Produttività collettiva. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7.1 e 7.2 del presente articolo e nel rispetto del disposto di cui all’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall’ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.4, delle progressioni economiche di cui al punto
Produttività collettiva. 1. Per produttività collettiva si intende quella collegata al risultato ed è, pertanto, strettamente correlata con la Scheda di valutazione della Performance Individuale nell’ambito dell’”Area del risultato”. Per remunerare la produttività collettiva, ciascuna struttura, dispone della % definita ai sensi dell’articolo 10 comma 1.
Produttività collettiva. 1.6 Accantonamento risorse 2.013.299,90
Produttività collettiva a) Sulla base degli obiettivi operativi definiti dal Presidente della Corte dei conti nella direttiva annuale per l'azione amministrativa e nelle ulteriori direttive degli organi di vertice amministrativo e istituzionale – i dirigenti ed i funzionari preposti agli uffici di livello non dirigenziale predispongono il programma di lavoro, corredato dai nominativi del personale da impiegare sulle attività ordinarie, su specifici obiettivi e su posizioni organizzative, e lo trasmettono al Servizio di controllo della gestione per la verifica circa la rispondenza alle direttive generali.
Produttività collettiva. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7.1 e 7.2 del presente articolo e nel rispetto del disposto di cui all’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall’ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.4, delle progressioni economiche in essere e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo. Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l’anno 2020 sono quantificate in € 488.042,16, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività. Tale valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell’Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento. Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato al singolo obiettivo, del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati nell’ambito del piano annuale delle attività. La distribuzione delle quote individuali di produttività della singola macrostruttura dirigenziale, riferite ai Dipartimenti e alla Direzione Generale, in base ai risultati conseguiti, avverrà secondo i seguenti parametri: Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale => 90 100 >=60 e < 90 80 < 60 60 Il valore ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.
Produttività collettiva. ( Art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01.04.1999 ) – Raggiungimento obiettivi 2015 – 3° quadrimestre. 13 17.02.2016 Progetti specifici di produttività per personale infermieristico per l’anno 2015 ( festività lavorate )- Raggiungimento obiettivi 3° quadrimestre.
Produttività collettiva. Con riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, la procedura del presente istituto è contenuta nell'Appendice al presente Contratto Integrativo .
Produttività collettiva. Il fondo destinato alla produttività e al miglioramento dei servizi sarà erogato in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Esecutivo di gestione e formalizzati come previsto dall’art.8 del presente contratto sulla base dei seguenti elementi:
Produttività collettiva. 1. Le risorse finanziarie destinate, secondo le vigenti disposizioni negoziali collettive, alla incentivazione della produttività collettiva sono impegnate ed erogate, dall’Amministrazione Comunale, in stretta correlazione con l’attuazione di iniziative, quali piani operativi di lavoro e progetti-obiettivo, finalizzate al conseguimento di miglioramenti organizzativi e gestionali ed al recupero di efficacia ed efficienza nell’azione erogativa, sia esterna che interna, obiettivamente verificabili.
Produttività collettiva. Con riferimento all’art. 6, il Fondo può essere annualmente incrementato: