Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa: a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari; b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima; d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, dall'articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196Legge 196/97, anche nelle seguenti fattispecienei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, ai sensi dell'art. 1contabili, comma 2amministrativi non ordinari e non prevedibili, lettera acui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), della legge stessa:
a) incrementi Ordinanza 1675/89 (Volontariato di attività produttivaprotezione civile), amministrativaDPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), tecnica Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e commerciale di natura temporaneaspeleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che limitatamente alle ore non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, lavorate per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) tali riposi; • necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei mezzilavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I prestatori lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in atto nell'impresacui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Al prestatore di Dal ricorso al lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricedeve essere data preventiva comunicazione alle RSU, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSA o, in mancanza, alle XX.XXOO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di fornitura avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, eccnel settore agricolo.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell'Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Le Aziende utilizzatrici, fatti salvi i divieti previsti dalla legge 196/97, art. 1, comma 4, possono fare ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo previsti dalla legge n. 196/97:
a) oltre che nei casi previsti dall'artdal comma 2, art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), ) della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione anche nelle fattispecie e alle condizioni di un'opera, seguito riportate: – per l'assunzione di un servizio nuovi servizi o l’introduzione di nuove tecnologie; – per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e per specializzazioni non presenti negli assetti produttivi aziendali o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale; – per far fronte a picchi di attività non prevedibili o ricorrenti a cadenze regolari, o indotte da altri settori aziendali; – per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale; – per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; – per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a picchi di attività e flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse. Non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo per figure professionali di operai ed impiegati di inquadramento inferiore al livello B del personale occorrente;
e) necessità sistema di classificazione, per i quali non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità è prevista la stipulazione di contratti di formazione e lavoro relativi a professionalità elevate e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezziintermedie. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impiegati per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da aal precedente punto b) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la l’8% dell'organico aziendale da calcolarsi, come media dell'8% dei su base annua, rispetto ai lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per centorapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativaogni caso, è consentita la stipulazione dei di contratti di fornitura di lavoro interinale sino a temporaneo per almeno 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al superato il totale dei contratti di lavoro dell'organico a tempo indeterminato presente in atto nell'impresaAzienda. Al prestatore Per le causali previste all’ultima a linea del precedente punto b), le Aziende potranno impiegare prestatori di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto fino al 20% dell’organico aziendale da calcolarsi con le stesse modalità del paragrafo precedente. Qualora i dipendenti dell'impresa utilizzatricelavoratori con rapporto temporaneo siano coinvolti direttamente nei progetti o nelle azioni che danno luogo nei programmi aziendali, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo concordati con la stessa qualifica ovverole R.S.U., al salario variabile, vengono individuati, in mancanza sede aziendale, così come definito dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23.07.93, e nel rispetto di quest'ultimaquanto previsto dal presente CCNL, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai del premio di risultato. Gli oneri retributivi, assistenziali, previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'impresa fornitrice. L'impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione temporanei, pertanto l'Azienda utilizzatrice deve comunicare all'impresa fornitrice le circostanze di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7, legge n. 300/70 e dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati59 del presente CCNL. Le aziende Aziende utilizzatrici sono tenute tenute, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. n. 626/94, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa cui saranno impegnati. I lavoratori con rapporto temporaneo hanno diritto ad esercitare presso le Aziende utilizzatrici i diritti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 626 300/70 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. L'azienda L’Azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. oin via preventiva alla R.S.U., o in mancanza, mancanza alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.competenti, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati. Ove ricorrano In caso di motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta tale comunicazione sarà è effettuata entro i cinque giorni successivi il terzo giorno successivo alla stipula del contratto dei contratti di fornitura. InoltreUna volta all'anno, una volta l'annoper il tramite della Federazione, l'azienda utilizzatrice fornisce le Aziende utilizzatrici forniscono alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al XX.XX. nazionali di settore il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di I lavoratori assenti, per assunti con i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina contratti di cui al decreto agli artt. 19 e 20, relativamente alle percentuali previste all’ultimo capoverso dell’art. 19 e alle fattispecie consentite all’8% all’art. 20, non potranno complessivamente superare il 25% dell’organico aziendale. Le Parti si impegnano a verificare l'andamento dell'istituto dopo un anno dalla data di stipula del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesaCCNL.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al Il contratto di lavoro temporaneotemporaneo può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, quanto previsto dalle lettere b) e c), ) dell art.1 comma 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, 24/6/1997 n.196 (per la prestazione di lavoro temporaneo in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e per la sostituzione di lavoratori assenti) anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera adella lett.a), art.1 comma 2 della legge stessacitata:
a1) incrementi per l esecuzione di una attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale o di natura temporanea, anche connessi un servizio definito o predeterminato nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale;
2) in caso di maggiore attività connessa a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse da considerarsi temporanee o indotte dall'attività indotta dall attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolariche non sia possibile fronteggiare con le risorse normalmente impiegate;
b3) esecuzione in caso di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali;
4) in ogni altro caso di possibile ricorso al contratto a termine previsto dalla legislazione vigente. La prestazione di lavoro temporaneo è esclusa, ma temporaneamente scoperteai sensi e per gli effetti dell art.1, comma 4 lett.a) della legge 196/1997, per il periodo necessario al reperimento sul mercato Gruppo F di cui alla scala classificatoria, art.28 del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzipresente contratto. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati assunti con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti contratto di fornitura di lavoro interinale sino temporaneo per la fattispecie di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4 non potranno superare, in media annua, il 10% dei lavoratori occupati dall impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a 5 tempo indeterminato. E consentita in ogni caso la stipula dei predetti contratti per almeno n.5 prestatori di lavoro temporaneo, temporaneo purchè non risulti superiore al superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessatinell impresa. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni RSU saranno informate preventivamente sul numero e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i sui motivi del ricorso al ad assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessitàurgenza, la predetta comunicazione sarà effettuata le predette informazioni potranno essere rese entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc5 giorni.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall'art. 1, dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997Legge 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, n. 196contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui all’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche nelle seguenti fattispeciesoltanto per parte dell’orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera aper aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), della legge stessa:
a) incrementi Ordinanza 1675/89 (Volontariato di attività produttivaprotezione civile), amministrativaDPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), tecnica Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e commerciale di natura temporaneaspeleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che limitatamente alle ore non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, lavorate per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) tali riposi; • necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l’ultimazione dei mezzilavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I prestatori lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in atto nell'impresacui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Al prestatore di Del ricorso al lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricedeve essere data preventiva comunicazione alle RSU, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti contratti, le qualifiche e le motivazioni. L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di fornitura avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneonel settore agricolo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornituraCONGLOBATI MENSILI Impiegati Liv. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessatidal 1.8.2006 Euro dal 1.1.2007 Euro 6° 1.524,16 1.558,35 5° 1.327,37 1.357,15 4° 1.221,24 1.248,64 3° 1.147,41 1.173,15 2° 1.082,19 1.106,46 1° 1.000,60 1.023,05 Operai a tempo indeterminato Euro Euro Super 1.233,20 1.260,86 Spec. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno1.160,77 1.186,80 Qual. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.)Super 1.110,67 1.135,59 Qual. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima1.084,66 1.108,99 Com. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.1.000,60 1.023,05
