L’azione di riduzione Clausole campione

L’azione di riduzione. Il legittimario leso nel suo diritto di legittima può agire in giudizio per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive al fine di ricondurre entro la quota disponibile le donazioni e le disposizioni testamentarie a favore di estranei che, eccedendo la quota di cui l’ereditando può disporre, ledono i diritti dei più stretti congiunti del de cuius ad ottenere la quota loro riservata dalla legge121. La lesione si configura nei casi in cui siano attribuiti al legittimario beni di valore inferiore a quello della quota di riserva, oppure 119 M.G. Xxxxxxx Calvisi, op. ult. cit., 156 ss. 120 Per un approfondimento sul tema si veda, tra gli altri, HERCOLANI, Il legato in sostituzione di legittima, in Trattato delle Successioni e Donazioni, a cura di Xxxxxxxx, La successione legittima, Milano, 2009, 325 ss.; XXXXXX, La cautela sociniana, in Trattato delle Successioni e Donazioni, a cura di Xxxxxxxx, La successione legittima, Milano, 2009,479 ss; M.G. XXXXXXX CALVISI, Diritto successorio, op. cit., 156 ss; GALLIZIA, sub art. 550 c.c., in Commentario al Cod. Civ., Delle Successioni, artt. 456-564, a cura di Xxxxxxx e Xxxxxxx, Utet, 2009, 600 e ss; MASCHERONI, Sub art. 551 c.c., in Commentario al Cod. Civ., Delle Successioni, artt. 456-564, a cura di Xxxxxxx e Xxxxxxx, Utet, 2009, 612 ss; FESTI, sub art. 553 c.c., in Commentario al Cod. Civ., Delle Successioni, artt. 456-564, a cura di Xxxxxxx e Xxxxxxx, Utet, 2009, 636; 121 Nel vigore del codice del 1865 parte della dottrina, argomentando dal diverso tenore letterale dell’art. 823 rispetto all’art. 1094, riteneva che l’azione di riduzione rivolta nei confronti dei beneficiati testamentari avesse natura diversa da quella diretta contro i donatari. In particolare “solo alla seconda veniva riconosciuto carattere costitutivo e la funzione di risolvere in tutto o in parte il negozio, mentre la prima veniva considerata un’azione petitoria, fondata sull’accertamento della nullità della disposizione di ultima volontà lesiva della legittima. Attualmente, scomparsa ogni differenza testuale, in quanto gli artt. 554 e 555 c.c. si esprimono in modo identico, appare dominante la tesi per cui l’azione di riduzione, diretta sia contro le donazioni sia contro il testamento, ha effetto costitutivo ed è diretta, su iniziativa del legittimario leso o pretermesso, a modificare il rapporto giuridico che si era validamente costituito con i negozi testamentari o donativi non rispettosi della quota di riserva”, Così FESTI, sub art. 553 x...
L’azione di riduzione. L’azione di riduzione è il particolare strumento che il legislatore attribuisce al legittimario al fine di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive del suo diritto alla legittima. Come anticipato, questa è l’azione di riduzione in senso stretto, che può essere seguita, se esercitata vittoriosamente, dalle azioni di restituzione avverso i donatari e agli aventi causa dei beneficiari delle disposizioni lesive. Tali azioni si distinguono dalla prima quanto alla natura, agli effetti prodotti, e ai legittimati passivi. Quindi, mentre la prima azione è volta a far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni lesive, l’azione di restituzione sarà utilizzata dallo stesso legittimario per ottenere la restituzione dei beni oggetto delle disposizioni private dell’efficacia, seppur relativamente al solo legittimario attore. L’azione di riduzione in senso stretto non è un’azione di nullità, in quanto presuppone proprio la validità delle disposizioni impugnate199. Infatti, se si trattasse di un’azione di nullità, il legittimario agirebbe con un’azione di mero accertamento, senza rispettare i requisiti previsti per l’esercizio dell’azione di riduzione, e l’effetto non sarebbe quello di rendere le disposizioni inefficaci, ma farebbe in modo che l’oggetto delle disposizioni rientri per intero nell’asse ereditario. Inoltre, se le disposizioni fossero nulle non potrebbero risultare lesive dei diritti del legittimario, mentre nella fattispecie è pacifico che in caso di mancata proposizione dell’azione di riduzione le stesse continuino a dispiegare i propri effetti sia verso i legittimari che verso i terzi200. Esclude ulteriormente la qualifica in termini di nullità, la circostanza che la lesività si verifichi al momento dell’apertura della successione, pertanto al più si potrebbe qualificare come nullità sopravvenuta, figura che è ritenuta inammissibile201. Non si tratta neanche di un’azione di rescissione o di risoluzione, in quanto queste colpiscono il negozio per un vizio originario o sopravvenuto, mentre l’azione di riduzione non travolge le disposizioni lesive, ma le rende inefficaci nei confronti del legittimario. In ultimo, si deve ritenere scorretta anche la qualificazione nel senso di azione revocatoria, poiché non 199 X. XXXXXXX, Successioni e donazioni, cit., p. 530, il quale alla nota 1127 richiama Xxxx., 30 luglio 2002, n. 11286, secondo cui “Le norme relative all’intangibilità della quota riservata ai legitt...

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