Produttività collettiva. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7.1 e 7.2 del presente articolo e nel rispetto del disposto di cui all’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall’ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.4, delle progressioni economiche in essere e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo. Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l’anno 2020 sono quantificate in € 488.042,16, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività. Tale valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell’Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento. Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato al singolo obiettivo, del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati nell’ambito del piano annuale delle attività. La distribuzione delle quote individuali di produttività della singola macrostruttura dirigenziale, riferite ai Dipartimenti e alla Direzione Generale, in base ai risultati conseguiti, avverrà secondo i seguenti parametri: Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale => 90 100 >=60 e < 90 80 < 60 60 Il valore ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.
Produttività collettiva. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7.1 e 7.2 del presente articolo e nel rispetto del disposto di cui all’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall’ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.4, delle progressioni economiche di cui al punto
Produttività collettiva. Accantonamento risorse 2.013.299,90
Produttività collettiva a) Sulla base degli obiettivi operativi definiti dal Presidente della Corte dei conti nella direttiva annuale per l'azione amministrativa e nelle ulteriori direttive degli organi di vertice amministrativo e istituzionale – i dirigenti ed i funzionari preposti agli uffici di livello non dirigenziale predispongono il programma di lavoro, corredato dai nominativi del personale da impiegare sulle attività ordinarie, su specifici obiettivi e su posizioni organizzative, e lo trasmettono al Servizio di controllo della gestione per la verifica circa la rispondenza alle direttive generali.
b) Al termine dell’esercizio i dirigenti ed i funzionari preposti rendicontano sui risultati conseguiti e valutano il personale secondo le procedure previste.
c) Il conseguimento dei prefissati obiettivi e la positiva valutazione dell’apporto individuale, da monitorare e verificare con il supporto del Servizio di controllo della gestione, sono la pre-condizione per la corresponsione del premio per la produttività collettiva, commisurato al grado di partecipazione dei singoli anche sulla base delle effettive presenze in servizio.
d) Al finanziamento della produttività collettiva sono destinati € …………, da ripartire tra gli aggregati/uffici in rapporto alle unità assegnate.
e) Il premio per la produttività collettiva è cumulabile con gli altri emolumenti del trattamento economico accessorio disciplinati con il presente accordo.
Produttività collettiva. Con riferimento all’art. 6, il Fondo può essere annualmente incrementato:
Produttività collettiva. (con storno residui) 2008 5.673.636 E. 4.933.181 E. 1.703.127 E. 5.606.531 E. --------- 2009 5.709.936 E. 4.933.181 E. 989.839 E. 893.660 E. 5.361.963 E. A commento definitivo delle due tabelle appena riportate, si ribadisce che gli istituti contrattuali di carattere fisso e ricorrente (ad esempio fasce retributive) trovano finanziamento nelle disponibilità economiche stabili, con le precisazioni già svolte a proposito delle risorse regionali aggiuntive; le risorse variabili sono invece utilizzate per finanziare (a residuo od in corso d’anno) parte dei benefici che non sono attribuiti in maniera stabile al personale (ad esempio produttività collettiva). D’altro lato si rileva anche che i costi previsti al 31 dicembre 2009 non risultano mai superiori all’importo complessivo delle risorse finalizzate negli accordi decentrati, evidenziando in tal modo che le previsioni di gestione degli istituti contrattuali effettuate in tali accordi si rivelano effettivamente conformi alle tendenze di spesa evidenziate dal monitoraggio periodico. Si sottolinea ancora che: - il costo effettivo aziendale (comunque non finanziato dai fondi contrattuali) per le progressioni verticali risulta significativamente contenuto a fronte del meccanismo previsto dal Ccnl del 19/4/2004 che ne prevede il parziale autofinanziamento mediante le fasce retributive già attribuite al personale beneficiario dei passaggi (cosiddetta gestione stralcio); precisamente, rispetto alle selezioni svoltesi fino al 31 dicembre 2008, il costo aziendale 2008 è pari a 177.307 Euro (relativi a 212 passaggi, ai quali corrispondono ulteriori 107.257 Euro di gestione stralcio) mentre il costo aziendale 2009 è stimabile in 178.945 Euro (relativi a 209 passaggi, ai quali corrispondono ulteriori 98.943 Euro di gestione stralcio) - alcune previsioni di voci di spesa al 31 dicembre 2009 risultano inferiori rispetto agli stanziamenti previsti in contrattazione decentrata visti i tempi tecnici dell’attivazione dei relativi istituti (ad esempio progressioni verticali) o la tempistica di attuazione degli accordi (ad esempio posizioni organizzative).
Produttività collettiva. (Art. 67) I compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi correlati al merito e all'impegno di gruppo saranno correlati alla misurazione quantitativa e qualitativa dei risultati relativi a: ▪ attività e obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza; ▪ standard di produttività, tempestività e qualità definiti in fase di programmazione; ▪ capacità di innovare e migliorare i processi interni nel conseguimento degli obiettivi, dimostrata dal gruppo e misurabile in termini di recupero di efficienza anche attraverso confronti con gli anni precedenti. La nuova produttività collettiva decorre dal 1.1.2000 per l’anno 2001 sarà richiesta una rendicontazione delle attività svolte e dei relativi indicatori di risultato.
Produttività collettiva. ( Art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01.04.1999 ) – Raggiungimento obiettivi 2015 – 3° quadrimestre. 13 17.02.2016 Progetti specifici di produttività per personale infermieristico per l’anno 2015 ( festività lavorate )- Raggiungimento obiettivi 3° quadrimestre.
Produttività collettiva. 1. Per produttività collettiva si intende quella collegata al risultato ed è, pertanto, strettamente correlata con la Scheda di valutazione della Performance Individuale nell’ambito dell’”Area del risultato”. Per remunerare la produttività collettiva, ciascuna struttura, dispone della % definita ai sensi dell’articolo 10 comma 1.
2. La percentuale è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 4 dell’ articolo 10.
3. Accedono al premio per la produttività collettiva tutti i dipendenti che hanno contribuito al rendimento dell’unità organizzativa di appartenenza.
4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da ciascuna struttura per la produttività collettiva sono distribuite, tra il personale della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 10, comma 5, e al punteggio conseguito dal singolo dipendente limitatamente all’area del risultato nell’ambito della valutazione della performance individuale.
Produttività collettiva. Con riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, la procedura del presente istituto è contenuta nell'Appendice al presente Contratto Integrativo .