Common use of Lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore In riferimento alla normativa in vigore, le Parti condividono l’importanza del principio di lavoro può procedere all’assunzione con contratto non discriminazione tra lavoratori ad orario full-time e lavoratori ad orario part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-timelavoro. L’Azienda, secondo le modalità in presenza di seguito stabilite. 2. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e in funzione produttive, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai lavoratori, può offrire a tutti i dipendenti la possibilità di aderire a contratti per prestazioni di lavoro a tempo parziale. Saranno favorite, ai fini della possibile utilizzazione del lavoratore interessatoprecedenza nell’accoglimento, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro passaggio da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità, compresi i nuclei familiari previsti alla L. 76/2016. L’azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dare priorità all’accoglimento tempestivo di richiesta del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora tutte le richieste di trasformazione dovessero eccedere lavoro a tempo parziale inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la percentuale del 7%fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap, compresi i nuclei familiari previsti alla L. 76/2016. Il datore Nei casi in cui, circostanze oggettive impedissero l’accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle RSA nel corso di lavorouno specifico incontro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno finalizzato a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5ricercare soluzioni condivise. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata richiesta di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda dalla stipula del presente contratto, che impatta su unità organizzative in cui già siano presenti altri lavoratori part-time derivanti dai precedenti accordi, l’Azienda si riserva, nella valutazione, di verificare con i contingenti previsti singoli individualmente la disponibilità al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenzarientro. A. PART-TIME ORIZZONTALE: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto Orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il per part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. su base settimanale A B C D E F G H I dipendenti a partOre giornaliere 4 5 5.5 6.0 Proporzionato 5.8 6.2 6 6 Ore settimanali 20 25 27.5 30.0 27.75 29 31 30 30 Percentuali 54 68 74 81 75 78.37 83.78 81.08 81.08 Xxxxxx Xxxxxx Flessibilità Entrata Uscita Entrata Uscita 1° Tipo 8.30 12.30 8.00-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part9.30 12.00-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 13.30 grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il partTipo 13.30 17.30 13.00-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.14.30 17.00-18.30

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Lavoro a tempo parziale. 1Alla lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “tenendo in particolare conto delle esigenze individuali come quelle legate al lavoro di cu- ra e alla formazione” • Alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: “ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le semi festività previste dall’art. Il datore 13 lettera c); i permessi retribuiti previsti dall’art. 24 comma 3 possono essere fruiti per in- tero”. • Alla lettera e) sono aggiunte la seguente frasi: “la percentuale del 25% può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o delegato di impresa unitamente alle XX.XX. territorialmente competenti. In tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time ai sensi degli arttin misura non inferiore alle 5 ore. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il periodo di prova, per Per i nuovi assunticontratti di cui sopra sarà data priorità al personale già in forza all’azienda. Le parti provvederanno entro il 30/11/00 ad armonizzare la normativa contrattuale con la legislazione vigente. Si chiarisce che il limite di 200 ore annue definite nella deroga 2) all’art.10, come definito non e’ cumula- bile con le 150 ore di cui all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento 10 comma 3). Si precisa che l’assorbimento di 48 ore, dai permessi di cui al giornocomma 13 dell’art. 9 e al comma 1 dell’art. 11 e al comma 1 dell’art.11 bis, alla settimanae’ subordinato all’effettiva fruizione dell’orario settimanale previsto, al mese rispettivamente di 39 e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 347 ore. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e Tale assorbimento sarà comunque effettuato pro rata in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4ragione d’anno. Le parti si impegnano incontreranno a rinegoziare i limiti previsti livello aziendale per esaminare le modalità’ di attuazione di quanto sopra, nonché’ per una verifica degli accordi di forfettizzazione esistenti. Si precisa che, per tutto il personale, ad esclusione di quello cui si applica l’art. 00 xxx, xx xxxx prima ora di straordinario settimanale, feriale diurna, verrà retribuita, sino al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap31/12/2003, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione la maggiorazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 1420%. Per il personale del E-FULFILMENT tale maggiorazione si applicherà all’ora dalla 38^ alla 39^. Resta confermato il pagamento dello straordinario al 30%, per la prima ora feriale diurna, eccedente le 47 ore settimanali per gli autisti di cui all’11 bis.. Le parti concordano che in servizio sede di prima applicazione il nuovo inquadramento professiona- le, sarà sottoposto a verifica a livello aziendale. La commissione di cui alla data preintesa del 13 giugno 2000 terminerà i propri lavori entro il 31 / 12 / 2000 Le parti definiranno, entro il 30/11/00 la normativa contrattuale inerente i congedi parentali, sulla base di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elasticaquanto stabilito dalla legge 8 Marzo 2000, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritton°53. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Samples: CCNL Trasporto Merci

Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore Le parti convengono che i rapporti di lavoro può procedere all’assunzione a tempo parziale dovranno rispondere ed essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con contratto part-time ai sensi degli arttl'organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro da prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 7 del presente contratto. L'orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni: - di tipo orizzontale, vale a dire con una presenza del lavoratore in tutti i giorni normalmente lavorati della settima e con una riduzione del numero delle ore lavorate giornalmente; - di tipo verticale, vale a dire con la presenza del lavoratore solo in alcuni giorni della settimana con o senza riduzione dell'orario giornaliero; - di tipo verticale ciclico, vale a dire con prestazioni a tempo pieno a part-time, secondo le modalità intervallate ad assenze di seguito stabilite. 2prestazioni. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre rapporto a quanto previsto dall’art. 8tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) il periodo volontarietà di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9entrambe le parti; b) la durata reversibilità della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavororelazione alle esigenze aziendali, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente quando sia compatibile con le esigenze organizzative mansioni svolte e/o da svolgere e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione nel rispetto del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro principio di cui al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicapprecedente punto A; c) a coloro che abbiano figli minori, applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione la natura del rapporto stesso, secondo principi di lavoro proporzionalità. È consentita, previo esame congiunto a livello aziendale dell'istituto, la prestazione da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai parte dei lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivoparziale di lavoro supplementare rispetto all'orario ridotto concordato, in conformità a quanto previsto dall’artattuazione dei commi 3, lett. C), e 4 e l'art. 5 del d.lgsD.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, e del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 1161/2000. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle Le eventuali ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore esubero dell'orario di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio concordato saranno compensate con la quota oraria di proporzionalità si applica anche retribuzione diretta, maggiorata del 20% per le altre assenze dal servizio previste dalla legge comprendervi i riflessi sull'insieme degli istituti indiretti e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavoratidifferiti. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, lett. Il datore c), d) e d-bis) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Nella lettera di lavoro può procedere all’assunzione assunzione o con contratto part-time accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi degli arttdell'art. 4-123, D. Lgscommi 7 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della R.S.U. da egli indicato. Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5 da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni. I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b). E' consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da a tempo pieno in rapporto a part-timetempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. E' possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato, secondo le modalità entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di seguito stabilite. 2lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario. Il contratto part-time dovrà essere stipulato lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per iscritto giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro. Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e dovrà indicarelegali, oltre indiretti e differiti. Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Nel lavoro a quanto previsto dall’arttempo parziale di tipo verticale o misto è possibile la prestazione di lavoro straordinario. 8: a) il periodo A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di provalavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. L'azienda valuterà positivamente, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione fungibilità del lavoratore interessatorichiedente, le domande per la di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del entro il limite del 73% del personale a tempo pieno dell'unità produttiva, occupato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello ciascuna area funzionale di richiesta del part-time. cui all'art. 4. Le parti si impegnano Il risultato sarà arrotondato all'unità superiore, per le frazioni superiori a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere 0,5. La Direzione aziendale informerà la percentuale del 7%. Il datore di lavoroR.S.U. annualmente o, in assenza o nelle more della predetta negoziazionea richiesta, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due annirelativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, e la sua variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi danno diritto alla maggiorazione di cui all’art. 34al comma 5, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studinel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. 1Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 ha la funzione di: favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il datore contratto di lavoro part time può procedere all’assunzione con essere stipulato nelle forme di part time di tipo orizzontale, di tipo verticale o di una combinazione tra i due tipi. In relazione a quest’ultima tipologia ( combinazione) le parti concordano che ciascuna delle due tipologie combinate (orizzontale e verticale)non possa superare nell’arco dell’anno la percentuale del 80% dell’impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto individuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato comporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale di fatto nella misura del 10%. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai sensi degli arttfini della applicazione dei commi 2 (trasformazione da tempo parziale a tempo pieno) e 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. 4-12, D. LgsI tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. n. 81/2015 In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Inoltre il rapporto di lavoro da a tempo pieno a part-time, secondo le modalità parziale è regolato come segue: nel contratto individuale di seguito stabilite. 2. Il contratto part-time dovrà assunzione dovranno essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il specificati: l’eventuale periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) ; ai sensi dell’art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000 la durata della prestazione lavorativa ridotta e la collocazione temporale dell’orario,con riferimento al giorno, alla settimana, al mese mese, all’anno; la qualifica assegnata. La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a: 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e all’anno lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e le relative non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di attuazione, ivi compresa esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratrice o il lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del col rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del limite del 7% minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta part - time. Ai sensi dell’art.3 del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi Dlgs 61/2000 alla lavoratrice e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno contratto di lavoro a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto possono essere richieste prestazioni di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13supplementare. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di del licenziamento. Il lavoratore può disdettare E’ ammesso il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza ricorso al coniuge o convivente o parenti entro lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fatto salvo il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi limite massimo di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore concordate supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000 pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.74. Le ore che eccedono i limiti giornaliero e settimanale determinati saranno retribuite con una maggiorazione del 50% dell’importo della retribuzione oraria globale dovuta come previsto dalla normativa vigente. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico o con le assunzioni a tempo determinato; per sostituzione di assenze brevi con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello aziendale di cui all’art.9 punto 1 lettera c anche al fine di verificare il part-time. 16consolidamento di una quota del lavoro supplementare svolto con continuità all’interno del rapporto di lavoro in essere. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media). Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 12 (clausole elastiche) del Dlgs n°61/2000 il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire un arco temporale della giornata all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. La possibilità di denuncia del patto di cui al comma 9 dell’art.3 del citato Dlgs oltre ai casi già previsti dal comma 10 dello stesso articolo è ammessa sempre ai sensi del medesimo comma, in presenza di nuove assunzioni attività di studio e formazione di cui all’art.68 e all’art.69 del presente CCNL e qualora le stesse siano documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche la sospensione delle stesse per pari categoria professionale è data priorità tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate al passaggio periodo precedente ai sensi dell’art.3 comma 13 del Dlgs n°61/2000 le prestazioni lavorative supplementari o straordinarie per contratti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori determinato possono essere espletate oltre che per quanto già previsto dallo stesso comma anche nei casi di assunzione previsti dall’art.25 del presente contratto. La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 74. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiestaparticolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore (Vedi accordo di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8:rinnovo in nota) a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9le mansioni; b) in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 863/1984 e seguenti, la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto distribuzione precisa dell'orario di lavoro da tempo pieno dovrà essere regolata nel rispetto delle disposizioni previste. Il rapporto a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento è disciplinato secondo i seguenti criteri: 1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del limite del 7% del presente accordo; 2) volontarietà di entrambe le parti; 3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà; 4) in caso di assunzione di personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello è riconosciuto il diritto di richiesta del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari precedenza nei confronti dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente lavoratori con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno contratto a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a priorità per coloro che assistano i propri familiari portatori di handicapgià dipendenti, con precedenza per colui che assiste avevano trasformato il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 5) in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore è consentita, con l'accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. Su richiesta c), e 4 dell'art. 5 della L. 19 dicembre 1984, n. 863. Qualora ricorrano le condizioni suindicate viene previsto un tetto del lavoratore lavoro supplementare pari al 10% annuo, fermi restando i limiti di legge previsti dalle normative vigenti. Per le ore di lavoro supplementare verrà corrisposta una maggiorazione pari al 15%; 6) per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla legge n. 863/1984 ed alle successive integrazioni. Stante l'applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, all'esito della verifica in corso tra il Ministro del lavoro e le parti sociali prevista dall'art. 12 del decreto medesimo, le parti si incontreranno per adeguare la normativa contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale alle eventuali modifiche che interverranno. In ogni caso, le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2001 per un esame della materia. N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue: Nuovo articolo 19 Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9parziale (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue. Il part-time contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere realizzatodi tipo: - orizzontale, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad si svolge solo per alcuni periodi giorni della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della dell'anno; - misto, quando la prestazione che realizzi viene resa secondo una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economicosopraindicate, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori che contempli giornate o periodi a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità alternati a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifichegiornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Lavoro a tempo parziale. 