichiarato in sede di offerta previo avviso della stazione appaltante;
3. allorché l’Impresa non esegua le forniture e i relativi servizi di installazione in modo strettamente conforme all’offerta e al presente capitolato e le penali applicate abbiano superato il 10% dell’importo contrattuale;
4. qualora l’Impresa ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante e fuori dai casi in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si ciò è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattoconsentito;
e) 5. allorché l’Impresa fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori;
6. allorché l’Impresa non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte;
7. per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 c.c.;
8. nel caso di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate impiego di personale non dipendente risultante dalle scritture o da cause di forza maggiorealtra documentazione obbligatoria qualora l’Impresa non provveda alla immediata regolarizzazione su espressa diffida della stazione appaltante;
f) 9. in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi mancato rispetto dell’obbligo di controllo ufficialiinformare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del contatto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
g) qualora si verifichi l’utilizzo 10. in caso di derrate alimentari che possano essere dannose mancato rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 136/2010.. In caso di risoluzione per la salute umanacolpa dell’Impresa, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
j) per l’Istituto è liberata da ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimenti, oltre al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:obbligo sulla fornitura già erogata.
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Samples: Contract for the Supply of Customer Satisfaction Systems
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Nel caso di reiterato inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto ed i suoi allegatiinadempienze gravi, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termineovvero ripetute, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC dall’A.C. per porre fine all’inadempimento, l’A.C. ha l'A.C. avrà la facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il contratto e di ritenere definitivamente la cauzionecontratto, ove essa non sia stata ancora restituitaprevia notificazione all'Impresa, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In ogni caso resta salva ivi compresa la facoltà dell’A.C. di procedere all’esecuzione del contratto affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle penalità prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Concessionario. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall’A.C. oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti motiviipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Concessionario risultante dall’avvio Apertura di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento fallimento dell'I.A.;
b) Messa in liquidazione o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionarioaltri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'I.A.;
c) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaAbbandono dell'appalto;
d) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il Concessionario si è aggiudicata la Concessione, nonché richiesti per la stipula del contrattoPer motivi di pubblico interesse o necessità;
e) nel caso Casi di interruzione nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendente da cause di forza maggioreintossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell'Impresa;
f) in caso di gravi inosservanza delle norme igienico-sanitarie, accertate dagli organi di controllo ufficiali;
g) qualora si verifichi l’utilizzo di derrate alimentari che possano essere dannose per la salute umana, in violazione delle norme previste dal Capitolato speciale e dagli allegati; h) qualora si verifichino casi di grave intossicazione alimentare;
i) inosservanza Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivicollettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
g) impiego di personale sprovvisto di libretto di idoneità sanitaria;
h) Interruzione non motivata del servizio;
i) Subappalto del servizio tranne che per i servizi accessori indicati in offerta ed autorizzati;
j) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione Cessione totale del contratto ai sensi dell’arta terzi;
k) Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) In seguito alla comminazione di n. 3 penalità , come meglio specificato nell' artt. 1453 80;
m) Destinazione dei locali affidati all'I.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
n) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del Codice Civilepresente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'I.A. anche a seguito di diffide dell'A.C;
o) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto;
p) mancata inosservanza del sistema di autocontrollo ex. Nelle ipotesi sopra indicate D.lgs. 155/1997 e s.m.i. . L'Amministrazione Comunale si riserva di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell'attività dell'impresa, previa valutazione dell'idoneità della ditta subentrante. Nell'ipotesi suindicata il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunaledella dichiarazione del Comune Celano, in forma di lettera raccomandata a.rraccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva. o PEC e senza altra formalità. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’A.C. i seguenti risarcimentiLa risoluzione del contratto per colpa comporta, oltre altresì, che l'Impresa non potrà partecipare alla successiva gara per la ristorazione scolastica indetta dall'A.C. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'I.A. al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno:dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'A.C. avrà la facoltà di affidare il servizio secondo quanto stabilito nel precedente articolo 82 attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Impresa con cui il contratto è stato risolto. All'I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'A.C. potrà rivalersi su eventuali crediti dell'I.A. nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide e formalità di sorta. -
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Samples: Capitolato Speciale