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'artdalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997stessa, e cioè: · "nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali"; · "nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma quarto dell' art. 1 della legge n. 196196/97, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della lettera a), art. 1 comma 2 della legge stessan. 196/97 citata:
a) incrementi 1. esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati, nonché per le attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolariconnesse;
b) esecuzione 2. punte di un'opera, più intensa attività temporanea dovuta ad incremento di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che lavoro a cui non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai si possa far fronte con i normali assetti produttivi organizzativi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) 3. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
4. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o sicurezza degli impianti produttivi e/o dei mezzitecnologici;
5. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico- contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
6. sostituzione di una posizione vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione. Le parti convengono che l'assunzione con contratto di lavoro temporaneo è consentita per i lavoratori inquadrati dal III° livello al VII° livello. I prestatori lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impiegati per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, contrattuali di cui sopra non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell'8trimestrale il 12% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresanell'appalto. Al prestatore Ai fini del calcolo della percentuale di lavoro temporaneo cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è corrisposto arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un trattamento non numero inferiore a quello 10, resta ferma la possibilità di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995intrattenere fino a 10 contratti. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. oRSU/RSA ovvero, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali Sindacali firmatarie del c.c.n.l., CCNL il numero dei contratti di fornitura lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneoallo stesso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessatitemporaneo. Il periodo di assegnazione Ai sensi della circolare INPS n. 157 del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione 27 luglio 1999 è consentita l'utilizzazione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, interinali a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecctempo parziale.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto I rapporti di lavoro temporaneo non si configurano come rapporti diretti di lavoro subordinato ma concernono quei contratti mediante i quali un’impresa, fornitrice di lavoro interinale, pone uno o più lavoratori a disposizione dell'Azienda che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Le Aziende utilizzatrici, fatti salvi i divieti previsti dalla legge 196/97, art. 1, comma 4, possono fare ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo previsti dalla legge n. 196/97: − oltre che nei casi previsti dall'artdal comma 2, art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), ) della legge stessa:
a) incrementi ; − anche nelle fattispecie e alle condizioni di attività produttiva, amministrativa, tecnica seguito riportate: − per l'assunzione di nuovi servizi o l’introduzione di nuove tecnologie; − per posizioni professionali nuove o non ancora stabilizzate e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio per specializzazioni non presenti negli assetti produttivi aziendali o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento difficile reperibilità sul mercato del lavoro locale; − per far fronte a picchi di attività non prevedibili o ricorrenti a cadenze regolari, o indotte da altri settori aziendali; − per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale; − per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a picchi di attività e flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse. Non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo per figure professionali di operai ed impiegati di inquadramento inferiore al livello B del personale occorrente;
e) necessità sistema di classificazione, per i quali non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità è prevista la stipulazione di contratti di formazione e lavoro relativi a professionalità elevate e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezziintermedie. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impiegati per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da aal precedente punto b) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la l’8% dell'organico aziendale da calcolarsi, come media dell'8% dei su base annua, rispetto ai lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per centorapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativaogni caso, è consentita la stipulazione dei di contratti di fornitura di lavoro interinale sino a temporaneo per almeno 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al superato il totale dei contratti di lavoro dell'organico a tempo indeterminato presente in atto nell'impresaAzienda. Al prestatore Per le causali previste all’ultima linea del precedente punto b), le Aziende potranno impiegare prestatori di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto fino al 20% dell’organico aziendale da calcolarsi con le stesse modalità del paragrafo precedente. Qualora i dipendenti dell'impresa utilizzatricelavoratori con rapporto temporaneo siano coinvolti direttamente nei progetti o nelle azioni che danno luogo nei programmi aziendali, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo concordati con la stessa qualifica ovverole R.S.U., al salario variabile, vengono individuati, in mancanza sede aziendale, così come definito dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23.07.93, e nel rispetto di quest'ultimaquanto previsto dal presente CCNL, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai del premio di risultato. Gli oneri retributivi, assistenziali, previdenziali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'impresa fornitrice. L'impresa fornitrice è titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione temporanei, pertanto l'Azienda utilizzatrice deve comunicare all'impresa fornitrice le circostanze di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda fatto, disciplinarmente rilevanti, da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7, legge n. 300/70 e dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati59 del presente CCNL. Le aziende Aziende utilizzatrici sono tenute tenute, nei riguardi dei lavoratori con rapporto temporaneo, ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. n. 626/94, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa cui saranno impegnati. I lavoratori con rapporto temporaneo hanno diritto ad esercitare presso le Aziende utilizzatrici i diritti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 626 300/70 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. L'azienda L’Azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. oin via preventiva alla R.S.U., o in mancanza, mancanza alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.competenti, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati. Ove ricorrano In caso di motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta tale comunicazione sarà è effettuata entro i cinque giorni successivi il terzo giorno successivo alla stipula del contratto dei contratti di fornitura. InoltreUna volta all'anno, una volta l'annoper il tramite della Federazione, l'azienda utilizzatrice fornisce le Aziende utilizzatrici forniscono alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al XX.XX. nazionali di settore il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di I lavoratori assenti, per assunti con i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina contratti di cui al decreto agli artt. 19 e 20, relativamente alle percentuali previste all’ultimo capoverso dell’art. 19 e alle fattispecie consentite all’8% all’art. 20, non potranno complessivamente superare il 25% dell’organico aziendale. Le Parti si impegnano a verificare l'andamento dell'istituto dopo un anno dalla data di stipula del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesaCCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'artdall’art. 1, comma 2, lettere b) . Lettera B e c), C della legge 24 giugno 1997, n. 196196/1997 può essere concluso, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporaneaper rapporti part-time, anche connessi nei seguenti casi: • necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, aspettativa, congedo o partecipazione a richieste corsi di mercato derivanti dall'acquisizione formazione; • punti di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) intensa attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; • esecuzione di un'operaun’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo ; • per l’esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari servizi o commesse che, per le quali sussista la necessitàloro specificità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai richiedono l’impegno di professionali- tà e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che pre- sentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; • personale con mansioni di “tutor” o comunque addetto alla formazione ed istruzione interna dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e degli apprendisti non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, ; • personale addetto all’adeguamento dei programmi infor- matici aziendali; • per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Il numero dei lavoratori con contratto di lavoro tempora- neo che possono essere utilizzati nelle ipotesi di cui al prece- dente comma non può superare il periodo necessario 10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda; in fase di stesura verrà definita l’elevazione al reperimento sul mercato 12% per le azien- de del centro sud come previsto dalla normativa comunitaria. Nei casi in cui tale rapporto percentuale sia di un numero infe- riore a 5 resta ferma la possibilità dell’azienda di utilizzare sino 5 contratti di lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità temporaneo. A livello aziendale si potranno individuare ulteriori ipotesi e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.lmaggiori percentuali., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Accordo Per La Definizione Di Un CCNL Per Il Personale Dipendente Dalle Aziende Di Logistica