1Le Parti considerano il rapporto a tempo parziale un utile strumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo parziale valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, n. 61, del D.Lgs. 26 Febbraio 2001, n.100, D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni. Si premette che, a norma dell’articolo 5 del D.Lgs. 25 Febbraio 2000, come modificato dall’articolo 46 del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno in tempo parziale, o il proprio rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento e/o di infrazione disciplinare. Il datore contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, e può procedere essere attivato direttamente all’assunzione del lavoratore, che può essere disposta anche a tempo determinato ai sensi di quanto previsto nel presente CCNL, o a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno già in essere con il lavoratore, previo accordo con lo stesso. In entrambi i casi (prima assunzione con contratto a part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare il oppure trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite. 2. Il contratto part-time dovrà già in essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno parziale) copia del contratto deve essere accolte fino al raggiungimento trasmessa alla Direzione Provinciale del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4Lavoro competente per territorio nei termini temporali previsti dalla normativa vigente. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In Nel caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, parziale è necessaria inoltre la specifica convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e il lavoratore può richiedere anche l’assistenza delle RSA/RSU. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inoltre riportata puntuale indicazione della durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi della prestazione lavorativa e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6collocazione temporale dell’orario. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazionetempo pieno da adibire alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il rientro datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già occupato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’Associazione, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. L’orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni: • orizzontale, con riduzione di orario rispetto al tempo pieno previsto dall'orario normale giornaliero di lavoro; • verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno, eventualmente anche ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. La prestazione a tempo parziale non può essere superiore alle 32 ore settimanali. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 20% del personale in mansioni equivalentiforza a tempo pieno, con un minimo di quattro unità. Il periodo di prova per il rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo pieno. Le norme previste dal CCNL per il personale a tempo pieno sono applicate al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minore durata dell’orario di lavoro settimanale, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. In particolare: 1) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione e il lavoratore a tempo parziale gode di tutti i benefici e dei medesimi diritti di lavoratori a tempo pieno; 2) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale spettano gli stessi istituti e diritti dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). A tali lavoratori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). Le ferie spettanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sono riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro; 3) l'indennità sostitutiva del preavviso è calcolata con riferimento alla retribuzione percepita in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, compatibilmente per comprovate esigenze organizzative, può richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementare, previo consenso degli stessi, con le esigenze un limite pari al 10% dell’orario di natura organizzativa e produttivalavoro annuale, potrà accogliere la relativa domanda. 7arrotondato per eccesso all’unità intera. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare tale lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. giorno. In caso di part-time ecceda i orizzontale il lavoratore potrà svolgere al massimo 2 ore di lavoro supplementare al In caso di lavoro supplementare la retribuzione oraria sarà maggiorata di un importo pari al 20% di quella ordinaria, calcolata con le eventuali maggiorazioni per lavoro festivo o notturno o festivo notturno. L’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti è determinata convenzionalmente mediante l’applicazione della predetta maggiorazione del 20% sulla retribuzione dovuta per le ore di lavoro supplementare. Le disposizioni relative al lavoro straordinario e supplementare si applicano anche ai lavoratori a part- time assunti a tempo determinato a norma del D.Lgs. 368/2001. Nel caso in cui per situazioni contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, e di emergenza il datore di lavoro dovesse richiedere prestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite, per queste ore eccedenti è dovuta al lavoratore la maggiorazione del 40%. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere, e comunque nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di richiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) che non dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino, anche disgiuntamente, le proprie esigenze organizzative, darà precedenzaseguenti condizioni: a1) ai portatori casi di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisicheeccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b2) esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Il datore di lavoro ed il lavoratore a coloro tempo parziale possono concordare un patto che assistano i propri familiari portatori autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, il cambiamento della collocazione temporale della prestazione. Il consenso del lavoratore deve essere scritto, può essere anche contestuale all’instaurazione del contratto di handicaplavoro part-time e può essere reso, su richiesta del lavoratore, con precedenza per colui che assiste l’assistenza di un componente delle RSA/RSU indicato dal lavoratore medesimo. Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale patto non integra in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né di provvedimenti disciplinari. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella condizione di diversa collocazione temporale rispetto a quello concordato, comporta in favore del lavoratore il portatore con maggior grado diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8fatto nella misura del 45%. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Il datore di lavoro informerà le RSA/RSU, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’aziendarelativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time ai sensi degli artt. 4-12legge in materia ed in particolare all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, D. Lgs. n. 81/2015 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adot- tato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 ovvero trasformare a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell’apprendistato Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni. La durata massima dell’apprendistato è così fissata: − 18 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni nel V livello; − 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni del IV, IV super, III e II livello. Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda il periodo trascorso da tempo pieno apprendista è riconosciuto utile ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità. Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall’articolo 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore devono essere dedicate alle materie indicate all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 a- prile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei ri- spetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a part-time60 ore medie annue retribuite, secondo le modalità delle quali 30 saranno dedicate alle materie di seguito stabilite. cui all’articolo 2, comma 1, lett. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale. All’apprendista, minore di anni 18, non è consentita l’effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell’orario contrattuale nazionale di lavoro. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Durante il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta formazione non spettano all’apprendista le indennità dei dipendenti assunti con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno contratto a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4tem- po indeterminato. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste ore complessive di trasformazione dovessero eccedere formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di ap- prendistato. La formazione degli apprendisti all’interno dell’impresa sarà seguita da un tutore che curerà la percentuale del 7%necessità di raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Il La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavorolavo- ro, in assenza o nelle more della predetta negoziazionesecondo quanto previsto dall’articolo 4, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessaticomma 2, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anniD.M. 8 aprile 1998. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, apprendistato il datore di lavorolavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, compatibilmente con le proprie esigenze organizzativedandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l’impiego. Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicapquanto applicabili, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologichee, per i quali residui una ridotta capacità lavorativaquanto concerne la retribuzione, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta la stessa viene riconosciuto il diritto alla trasformazione determinata come segue: − Per la prima metà del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione apprendistato: 70% della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi retribuzione base di cui all’art. 3423 comma 3 − Per la seconda metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione base di cui all’art. 23 comma 3. Al termine dell’apprendistato, quando l’apprendista sostiene la clausola può pregiudicare prova di idoneità prevista dalle norme legislative – che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall’apprendista – e, in caso di esito favorevole, consegue il percorso degli studi. 14profilo professionale per il quale è stato assunto. Per All’apprendista che, terminato il personale periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla data prova di sottoscrizione idoneità si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato og- getto del presente CCNL contratto di apprendistato. Si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il cui contratto non preveda la clausola elasticarapporto di apprendistato, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula nel corso del predetto accordo scritto. 15. In caso suo svolgi- mento, sia stato trasformato in rapporto di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio lavoro a tempo pieno dei indeterminato. L’azienda potrà procedere alla ulteriore assunzione di lavoratori già apprendisti a condizione che sia mantenuto almeno il 40% del numero degli apprendisti in forza scadenza nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che ne si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano fatto o ne facciano richiestarifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, lett. Il datore c), d) e d-bis) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Nella lettera di lavoro può procedere all’assunzione assunzione o con contratto part-time accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi degli arttdell'art. 4-123, D. Lgscommi 7 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della R.S.U. da egli indicato. Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5 da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni. I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b). E' consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da a tempo pieno in rapporto a part-timetempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. E' possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato, secondo le modalità entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di seguito stabilite. lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario. Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e dovrà indicarelegali, oltre indiretti e differiti. Nel lavoro a quanto previsto dall’arttempo parziale di tipo verticale o misto è possibile la prestazione di lavoro straordinario. 8: a) il periodo A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di provalavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. A titolo sperimentale, per i nuovi assuntila vigenza del presente contratto e fino alla sua scadenza del 31 dicembre 2012, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giornol'azienda valuterà positivamente, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione fungibilità del lavoratore interessatorichiedente, le domande per la di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del entro il limite del 73% del personale a tempo pieno dell'unità produttiva, occupato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello ciascuna area funzionale di richiesta del part-time. cui all'art. 4. Le parti si impegnano Il risultato sarà arrotondato all'unità superiore, per le frazioni superiori a rinegoziare i limiti previsti 0,5. Sono computati nella percentuale di cui al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale 13 del 7%presente articolo i rapporti già trasformati alla data del 18 marzo 2010. Il datore di lavoroNell'ambito dell'Osservatorio nazionale si procederà a