RESTITUZIONE DEI BENI Clausole campione

RESTITUZIONE DEI BENI. Ai sensi dell’art. 1809 c.c., tenuto conto dei vincoli di destinazione impressi al bene con il decreti di cui in premessa, la restituzione dei beni è tassativamente dovuta: a) alla scadenza; b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 4 o del divieto di cui all’art. 6; c) in caso di perdita, da parte del concessionario, dei requisiti che ne consentono l’assegnazione.
RESTITUZIONE DEI BENI. Alla scadenza naturale del contratto o comunque in qualsiasi caso di estinzione anticipata, il Cliente è tenuto alla restituzione dei beni oggetto del contratto nello stato in cui li ha ricevuti, salva la normale usura derivante dall’uso in conformità del contratto. Il Cliente pertanto ha l’obbligo, nella qualità di custode dei beni oggetto del contratto, di indennizzare SE.CO.GES. da qualsiasi danno meccanico, estetico o altro occorso ai beni durante il periodo del noleggio e/o comodato d’uso. In caso di mancata o ritardata restituzione dei beni, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari a 2/30 del canone di noleggio e/o comodato d’uso mensile per ogni giorno di ritardo nella restituzione. La restituzione dei beni verrà effettuata in base ad appositi documenti di consegna che attestino la corrispondenza dei beni restituiti con quelli ricevuti in noleggio e/o comodato d’uso.
RESTITUZIONE DEI BENI. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, la Città metropolitana rientrerà in possesso del Complesso immobiliare, nello stato di fatto in cui si trova, con ogni trasformazione, miglioria e accessione ad esso apportate, siano esse comprese o meno negli interventi e non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Un anno prima del termine della Concessione ovvero in caso in cui l'Ente decida di alienare il complesso immobiliare, sarà effettuato in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici del Complesso, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Concedente in contraddittorio con il Concessionario, al fine di consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all’utilizzo dello stesso. Qualora, in tale sede, venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente, il Concessionario è tenuto all’esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione. In caso di mancato adempimento, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all’art 12. Nella stessa sede, sarà effettuata altresì una verifica dei beni mobili presenti sopratutto di quelli vincolati essendo di interesse culturale nel Complesso e, in accordo tra le Parti, verranno definite modalità e condizioni di riconsegna. Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto l’anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione del Complesso immobiliare con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal Concessionario con i terzi. In caso di mancata riconsegna degli stessi entro la data di scadenza, L’Ente avrà facoltà di applicare al Concessionario, oltre al pagamento del corrispettivo previsto in misura proporzionale all’effettiva occupazione, anche una penale di Euro 90,00 (novanta/00) giornalieri onnicomprensiva, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.
RESTITUZIONE DEI BENI. 1. Alla scadenza del contratto di servizio, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione dello stesso, gli immobili affidati al concessionario per lo svolgimento dei servizi dovranno essere lasciati liberi da cose e persone entro il termine di trenta giorni e riconsegnati alla Provincia, unitamente agli impianti e i beni mobili, in normale stato d’uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta all’ordinario utilizzo nell’espletamento degli adempimenti stabiliti. 2. Tutte le migliorie eventualmente apportate dal concessionario saranno acquisite a patrimonio provinciale senza che il concessionario possa accampare alcuna pretesa..
RESTITUZIONE DEI BENI. 1. L’Istituto si obbliga a restituire tutti i materiali elencati all’art.3 del presente contratto, all’estinzione del rapporto derivante dal presente contratto, da qualunque causa essa dipenda, nelle stesse condizioni in cui essi sono state inizialmente consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso consentito. 2. Qualora i materiali non vengano resi perché smarriti o rotti, l'Istituto sarà tenuto a corrispondere all’Appaltatore il prezzo di riacquisto degli stessi in base al prezzo del produttore. 3. Al momento della restituzione dovrà pertanto essere redatto dal Direttore dell’esecuzione, in contradditorio con un rappresentante dell’Appaltatore, un Verbale di restituzione che farà fede, al riguardo, tra le parti.
RESTITUZIONE DEI BENI. 9.1 Il Venditore non accetta alcuna resa dei Beni se questi siano stati in qualsiasi modo decorati con schemi di ricamo, stampe o con altri mezzi o che siano stati ulteriormente trasformati o alterati da o su istigazione dell’Acquirente. 9.2 I Beni non possono essere resi senza previo consenso esplicito del Venditore e sono soggetti alle seguenti indicazioni aggiuntive: 9.2.1 Prova di acquisto, incluso il numero di fattura o di documento di trasporto. 9.2.2 La richiesta deve essere presentata per iscritto entro 28 giorni dalla data di fatturazione. 9.2.3 Non verranno accettati prodotti che sono considerati come articoli non disponibili a magazzino. 9.2.4 Un costo aggiuntivo per il reintegro delle scorte pari a £ 15,00 o al 15% del prezzo di listino dell'articolo reso verrà applicato e aggiunto in fattura utilizzando il numero d'ordine originale.
RESTITUZIONE DEI BENI. 7.1 Alla scadenza del Contratto nonché nel caso di risoluzione del Contratto stesso di cui all’articolo che precede, il Locatario è tenuto, entro 15 giorni, alla restituzione dei Beni al Locatore. 7.2 Lo smontaggio ed il ritiro dei beni dovranno avvenire, a spese del Locatario, a regola d'arte, preferibilmente a mezzo di tecnico qualificato indicato dal Fornitore o dal Locatore; in caso contrario il Locatario risponderà della correttezza dell'operato dei soggetti intervenuti. 7.3 Il Locatario è tenuto a riconsegnare i Beni, di cui è Custode, con ogni accessorio, licenza d’uso, manuali di istruzione e pertinenza in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l’uso. 7.4 Nel caso in cui i Beni, al momento della restituzione, non siano nelle condizioni specificate negli Articoli 4 e 5 del presente Accordo, il Locatore ha diritto, a spese del Locatario, a far riparare i Beni alle condizioni di lavoro standard meno la normale usura dovuta ad un utilizzo corretto dei Beni. 7.5 In caso di mancata consegna dei Beni entro 15 giorni dalla data di scadenza o di risoluzione del Contratto, il Locatario dovrà corrispondere al Locatore un importo pari ad una rata di locazione per ogni mese/bimestre/trimestre trascorso dalla data di scadenza o di notifica di risoluzione del Contratto fino alla riconsegna dei Beni. Per ritardi inferiori ad un intero periodo verrà corrisposto l’importo proporzionale al ritardo effettivo. 7.6 Il Locatario autorizza espressamente al Locatore l’accesso ai locali dove si trovano i Beni per il ritiro dei Beni oggetto del presente Contratto con un minimo preavviso di 24 ore.

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  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.