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, 196 anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione dall’acquisizione di commesse o indotte dall'attività dall’attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'operaun’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico nell’organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimaquest’ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresaun’impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8dell’8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità all’unità superiore dell'eventuale dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresanell’impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa dell’impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultimaquest’ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento all’andamento economico dell'azienda dell’azienda ai sensi dell'art. dell’articolo 6 dell'accordo dell’accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda l’azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali Sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'annol’anno, l'azienda l’azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. 374 Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda l’azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento l’espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'aziendadell’azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa dell’impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.NOTA A VERBALE
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Samples: Contratto Di Lavoro
Lavoro temporaneo. 1. Le imprese possono ricorrere al contratto presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo da parte dell'ANAS delle prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche a cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificatamente previsto dalle presenti norme.
2. Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.1, comma 4, della legge 24 giugno 1997 n.196, l'ANAS può fare ricorso al lavoro temporaneo oltre che nei casi previsti dall'artdal comma 2 dell'art.1 lett. 1, comma 2, lettere b) e c), ) della legge 24 giugno 1997, n. 196stessa legge, anche nelle nei seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessacasi:
a) incrementi assunzione di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione personale per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività acquisiti dall'ANAS, definiti o predeterminati nel tempo e che tempo;
b) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendalifacili da reperire sul mercato del lavoro;
c) inserimento temporaneo per l'assunzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, nuovi servizi o funzioni e/o per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimal'avvio di nuove tecnologie;
d) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione in di qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente in organico ed attualmente scoperte, per il con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, fermo restando quanto disposto all'Art. 13;
e) necessità per l'inserimento sperimentale di figure professionali non programmabili connesse esistenti nell'organico qualora se ne voglia testare l'utilità o comunque si intenda coprire posizioni di lavoro non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi.
3. La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, impiegata per le fattispecie sopra indicate, non può complessivamente superare il 10% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla manutenzione straordinariadata del 31 dicembre dell'anno precedente nell'ANAS, nonchè da calcolarsi come media su base annua.
4. Ai lavoratori temporanei sono garantiti tutti i diritti sindacali previsti dalle leggi vigenti e dal CCNL per la categoria delle imprese fornitrici in vigore.
5. L'ANAS fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di lavoro temporaneo, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di cui al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o capo IV del D. Lgs. 626/94.
6. In ordine al trattamento retributivo dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parzialetrovano applicazione, per come previsto dalla legge 196/97 e dell'Accordo Interconfederale 16 Aprile 1998 e successive modificazioni, tute le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e)voci previste nel CCNL del personale dipendente dell'ANAS, contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per centocomprensive della contrattazione di secondo livello.
7. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice L'ANAS comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornituracontratto. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al l'ANAS comunica allo stesso destinatario il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati.
8. Il periodo di assegnazione Entro 60 giorni dalla stipula del prestatore di presente CCNL, e previo confronto con le OO. SS., saranno individuati i profili professionali esclusi dal lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, quanto soggetti a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, eccrischio.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della disciplinati dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè: - "di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali"; - "di sostituzione di lavoratori assenti", anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'artdella lett. a), art. 1, comma 2, lettera a), 2 della legge stessaL. n. 196/97 citata:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse termine secondo la legislazione vigente o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarile vigenti disposizioni contrattuali;
b) b. esecuzione di un'operaun’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendalitempo;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) c. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinariad. aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, nonchè al ripristino della funzionalità e/dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o sicurezza degli impianti e/anche indotte dall’attività di altri settori;
e. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o dei mezzidelle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. I prestatori lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impiegati per le fattispecie individuate contrattuali di cui alle precedenti lettere da a) ad , b, c, d, e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell'8trimestrale il 10% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresanell’impresa. Al prestatore L’eventuale frazione di lavoro temporaneo unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è corrisposto arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un trattamento non numero inferiore a quello 10, resta ferma la possibilità di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionaleintrattenere fino a 10 contratti. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, necessità la predetta comunicazione sarà effettuata dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'annol’anno, l'azienda anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al agli stessi destinatari di cui sopra il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo Al fine di assegnazione procedere al monitoraggio circa la diffusione del prestatore ricorso al lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi stipulati nel territorio di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecccompetenza.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, 196 anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. dell'articolo 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali Sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Nota a verbale Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV Anav e FENITFenit, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGILCgil, CISL Cisl e UILUil, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, 196 anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione dall’acquisizione di commesse o indotte dall'attività dall’attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'operaun’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico nell’organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimaquest’ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresaun’impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8dell’8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità all’unità superiore dell'eventuale dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresanell’impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa dell’impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultimaquest’ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento all’andamento economico dell'azienda dell’azienda ai sensi dell'art. dell’articolo 6 dell'accordo dell’accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda l’azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo dell’accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali Sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'annol’anno, l'azienda l’azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda l’azienda utilizzatrice può essere prorogato: - − nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - − in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento l’espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'aziendadell’azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa dell’ impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV Anav e FENITFenit, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo dell’accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGILCgil, CISL Cisl e UILUil, la presente disciplina sostituisce quest'ultima quest’ultima intesa.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Di Lavoro
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'artdal comma 2, art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), ) della legge 24 giugno 1997, n. 196stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarisettori;
b) esecuzione quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo per l'esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimarichiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d) temporanea utilizzazione in per far fronte a una situazione determinata da cessazioni di rapporti di lavoro di lavoratori qualificati di cui alla Disciplina speciale, Parte II e III, senza il rispetto integrale dei termini di preavviso.
2. Le qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendalidi esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, ma temporaneamente scopertecomma 4, per lett. a), legge 24.6.97 n. 196, è vietato il periodo necessario ricorso al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL-UIL 31.3.95 sui CFL (1° e 2° livello di cui all'art. 6, Disciplina generale, CCNL 13.9.94). E' ammesso il ricorso al lavoro interinale, a tempo parzialedecorrere dall'1.1.00, per le fattispecie individuate professionalità corrispondenti alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori figure inquadrate nella 2a categoria contrattuale con passaggio in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti 3a categoria in base ai criteri contrattuali di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore mobilità professionale; l'inquadramento e il trattamento retributivo applicabile al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo (ai sensi del comma 5, lett. b) ed e), art. 1, legge n. 196/97) è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente riferito alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale3a categoria contrattuale.
3. Nel secondo 2° livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23.7.93, e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dal contratto - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'artdell'impresa.
4. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionalifattispecie individuate dalle parti al punto 1, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessatilett. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misurea), le informazioni b), c) e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione d) del presente articolo non potranno superare per ciascun quadrimestre la media dell'8%, ovvero su 5 mesi nei territori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994all'Obiettivo 1 della UE, n. 626 e sue successive modifichedei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale come sopra definita saranno arrotondate all'unità superiore.
5. Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. 19.9.94 n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL-UIL 27.10.95 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
6. La Direzione comunica preventivamente, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto termini di fornituralegge. Inoltre, una 1 volta l'annoall'anno, anche per il tramite della associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati.
7. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, ai lavoratori assenti, per i quali sussista interinali è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesimadelle imprese utilizzatrici.
8. Per le aziende aderenti a FedertrasportiLe clausole sopra concordate decorreranno dall'1.7.99, il presente accordo sostituisce salvo la disciplina specifica decorrenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e punto 1.
9. Le parti, nel prendere atto della previdenza sociale del 29 novembre 1999natura sperimentale della legge 24.6.97 n. 196, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENITconcordano, ai sensi sin da ora, di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, adeguare la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesanormativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al A. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè: • per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; • per la sostituzione di lavoratori assenti anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'artdella lett. a), art. 1, comma 2, lettera a), 2 della legge stessaL. n. 196/1997 citata:
a1) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse termine secondo la legislazione vigente o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarile vigenti disposizioni contrattuali;
b2) esecuzione di un'opera, di dì un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;tempo,
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d3) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del dei lavoro del personale occorrente;
e4) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinariaaumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, nonchè al ripristino della funzionalità e/dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o sicurezza degli impianti e/anche indotte dall'attività di altri settori;
5) esecuzione di commesse che, per la specificità dei prodotti o dei mezzi. delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che, presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
B. I prestatori lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impiegati per le fattispecie individuate alle precedenti lettere contrattuali dì cui ai numeri da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, 1 a 5 non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell'8trimestrale il 10% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
C. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/1997, il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovveroesteso, in mancanza di quest'ultimaxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxx x xxx Xxxxxx Xxxxxx nonché al Molise, di pari contenuto professionaleanche alle cooperative che applicano il presente CCNL e che sono inquadrate previdenzialmente in agricoltura ai sensi della legge 240/1984.
D. In sede aziendale, secondo quanto previsto dall'art, 2, lett. Nel secondo livello di contrattazioneB) del CCNL, sono stabilite verranno stabiliti modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni dei premio per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione obiettivi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995all'art. 5 del CCNL.
E. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali Sindacali firmatarie del c.c.n.l.CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed e i motivi del dei ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. contratto, Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione cooperativa alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo Ai sensi di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assentiquanto previsto nell'accordo interconfederale 23 luglio 1998 tra Legacoop, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoroConfcooperative, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casiAGCI e CGIL, a fronte di motivate esigenzeCISL, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a FedertrasportiUIL, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto le intese ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesaraggiunte.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), della legge 24 giugno 1997, 24.6.97 n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera lett. a), ) della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere lett. da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento0,5%. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo 2° livello di contrattazione, contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo 6, Accordo nazionale 25 luglio 199725.7.97. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996 28.3.96 e dell'accordo dell'Accordo interconfederale 22 giugno 199522.6.95. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA o, in mancanza, alle XX.XX. OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., CCNL il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque 5 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una 1 volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. RSU/RSA informazioni in ordine al numero ed e ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed e alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un a 1 anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed e informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, eccetc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Nota a verbale. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, FEDERTRASPORTI il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, 29.11.99 secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 16.4.98 tra ConfindustriaCONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Samples: Accordo
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. per particolari punte di attività;
2. per l’ effettuazione di servizi definiti e predeterminati nel tempo, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico, per la durata delle stesse attività;
3. per qualifiche di contenuto professionale alto-medio, fino al 6° livello compreso. Il requisito della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al precedente comma, non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Il contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, somministrazione stipulato ai sensi dell'art. 1, del presente comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi non può essere oggetto di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento proroga. Il ricorso al lavoro temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza al lavoro somministrato non è consentito: (a) per la sostituzione di personale in sciopero; (b) presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi, salvo diversa disposizione da parte degli impianti accordi sindacali; (c) da parte di Enti o Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. Con riferimento al lavoro temporaneo e/o dei mezzi. I prestatori alla somministrazione di lavoro temporaneo, anche a tempo parzialedeterminato, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, il totale delle lavoratrici e dei lavoratori non potranno potrà superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa dell’ 8 per cento degli occupati stabilmente dall’ utilizzatore con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato per centociascuna tipologia di contratto. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti stipula di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipologia di contratto, a condizione che non venga superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell'impresaforza presso l’ Ente utilizzatore. Al prestatore Gli Enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati il potere di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore direzione e controllo. Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di elementi eventualmente forniti dall’ utilizzatore. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati avranno diritto alla parità retributiva rispetto ai lavoratori dell’ utilizzatore a quello parità di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data mansioni e di stipula orario. Ad essi si estenderanno le eventuali erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale ai sensi del punto b) dell’ art. 5 del presente accordo con la stessa qualifica ovveroCCNL, nei termini definiti in tale ambito. Fatta eccezione per gli istituti economici e normativi collegati all’ anzianità di servizio, essi avranno altresì diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali in atto presso l’ utilizzatore. Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della L.20 maggio 1970 n.300. Gli Enti utilizzatori comunicheranno preventivamente alla RSU, o in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati alle RSA o in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, mancanza alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.presente CCNL, il numero dei contratti lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare somministrazione a tempo determinato che intendono utilizzare ed i motivi il motivo del ricorso al lavoro temporaneoad esso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque tre giorni successivi alla stipula del contratto dei contratti in questione. Annualmente gli Enti utilizzatori forniranno ai destinatari di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al cui sopra il numero ed ai i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusistipulati e la loro durata, alla durata degli stessi, al nonché il numero ed alla e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro normativa vigente in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, eccmateria.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall'art. 1, dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997Legge 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, n. 196contabili, amministrativi non ordi- nari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui all’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche nelle seguenti fattispeciesoltanto per parte dell’orario di la- voro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera aper aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), della legge stessa:
a) incrementi Ordinanza 1675/89 (Volontariato di attività produttivaprotezione civile), amministrativaDPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), tecnica Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e commerciale di natura temporaneaspeleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che limitatamente alle ore non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, lavorate per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) tali riposi; • necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabi- liti per l’ultimazione dei mezzilavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola vol- ta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I prestatori lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, lavo- ro utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato indetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in atto nell'impresacui tale rapporto per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Al prestatore di Del ricorso al lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricedeve essere data preventiva comu- nicazione alle RSU, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti contratti, le qualifiche e le motivazioni. L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a ve- rifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di fornitura avere in questo modo previsto una sperimen- tazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, eccnel settore agricolo.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla legge 24 Giugno 1997 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, dalle lettere b) e c)) dell'art. 1, della comma 2 delle legge 24 giugno 1997, n. 196stessa e dall'accordo interconfederale Confindustria CGIL - CISL - UIL del 16 Aprile 1998, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'artdella lettera a), art. 1, comma 2, lettera a), 2 della legge stessa196/97:
a) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali legate a flussi non ordinari di natura temporaneaclientela, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarida eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, congressi ecc., promossi da soggetti esterni operanti nel settore turistico ed economico;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività servizi definiti o e predeterminati nel tempo e che cui non possono essere attuati ricorrendo unicamente possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari attività che, per le quali sussista la necessitàspecificità del lavoro, fino a quando perduri quest'ultimarichiedano l'impegno di professionalità e specializzazione diverse da quelle ordinariamente utilizzate;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai preparazione ed esecuzione di progetti straordinari;
e) iniziative promozionali, sia nuove sia legate all'ampliamento di quelle già svolte, non eseguibili facendo ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
ef) necessità eventi, manifestazioni e spettacoli ecc. promossi dall'Azienda;
g) congressi, banchetti vernissage e altre particolari occasioni di ricevimento;
h) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, recupero riposi aggiuntivi, congedi retribuiti e non programmabili connesse retribuiti, malattia ed infortunio, aspettativa retribuita e non retribuita, sospensione cautelare oltre a tutte le ipotesi di assenza con diritto alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/conservazione del posto di lavoro;
i) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o sicurezza degli impianti e/impegnati in attività formative o dei mezzi. di aggiornamento; I prestatori lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impegnati per le fattispecie individuate contrattuali di cui alle precedenti lettere da a) ad ), b), c), d), e), contemporaneamente utilizzati da un'impresaf), g), h), i) e per quanto disposto dalla legge 196/97 nonché dall'accordo interconfederale 16.04.98 non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell'8annua il 12% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresanella casa da gioco. Al L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore. Non trovandosi in Azienda mansioni il cui svolgimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 lettera a) della legge 196/97 come sostituito dall'art. 64 della legge 23 Dicembre 99 n° 488, possa presentare maggiore pericolo per il prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello o di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.soggetti terzi, il numero dei contratti contratto di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed potrà essere attivato per qualsiasi qualifica inserita nel vigente C.C.L.. Tuttavia, a causa delle peculiarità tecnico - professionali richieste per lo svolgimento dei giochi tradizionali, si esclude la possibilità di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esercizio delle mansioni elencate dall'art. 5 del presente C.C.L. per il personale inquadrato nel ruolo giochi. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, ai fini del calcolo del numero massimo di contratti di lavoro temporaneo attivabili, nella relativa base di calcolo non verrà computato il predetto personale del ruolo giochi. La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alle Rappresentanze sindacali firmatarie del C.C.L. il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessitànecessità ed urgenza, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornituracontratto. Inoltre, Inoltre una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce l'anno l'Azienda fornirà alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al Rappresentanze sindacali firmatarie del C.C.L. il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore I lavoratori con rapporto di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi possono esercitare in azienda i diritti di sostituzione libertà ed attività sindacale disciplinati dalla legge n. 300 del 1970, nonché di lavoratori assenti, per fruire di tutti i quali sussista il diritto alla conservazione servizi e di partecipare alle assemblee del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.)personale dipendente. Il prestatore di lavoro temporaneo, temporaneo concorrerà alla percezione dell'erogazione del premio per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina risultati di cui all'art. 22 del C.C.L. in ragione dell'anzianità maturata a seguito delle prestazioni effettuate presso l'Azienda ed alle giornate di effettiva presenza al decreto lavoro nel corso dell'anno di riferimento posto a base del Ministro calcolo del lavoro e della previdenza sociale premio. Il premio verrà erogato in un'unica soluzione per il tramite dell'impresa fornitrice così come previsto dall'art. 22 del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.C.C.L..
