Lavori in quota Clausole campione

Lavori in quota. Per eventuali interventi da eseguire in quota, a seguito di autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, provvedere alla segregazione, al divieto di sosta e di transito sotto tali postazioni. Richiedere eventuale spostamento dei veicoli. Qualora nelle zone sottostanti gli interventi in quota, sia necessaria la sosta ed il transito di persone, mettere in atto protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Durante attività che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, caduta di oggetti e frammenti approntare tutte le necessarie misure di tutela e sicurezza a protezione sia delle persone direttamente addette a tali lavorazioni, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. I lavori dovranno essere eseguiti negli orari in cui gli eventuali disagi o interferenze siano ridotti al minimo.
Lavori in quota. Sono quei lavori che devono essere svolti ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto al piano di calpestio.
Lavori in quota. I lavoratori della DITTA ESECUTRICE devono effettuare specifiche e preliminari verifiche ed accertamenti sul luogo di lavoro finalizzati a verificare: • gli accessi ai punti di lavoro; in particolare l’analisi dovrà appurare se tali accessi siano tali da non esporre i lavoratori al rischio di caduto dall’alto; • la praticabilità delle superfici di transito (con particolare attenzione alla portanza delle stesse); • le opere provvisionali idonee allo svolgimento delle attività; • le modalità di approvvigionamento dei materiali in quota; • le modalità di allontanamento dei materiali di scarto, residui/sfridi di lavorazione dal luogo di lavoro. Per interventi estremamente limitati nel tempo, in assenza di protezioni verso il vuoto e nella impossibilità di allestire (in sicurezza) opere provvisionali, la DITTA ESECUTRICE dovrà imporre al proprio personale l’utilizzo della cintura di sicurezza (dotata di bretelle e cosciali) che dovrà essere vincolata alla relativa fune di trattenuta a parti stabili solide e resistenti, attività che comunque dovrà avvenire senza esporsi al rischio di caduta. L’impossibilità di fissaggio della cintura di sicurezza a parti stabili e di adeguata resistenza comporterà l’esigenza di programmare l’intervento in un modo alternativo. Il personale impegnato dovrà essere stato formato all’utilizzo della cintura/imbracatura di sicurezza. Con riferimento a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08, MARCHI IMPIANTI informa che nei luoghi di lavoro, ove i dipendenti della DITTA ESECUTRICE lavoreranno, potrebbe esistere un livello di esposizione personale superiore al valore di attivazione 80 dB(A). In virtù del fatto che non è possibile – a priori – stabilire il “livello di rumore” a cui i lavoratori saranno esposti, dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale per l’udito ed informati/formati sulla problematica e sull’utilizzo dei D.P.I.; quanto detto viene segnalato nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale della DITTA ESECUTRICE. Resta inteso che lo svolgimento di lavorazioni di particolare rumorosità dovranno essere reciprocamente e tempestivamente segnalate e comunicate al fine di determinare e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti i lavoratori del Committente e delle altre eventuali DITTE ESECUTRICI eventualmente presenti.
Lavori in quota. Le aree sono specificatamente destinate all’addestramento pratico di addetti ai lavori in quota e relativo recupero in emergenza. Sono disponibili le seguenti attrezzature/strutture: ▪ Scale di sicurezza – blocca-scala brevettato Sicurlive Group Srl ▪ Parapetti di sicurezza ▪ Torre altezza 24m ▪ Struttura per lavori in sospensione ▪ Trabattelli ▪ Reti anti-caduta ▪ Ponteggi ▪ Piano Inclinato ▪ Progressione orizzontale ▪ Copertura a terra Struttura per recupero operatore in emergenza ▪ Imbrachi ▪ Caschi ▪ Cordini di posizionamento ▪ Cordini con assorbitore di energia ▪ Funi ▪ Moschettoni/pinzoni/connettori ▪ Kit recupero operatori in caso di emergenza ▪ Barella per il soccorso orizzontale e verticale ▪ Manichino omologato simulatore corpo morto ▪ Arrotolatori/dispositivi retrattili ▪ Dispositivi guidati ▪ Tripode ▪ Gruetta ▪ DAE L'area è destinata all'addestramento di addetti all’utilizzo di attrezzature da lavoro. Sono disponibili in loco le seguenti attrezzature: ▪ Gru a torre con rotazione in basso ▪ Carrello elevatore industriale semovente ▪ Altre tipologie di attrezzature su specifica richiesta ▪ Caschi di protezione ▪ Gilet ad alta visibilità ▪ Guanti di protezione ▪ Imbracatura ▪ Cordino di posizionamento regolabile L'area è appositamente concepita per consentire l'addestramento pratico degli addetti che devono accedere in completa sicurezza in ambienti e spazi confinati. Sono disponibili le seguenti attrezzature/strutture: ▪ Pozzo esterno altezza 9 metri ▪ Cisterna chiusa orizzontale ▪ Cunicolo/trincea di 8 metri per il recupero dell'operatore in orizzontale ▪ Silos industria alimentare ▪ Reattore industria chimica ▪ Vasca interrata ▪ Escape Room ▪ Cisterna H2O ▪ Riproduzione forno ▪ Escape room con zone di recupero operatore mediante tripode e mediante gruetta ▪ Kit corsista lavori in quota ▪ Arrotolatori/dispositivi retrattili ▪ Cordini con assorbitori di energia ▪ Cordini di posizionamento ▪ Cordini con assorbitore di energia ▪ Funi ▪ Moschettoni/pinzoni/connettori ▪ Barelle per il soccorso orizzontale e verticale ▪ Manichino omologato simulatore corpo morto ▪ Autorespiratori ▪ Xxxxxxx ▪ Gruetta ▪ Maschere filtranti ▪ Guanti di protezione ▪ Gas alert ▪ Ventilatori ad aria forzata ▪ Sistemi di tag-out e log-out ▪ Walkie-talkie ▪ Laringofoni ▪ Dispositivi di fuga ▪ DAE L'area, appositamente progettata per la formazione di operatori addetti all’installazione pratica di sistemi anti-caduta, comprende: ▪ Riproduzione, a livello terra, di copertura att...
Lavori in quota. Macchinari in movimento
Lavori in quota. Per i lavori da eseguire in quota, le attrezzature idonee risultano essere i trabattelli, i ponteggi e le piattaforme aeree, che in qualunque caso devono rispettare quanto di seguito elencato. Si ricorda che le scale possono essere utilizzate solo per brevi ispezioni ed interventi. Le principali misure di prevenzione per i lavori di allestimento degli stands sono:
Lavori in quota. Nelle aree di svolgimento del servizio, per i dipendenti della ditta appaltatrice, non sono previste postazioni di lavoro in quota. Essendo questo un rischio specifico proprio dell’attività svolta da altre ditte esterne per interventi presso la ns. struttura, deve essere oggetto di interventi preventivi e protettivi a carico delle suddette ditte. L’accesso all’area di copertura al di fuori degli opportuni percorsi sicuri delimitati da barriere, catenelle, etc. è possibile elusivamente agli addetti che devono effettuare gli interventi previsti autorizzati e solo se muniti di opportuni Dispositivi di Protezione Collettivi e Individuali anticaduta, rispondenti alle vigenti normative.

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  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

  • Penali in caso di ritardo Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.

  • Lavori in economia Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: