Lavoratori discontinui Clausole campione

Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) custodi; 2) guardiani diurni o notturni; 3) portieri; 4) personale addetto alla estinzione degli incendi; 5) uscieri; 6) personale addetto al carico e allo scarico; 7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune); 8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; 9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 102 in tema di mansioni promiscue. L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro. Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 10 sulla contrattazione aziendale. Le parti convengono di incontrarsi entro la fine del 2005 per verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) custodi anche di magazzino; 2) guardiani diurni o notturni; 3) portieri; 4) personale addetto alla estinzione degli incendi; 5) uscieri e inservienti; 6) personale addetto al carico e allo scarico; 7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; 8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) autisti; 2) portieri uscieri; 3) guardiani diurni e notturni; 4) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento; è fissata nella misura di 44 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino continuità di lavoro.
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di: 1) uscieri 2) inservienti 3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli è fissata nella misura di 40 ore settimanali.
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) custodi; 2) guardiani diurni o notturni; 3) portieri; 4) personale addetto alla estinzione degli incendi; 5) uscieri; 6) personale addetto al carico e allo scarico; 7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune); 8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; 9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 117, in tema di mansioni promiscue. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro. Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 12, sulla contrattazione aziendale.
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalentemente all’ attività di semplice attesa o custodia quali: custodia anche di magazzino guardiani diurni e notturni portieri personale addetto all’estinzione degli incendi uscieri e inservienti personale addetto al carico e allo scarico sorveglianti personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento, produzione e trasformazione energia elettrica autisti, motoscafisti, infermieri è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) custodi; 2) guardiani diurni o notturni; 3) portieri; 4) personale addetto alla estinzione degli incendi; 5) uscieri; 6) personale addetto al carico e allo scarico; 7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune); 8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'Ispettorato dell' Industria e del Lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni. Sul libro paga. vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore. il numero di ore di lavoro straordinario. distintamente da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario. Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza". 9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purchè nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 99 in tema di mansioni promiscue. L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro. Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente d...
Lavoratori discontinui. Dichiarazione a verbale