Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi Il Contratto di orariolavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti, prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nell’art. 4 del presente Contratto. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e rispondere alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo orizzontale, verticale o misto (solo nel caso contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati). L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore). La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore fino a 4 ore ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non può potrà essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elasticheIn costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno è, inoltre, possibile trasformare lo stesso in rapporto a tempo parziale, anche per un periodo predeterminato, previo accordo scritto tra le Parti. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali del rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno essere applicati secondo i criteri di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, proporzionalità previsti dal presente Contratto per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua i lavoratori a tempo parzialepieno. Le variazioni devono Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richieste con un preavviso richiesto lo svolgimento di almeno 2 giornilavoro supplementare. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per In ogni caso le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può supplementari devono essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie richieste e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminatocertificate dal Direttore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Giornalistico, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Giornalistico
Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti L’assunzione a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione personale dall’esterno, può avvenire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in aumento della durata della prestazione, materia e nel rispetto delle modalità previste dal presente CCNL. Il personale dipendente può chiedere il passaggio dal contratto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una quantità durata minima di 36 mesi,ovvero a tempo indeterminato. L’Ente risponde nel merito della richiesta entro 60 giorni. Si conviene che le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non eccedente potranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico. Per prestazione a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunque non inferiore al 30% della prestazione annua dell’orario previsto per i dipendenti a tempo pieno. In presenza di particolari esigenze e/o condizioni, il rapporto a tempo parziale, su richiesta del dipendente, può essere dall’ente innalzato nelle quantità orarie o ricondotto a tempo pieno, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art.9 Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie;
a. tempo parziale orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;
b. tempo parziale verticale, con articolazioni delle prestazioni su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno). Le variazioni devono essere richieste Per eccezionali e temporanee esigenze degli Enti il personale a tempo parziale è tenuto ad effettuare lavoro supplementare nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi automatismi di anzianità ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. I dipendenti alla scadenza del periodo a tempo determinato, salvo diversa determinazione tra le parti, rientrano a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un preavviso numero di almeno 2 giornigiorni di ferie pari a quelle dei lavoratori/ici a tempo pieno, fatto salvo il trattamento economico ridotto in percentuale. Trattamento economico: - per le ore oggetto I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili nell’anno. Nei casi di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo trasformazione di ore rapporti di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti o viceversa va prevista a tempo indeterminatoparità di condizioni la priorità di scelta dei lavoratori/rici già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi In riferimento alla normativa in vigore, le Parti condividono l’importanza del principio di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (discriminazione tra lavoratori ad orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Partfull-time nel weeke lavoratori ad orario part-end della durata time in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (lavoro. L’Azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai lavoratori, può offrire a tutti i dipendenti la prestazione giornaliera possibilità di durata inferiore aderire a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale contratti per prestazioni di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua lavoro a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/annoSaranno favorite, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessatiprecedenza nell’accoglimento, le richieste domande di trasformazione temporanea del rapporto passaggio da tempo pieno a tempo parziale per assistere avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità, compresi i figli fino al compimento del terzo anno d’etànuclei familiari previsti alla L. 76/2016. L’azienda, avanzate dai lavoratori assunti dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a dare priorità all’accoglimento tempestivo di tutte le richieste di lavoro a tempo indeterminatoparziale inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap, compresi i nuclei familiari previsti alla L. 76/2016. Nei casi in cui, circostanze oggettive impedissero l’accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle RSA nel corso di uno specifico incontro, finalizzato a ricercare soluzioni condivise. In caso di richiesta di part-time dalla stipula del presente contratto, che impatta su unità organizzative in cui già siano presenti altri lavoratori part-time derivanti dai precedenti accordi, l’Azienda si riserva, nella valutazione, di verificare con i singoli individualmente la disponibilità al rientro.
A. PART-TIME ORIZZONTALE:
a) Orario di lavoro per part–time orizzontale su base settimanale A B C D E F G H I Ore giornaliere 4 5 5.5 6.0 Proporzionato 5.8 6.2 6 6 Ore settimanali 20 25 27.5 30.0 27.75 29 31 30 30 Percentuali 54 68 74 81 75 78.37 83.78 81.08 81.08 Xxxxxx Xxxxxx Flessibilità Entrata Uscita Entrata Uscita 1° Tipo 8.30 12.30 8.00-9.30 12.00-13.30 2° Tipo 13.30 17.30 13.00-14.30 17.00-18.30
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Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi A titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2012 è stato previsto che le aziende valutino positivamente – in funzione della fungibilità del lavoratore richiedente – la richiesta di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a part – time entro una percentuale del 3% del personale occupato nella singola unità produttiva (non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annualenell’intera azienda). A livello aziendale/territoriale possono Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di richieste in singoli reparti / uffici, è stato inoltre previsto che la percentuale si calcoli con riferimento a ciascuna “area funzionale” di cui all’art. 4 del CCNL (amministrazione, commerciale / logistica, manutenzione, personale / organizzazione / EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari). Il risultato del calcolo della percentuale dovrà essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orarioarrotondato all’unità superiore, per frazioni superiori a 0,5. Part-time nel week-end della durata Di conseguenza il risultato “1” si realizza in presenza di almeno 8 ore settimanali possono 17 lavoratori nell’area funzionale considerata. Al di sotto di tale numero non scatta la previsione contrattuale di “valutazione positiva” delle domande. I contratti part – time in essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera al momento dell’entrata in vigore del CCNL sono computati nella percentuale in questione a condizione che siano il risultato di durata inferiore una trasformazione da tempo pieno a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazionepart – time; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua rimangono pertanto esclusi i contratti instaurati fin dall’inizio a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso Ai fini dell’individuazione della base di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto computo della percentuale si applicano i criteri generali (ad esempio, i contratti a termine si computano qualora superiori ai 9 mesi, sono esclusi gli apprendisti e i contratti di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate inserimento e non si considerano i lavoratori in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 eurosomministrazione). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito verifica delle condizioni per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino andranno fatte di volta in volta al compimento momento della richiesta del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminatolavoratore.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orarioArtt. 31 - 34 Definizione: comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto quello ordinario previsto nel CCNL, e può essere orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni lavorati), verticale (prestazione a tempo pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana) e misto (combinazione delle due tipologie precedenti). La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi retribuzione e massimi gli istituti contrattuali saranno commisurati alla percentuale di tempo parziale. Clausole flessibili: necessita, di norma, della prestazione individualevolontà di entrambe le parti, risultante da atto scritto, con indicazione della durata, dei giorni e di un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In assenza Le variazioni inferiori al mese, per il periodo in cui sono effettuate, comportano una maggiorazione del 5% della XXX. È consentito, anche senza il consenso del Lavoratore, per punte di questa determinazione attività o sostituzione di lavoratori assenti, la prestazione individuale si svolge supplementare fino a raggiungere il 25% del normale orario di lavoro, compensato con la maggiorazione del 15% della XXX. Nel tempo parziale verticale è consentito lo svolgimento in giorni ulteriori, retribuito con la maggiorazione del 20% della XXX. La trasformazione da tempo pieno a parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti. Condizioni di assunzione: la prestazione sarà fissata tra Datore e Lavoratore, in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 a. 16 ore (nel caso di orario ridotto settimanale), ; b. 64 ore (nel caso di orario ridotto mensile), 600 ; c. 532 ore (nel caso di orario ridotto annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
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Samples: CCNL Servizi
Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione accordi integrativi, la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. La prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione prestazione e della durata in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente entro il limite massimo del 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni devono essere sono richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro prestate ordinarie richieste a seguito di variazione della collocazione temporale sono retribuite con la maggiorazione dell’1,50%; - le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di variazione in aumento (clausole elastiche) spetta della durata della prestazione sono retribuite con la maggiorazione omnicomprensiva del 31,531,50% (30%+1,50%: la ). In alternativa alla maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla %, le parti interessate possono concordare la corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi Le parti, ritenendo che il rapporto di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale)lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time concordano nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastichemerito quanto segue. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di tipo lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda, rappresentando, altresì, un’occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto. Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua previste dal D.Lgs n. 61/2000 e successive modificazioni. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parzialeparziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati. Le variazioni devono L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, anche nell’ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall’art. 5 del D.Lgs n. 61/2000. Nel contratto deve essere richieste indicata, espressamente, la distribuzione dell’orario di lavoro, con un preavviso riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di almeno 2 giornipart-time adottata. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili e lavoratrice o lavoratore, sulla base di un’indennità norma dei seguenti riferimenti minimi:
1. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore;
2. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore;
3. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale non inferiore a 120 euro)minimo 550 ore. Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative L’Azienda, fino al limite del 8% del personale in forza a tempo pieno alla data di 180 ore/annopresentazione della richiesta, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntivevaluta positivamente, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le richieste domande di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l’Azienda valuta l’accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tale ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all’Azienda, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore che potrà essere assistito dalla RSA o RSU. Nelle ipotesi di nuove assunzioni, la disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time é inserita nella lettera di assunzione ed accettata espressamente dal dipendente. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplano tale aspetto, può avvenire per assistere i figli esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, fino al compimento raggiungimento del terzo anno d’etàtempo pieno. L’esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, avanzate dai lavoratori assunti in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di due giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 19. Al lavoratore viene garantita una indennità dell’8% in ragione di ogni ora che viene modificata rispetto alla collocazione originaria indicata nel contratto a tempo indeterminatoparziale. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 276/03, il lavoratore che abbia manifestato il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili può denunciare il relativo patto, per motivi familiari o per esigenze collegate all’instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di stipulazione del patto medesimo. Alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fermo restando il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di otto ore. Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 36%. Tale percentuale é comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell’orario notturno, di cui all’art. 70, sono compensate con le sole maggiorazioni previste da tali titoli. Le ore di lavoro supplementare di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella Banca ore prevista all’art. 38 del presente CCNL, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al D.Lgs n. 61/2000 e successive modifiche. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 276/03 le parti convengono che il personale part- time ai fini dei conteggi previsti dalla legge 300/70 sarà conteggiato pro-testa.
