Lavori in amministrazione diretta Clausole campione

Lavori in amministrazione diretta. 1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l’intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l’intervento.
Lavori in amministrazione diretta. Art. 27 - Lavori per cottimo fiduciario
Lavori in amministrazione diretta. 1. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000. 2. Per gli affidamenti connessi a lavori in amministrazione diretta si procederà attraverso indagine di mercato. 3. L’indagine di mercato o interpello può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica. 4. In caso di urgenza l’offerta potrà avvenire attraverso comunicazione tramite fax o posta informatica – o ancora attraverso indagine telefonica o registrazione dei dati da parte dell’incaricato dell’ufficio al quale è affidata la procedura di affidamento. 5. Si potrà fare riferimento a gare od altri sistemi di individuazione dei prezzi di forniture già effettuate da parte dell’Ente purché ancora valide e congrue. E’ consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei medesimi casi e nei limiti previsti per le acquisizioni in economia.
Lavori in amministrazione diretta. I lavori in economia sono in “amministrazione diretta” quando vengono eseguiti direttamente dalla SACA Spa tramite proprio personale, con acquisizione di materiali o ulteriore manodopera o noleggio di mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dei lavori individuati tra le tipologie di cui all’art.24. Il Responsabile di Servizio, in accordo con il Presidente, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00. Per l’affidamento dei lavori in amministrazione diretta si procederà attraverso indagine di mercato, relativamente all’acquisto dei materiali e/o noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’intervento. L'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento in accordo con il Presidente di SACA S.p.a.. In caso di urgenza l’offerta potrà avvenire attraverso comunicazione tramite fax o posta informatica o, ancora, attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte del Responsabile Unico del Procedimento in accordo con il Presidente.
Lavori in amministrazione diretta. Articolo 91 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
Lavori in amministrazione diretta. 1. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un Responsabile unico del procedimento. Quando si procede in Amministrazione diretta, il Responsabile unico del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati nel Regolamento della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 67. 2. Il Responsabile unico del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.
Lavori in amministrazione diretta. Lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (articolo modificato)
Lavori in amministrazione diretta. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del Responsabile Unico di Procedimento, e

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  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

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