LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE Clausole campione

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. Al contratto sarà data applicazione e interpretazione secondo la legge italiana. Si conviene inoltre l’esclusiva competenza della giurisdizione italiana.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. Il presente Accordo e tutti i rapporti transazionali tra il cliente e la Società sono regolati dalle Leggi di Cipro e il tribunale competente a risoluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere tra di loro sarà il tribunale distrettuale del distretto in cui si trova la sede della Società.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. 1. Il contratto d’acquisto è regolato e interpretato in conformità alle leggi del Paese in cui il Venditore ha la propria sede. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980, (inclusi i trattati 1981, 184 e 1986, 61). 2. Per qualsiasi questione derivante da o in relazione al contratto d’acquisto, le Parti convengono irrevocabilmente di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello stato, della provincia o di altra area amministrativa in cui il Venditore ha la sede (se applicabile) o altrimenti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali del Paese in cui ha la sede il Venditore.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. (a) Il presente accordo è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi del Granducato del Lussemburgo, compresa la legge del 1915. (b) La versione inglese dell'Accordo è la versione ufficiale e prevarrà in caso di incongruenze con qualsiasi traduzione. (c) A meno che il Socio Accomandatario non decida diversamente per iscritto, qualsiasi azione legale o procedimento relativo al presente Accordo sarà intentato esclusivamente presso il Tribunale distrettuale della Città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. L’Accordo sarà disciplinato in base alla legge Italiana indipendentemente dai principi in materia di conflitto di leggi. Non si applicherà la United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione sui Contratti delle Nazioni Unite per la Vendita Internazionale di Beni). I tribunali in Italia avranno la competenza esclusiva su tutte le controversie sorte in relazione al presente Accordo.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. Il contratto creato con il presente atto sarà interpretato ai sensi della legge tedesca, senza aver riguardo alle disposizioni della stessa sulla scelta normativa e alla Convezione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni. Qualsiasi controversia derivante da o connessa al rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva (ed internazionale) del luogo della sede legale del Venditore. Tuttavia, il Venditore potrà citare l'Acquirente anche nel luogo del proprio domicilio.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. 11.1. La legge belga governerà tutti gli accordi ai quali sono applicabili le CGV. 11.2. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o servizio dell'accordo su cui il Le CGV sono applicabili, rientrano nella giurisdizione dei tribunali territorialmente competenti l'ufficio registrato del fornitore di servizi logistici, tranne se vi è un accordo esplicito tra il preside e il fornitore di servizi logistici che stabilisce che le controversie saranno riferite a arbitrato.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. Questi termini sono soggetti alla legislazione francese.
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. Le disposizioni del Contratto di acquisto, comprese le presenti Condizioni Generali Indiretti, devono essere interpretate secondo le leggi del paese (Stato/Provincia ove applicabile) nel quale si trova la sede principale di attività dell’Acquirente, come indicato nell’indirizzo dell’Acquirente nell’Ordine di acquisto. Saranno esclusivamente competenti i Tribunali ordinari nel luogo di attività dell’Acquirente. Viene espressamente esclusa l’applicabilità delle disposizioni previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non stabilito in queste Condizioni Generali, i Documenti contrattuali sono regolati dalla legge italiana ad esclusione delle norme che regolano i conflitti di competenza e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 11.04.1980, ratificata dalla legge n. 765 del 11.12.1985 nei rapporti con i residenti fuori dall’Italia.