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Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’arti- colazione dell’orario di orariolavoro e le mansioni, nel rispetto della normativa vigente. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e massimi della prestazione individualeviceversa, potrà avvenire soltanto per accordo, risultante da atto scritto, tra le parti interessate. In assenza caso di questa determinazione assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tem- po parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. È consentita la prestazione individuale di lavoro supplementare ove sia giusti- ficata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comu- nicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze di formazione professionale, di salute personale o di parenti e affini fino al I grado. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si svolge fa riferimento alle norme in misura non inferiore materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale)sensi degli artt. 9, 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale)37 e 50 del presente CCNL. A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità I rapporti di programmazione flessibile dell’orario. Partlavoro part-time nel week-end della durata degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche2. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono stabilire pattuire, per iscritto, clausole flessibili elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della durata della prestazionesua durata, e il lavoratore in questo caso ha diritto a un preavviso di cinque giorni lavorativi. Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time i lavoratori nelle sottoindicate condizioni:
1) affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, per i quali residui una quantità ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di te- rapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A xxxxxx- sta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno;
2) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degene- rative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del la- voratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non eccedente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Hanno priorità nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time i lavoratori:
1) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Il lavoratore il 30% della prestazione annua cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari li- vello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - Il lavoratore può chiedere, per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la maggiorazione omnicomprensiva trasformazione del 1,50%; - per le ore rapporto di lavoro prestate a tempo pieno in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore rapporto di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’annoa tempo par- ziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. In assenza caso di questa determinazione assunzioni di personale a tempo parziale, il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni datore di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nello stesso luogo di lavoro ed a prendere in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, considerazione le richieste domande di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti par- ziale dei rapporti dei dipendenti a tempo indeterminatopieno.
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Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orario1. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 8 del presente contratto.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parzialeparziale sono disciplina- te dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
3. Le variazioni devono Il lavoro a tempo parziale può essere richieste con un preavviso di almeno 2 giornitipo:
4. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva L’instaurazione del 1,50%; - per le ore rapporto di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del 31,5% (30%+1,50%lavoratore: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro)tale requisito è ne-
5. Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore Il contratto di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso a tempo parziale o la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipula- to per assistere iscritto. In esso devono essere indicati: l’eventuale periodo di prova per i figli fino al compimento del terzo anno d’etànuovi assunti, avanzate dai lavoratori assunti le mansioni, la durata della prestazione che di norma non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali, la sua distribuzione giorna- liera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo indeterminatopieno. In caso di part-time orizzontale la pre- stazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco delle giornata, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessi- tà del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa.
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Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi Il rapporto di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 ha la funzione di: favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro part time può essere stipulato nelle forme di part time di tipo orizzontale, di tipo verticale o di una combinazione tra i due tipi. In relazione a quest’ultima tipologia ( combinazione) le parti concordano che ciascuna delle due tipologie combinate (orizzontale e verticale)non possa superare nell’arco dell’anno la percentuale del 80% dell’impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto individuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato comporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale di fatto nella misura del 10%. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione dei commi 2 (trasformazione da tempo parziale a tempo pieno) e 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di questa determinazione cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue: nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: l’eventuale periodo di prova; ai sensi dell’art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000 la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario,con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno; la qualifica assegnata. La prestazione individuale si svolge sarà fissata tra le parti in misura non inferiore ai seguenti limitia: 15 12 ore (nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale), 64 ; 52 ore (nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile), 600 ; 624 ore (nel caso di orario annuale)ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. A livello aziendale/E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale possono essere concordate e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di programmazione flessibile dell’orarioesecuzione dei servizi. Part-time nel week-end della durata Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di tipo verticale lavoro spetta alla lavoratrice o misto al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part - time. Ai sensi dell’art.3 del Dlgs 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore prestazioni di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’annoL’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. In assenza di questa determinazione E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di 180 prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000 pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.74. Le ore che eccedono i limiti giornaliero e settimanale determinati saranno retribuite con una maggiorazione del 50% dell’importo della retribuzione oraria globale dovuta come previsto dalla normativa vigente. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico o con le assunzioni a tempo determinato; per sostituzione di assenze brevi con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello aziendale di cui all’art.9 punto 1 lettera c anche al fine di verificare il consolidamento di una quota del lavoro supplementare svolto con continuità all’interno del rapporto di lavoro in essere. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media). Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 12 (clausole elastiche) del Dlgs n°61/2000 il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire un arco temporale della giornata all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%)% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. Trasformazione La possibilità di denuncia del rapportopatto di cui al comma 9 dell’art.3 del citato Dlgs oltre ai casi già previsti dal comma 10 dello stesso articolo è ammessa sempre ai sensi del medesimo comma, in presenza di attività di studio e formazione di cui all’art.68 e all’art.69 del presente CCNL e qualora le stesse siano documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate al periodo precedente ai sensi dell’art.3 comma 13 del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, Dlgs n°61/2000 le richieste prestazioni lavorative supplementari o straordinarie per contratti di trasformazione temporanea lavoro a tempo determinato possono essere espletate oltre che per quanto già previsto dallo stesso comma anche nei casi di assunzione previsti dall’art.25 del rapporto da tempo pieno presente contratto. La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 74. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per assistere i figli fino al compimento quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminatolavoro supplementare.
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