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'artdal comma 2, art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196stessa legge, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a1) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarisettori;
b2) esecuzione quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c3) inserimento temporaneo per l'esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari commesse che, per le quali sussista la necessitàspecificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzilocale. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo che possono essere utilizzati per le fattispecie ipotesi contrattuali sopra individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% %, calcolata su 4 mesi, ovvero su 5 mesi nei territori di cui all'Obiettivo 1 della UE, dei lavoratori in essa occupati dall'impresa utilizzatrice con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per centocontratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione dei di contratti di fornitura di lavoro interinale temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè purché non risulti superiore al superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale come sopra definita saranno arrotondate all'unità superiore. Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge 24.6.97 n. 196, quelle corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 31.1.95 sui CFL, tra le professionalità intermedie. A decorrere dall'1.1.00, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate nella 2a categoria contrattuale con passaggio in 3a categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento e il trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro temporaneo temporaneo, (ai sensi del comma 5, lett. b) ed e), art. 1, legge 24.6.97 n. 196) è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente riferito alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale3a categoria contrattuale. Nel secondo 2° livello di contrattazione, così come definito dal CCNL in applicazione del Protocollo 23.7.93, sono stabilite stabiliti modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione connesse al Premio di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'artrisultato. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme La Direzione comunica, di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionalinorma 5 giorni prima, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., RSU il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata è fornita entro i cinque 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'annoall'anno, anche per il tramite della Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto, il numero ed ai e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, ai prestatori di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesimadelle imprese utilizzatrici. Per le aziende aderenti Dichiarazioni a Federtrasportiverbale.
1) Le clausole sopra concordate decorrono dall'1.7.99 e, il presente accordo sostituisce salvo la disciplina specifica decorrenza di cui al decreto comma 6 del Ministro del lavoro presente punto C), sostituiscono e integrano la disciplina già prevista dall'Accordo interconfederale 16.4.98.
2) Le parti, nel prendere atto della previdenza sociale del 29 novembre 1999natura sperimentale della legge 24.6.97 n. 196, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi concordano di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, adeguare la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesanormativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma due dell’art. 1, lettere b) e c) della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti pro- duttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività dall’attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarisettori;
b) esecuzione quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'operaun’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività appal- to definiti o predeterminati nel tempo e che non possono possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo per l’esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimarichiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiega- te o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendaliper far fronte ad una situazione determinata da cessazioni di rapporti di lavoro di lavora- tori qualificati di cui alla disciplina speciale, ma temporaneamente scoperteparte seconda e terza, per senza il periodo necessario rispetto integrale dei termini di preavviso.
2. È ammesso il ricorso al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate professionalità corrispondenti alle precedenti figure inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in terza categoria in base ai crite- ri contrattuali di mobilità professionale; l’inquadramento ed il trattamento retributivo applicabi- le al prestatore di lavoro (ai sensi del quinto comma, lettere da ab) ad ed e), contemporaneamente utilizzati da un'impresaart. 1, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativalegge 24 giugno 1997, n. 196) è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresaquello riferito alla terza categoria contrattuale.
3. Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricecon- siderato dal contratto collettivo (Lettera C) Mobilità professionale, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovveroart. 6, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionaleDisciplina Generale) come avente carattere esclusivamente transitorio.
4. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal C.c.n.l., sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dal contratto - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento concordati tra le parti o colle- gati all’andamento economico dell'azienda ai sensi dell'artdell’impresa.
5. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni I prestatori di lavoro di cui alla presente lettera, impiegati, per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionalifattispecie individuate al comma 1, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misurenon potranno superare la media dell’8%, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994all’Obiettivo 1 della Unione Europea, n. 626 e sue successive modifichedei lavoratori occupati dall’impre- sa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Le frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale come sopra definita saranno arro- tondate all’unità superiore.
6. Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 27 ottobre 1995 sono estese anche ai pre- statori di lavoro nominati nella presente lettera.
7. La direzione comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori di cui alla presente lettera la qualifica, le modalità e la durata dell’utilizzo ed i motivi del ricorso al contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate moti- vate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto termini di fornituralegge. Inoltre, una volta l'annoall’anno, l'azienda anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce alla rappresentanza sindacale uni- taria o, in mancanza, alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il numero ed ai i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessistes- si, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati.
8. Il periodo di assegnazione Secondo quanto disposto dall’art. 24, secondo comma, del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, ai lavoratori assenti, per i quali sussista è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesimadelle imprese utilizzatrici.
9. Per le aziende aderenti a FedertrasportiLe parti, il presente accordo sostituisce la disciplina nel prendere atto delle disposizioni contenute nel d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, con- cordano, sin da ora, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, adeguare la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesanormativa contrattuale alle eventuali modifiche legi- slative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'artdalle lett. 1, comma 2, lettere b) e c), art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 1997stessa, e cioè: - "nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali"; - "nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, art. 1, legge n. 196196/97, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'artdella lett. a), art. 1, comma 2, lettera a)legge n. 196/97, della legge stessacitata:
a(1) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale temporanea dovuta ad incremento di natura temporanea, anche connessi lavoro a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolaricui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali;
b(2) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, aspettative, congedo o partecipazione a corsi di formazione;
(3) esecuzione di un'opera, un'attività o di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
(4) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
(5) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile- amministrativa a carattere saltuario che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendalisia possibile espletare con l'organico in servizio;
c(6) incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
(7) sostituzione di una posizione vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 6 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
(8) inserimento temporaneo sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, aziendale di cui si voglia testare l'utilità o comunque per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del coprire posizioni di lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzistabilizzate. I prestatori lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, temporaneo impiegati per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, contrattuali di cui sopra non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell'8trimestrale l'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore Ai fini del calcolo della percentuale di lavoro temporaneo cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è corrisposto arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un trattamento non numero inferiore a quello 10, resta ferma la possibilità di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995intrattenere fino a 10 contratti. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. oRSU/RSA ovvero, in mancanza, alle XX.XX. OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., CCNL il numero dei contratti di fornitura lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo da stipulare ed e i motivi del ricorso al lavoro temporaneoallo stesso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque 5 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessatitemporaneo. Il periodo di assegnazione Ai sensi della Circolare INPS n. 157 del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione 27.7.99 è consentita l'utilizzazione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, interinali a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecctempo parziale.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di for- nitura di prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL mede- simo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall'art. 1, dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997Legge 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, n. 196contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servi- zio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui al- l’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche nelle seguenti fattispeciesoltanto per parte dell’orario di la- voro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera aper aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Porta- tori di gravi handicap), della legge stessa:
a) incrementi Ordinanza 1675/89 (Volontariato di attività produttivaprotezione ci- vile), amministrativaDPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), tecnica Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e commerciale di natura temporaneaspeleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che limitatamente alle ore non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, lavorate per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) tali riposi; • necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi sta- biliti per l’ultimazione dei mezzilavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche com- prese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustifi- cato. I prestatori lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato indetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in atto nell'impresacui tale rapporto per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Al prestatore di Del ricorso al lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricedeve essere data preventiva comunicazione alle RSU, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti contratti, le qualifiche e le motivazioni. L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica an- nuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di fornitura avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneotem- poraneo nel settore agricolo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura6 152 € 42,22 € 1.709,02 € 56,30 € 1.765,32 5 133 € 36,94 € 1.488,54 € 49,26 € 1.537,80 4 122 € 33,89 € 1.369,42 € 45,19 € 1.414,61 3 115 € 31,94 € 1.286,73 € 42,59 € 1.329,32 2 108 € 30,00 € 1.213,46 € 40,00 € 1.253,46 1 100 € 27,78 € 1.122,03 € 37,04 € 1.159,07 5 Sup. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessatispec. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno123 € 34,17 € 1.382,77 € 45,56 € 1.428,33 4 Spec. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.)116 € 32,22 € 1.301,61 € 42,96 € 1.344,57 3 Qualiificati sup. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.111 € 30,83 € 1.245,44 € 41,11 € 1.286,55 2 Qualificati 108 € 30,00 € 1.216,16 € 40,00 € 1.256,16
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. per particolari punte di attività;
2. per l’ effettuazione di servizi definiti e predeterminati nel tempo, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico, per la durata delle stesse attività;
3. per qualifiche di contenuto professionale alto-medio, fino al 6° livello compreso. Il requisito della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al precedente comma, non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Il contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, somministrazione stipulato ai sensi dell'artdel presente comma non può essere oggetto di proroga. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento Il ricorso al lavoro temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza al lavoro somministrato non è consentito: (a) per la sostituzione di personale in sciopero; (b) presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi, salvo diversa disposizione da parte degli impianti accordi sindacali; (c) da parte di Enti o Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. Con riferimento al lavoro temporaneo e/o dei mezzi. I prestatori alla somministrazione di lavoro temporaneo, anche a tempo parzialedeterminato, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, il totale delle lavoratrici e dei lavoratori non potranno potrà superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa dell’ 8 per cento degli occupati stabilmente dall’ utilizzatore con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato per centociascuna tipologia di contratto. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti stipula di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipologia di contratto, a condizione che non venga superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell'impresaforza presso l’ Ente utilizzatore. Al prestatore Gli Enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati il potere di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore direzione e controllo. Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di elementi eventualmente forniti dall’ utilizzatore. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati avranno diritto alla parità retributiva rispetto ai lavoratori dell’ utilizzatore a quello parità di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data mansioni e di stipula orario. Ad essi si estenderanno le eventuali erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale ai sensi del punto b) dell’ art. 5 del presente accordo con la stessa qualifica ovveroCCNL, nei termini definiti in tale ambito. Fatta eccezione per gli istituti economici e normativi collegati all’ anzianità di servizio, essi avranno altresì diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali in atto presso l’ utilizzatore. Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della L.20 maggio 1970 n.300. Gli Enti utilizzatori comunicheranno preventivamente alla RSU, o in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati alle RSA o in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, mancanza alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.presente CCNL, il numero dei contratti lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare somministrazione a tempo determinato che intendono utilizzare ed i motivi il motivo del ricorso al lavoro temporaneoad esso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque tre giorni successivi alla stipula del contratto dei contratti in questione. Annualmente gli Enti utilizzatori forniranno ai destinatari di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al cui sopra il numero ed ai i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusistipulati e la loro durata, alla durata degli stessi, al nonché il numero ed alla e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro normativa vigente in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, eccmateria.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - sostituito; in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di for- nitura di prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL mede- simo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall'art. 1, dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997Legge 196/97 anche nei seguenti: • attuazione di adempimenti tecnici, n. 196contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servi- zio; • sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; • sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; • sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui al- l’articolo 11 del presente CCNL; • sostituzione di lavoratori assenti, anche nelle seguenti fattispeciesoltanto per parte dell’orario di la- voro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera aper aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Porta- tori di gravi handicap), della legge stessa:
a) incrementi Ordinanza 1675/89 (Volontariato di attività produttivaprotezione ci- vile), amministrativaDPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), tecnica Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e commerciale di natura temporaneaspeleologico); • sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che li- mitatamente alle ore non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, lavorate per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) tali riposi; • necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi sta- biliti per l’ultimazione dei mezzilavori. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche com- prese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustifi- cato. I prestatori lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, utilizzatore non potranno possono superare per ciascun trimestre la media dell'8il 15% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato indetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in atto nell'impresacui tale rapporto per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Al prestatore di Del ricorso al lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricedeve essere data preventiva comunicazione alle RSU, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti contratti, le qualifiche e le motivazioni. L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica an- nuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97. Le parti si danno atto di fornitura avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneotem- poraneo nel settore agricolo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura6 152 € 42,22 € 1.709,02 € 56,30 € 1.765,32 5 133 € 36,94 € 1.488,54 € 49,26 € 1.537,80 4 122 € 33,89 € 1.369,42 € 45,19 € 1.414,61 3 115 € 31,94 € 1.286,73 € 42,59 € 1.329,32 2 108 € 30,00 € 1.213,46 € 40,00 € 1.253,46 1 100 € 27,78 € 1.122,03 € 37,04 € 1.159,07 5 Sup. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessatispec. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno123 € 34,17 € 1.382,77 € 45,56 € 1.428,33 4 Spec. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.)116 € 32,22 € 1.301,61 € 42,96 € 1.344,57 3 Qualiificati sup. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.111 € 30,83 € 1.245,44 € 41,11 € 1.286,55 2 Qualificati 108 € 30,00 € 1.216,16 € 40,00 € 1.256,16
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24/6/1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'artdal comma due dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c), ) della legge 24 giugno 1997, n. 196stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività dall’attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarisettori;
b) esecuzione quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'operaun’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo per l’esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimarichiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendaliper far fronte ad una situazione determinata da cessazioni di rapporti di lavoro di lavoratori qualificati di cui alla disciplina speciale, ma temporaneamente scoperteparte seconda e terza, per senza il periodo necessario rispetto integrale dei termini di preavviso.
2. È ammesso il ricorso al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate professionalità corrispondenti alle precedenti figure inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in terza categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale; l’inquadramento ed il trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro (ai sensi del 5° comma, lettere da ab) ad ed e), contemporaneamente utilizzati da un'impresaart. 1, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativalegge 24/6/1997, n. 196) è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresaquello riferito alla terza categoria contrattuale.
3. Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatriceconsiderato dal contratto collettivo (Lettera C) Mobilità professionale, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovveroart. 6, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionaleDisciplina Generale) come avente carattere esclusivamente transitorio.
4. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23/7/1993, e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dal contratto - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e concordati tra le parti o collegati all'andamento all’andamento economico dell'azienda ai sensi dell'artdell’impresa.
5. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni I prestatori di lavoro di cui alla presente lettera, impiegati, per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionalifattispecie individuate al comma 1, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misurenon potranno superare la media dell’8%, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994all’Obiettivo 1 della Unione Europea, n. 626 e sue successive modifichedei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Le frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale come sopra definita saranno arrotondate all’unità superiore.
6. Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 27/10/1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro nominati nella presente lettera.
7. La direzione comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori di cui alla presente lettera la qualifica, le modalità e la durata dell’utilizzo ed i motivi del ricorso al contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto termini di fornituralegge. Inoltre, una volta l'annoall’anno, l'azienda anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il numero ed ai i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla la durata degli stessi, al il numero ed alla e la qualifica dei lavoratori interessati.
8. Il periodo di assegnazione Secondo quanto disposto dall’art. 24, secondo comma, del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di D.Lgs 10/9/2003, n. 276, ai lavoratori assenti, per i quali sussista è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesimadelle imprese utilizzatrici.
9. Per le aziende aderenti a FedertrasportiLe parti, il presente accordo sostituisce la disciplina nel prendere atto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 10/9/2003, n. 276, concordano, sin da ora, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, adeguare la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesanormativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'artIn applicazione a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2co. II, lettere bpunto a) e c), della legge 24 giugno 1997Legge 24/06/1997, n. 196, anche nelle il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti fattispeciecasi:
1. assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
2. sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi dell'artdel D.Lgs. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:N. 626/94;
a) incrementi 3. adempimento di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale pratiche di natura temporaneatecnico-contabile-amministrativa-commerciale, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse aventi carattere non ricorrente o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che comunque non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione sia possibile attuare con l’organico in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezziservizio. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi può inoltre essere concluso qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda. - Proroga della scadenza originaria Dal computo del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura periodo di lavoro temporaneo conclusivanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore -per assenza per malattia, alla durata degli stessiinfortunio e astensione obbligatoria per maternità- sia quelli che dipendano da comprovate esigenze produttive della cooperativa. - Risoluzione del rapporto Tenuto conto della necessità di salvaguardare le finalità del servizio, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione potranno essere adottati provvedimenti disciplinari anche nei confronti del prestatore di personale con lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogatoche provochi gravi disagi nel funzionamento del servizio in particolare nei seguenti casi: - nei casi per constatata inidoneità ai compiti di sostituzione di lavoratori assenti, istituto; - per gravi o ripetute mancanze disciplinari regolarmente contestate; - per tutti i quali sussista il diritto alla conservazione del motivi che comportano l’allontanamento dal posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per quanto attiene le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesanorme disciplinari in genere si fa rinvio alla norma contrattuale.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto prestazioni di lavoro temporaneotemporaneo possono essere utilizzate, oltre che oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), della legge 24 giugno 1997n. 196/97 anche nei seguenti: - esigenze connesse al ricevimento, n. 196consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge; - sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA; - sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 47 del presente CCNL; - sostituzione di lavoratori assenti, anche nelle seguenti fattispeciesoltanto per parte dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera aper aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), della Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossico-dipendenti), legge stessa:
a) incrementi n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); - attività straordinarie connesse al lancio di attività produttivanuovi prodotti o a campagne promozionali; - sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, amministrativalimitatamente alle ore non lavorate per tali riposi. La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli esclusi dall'Accordo interconfederale 5.10.95 sul CFL. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per superare il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'815% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in atto nell'impresacui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 2 lavoratori temporanei. Al prestatore di Dal ricorso al lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatricedeve essere data preventiva comunicazione alle RSU, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. RSA o, in mancanza, alle XX.XX. organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, dati a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesimalivello territoriale. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il quanto non previsto dal presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97 e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesasuccessive modificazioni.
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Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall'artdal comma 2, art. 1, comma 2, lettere lett. b) e c), ) della legge 24 giugno 1997, n. 196stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi punte di più intensa attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolarisettori;
b) esecuzione quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo per l'esecuzione di figure professionali non esistenti nell'organico aziendaleparticolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultimarichiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d) temporanea utilizzazione in per far fronte a una situazione determinata da cessazioni di rapporti di lavoro di lavoratori qualificati di cui alla Disciplina speciale, Parte II e III, senza il rispetto integrale dei termini di preavviso.
2. Le qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendalidi esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, ma temporaneamente scopertecomma 4, per lett. a), legge 24.6.97 n. 196, è vietato il periodo necessario ricorso al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 31.3.95 sui Cfl (1° e 2° livello di cui all'art. 6, Disciplina generale, Ccnl 13.9.94). E' ammesso il ricorso al lavoro interinale, a tempo parzialedecorrere dall'1.1.00, per le fattispecie individuate professionalità corrispondenti alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori figure inquadrate nella 2a categoria contrattuale con passaggio in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti 3a categoria in base ai criteri contrattuali di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore mobilità professionale; l'inquadramento e il trattamento retributivo applicabile al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda (ai sensi dell'artdel comma 5, lett. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997b) ed e), art. Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di 1, legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato: - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito; - in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno. Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.). Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima. Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.n.
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