una verifica dei risultati della sperimentazione, in assenza o nelle more della predetta negoziazionetempo utile per la trattativa contrattuale 2013-2015. La Direzione aziendale informerà la R.S.U. annualmente o, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessatia richiesta, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due annirelativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, e la sua variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi danno diritto alla maggiorazione di cui all’art. 34al comma 5, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studinel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Lavoro a tempo parziale. (1) Ai sensi del D.lgs. Il datore n. 81/2015, Sezione I Capo II articolo 4, nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può procedere all’assunzione con contratto part-time avvenire a tempo pieno, ai sensi degli artt. 4-12dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni66, ovvero trasformare o a tempo parziale. (2) Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro da a tempo pieno parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a part-timetempo parziale un corretto ed equo regime normativo, secondo le modalità di seguito stabiliteconcordano nel merito quanto segue. 2. (3) Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale. 3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del limite del 7% del personale mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati; l’incremento dell’occupazione di particolari categorie di lavoratori (giovani, madri, anziani) e di risposta a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-timeparticolari esigenze dei lavoratori (es.: esigenze familiari). (4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. ) In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata temporanea di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del , è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge n. 56/1987. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute temporaneo così articolato deve rispondere a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’aziendaquanto previsto dal successivo articolo 67. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. (5) Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già parziale può essere impiegato anche in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiestaattività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi

Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore II lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di lavoro può procedere all’assunzione tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2, lett. c), d) e d)bis del D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Nella lettera di assunzione o con contratto part-time accordo scritto intervenuto successivamente ira azienda e lavoratore, ai sensi degli arttdell’art. 4-123, D. Lgscomma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSU, indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 4. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato. 5. Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 19, comma 2. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cut all’art. 19, comma 2, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. 6. La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5 da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni. 7. I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall’art.4, comma 2, lett. a) e b). 8. È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da a tempo pieno in rapporto a part-time, secondo le modalità tempo parziale e viceversa alle condizioni di seguito stabilitecui all’art. 5 del D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 29. È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario. 10. Il contratto part-time dovrà essere stipulato lavoratore a tempo parziale può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare soltanto per iscritto e dovrà indicaregiustificati motivi individuali di impedimento, oltre a quanto previsto dall’arttra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro. 11. 8: a) il periodo Le prestazioni supplementari, comprese nei limite quantitativo di provacui al comma 9, per i nuovi assunti, come definito saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all’art. 19, comma 2, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui ai precedente comma 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta , saranno retribuite con riferimento al giornouna maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all’art. 19, alla settimanacomma 2, al mese comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e all’anno legali, indiretti e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporaledifferiti. 312. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è possibile fa prestazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. 13. L'azienda valuterà positivamente, in funzione della possibile utilizzazione fungibilità del lavoratore interessatorichiedente, le domande per la di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del entro il limite del 73% del personale dell'unità produttiva, occupato in ciascuna area funzionale di cui all’art. 4. Il risultato sarà arrotondato all’unità superiore, per le frazioni superiori a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time0,5. 414. Le parti si impegnano La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavororichiesta, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno trimestralmente sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore relativa tipologia ed il ricorso ai lavoro supplementare. - Chiarimento a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la verbale - La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, e la sua variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi danno diritto alla maggiorazione di cui all’art. 34al comma 5, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studinel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità. 14. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Lavoro a tempo parziale. 1In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. Il datore di lavoro può procedere all’assunzione con contratto n. 61 del 25 febbraio 2000 e dal D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 si intende part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite. 2con prestazione ad orario ridotto rispetto all’orario normale fissato dai contratti collettivi applicati. Il contratto di lavoro part-time dovrà deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8indicati: a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’artle mansioni e gli elementi previsti dall’art. 919 del vigente CCNL; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazioneall’anno, ivi compresa la collocazione temporale. 3fatto salvo quanto previsto al successivo punto. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione Le parti del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione collocazione temporale della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimanae, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a) e b) (part-time misto). 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In nel caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibile) ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in anche clausole elastiche di aumento della durata della prestazione (clausola elastica)lavorativa. Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da sopravvenute esigenze organizzative un componente delle RSU indicato dal lavoratore medesimo e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale l’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx alla loro sottoscrizione non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di del licenziamento. Il All’atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi sui riflessi in materia previdenziale di cui all’art. 34, quando la clausola può pregiudicare il percorso degli studi. 149 del D.Lgs. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15n. 61/2000. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time. 16. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.time si ottiene applicando la seguente formula:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. 1. ) Il datore di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgsa tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 61/00 e successive modifiche ed e integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite. 2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Il contratto partEsso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2), lett. c), d) e d-time dovrà essere stipulato per iscritto bis), D.lgs. n. 61/00 e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8: a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9; b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese successive modifiche e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporaleintegrazioni. 3) Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell’art. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time. 4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto. 6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. 7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti previsti al comma 3, anche a seguito dell’elevazione del limite prevista al comma 4, il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, darà precedenza: a) ai portatori di handicap o che versino in particolari condizioni psico-fisiche; b) a coloro che assistano i propri familiari portatori di handicap, con precedenza per colui che assiste il portatore con maggior grado di handicap; c) a coloro che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi e alla relativa età. d) alle dipendenti vittime di violenza di genere ai sensi dell’d.lgs. 80/2015; 8. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, a loro richiesta viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. 9. Il part-time può essere realizzato, sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale); b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part- time verticale); c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lett. a7) e b) (part-time misto)ss. 10. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgsD.lgs. n. 61/2000 61/00 e successive modifiche. 11. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pienomodifiche e integrazioni, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio possono essere previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è proporzionato all’orario di lavoro concordato. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è proporzionato all’orario di lavoro concordato. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 12. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata (clausola flessibilelavorativa) ovveroe/o, nei rapporti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo e l’eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 4) Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle Parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato. 5) Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile) il lavoratore avrà diritto a una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2). La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica). Per obiettive esigenze ) è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute lavoro a fatti straordinari inerenti tempo parziale riferita all’anno ed è retribuita con la funzionalità dell’azienda. 13. L’eventuale rifiuto maggiorazione del dipendente a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non consente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi: a) gravi motivi personali; b) assistenza al coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado quando certificato dal Servizio Sanitario pubblico; c) studenti che usufruiscono dei permessi 10% sulla retribuzione di cui all’art. 3420, quando la clausola può pregiudicare il percorso comma 2), comprensiva della incidenza degli studiistituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. 14. Per il personale 6) La variazione della collocazione temporale e la variazione in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. 15inferiore a 7 giorni. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5) da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il 50% delle ore concordate per il part-timepreavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni. 167) I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.lgs. In presenza n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni e in particolare dall’art. 4, comma 2), lett. a) e b). 8) E’ consentita la trasformazione del rapporto di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio lavoro a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all’art. 5, D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni. 9) E’ possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario. 10) Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro. 11) Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9), saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2), comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9) saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2), comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. 12) Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ne facciano misto è possibile la prestazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche e integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. 13) La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare. Chiarimento a verbale. La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5), nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.

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